Normative sul diritto al lavoro dei disabili

Sommario

Fonti Primarie ^

Data emanazione

Tipo provvedimento

Numero

Soggetto emanatore

Titolo

Rif.

12/03/99

legge

68

Parlamento

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

GU 68 del 23.03.99

13/01/00

decreto

 

Presidente consiglio dei ministri

Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, co. 4, legge 12.03.1999 n. 68

 

Fonti secondarie di esecuzione, attuazione ed integrazione ^

Data emanazione

Tipo provvedimento

Numero

Soggetto emanatore

Titolo

Rif.

22/11/99

decreto ministeriale

 

Mlps

Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999, n. 68

 

13/01/00

decreto interministeriale

91

Mlps, Mtbpe

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, co. 4, legge 12.03.1999 n. 68

GU 88 del 14.04.00

15/05/00

decreto ministeriale

 

Mlps

Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236

 

07/07/00

decreto ministeriale

357

Mlps

Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"

 

10/10/00

decreto

 

Presidente della repubblica

Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

GU 270 del 18.11.00

 

Provvedimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ^

Data emanazione

Tipo provvedimento

Numero

Soggetto emanatore

Titolo

Rif.

24/11/99

circolare

76/99

Mlps

Disciplina generale del collocamento obbligatorio

prot. 3214/M163

24/11/99

circolare

77/99

Mlps

Modifiche alla disciplina della legge 2.4.1968 n. 482

prot. 3217/M165

07/01/00

nota informativa

 

Mlps

Gestione del contenzioso

prot. 54/m163

17/01/00

circolare

4/00

Mlps

Disciplina generale del collocamento obbligatorio. Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12.03.1999 n. 68

prot. 134/M165

16/02/00

lettera circolare

 

Mlps

Disciplina generale del collocamento obbligatorio

Prot. 346/m22

24/03/00

circolare

17/00

Mlps

Assunzioni obbligatorie legge 12.03.1999 n. 68. Regime sanzionatorio

prot. 593/M165

06/06/00

circolare

36/00

Mlps

Collocamento obbligatorio l. 68 del 12.03.1999. Richiesta di avviamento e compensazione territoriale

prot. 1099/M.165

08/06/00

nota

 

Mlps

Linee programmatiche per la stipula di convenzioni

prot. 1119/M-63

08/06/00

nota

 

Mlps

Commissione provinciale per le politiche del lavoro

prot. 1120/M.165

26/06/00

circolare

41/00

Mlps

Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge 12.03.1999 n. 68. Integrazioni alle circolari 4/00 e 36/00

prot. 353/SDGI/00

26/09/00

decreto

 

Mlps - direttore generale dell'impiego - Div. IIIª

Ripartizione tra le Regioni della risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, co. 4, della legge 12.03.1998, n. 68

 

27/10/00

nota

 

Mlps - Direzione generale per l'impiego - Sottosegretario Div. IIIª

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Anno 2000, art. 13, legge 12.03.98, n. 68

prot. 1963/M-165

09/11/00

circolare

79/00

Mlps

Assunzioni obbligatorie. Art. 17 della legge 12. 03.1999, n. 68. Certificazioni di ottemperanza

prot. 721/SDGI/00-M165/M17

16/02/01

circolare

23/01

Mlps

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,n.68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10 ottobre 2000,n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi

prot. n. 334

22/2/01

nota

s.n.

Mlps

Legge 12 marzo 1999, n. 68. Polizia Municipale. Computo della quota di riserva.

 

 

Norme abrogate dalla legge n. 68/99 ^

L’articolo 22 della legge n. 68/99 abroga le seguenti norme:

  • la legge n. 482/80;
  • l’art. 12 della legge n. 466/80 (assunzione di coniuge e figli di vittime del terrorismo);
  • l’art. 13 della legge n. 763/81 (normativa organica per i profughi);
  • l’art. 9 della legge n. 79/83 (sospensione dell’obbligo di avviamento obbligatorio per le imprese in ristrutturazione e in amministrazione straordinaria);
  • l’art. 9 della legge n. 638/83 (visita medica preassuntiva disposta dalla Direzione provinciale del lavoro);
  • l’art. 14 della legge n. 302/90 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
  • Adempimenti amministrativi da emanare ^

Adempimenti

Tempi previsti dalla legge

Oggetto

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Art. 5, co. 1)

Entro il 20 luglio '99

Individuazione delle mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono o limitano l'occupazione di lavoratori disabili. Il decreto determina anche la misura dell'eventuale riduzione.

Decreto del Ministro del lavoro (Art. 5, co. 4)

Entro il 20 luglio '99

Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, e di definizione de i criteri e le modalità di concessione.

Decreto del Ministro del lavoro (Art. 5, co. 5)

Ogni 5 anni

Adeguamento degli importi dei contributi e relativa maggiorazione dovuti dai datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione.

Regioni (Art. 13, co. 1 lett. a)

 

Definizione di criteri generali della fiscalizzazione concessa ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, al fine di contenere tali oneri nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue del Fondo nazionale, con indicazione delle modalità d'utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate.

Governo della Repubblica (Art.13, co. 9)

3 anni dall'entrata in vigore della legge

Verifica degli effetti delle disposizioni relative ai contributi ai datori di lavoro e alla gestione del Fondo.

Regioni (Art. 14, co. 1)

 

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, e determinazione delle modalità di funzionamento e degli organi amministrativi.

Ministro del lavoro (Art.21)

Ogni 2 anni, entro il 30 giugno

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

Altre norme di riserva obbligatoria per ciechi e sordomuti ^

Norme riguardanti i ciechi

  • Legge 14 luglio 1957, n. 594 "Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi".
  • Legge 28 luglio 1960, n. 778 "Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi".
  • Legge 21 luglio 1961, n. 686 "Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi".
  • Legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.".
  • Legge 5 marzo 1965, n. 155 "Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi".
  • Legge 11 aprile 1967, n. 231 "Norma integrativa dell'art. 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi".
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".
  • Legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi".
  • Legge 3 giugno 1971, n. 397 "Norme a favore dei centralinisti ciechi".
  • Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".
  • Legge 11 gennaio 1994, n. 29 "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti".
  • Legge 28 agosto 1997 n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati".
  • Decreto Ministero del Lavoro 04/04/91 "Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".
  • Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 30 giugno 1997 "Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti".
  • Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30 "Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti".

Norme riguardanti i sordomuti

  • Legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti".
  • Legge 2 aprile 1968, n. 472 "Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti".
  • Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
  • Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30 "Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti".

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 1 - G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18

Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Revisione. Nuovi standard organizzativi, D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996.

Ai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati di assistenza

Ai sindaci dei Comuni della Sicilia

e, p.c. Alle Prefetture della Sicilia

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale

In attuazione dell'obbligo di annuale revisione degli enti iscritti all'albo delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86 ed in considerazione, altresì, del parziale mutamento degli standard organizzativi previsti per talune tipologie d'intervento socio-assistenziale, verificatosi con l'approvazione, giusto D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996), degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali, si diramano le seguenti direttive.

