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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1 aprile 1993

LEGGE 23 marzo 1993 n. 84
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale

 


Art. 1
Professione di assistente sociale

  1. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
  2. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
  3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
  4. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Art. 2
Requisiti per l’esercizio della professione

  1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n.341, aver conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
  2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341, è definito l’ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art. 3
Istituzione dell’albo e dell’ordine degli assistenti sociali

  1. È istituito l’albo professionale degli assistenti sociali.
  2. Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all’istituzione e alla gestione dell’albo e dell’ordine sono a carico degli iscritti.

Art. 4
Norme regolamentari

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine, l’istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

Art. 5
Norme transitorie

Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n.14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990 n.341, l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n.280.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

SCÀLFARO

 

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