Art. 1
Professione di assistente sociale
- Lassistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in
tutte le fasi dellintervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può
svolgere attività didattico-formative.
- Lassistente sociale svolge compiti di gestione, concorre allorganizzazione e
alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei
servizi sociali.
- La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di
rapporto di lavoro subordinato.
- Nella collaborazione con lautorità giudiziaria, lattività
dellassistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
Art. 2
Requisiti per lesercizio della professione
- Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del
diploma universitario di cui allarticolo 2 della legge 19 novembre 1990, n.341, aver
conseguito labilitazione mediante lesame di Stato ed essere iscritti
allalbo professionale istituito ai sensi dellarticolo 3 della presente legge.
- Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui allarticolo 9 della legge 19
novembre 1990, n.341, è definito lordinamento didattico del corso di diploma
universitario di cui al comma 1.
Art. 3
Istituzione dellalbo e dellordine degli assistenti sociali
- È istituito lalbo professionale degli assistenti sociali.
- Gli iscritti allalbo costituiscono lordine degli assistenti sociali,
articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi allistituzione e
alla gestione dellalbo e dellordine sono a carico degli iscritti.
Art. 4
Norme regolamentari
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono
adottate le norme relative alliscrizione e alla cancellazione dallalbo di cui
allarticolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati listituzione delle
sedi regionali o interregionali dellordine, listituzione del consiglio
nazionale e i procedimenti elettorali.
Art. 5
Norme transitorie
Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui
allarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n.14, o
fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi
dellarticolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990 n.341,
liscrizione allalbo di cui allarticolo 3 della presente legge è
consentita a coloro che abbiano conseguito labilitazione allesercizio
professionale ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.14 del 1987,
come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,
n.280.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
SCÀLFARO
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