Revisione

Ai sensi dell'art. 26, 4° comma, della legge regionale n. 22/86, laddove è prevista la cadenza annuale della revisione dell'albo ai fini del mantenimento dell'iscrizione, tutti gli enti assistenziali iscritti sono tenuti a far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la sottoelencata documentazione:

A) elenco degli amministratori con le generalità complete, per le società cooperative certificato della camera di commercio con indicazione delle cariche sociali; per le associazioni e gli enti religiosi l'indicazione del rappresentante legale con le complete generalità;

B) elenco dei soci completo delle generalità e mansioni;

C) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata a norma di legge, riportante l'elenco degli operatori utilizzati distinto per qualifica e mansioni effettivamente svolte ed indicando a fianco di ciascun nominativo il rapporto intercorrente tra ente ed operatore (socio-dipendente-volontario), il numero di riferimento al registro soci e/o al libro matricola;

D) titoli professionali o attestati equipollenti degli operatori utilizzati, in copia autenticata, riferiti alle sole figure subentrate successivamente all'avvenuta iscrizione all'albo, ovvero attestazione che non è intervenuta alcuna variazione con riferimento allo standard organizzativo a suo tempo prodotto;

E) certificato d'iscrizione al registro prefettizio aggiornato al 1996 (solo per le società cooperative);

F) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla quale risulti che gli operatori non siano soci o dipendenti di altri enti;

G) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 626/94 per come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/96 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i soli enti che gestiscono servizi implicanti l'utilizzo di strutture residenziali.

Standard organizzativi D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996

Limitatamente alle tipologie di servizio oggetto degli schemi di convenzione tipo di cui al citato D.P.Reg. n. 158/96 e precisamente:

- assistenza domiciliare anziani;

- casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;

- centro diurno;

- comunità alloggio per disabili psichici;

- istituti educativo-assistenziali in favore di minori;

- casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;

- comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli enti iscritti nell'apposita sezione e tipologia dell'albo regionale dovranno dimostrare, nel trasmettere la documentazione sub C) e D) del precedente paragrafo, l'avvenuto adeguamento del proprio personale per unità e profili professionali ai nuovi standard organizzativi disciplinati dal succitato provvedimento presidenziale.

I comuni della Sicilia, cui la presente è pure diretta, sono invitati ad attivarsi nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi dell'art. 26, comma 4°, della legge regionale n. 22/86 al fine di segnalare le eventuali circostanze e gli elementi di conoscenza utili al procedimento di revisione.

Si rammenta conclusivamente che la mancata osservanza del termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta comporterà la cancellazione dall'albo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Assessore: BURGARETTA APARO

 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 8

G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40

Modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio assistenziali. Nuovi limiti di reddito. Convenzioni-tipo.

A tutti i comuni della Sicilia

Alle Province regionali della Sicilia

Al Comitato regionale di controllo

Sezione centrale

Sezioni provinciali

Alle Aziende UU.SS.LL.

Alle Prefetture della Sicilia

Con la presente circolare si intendono rimuovere gli ostacoli che in passato si sono frapposti nell'organizzazione ed attuazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali.

Ci si riferisce, in particolare, alle difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali sulle modalità di scelta del contraente, nell'applicazione dei limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e nell'elaborazione degli schemi di convenzione.

In tale direzione, pertanto, ed in sintonia con la normativa di recente approvata dall'Assemblea regionale, in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali, nonchè, in conformità ad una proposta di modifica dei limiti di reddito, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo regionale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e agli schemi di convenzioni-tipo approvati dal suddetto Comitato, si impartiscono direttive finalizzate ad imprimere un'accelerazione all'attivazione dei servizi, fornendo, nel contempo, adeguate risposte alle giuste aspettative delle fasce più deboli della popolazione dei comuni siciliani.

Modalità per la concessione

dei servizi socio-assistenziali

Com'è noto, l'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, modificato ed integrato dall'art. 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, reca una serie di previsioni in materia di modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali.

Passando all'esame dei singoli commi del suddetto articolo si forniscono i seguenti chiarimenti:

A) il 2° comma statuisce che i comuni e le province regionali, per importi non superiori a 400.000 ECU, provvederanno alla concessione dei servizi socio-assistenziali, con deliberazione di giunta comunale o provinciale mediante privata. Da ciò discendono due conseguenze:

1) per contratti d'importo inferiore a 400.000 ECU (importo, escluso IVA, riferito al periodo temporale della concessione), l'affidamento a trattativa privata dei servizi socio-assistenziali (con gara informale o meno) è di esclusiva competenza della giunta municipale o della giunta provinciale, senza preventiva autorizzazione consiliare.

E' intuitivo che, nella fattispecie in esame, interamente disciplinata dal suddetto art. 15 della legge regionale n. 4/96 e successive modificazioni, non è applicabile l'art. 12 della legge regionale n. 4/96, modificato ed integrato dall'art. 11 della legge regionale n. 22/96 (trattativa privata) nè le disposizioni dei decreti legislativi nn. 157 e 158 del 17 marzo 1995 (attuazione direttive CEE per appalti pubblici dei servizi).

2) Per importi superiori rimane invece confermata la competenza del consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. f), della legge regionale n. 48/91.

Per quanto concerne le forme di pubblicità, relative all'intendimento dell'Amministrazione di procedere all'affidamento dei servizi, si rinvia al regolamento comunale dei contratti con parametri desumibili dall'art. 65 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

B) Il 3° comma del medesimo articolo così riporta: "Il comune potrà preferire l'istituzione ecc.". L'espressione indicata dal legislatore va intesa nel senso che il comune, con deliberazione motivata, ha facoltà di scegliere l'affidatario del servizio non soltanto e necessariamente nell'ambito comunale ma anche in ambito provinciale e regionale, purchè ne indichi, nell'atto deliberativo d'indizione della trattativa, le ragioni e le motivazioni poste a sostegno di tale scelta.

Detta facoltà potrà, di conseguenza, comportare la esclusione di enti che pur avendo sede legale in ambito locale, a giudizio della giunta, non abbiano maturato significativa esperienza nel servizio in parola, nè può assumere rilevanza l'avvenuto trasferimento della sede legale a seguito dell'emanazione della disposizione legislativa in esame ai fini dell'acquisizione del diritto di priorità.

Limitatamente all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, in caso di compresenza, nel prescelto ambito territoriale, di più enti socio-assistenziali iscritti all'albo regionale, i criteri da seguire per la scelta del contraente sono quelli della progettualità e dell'economicità.

Nel valutare l'aspetto progettuale del servizio devono essere predeterminati criteri oggettivi di scelta con riguardo a: esperienza maturata e documentata, organizzazione e mezzi operativi disponibili, professionalità impiegate, natura e tipologia delle prestazioni offerte anche con riferimento alle qualifiche di operatori utilizzabili ecc.

Per quanto attiene l'aspetto economico non va trascurato che, nella generalità dei casi, trattasi di servizi resi alla persona per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori qualificati da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro; gli oneri per il personale assumono, pertanto, il carattere di spesa incomprimibile, non soggetto ad alcun ribasso a parità di contratto (UNEBA, cooperative sociali, enti locali ecc.).

Ne consegue che, ai fini della prescritta comparizione, l'aspetto economico può trovare riferimento con esclusivo riguardo agli oneri di carattere generale ed organizzativo.

I superiori criteri di scelta potranno trovare applicazione anche per l'affidamento dei restanti servizi aperti e residenziali sia da parte della giunta che del consiglio nell'ambito delle rispettive competenze.

Giova, infine, evidenziare che dalla disciplina recata dal 2° e 3° comma dell'art. 21 in esame discende che le pubbliche amministrazioni (provincia e comuni), nella scelta degli enti assistenziali iscritti all'albo regionale per la gestione dei servizi residenziali, non possono non tenere nella dovuta considerazione sia la libera opzione operata dall'utenza o dai tutori, che le esigenze di coordinamento di detti servizi residenziali con i restanti interventi operati sul territorio da altre istituzioni (Azienda U.S.L., Dipartimento salute mentale, Tribunale per i minorenni, ecc.).

C) Il 4° comma affronta l'annoso problema dell'affidamento di strutture di proprietà del comune.

