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CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI * |
Questo primo Codice Deontologico dellOrdine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n.84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni. Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nellesercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Il rispetto del Codice è vincolante per lesercizio della professione. Gli assistenti sociali sono impegnati per la sua
conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nellaiuto vicendevole per il suo uso
nelle diverse forme in cui la legge prevede lesercizio della professione. |
1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sullaffermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione. 2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza lautonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nelluso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. 3. Lassistente sociale considera ed accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico. 4. Lassistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. 5. Nellesercizio delle sue funzioni lassistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti. 6. Lesercizio della professione si basa sullautonomia tecnico-professionale, sullindipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dellassistente sociale. Lassistente sociale ha il dovere di difendere la
propria autonomia da pressioni e condizionamenti. |
Capo I 7. Lassistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo di aiuto. 8. Nella relazione di aiuto lassistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dellintervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. 9. Lassistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, laccesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa. 10. Lassistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti. 11 Lassistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante lintervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca. Capo II 12. Lassistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga. 13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, lassistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. 14 Lassistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni della specifica relazione professionale. 15. Lassistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza. 16. Nel rapporto professionale lassistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi e vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali. Capo III 17 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dellutente e del cliente e dovere dellassistente sociale, nei limiti della normativa vigente. 18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga lassistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere lesplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 19. Lassistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile lidentificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento. 20. Lassistente sociale che nellesercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci, o persone impedite a causa delle condizioni fisiche mentali o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dellincapace nellesclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dellinteressato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione. 21. Lassistente sociale è tenuto ad esigere lobbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate. 22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa ad utenti o clienti comporta la trasmissione dufficio del segreto professionale. La collaborazione dellassistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge. 23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione lassistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del
segreto professionale. |
Capo I 24. Lassistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria. 25. Lassistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e lesercizio dei propri diritti-doveri nellambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie ed aiutino singoli e gruppi, in situazione di svantaggio. 26. Nelle diverse forme dellesercizio professionale lassistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere. 27. Lassistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita. 28. Lassistente sociale ha il dovere di porre allattenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati. 29. Lassistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale. 30. Lassistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per laccesso e luso delle risorse e delle opportunità per tutti. 31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze
sociali, lassistente sociale si mette a disposizione dellamministrazione per
cui opera o dellautorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti
al superamento dello stato di crisi. |
Capo I 32. Lassistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nellinteresse dellutente e del cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi. 33. Lassistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazione pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulla specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. 34. In caso di grave incompetenza professionale di un
collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio allutente o al
cliente e nellinteresse degli stessi, lassistente sociale ha lobbligo di
segnalare la situazione allOrdine o al Collegio professionale competente. |
Capo I 35. Lassistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale la tutela anche giuridica nellesercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto dufficio. 36.Lassistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dellorganizzazione di lavoro, allefficacia e allefficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. 37. Lassistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti. 38. Lassistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare leccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio allutente o al cliente. 39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, lassistente sociale risponde ai responsabili dellorganizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi. 40. Lassistente sociale deve esigere opportunità
di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la
supervisione professionale. |
Capo I 41. Lassistente sociale può esercitare lattività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. 42. Lassistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale. 43. Lassistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dellesercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza. 44. Lassistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate allutente ed al cliente. 45. Lassistente sociale deve segnalare per iscritto allOrdine lesercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza. Capo II 46. Nel rispetto delle leggi che regolano lesercizio professionale privato vale il principio generale dellintesa sullonorario fra lassistente sociale ed il cliente. Lassistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano dellintervento. 47. Lassistente sociale ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dallOrdine Nazionale degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito. Capo III 48. Liscrizione allalbo è requisito necessario ed essenziale per lesercizio dellattività professionale. E sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione della stessa; dellinfrazione risponde anche colui che abbia reso possibile direttamente o indirettamente lattività irregolare. 49. Linosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nellapposito regolamento emanato dallOrdine Nazionale. Le sanzioni disciplinari sono comminate da unapposita Commissione costituita presso lOrdine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dellart. 17 del Decreto 10 ottobre 1994 n. 615. 50. Il procedimento disciplinare è promosso dufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica. 51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici. Capo IV 52. Lassistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dellOrdine di appartenenza per lattuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi allesercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dellOrgano, anche diretti alla sua personale tutela. 53. Lassistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dellOrdine e del Collegio del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere lincarico con impegno costante, imparzialità e nellinteresse della comunità professionale. Capo V 54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali allestero, lassistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. Lassistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto allobbligo di osservare il presente Codice. Capo VI Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni
problematiche che emergeranno dallapplicazione del Codice, provvederà alla sua
revisione. A tal fine è istituito lOsservatorio nazionale permanente |
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