In tal caso, per la scelta del contraente, potrà richiedersi il possesso dei requisiti organizzativi previsti per la tipologia del servizio, prescindendo da quello dell'iscrizione all'albo regionale. Tuttavia, va rilevato che, effettuata la scelta, l'ente affidatario avendo conseguita la disponibilità della struttura, dovrà provvedere all'iscrizione all'albo regionale; requisito quest'ultimo al quale resta subordinata la successiva stipula della convenzione.

Non è superfluo ricordare che le strutture in argomento debbano preventivamente essere in possesso dei prescritti requisiti igienico-sanitari, di sicurezza degli impianti e di conformità agli standards regionali. Permane ovviamente l'obbligo per il comune di verificare preventivamente il possesso da parte dell'ente prescelto anche dei requisiti sociali e statutari propri delle istituzioni socio-assistenziali.

D) Per il ricovero presso strutture residenziali dei soggetti portatori di disagio psichico, nonché dei soggetti che entro il 31 dicembre 1996 dovranno essere dimessi dagli ospedali psichiatrici, i comuni, in assenza di enti iscritti all'albo regionale nell'ambito del competente distretto territoriale del Dipartimento di salute mentale, stipuleranno, ai sensi del 5° comma, convenzioni per la durata non superiore ad un semestre, anche con enti sforniti del suddetto requisito, avuto riguardo alla "data di costituzione", ovvero alla maturata esperienza nel settore della sofferenza mentale.

Se, alla scadenza del semestre, l'ente non avrà conseguito l'iscrizione all'albo, il comune sarà autorizzato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto.

A tal riguardo, sarà opportuno che l'Ufficio di servizio sociale comunale ed il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio provvedano a sottoscrivere apposito protocollo d'intesa nel quale andranno indicati i compiti e gli oneri relativi a prestazioni socio-assistenziali da porre a carico del comune e quelli relativi a prestazioni di rilievo sanitario che invece andranno posti a carico dell'autorità sanitaria, ove non assicurate direttamente da quest'ultima.

E) Il 7° comma reca modalità di affidamento di un servizio per il quale all'albo regionale non è stata istituita apposita sezione o tipologia; in tal caso la convenzione potrà essere stipulata con enti che, sebbene non iscritti all'albo prevedano tra i loro fini statutari lo svolgimento dell'attività assistenziale cui si riferisce l'affidamento.

F) L'8° comma, infine, estende l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 21 anche alle province regionali, ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, sia con riguardo all'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, già riassegnata alla competenza delle province ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 33/91 che ad altri servizi a supporto ed integrazione dell'attività comunale.

Tra questi, si può suggerire il servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione debitamente autorizzati.

Per l'attuazione di tale servizio, che può interessare soggetti residenti in diversi comuni vicini, appare evidente l'interesse sovracomunale del servizio medesimo che potrebbe essere gestito direttamente dalla provincia per conto dei comuni interessati con quote di partecipazione alle spese relative in proporzione alle rispettive utenze.

E' di tutta evidenza il notevole risparmio di risorse finanziarie che siffatta organizzazione del servizio comporterebbe.

Analoga attenzione gli amministratori provinciali potranno riservare alla realizzazione e gestione di servizi residenziali per l'accoglienza di soggetti di particolare sofferenza o di solitudine quali i disabili fisici e psichici, le ragazze madri e gli anziani non autosufficienti.

Ciò nella considerazione che la realizzazione e la gestione di dette strutture in possesso dei prescritti requisiti si rivela spesso per i comuni di piccole dimensioni un onere non sopportabile in rapporto alla domanda locale.

Per completezza si ricorda, inoltre, che rientrano tra i compiti delle province regionali:

a) attività di supporto tecnico professionale a favore delle amministrazioni comunali nella progettazione e realizzazione delle attività socio-assistenziali;

b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori;

c) studi, ricerche e indagini sul territorio per settori di particolare rilievo sociale.

Infine, anche con riferimento a specifico quesito in materia di interventi in favore di ciechi e sordomuti si chiarisce quanto segue.

L'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, ha riassegnato alla competenza delle province regionali l'onere di provvedere all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, anche mediante il loro mantenimento presso appositi istituti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e del conseguimento di altro titolo di studio di ogni ordine e grado compreso quello universitario.

Ragioni di opportunità e di rilevanza sociale hanno in pratica indotto il legislatore regionale ad assicurare continuità nella gestione di tali servizi con riguardo alla lunga esperienza acquisita nel settore da diversi decenni (art. 80, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839) e non pregiudicare, per l'evidente inadeguatezza organizzativa dei comuni, cui la legge regionale n. 16/86 aveva attribuito in generale la titolarità degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, l'erogazione di prestazioni a favore di soggetti certamente rieducabili e capaci di inserimento lavorativo e sociale.

Il superiore obiettivo nasce dalla considerazione, riportata nella carta costituzionale, secondo la quale nessuna menomazione può essere causa di esclusione della persona dal contesto familiare e sociale e il diritto all'educazione ed istruzione, specificatamente riportato dall'art. 12 della legge-quadro n. 104/92, deve trovare concreta attuazione a cominciare dal servizio di aiuto personale (artt. 9 e 13) con la fornitura di sussidi tecnici ed informatici tanto preziosi nelle scuole secondarie di 2° grado; aiuti che per i non udenti, si ricorda, devono necessariamente comprendere l'impiego di operatori specializzati (interprete del linguaggio gestuale).

A tal riguardo basta riflettere sulle difficoltà che detti soggetti incontrano frequentando le scuole superiori, costretti a seguire i medesimi programmi dei normodotati ove non assistiti da personale specializzato per la comunicazione personale.

Pertanto, le province potranno attivare con le rimanenti istituzioni presenti nel territorio (comune, Azienda U.S.L. e Provveditorato agli studi) accordi di programmi disciplinati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, quali strumenti tecnico-giuridici, diretti ad agevolare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con l'apporto nelle rispettive competenze, anche finanziario, di progetti educativi e riabilitativi oltre che di integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Non è, inoltre, preclusa alle province, nell'ambito delle definite competenze di assistenza ai minorati della vista e dell'udito, la facoltà di stipulare apposite convenzioni con enti ed agenzie tecniche specializzate con funzioni di consulenza psico-pedagogica e specialistica nelle comunicazioni del linguaggio o nella tiflologia.

In conclusione, il carattere prettamente sovracomunale delle superiori raccomandazioni riconduce alla provincia ogni iniziativa in materia di istituzione e gestione dei servizi in favore dei minorati della vista e dell'udito (art. 13, lett. a), legge regionale n. 9/86), mentre permane a carico dei comuni di competenza l'assistenza igienico-personale nelle scuole dell'obbligo, l'aiuto domestico, l'assistenza economica ed abitativa e il trasporto gratuito per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, ove quest'ultimo servizio non venga assicurato, in regime di convenzione, dalla stessa provincia per una più efficace ed economica gestione.

Nuovi limiti di reddito

Con decreto n. 867 del 25 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, sono stati approvati nuovi limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché ai servizi in favore degli anziani.

In particolare, l'accesso gratuito è riservato ai soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti pari, per il 1996, a L. 8.567.650, maggiorata del 50% nel caso di un solo soggetto unico componente il nucleo familiare e del 100% nel caso di due o più componenti adulti.

La presenza, nel nucleo familiare, di soggetti adulti, aggiunti al secondo o di minori, comporterà una maggiorazione aggiuntiva rispettivamente nella misura del 25% per ogni adulto e del 35% per ciascun minore.

Tali maggiorazioni vanno applicate alla quota base dell'importo annuo della pensione I.N.P.S.

I soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad una compartecipazione in ragione del 5% della spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per ogni milione eccedente il limite per la gratuità.

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio, come le pensioni di invalidità.

Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di accompagnamento per la quale, come si dirà più diffusamente nel paragrafo, occorre distinguere tra servizi aperti e residenziali.

Solo per l'accesso a questi ultimi servizi, infatti, la suddetta indennità va aggiunta ai redditi posseduti dai componenti il nucleo familiare.

A titolo di esempio, si riportano, di seguito, due prospetti nei quali sono indicati i limiti di reddito applicabili a nuclei familiari, composti da soli soggetti adulti nel primo prospetto e da adulti e minori nel secondo:

Tabella

Va da sè che i suddetti limiti producono effetti a partire dal corrente anno, limitatamente a prestazioni e servizi di imminente attuazione, e a regime dal gennaio 1997 per la totalità delle attività assistenziali.

Per completezza di esposizione, si rammenta che relativamente al beneficio del trasporto gratuito in favore degli anziani, previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 87/81 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del 4° comma dello stesso art. 16, quale limite di reddito per l'accesso gratuito, deve applicarsi la fascia esente ai fini IRPEF maggiorata del 20% per anziano unico componente il nucleo familiare. Per anziani, invece, facenti parte di nuclei familiari con più titolari di reddito, il limite per la gratuità è determinato dal doppio della fascia esente maggiorato del 20%; per quest'ultima previsione è sufficiente che il nucleo familiare ricomprenda più soggetti, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto o meno redditi nel corso dell'anno.

Per i servizi destinati ai soggetti portatori di handicap gravi occorre ancora fare riferimento ai limiti di reddito, previsti dal piano triennale allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, che di seguito si riportano.

A) Aiuto domestico alle famiglie.

Il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in 20 milioni per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

In caso di redditi superiori, la compartecipazione è fissata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, comprensivo della maggiorazione del 20% per ogni unità oltre la terza, sia inferiore ad una volta e mezza il limite di reddito per la gratuità, e del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite.

B) Sostegno economico alle famiglie.

Per la concessione del suddetto intervento, alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali, si applica lo stesso limite di reddito previsto dalla precedente lett. A) per l'aiuto domestico, mentre non trova applicazione per la natura dell'intervento la compartecipazione.

La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18 dell'11 febbraio 1980).

C) Assistenza abitativa (assunzione di una quota del canone di locazione e/o di oneri per ausilii tecnici connessi al tipo di handicap).

Le disposizioni legislative suindicate non prevedono limiti di reddito per l'accesso a tale forma di assistenza; è, tuttavia, opportuno che i comuni provvedano ad erogare i relativi contributi sulla base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

1) livello di gravità dell'handicap;

2) disagio abitativo dell'alloggio e condizione socio-familiare rilevati dall'Ufficio di servizio sociale e dall'Ufficio tecnico comunale;

3) livello di reddito complessivo del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

I suddetti limiti di reddito dovranno essere applicati, per omogeneità d'intervento nell'ambito dell'intera Isola, dalle amministrazioni provinciali nell'erogazione di servizi in favore dei ciechi e sordomuti.

Resta, altresì, confermato l'obbligo delle amministrazioni comunali e provinciali in conformità al disposto dell'art. 71 della legge regionale n. 22/86, di formulare, ove necessario, in rapporto diretto alle proprie disponibilità finanziarie, eventuali graduatorie degli aventi diritto ai fini dell'accesso ai servizi, senza omettere di riservare cautelativamente quote di dette disponibilità per l'aiuto ad utenze bisognevoli di interventi urgenti e inderogabili.

Per l'accesso ai servizi residenziali in favore di anziani, adulti e inabili fisici e psichici, si riconferma la precedente disciplina.

L'accesso gratuito è riservato ai soggetti senza alcun reddito mentre gli utenti in possesso di redditi propri dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale, se autosufficienti e il 65%, se parzialmente o non autosufficienti e ovviamente, sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo.

Si rammenta che per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza occorre fare riferimento ad un grado di invalidità, accertato dalle competenti autorità sanitarie, non inferiore al 74%.

Ai titolari della sola pensione sociale sarà richiesta una compartecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficiente e 1/2 se non autosufficiente.

Per quanto attiene, invece, l'azione di rivalsa da esercitare nei confronti degli obbligati per legge (art. 433 codice civile), il cui reddito superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, si ribadisce che il rimborso da richiedere agli obbligati non può superare il 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e il 65% se parzialmente o non autosufficiente, limitatamente alla quota di spesa sociale. Da tenere presente che nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dagli utenti.

Indennità di accompagnamento

Trattasi di un assegno mensile corrisposto dal Ministero degli interni, tramite le prefetture, a favore di soggetti, di qualsiasi età, nei cui confronti l'autorità sanitaria ha accertato uno stato di invalidità assoluta (100%) accompagnato dall'impossibilità di compiere gli atti fondamentali di vita.

Un'indennità di natura solidaristica non avente natura di reddito perchè a carattere riparatorio che compete a chiunque ne abbia necessità a prescindere dal reddito posseduto; una circostanza questa che ha fatto dibattere ove a fruirne siano invalidi civili con redditi medio-alti ovvero cittadini richiedenti e ammessi a fruire di servizi socio-assistenziali diretti all'integrazione personale, familiare e sociale al cui obiettivo detta indennità è destinata (anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali di qualsiasi età).

A ciò si aggiunge la precisazione dei competenti uffici delle prefetture secondo cui l'erogazione di detta indennità non è preclusiva del ricovero presso istituti assistenziali con onere a carico parziale della pubblica amministrazione.

Una condizione, questa, da tempo introdotta dal Governo regionale con la previsione di una compartecipazione da parte di anziani e adulti inabili commisurata al 65% del reddito personale goduto.

L'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rendono oltremodo necessario privilegiare l'erogazione dei servizi, in particolare quelli residenziali, in favore di soggetti privi di mezzi di sussistenza e/o di supporto familiare, prevenendo forme inaccettabili di disimpegno da parte dei congiunti.

Ciò premesso, ai fini dell'accesso gratuito ai servizi, occorre distinguere i servizi aperti da quelli residenziali. Per questi ultimi, infatti, appare opportuno che l'indennità di accompagnamento debba concorrere alla determinazione del reddito complessivo, sia perché, come si è fatto cenno sopra, il ricovero non è a totale carico della pubblica amministrazione, tenuto conto che ciascun soggetto partecipa con il proprio reddito personale, e sia perché all'interno delle strutture residenziali è assicurata una serie di interventi di igiene, cura e aiuto alla persona, oltre che di promozione umana e sociale, tutte prestazioni per le quali è stata concessa l'indennità di accompagnamento.

Per i servizi aperti, invece, si conferma l'indirizzo assunto in precedenza di non considerare tale indennità come reddito. Di conseguenza, detto assegno non va aggiunto agli altri redditi dei componenti il nucleo familiare.

Schemi di convenzione - tipo

Il Comitato consultivo regionale, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante norme di riordino della pubblica assistenza, ha predisposto schemi di convenzione-tipo per la gestione, da parte dei comuni dell'Isola dei seguenti servizi:

1) assistenza domiciliare anziani;

2) casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;

3) centro diurno;

4) comunità alloggio per disabili psichici;

5) istituti educativo-assistenziali in favore di minori;

6) casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;

7) comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Trattasi di un adempimento richiesto dagli artt. 14 e 20 della predetta legge regionale n. 22/86, i cui obiettivi appaiono inderogabili per una omogenea regolarizzazione dei rapporti tra i comuni della Sicilia e gli enti del privato sociale. Enti che è bene ricordare sono sempre più chiamati dal legislatore a svolgere un ruolo determinante nella gestione dei servizi in una logica di partecipazione motivata e qualificata in aiuto di quanti sono portatori di un disagio sociale, svantaggio o sofferenza.

Lo strumento della convenzione, punto centrale dell'intero impianto normativo, fatto salvo dall'art. 24, 4° comma, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si rivela essenziale per la gestione associata dei servizi tra comuni ed enti affidatari.

A tal riguardo si ritiene utile evidenziare di seguito gli elementi qualificanti e presenti in ciascuna convenzione:

a) gli obiettivi;

b) le motivazioni delle scelte in convenzione della gestione;

c) l'oggetto e l'articolazione delle prestazioni;

d) le modalità di frequenza o di ammissione e di dimissione dell'utenza;

e) il numero ed il profilo degli operatori, dei volontari e degli obiettori impiegati;

f) la durata e le modalità di rescissione o di rinnovo della convenzione;

g) il rimborso dei costi per i servizi resi;

h) l'esercizio di adeguate forme di controllo;

i) la partecipazione dell'utenza, degli enti convenzionati e degli organismi locali di rappresentanza all'attività di programmazione dei servizi, alle modifiche ed alle verifiche dei risultati raggiunti.

Non va, infine, sottaciuto che gli schemi di convenzione di che trattasi prevedono, in una logica di maggiore flessibilità e globalità degli interventi, nuovi standards organizzativi per unità e profili professionali e recano indicazioni innovative, in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 22/86, sulle forme di compartecipazione del fondo sanitario al costo delle prestazioni di rilievo sanitario.

Per le suddette considerazioni essi rappresentano, quindi, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale volti a realizzare un miglior collegamento funzionale delle attività e assicurare un'uniforme osservanza da parte degli enti destinatari. Come tali, pertanto, costituiscono direttive già approvate con decreto del Presidente della Regione e pubblicate nella presente Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Non si può omettere in questa sede di ricordare che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge regionale n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni o le province abbiano scelto per singole tipologie di servizi e di utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti. Si significa nel contempo che l'eventuale omissione ed il mantenimento di rapporti al di fuori di un regime convenzionale dovrà comportare l'annullamento degli atti da parte dell'organo tutorio e l'avvio dell'azione sostitutiva in danno degli organi inadempienti con le procedure di cui all'art. 24 della legge regionale n. 44/91. Sono fatti salvi, naturalmente, i provvedimenti urgenti e contingibili adottati dalle competenti autorità a favore di minori ed inabili bisognevoli di tutela (autorità di P.S., sanitarie, sindacale, minorile).

Mentre l'erogazione di rette di mantenimento o di rimborsi in misura inferiore a quanto previsto negli schemi di convenzione, ove non adeguatamente accompagnate e giustificate da oggettive analisi dei costi, potrà integrare l'indebito arricchimento della pubblica amministrazione sanzionabile in via giudiziaria.

Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap

presso i centri di riabilitazione

Come è noto, per l'esercizio finanziario 1995, la legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana, non ha previsto alcun stanziamento per la concessione del contributo regionale per il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi presso i centri di riabilitazione convenzionati con le Aziende UU.SS.LL.

Successivamente, tuttavia, in sede di variazione di bilancio, sono stati assegnati 10 miliardi per le suddette finalità.

Detta somma, ancorché non impegnata entro l'esercizio precedente, a norma dell'art. 2, 1° comma, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, è disponibile per l'erogazione del contributo nel corrente anno.

A tal fine, i comuni interessati sono invitati ad inviare la seguente documentazione in duplice copia autenticata:

1) istanza, presentata nel 1995 a firma del sindaco, corredata dell'atto deliberativo, adottato nel decorso esercizio, munito degli estremi di riscontro tutorio, recante la volontà di voler svolgere il servizio e la richiesta del contributo regionale con indicazione della spesa preventivata;

2) attestazione a firma del sindaco, dei responsabili del servizio di assistenza e del servizio finanziario, di cui al mod. A allegato;

3) prospetti contabili trimestrali, inviati al comune dall'Azienda U.S.L. competente, riportanti in calce la seguente attestazione: "Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/86 si attesta che agli assistiti indicati nel presente prospetto è stata rilasciata regolare impegnativa per le prestazioni riabilitative";

4) relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi ed accreditati negli anni 1990, 1991, 1993 e 1994.

Qualora parte o tutti gli atti suindicati siano già stati presentati a questo Assessorato, occorre ritrasmetterli nella loro completezza entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente circolare. L'invio parziale o incompleto degli stessi comporterà l'esclusione del comune dalla concessione del contributo.

L'ammontare del contributo sarà determinato con apposito decreto sulla scorta delle istanze pervenute e dell'entità delle prestazioni pro-capite e pro-die ricomprese.

Corre l'obbligo, nel contempo, di ricordare che i corrispettivi da liquidare agli enti gestori del servizio devono essere determinati dal competente ufficio tecnico comunale avuto riguardo alla distanza intercorrente tra il comune di residenza dell'utente e il centro di riabilitazione.

Di conseguenza detto corrispettivo non potrà eccedere il limite massimo fissato da questo Assessorato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 33/91, che per gli anni 1995 e 1996 si è già provveduto a rivalutare con apposito decreto in corso di pubblicazione.

Ne consegue, altresì, che l'eventuale differenza del costo del trasporto sostenuto non coperto dal contributo regionale va inequivocabilmente, ai sensi del 3° comma dell'art. 13 della richiamata legge regionale n. 33/91, posto a carico del fondo regionale per i servizi ex art. 44 della legge regionale n. 22/86 ovvero del bilancio comunale.

Si raccomanda, infine, come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/86 e come evidenziato in precedenza, affinché il servizio di che trattasi venga, dal corrente anno, organizzato e svolto direttamente dal singolo comune ovvero dai comuni associati che dovranno ripartire le spese sulla base del numero degli assistiti residenti.

Soggiorni climatico-termali

Per l'organizzazione e l'attuazione dei soggiorni climatico-termali, nella precedente circolare n. 4 del 20 aprile 1996, si è indicato per i comuni l'obbligo di non impegnare somme eccedenti il 10% o il 20%, secondo la popolazione residente, dell'assegnazione annuale del fondo servizi previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 22/86.

Detto limite può essere superato ove il comune utilizzi economie non finalizzate di esercizi precedenti senza pregiudizio, come già detto in precedenza, per l'erogazione dei servizi essenziali.

Per opportuna conoscenza si segnala, infine, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996 è stata pubblicata la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, che all'art. 59 riporta l'obbligo per l'Azienda U.S.L. di compartecipare al costo di mantenimento di anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali con retta comunale.

Detta compartecipazione è commisurata all'entità dell'integrazione della retta erogata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87. Ciò nella considerazione che, nei confronti dei soggetti in questione, bisognevoli di tutela sociale e sanitaria, vengono assicurate prestazioni anche di "rilievo sanitario" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 agosto 1985.

Il citato articolo disciplina le modalità dell'azione di rivalsa.

L'Assessore: GURRIERI

Allegato A

ATTESTAZIONE

Per quanto concerne il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi presso i centri di riabilitazione, previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, si attesta sotto la propria responsabilità quanto segue:

che la spesa impegnata, per l'anno 1995, per il servizio in argomento, con assunzioni di obblighi nei confronti degli enti di riabilitazione ammonta a L. ....................;

che a fronte del suddetto impegno sono state ammesse a liquidazione rette giornaliere per l'importo complessivo di L. .................... con imputazione sui fondi regionali e/o comunali;

che il fabbisogno residuo ammonta a L. ....................;

che gli assistiti indicati nei prospetti contabili trimestrali inviati al comune dall'U.S.L. competente hanno usufruito del servizio di trasporto;

che le presenze dei soggetti effettivamente trasportati presso i centri di riabilitazione dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 sono state complessivamente pari a n. ............;

che i mezzi utilizzati dagli enti di riabilitazione che svolgono il servizio di trasporto sono idonei e omologati ai sensi dell'art. 26, 5° comma, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.

IL SINDACO

..............................

Il responsabile

del servizio di assistenza

..............................

Il responsabile

del servizio finanziario

..............................

________

vedi anche:

Circ. 6/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente

 

 

 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 13 agosto 1993, n. 2

G.U.R.S. 23 ottobre 1993, n. 50

Riordino del servizi socio-assistenziali: legge regionale: n. 22/86 e successive modifiche. Assistenza domiciliare.

Ai sindaci dei comuni della Regione

e, p.c. Alle Prefetture della Regione

Alle sezioni del Co.Re.Co.

Alle Province regionali

Agli amministratori delle UU.SS.LL.

All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio e della pesca

All'Assessorato regionale della sanità

Premessa

La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di "Riordino dei servizi e delle attività assistenziali in Sicilia", ha notevolmente innovato la preesistente normativa in materia.

Seppure, ancora oggi, non interamente attuata in tutto il territorio dell'Isola, la normativa in argomento ha costituito notevole impulso all'attività socio-assistenziale così pervenendo ad un sempre più confacente risultato positivo in termini di "qualità della vita" dei soggetti bisognosi.

La constatazione che non tutti i comuni dell'lsola riescono a soddisfare interamente le esigenze della vita sociale delle persone bisognose, unita a ripetuti quesiti conseguenti a perplessità insorte presso gli enti locali, nonchè presso gli enti gestori cui è affidato lo svolgimento delle attività, induce questo Assessorato a determinare le direttive che appresso si riportano tendenti ad una migliore resa del servizio socio-assistenziale, anche al fine di pervenire al razionale impiego delle risorse umane, professionali e strutturali presenti nel territorio nei limiti delle risorse economiche disponibili.

La presente circolare per quanto in appresso verrà trattato, modifica e sostituisce interamente le precedenti istruzioni fin oggi impartite.

Assistenza domiciliare

1) Obiettivo

Rivolto a soggetti in condizione di parziale o non autosufficienza senza adeguato supporto familiare, il servizio di assistenza domiciliare ha vissuto in questi anni momenti di particolare sviluppo; presente nella maggioranza dei comuni dell'Isola esso si è indirizzato essenzialmente alla popolazione anziana per effetto della specifica copertura finanziaria, quasi interamente a carico del bilancio regionale (art. 11 legge regionale n. 87/81).

L'esperienza maturata ed il consolidamento di significativi livelli assistenziali impongono oramai l'estensione del servizio anche ad altri soggetti bisognevoli delle prestazioni domiciliari (minori, disabili, nuclei familiari, gestanti, ragazze madri).

Nel quadro degli interventi e dei servizi istituiti dal legislatore regionale l'assistenza domiciliare assume un ruolo determinante per il mantenimento dei soggetti nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza.

Infatti, il servizio consente, e l'esperienza lo ha ampiamente dimostrato, al soggetto assistito di rimanere tra le mura domestiche superando situazioni di temporanea difficoltà personali e familiari, stimolando e recuperando sufficienti livelli di autonomia personale.

Non è superfluo ricordare che trattasi di un insieme di prestazioni sociali e sanitarie rese al domicilio, al fine di consentire il permanere in famiglia e ridurre il ricovero in strutture residenziali o contrastare la frequente ospedalizzazione impropria per prestazioni sanitarie di possibile esecuzione nello stesso domicilio dell'utenza.

Gli utenti sono coloro che per età, condizioni psicofisiche e per gravi situazioni familiari hanno bisogno di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari per il prosieguo della vita di relazione e per una dignitosa qualità all'interno delle mura domestiche.

2) Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

a) aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e periodico, (riordino del letto e della stanza pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per pasti, cambio della biancheria);

b) aiuto per l'igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);

c) fornitura di generi in natura e/o pasti caldi al domicilio, curando di stimolare ed aiutare il soggetto nella preparazione;

d) ritiro e riconsegna biancheria ed indumenti;

e) disbrigo pratiche varie (pensionistiche, sanitarie, etc.) ed attività di segretariato sociale (informazioni sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari); queste prestazioni possono essere rese anche dall'ufficio di servizio sociale;

f) sostegno morale e psicologico, volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli);

g) sanitarie: di tipo infermieristico (controllo diurno e notturno delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase acuta di malattia, prelievi per esami clinici, ipodermoclisi, etc.); di tipo riabilitativo: riabilitazione psico-motoria affidata a personale specializzato; medico-specialistiche: il servizio domiciliare dovrà fare riferimento ai servizi della medicina di base e specialistica delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Per queste ultime prestazioni nessun onere dovrà gravare sui fondi comunali ovvero sui contributi assegnati dall'Amministrazione regionale per l'espletamento del servizio domiciliare.

Spetta come si ricorderà e come si ribadisce ancora una volta alle UU.SS.LL., ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 22/86, assicurare i servizi sanitari integrativi dei servizi socio-assistenziali per una risposta globale al domicilio dell'utenza con grande economia di risorse umane e finanziarie (assistenza domiciliare integrata) imputando i relativi oneri al Fondo solidarietà nazionale;

h) attività di programmazione del servizio: attraverso la rilevazione costante dei bisogni e la verifica delle attività e dei programmi individuali di intervento.

Sono, altresì, da prevedersi prestazioni socio-educative per l'assistenza al domicilio di minori a rischio, soggetti handicappati gravi, disabili mentali, nuclei con alto numero di figli ed inidoneità della famiglia.

3) Intervento economico

Com'è noto l'intervento regionale, previsto in materia dalla normativa vigente, viene erogato ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta a titolo di contributo. Ciò vale a dire che l'ente erogante potrà prevedere nel proprio bilancio ulteriori fondi che valgano ad integrare l'attività ritenuta necessaria, cosi come potrà prevedersi, quale partita di giro, un fondo che possa consentire l'anticipazione della spesa nelle more dell'effettivo percepimento dei contributi regionali

In ogni caso gli enti locali dovranno iscrivere nel proprio bilancio una quota non inferiore al 10% della spesa.

4) Limite di spesa

Il limite di spesa mensile viene determinato, per l'anno 1993, in L. 600.000, nell'ipotesi di espletamento di tutte le attività domiciliari come sopra descritto. Poichè però gli enti eroganti potranno disporre, sulla scorta degli accertamenti sociali effettuati, modalità di erogazioni parziali in corrispondenza degli effettivi bisogni accertati e, segnatamente, potranno dare maggiore impulso o comunque maggiore consistenza ad una parte delle attività confluenti nella più vasta e generale assistenza domiciliare, si riportano di seguito le già note percentuali di riparto:

- aiuto domestico 28%

- igiene e cura della persona 44%

- assistenza infermieristica 6%

- riabilitazione psico-motoria 12%

- ritiro e riconsegna biancheria 6%

- disbrigo pratiche, sostegno morale e pscicologico 4%

In attesa di un più sistematico riordino della materia rimane esclusa dai superiori limiti di spesa la fornitura dei pasti caldi che potrà essere erogata per i tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) per una spesa giornaliera non superiore complessiva a lire 15.000. Tale ultima prestazione dovrà comunque essere contenuta in una misura non superiore al 70% della spesa mensile effettiva e darà luogo alla compartecipazione del soggetto beneficiario o alla rivalsa sui soggetti obbligati per legge secondo quanto in appresso verrà detto.

Va qui ricordato che l'erogazione dei pasti è consentita nei soli casi in cui il soggetto beneficiario non sia assolutamente nelle condizioni di provvedere direttamente o indirettamente a tale fabbisogno, cosicchè nella normalità dei casi l'attività rimane limitata al mero aiuto alla preparazione dei pasti medesimi e rimane, in ogni caso, subordinata al preventivo accertamento, che dovrà risultare da apposita relazione dell'assistente sociale dell'ufficio di servizio sociale comunale.

Nella spesa dell'assistenza domiciliare confluiranno gli oneri diretti alla prestazione, nonchè gli oneri indiretti relativi al personale, non dipendente comunale, all'acquisto di piccole attrezzature e gli eventuali oneri di trasporto nell'ipotesi che gli assistiti siano domiciliati in frazioni o contrade distanti oltre 15 Km. dal centro operativo cui deve far capo l'ente gestore.

Si richiama all'attenzione delle AA.CC. la circolare del Ministero dell'interno 3.9.1985, n. 5/85, relativa ai contratti d'opera, ex art. 2222 codice civile, diramata a seguito del parere n. 801/84, reso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato il 25 maggio 1984 (v. allegato).

Infine, relativamente alla spesa conseguente all'acquisizione del materiale di consumo e della piccola e minuta attrezzatura è appena il caso di evidenziare che la stessa graverà interamente sull'ente assistenziale gestore del servizio mentre rientrerà fra gli oneri ammessi e quindi da rendicontare nella sola ipotesi di gestione diretta da parte del comune.

Ulteriore spesa viene ammessa per il costo di rilevazione finalizzata all'indagine conoscitiva dell'utenza bisognosa rientrante nella popolazione residente, (intendendo per popolazione anziana residente i soggetti che abbiano superato il 55° anno di età se donna e 60° se uomo, e per popolazione anziana utente del servizio domiciliare i soggetti, rientranti nella popolazione appena descritta, ed in possesso dei requisiti di reddito determinati annualmente ai fini dell'esenzione dalla contribuzione della spesa sanitaria).

La spesa a tal fine ammessa non potrà, in ogni caso, superare la misura di L. 12.000 per ciascuna scheda compilata, relativa a ciascun soggetto censito che dovrà poi essere riassunta nella relazione di censimento complessiva che all'uopo dovrà essere redatta.

5) Affidamento del servizio

Circa le modalità di affidamento mediante convenzione a privati dei servizi socio-assistenziali si trascrive di seguito uno stralcio del recente parere reso a questo Assessorato dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana:

"Le convenzioni "de quibus" che presuppongono un atto di concessione del pubblico servizio (c.d. concessione-contratto) sono negozi di diritto pubblico nei quali concorrono due atti distinti: il primo è l'atto unilaterale dell'ente pubblico che non ha la Forza di costituire il rapporto ma che, tuttavia, ne è la premessa necessaria; il secondo è il contratto con il privato, stipulato dall'ente dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva. I due atti, quello unilaterale ed autoritativo della P.A. e quello bilaterale e convenzionale di cui consta la concessione-contratto, pur essendo complementari ed interdipendenti, hanno e conservano carattere autonomo per quanto riguarda la natura e gli elementi strutturali e gli effetti giuridici.

Con detto tipo di concessione - contratto il comune "concede" agli enti l'esercizio del servizio socio-assistenziale sostituendo a sè questi ultimi nell'espletamento di un "compito di carattere pubblico"; i concessionari, cioè, si pongono al posto dell'ente pubblico nell'adempimento di un servizio pubblico.

La legge regionale n. 10 del 1993 ed, in particolare, l'art. 69 "Affidamento degli appalti di fornitura di servizio" ha riguardo all'acquisizione di servizi - di cui l'ente pubblico non è ovviamente titolare - mediante un "appalto di servizio" che è appunto lo strumento attraverso il quale l'ente acquisisce dal privato un servizio verso corrispettivo in denaro.

Nella fattispecie, invece, e cioè, nella concessione di servizio pubblico il comune non "acquisisce" il servizio pubblico essendone quest'ultimo già titolare (presupposto oggettivo perchè possa procedersi alla concessione di un pubblico servizio è l'esclusiva spettanza all'ente pubblico dell'attività che si intende concedere ad altri soggetti - Cons. Stato, v, 31 gennaio 1964, n. 146), ma "cede", appunto, l'esercizio del medesimo a terzi. Giova, peraltro, al riguardo osservare sulla scorta della costante giurisprudenza e della dottrina prevalente che "i servizi pubblici non possono essere affidati in appalto, bensì, oltre che gestiti in economia e municipalizzati, possono essere concessi a terzi" (Solus, Le concessioni di opere pubbliche in Riv. Giur. Edil. 1984, II, p. 284; Franceschini, Le concessioni comunali di beni e servizi, 1972, p. 8 e ss.; Merusi, Servizio pubblico in novissimo digesto italiano, p. 221; Cons. Stato, IV, 13 novembre 1979, n. 1002).

Sembra, pertanto, allo scrivente, sulla base delle suesposte osservazioni che la legge regionale n. 10 del 1993 non è applicabile nella fattispecie".

E' appena il caso di rilevare, tuttavia, che la scelta del contraente, cioè del concessionario, non possa avvenire, "su basi discrezionali"...

Il punto nodale da esaminare è se per l'affidamento di un pubblico servizio i comuni siano esonerati dall'obbligo della gara.

La risposta di questo collegio non può che essere negativa, appena si osservi che è principio generale che la ricerca del terzo contraente nei contratti che interessano la P.A. deve avere luogo attraverso il procedimento concorsuale, così come dispone per gli enti locali l'art. 95 dell'O.R.E.L. (corrispondente all'art. 87 della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 mano 1934, n. 383) e per le amministrazioni statali l'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2449.

E' infine appena il caso di osservare che trovano, invece, applicazione nella fattispecie le norme del cap. VII (artt. 22 - 23) della legge n. 142 del 1990, recepite dall'art. 1, primo comma, lett. e) della legge regionale n. 48 del 1991, sulla gestione da parte dei comuni di servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Accanto alle tradizionali forme di gestione dei servizi pubblici (in economia, a mezzo di azienda speciale, concessioni a terzi) giova ricordare i nuovi sistemi introdotti dall'art. 22, lettera d) ed e) e cioè quelli "a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale" e "a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".

Per quanto riguarda in particolare il sistema della concessione a terzi, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 22, lett. b), si può ricorrere a detta forma di gestione "quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale", ferma restando, com'è ovvio, l'osservanza delle disposizioni suindicate in ordine alle procedure di scelta del concessionario.

Il superiore parere consente di potere esemplificare, per ulteriore chiarezza, che si ritengono certamente conducenti le gare che consentano la comparazione delle offerte sulla scorta di progetti mirati e non già sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose; cosicchè è possibile mutuare il sistema previsto per l'appalto concorso, a condizione, però, che vengano prefissati criteri e parametri certi che possano regolare la gara.

Gli enti appaltanti, ai quali comunque è demandata la scelta del sistema di affidamento, vorranno tenere in debito conto che il maggiore vantaggio economico delle offerte potrà utilizzarsi a condizione che una volta assicurati gli oneri diretti ed accessori del personale necessario, sulla scorta degli standards regionali, venga utilizzato per le sole spese accessorie valutabili nelle offerte.

Limitatamente alle isole minori si ritiene di segnalare l'opportunità del ricorso a separate gare per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare in ciascuna isola.

6) Gestione del servizio ed albo delle istituzioni socio-assistenziali

Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/1986 di riordino dell'assistenza è stato istituito con decreto del 29 marzo 1989 l'albo regionale delle istituzioni che "senza fine di lucro" intendono gestire in convenzione con i comuni singoli o associati, i servizi socio assistenziali aperti o residenziali, istituiti ai sensi della legislazione regionale di settore, con suddivisione per sezione e tipologia.

L'obbligo di iscrizione all'albo non sussiste per i servizi aperti o residenziali gestiti direttamente dagli enti locali.

Nell'ipotesi di affidamento della gestione dei servizi domiciliari a terzi è necessario che questi ultimi risultino iscritti all'albo regionale sopra citato L'iscrizione all'albo regionale per la tipologia di assistenza domiciliare costituisce, pertanto, titolo essenziale per la partecipazione concorsuale all'affidamento del servizio da parte degli enti locali.

I comuni, singoli od associati, potranno ammettere in gara gli enti assistenziali come sopra iscritti all'albo regionale, prescindendo dal numero di utenti assistibili, così come risultanti dal decreto d'iscrizione all'albo regionale in parola.

Gli stessi enti rimangono, pertanto, facultati a richiedere nell'ipotesi di aggiudicazione del servizio e prima della stipula della convenzione, l'ampliamento dell'utenza autorizzata per la necessaria rispondenza con quella da assistere nell'intero territorio dell'Isola.

Va, infatti, qui ricordato che l'iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali, in perfetta aderenza con il rapporto operatori - utenti fissato dagli standards regionali, abilita all'esercizio dell'attività nei confronti di una specifica utenza complessivamente considerata nella Regione, non superabile ma eventualmente frazionabile in più comuni.

Relativamente agli operatori addetti si richiede che gli enti assistenziali attestino mediante esibizione di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata da questi ultimi la non appartenenza nè in qualità di socio nè di dipendente ad altro ente.

La determinazione del numero degli operatori ausiliari ed infermieristici, in relazione alle prestazioni richieste ed al bacino d'utenza servita, è demandata agli enti locali.

7) Compartecipazione al costo del servizio e rivalsa

Il servizio assistenza domiciliare è, com'è noto, aperto a tutte le classi sociali in possesso dei requisiti di età a prescindere dalle condizioni reddituali personali e familiari. Essi, pertanto, daranno luogo alla compartecipazione dell'assistito e/o esclusivamente per la prestazione della fornitura pasti caldi alla rivalsa nei confronti degli obbligati per legge.

La misura della compartecipazione, attualmente fissata nel limite minimo del 36%, dovrà trovare applicazione nei soli casi in cui risultino superati í limiti di reddito determinati dalla normativa in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, mentre per quanto attiene all'esercizio dell'azione di rivalsa si richiamano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/90, che determina l'esenzione per i soggetti obbligati per legge titolari di reddito non eccedente il triplo della fascia di esenzioni ai fini dell'IRPEF.

8) Modalità di richiesta di contributo

I comuni, al fine di beneficiare dei contributi diretti all'espletamento delle attività dell'assistenza domiciliare, dovranno avanzare istanza all'Assessorato regionale degli enti locali, gruppo di lavoro X, direzione solidarietà sociale, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (art. 11, legge regionale n. 87/81). L'istanza dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) certificazione a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale, dalla quale risultino i seguenti dati:

a) popolazione anziana residente (soggetti che abbiano superato il 55° anno di età se donna e 60° se uomo);

b) popolazione anziana utente del servizio di assistenza domiciliare nell'anno precedente, in possesso dei requisiti di età e di reddito;

2) deliberazione del consiglio comunale di approvazione del programma di assistenza domiciliare, munito del parere espresso dalla commissione consultiva per gli anziani (ove esistente) ovvero della commissione consiliare permanente contenente:

a) la suddivisione delle utenze per singole prestazioni indicate al precedente punto 4 della presente circolare;

b) gli oneri organizzativi tenuto conto della possibile utilizzazione dei residui dell'anno precedente (u.c. art. 12, legge regionale n. 14/86);

c) l'azione di rivalsa;

d) la previsione di spesa per l'attuazione del programma;

3) dichiarazione a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale dalla quale risulti che il personale utilizzato risponda almeno ai minimi fissati dagli standard approvati con D.P.R. 29 giugno 1988 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana suppl. ordinario n. 1 del 6 agosto 1988).

9) Consuntivo del servizio assistenza domiciliare prestato nell'esercizio precedente

Entro il 28 febbraio di ciascun anno i comuni singoli o associati dovranno far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali, gruppo di lavoro X, direzione solidarietà sociale, il consuntivo dell'attività espletata nell'esercizio precedente secondo lo schema allegato alla presente circolare con mod. A.

Si evidenzia che non potrà farsi luogo all'erogazione dei contributi nei confronti dei comuni che non avranno prodotto il consuntivo come sopra previsto.

Le somme erogate dall'Assessorato regionale degli enti locali potranno, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 14/86, essere utilizzate per l'anno successivo e non oltre.

10) Vigilanza

Si richiama l'obbligo delle amministrazioni comunali, di verificare l'impiego, da parte degli enti gestori del servizio, di operatori (soci e/o dipendenti) in possesso del prescritto titolo professionale per le mansioni espletate, nonchè il rispetto della normativa vigente in tema di oneri previdenziali ed assistenziali.

Si ritiene opportuno, altresì, che i comuni, ai sensi dell'art. 20, lett. c della legge regionale n. 22/86, prevedano, in sede di stipula della convenzione, adeguati strumenti di controllo, come l'acquisizione del bilancio consuntivo della gestione dell'ente affidatario, ed ancora al fine di verificare la regolarità della gestione medesima acquisiscano, mensilmente, relazioni circa l'espletamento del servizio.

L'Assessore: ORDILE

Allegati

ISTRUZIONI E RISOLUZIONI MINISTERIALI

Problematiche relative all'assunzione di persone negli Enti locali mediante contratti d'opera, ai sensi dell'art. 222 C.C. - Precisazioni.

Ministero dell'Interno - Circolare 3 settembre 1985, n. 5/85

"Pervengono da più parti a questo Ministero numerosi quesiti e denunzie in ordine alle seguenti materie:

a) assunzioni di persone negli enti locali con contratti d'opera ex art. 2222 C.C.; (omissis)

Sub a) Con parere n. 801/84, reso dalla Prima Sezione il 25 maggio 1984, il Consiglio di Stato, chiamato da questo Ministero a pronunziarsi sulla esatta qualificazione giuridica da attribuire a taluni contratti d'opera stipulati da Comuni della Provincia di Vercelli ex art. 2222 C.C., ha riscontrato, in base alla disamina delle clausole delle convenzioni e delle delibere di approvazione, la sussistenza, nei casi di specie, al di là del "nomen juris", dato dalle parti, di taluni degli elementi rivelatori del rapporto di pubblico impiego, segnatamente la correlazione tra l'attività oggetto dei rapporti ed i fini istituzionali del Comune, la predeterminazione della retribuzione (anche se chiamata canone o corrispettivo), la continuità e professionalità della prestazione.

Tali elementi, uniti ad altri come l'assenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale e la fornitura da parte dell'ente degli strumenti indispensabili per l'attività lavorativa, hanno indotto il Consiglio di Stato ad escludere l'ipotesi del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. ed a ravvisare, invece, nelle fattispecie sottoposte al proprio esame, i connotati tipici del rapporto di pubblico impiego.

La problematica scaturente dal richiamato orientamento del Supremo Organo Consultivo, che interessa molti enti locali, data l'ampiezza assunta negli ultimi anni dal fenomeno del ricorso al contratto d'opera, va peraltro inserita in quella, più ampia, della compatibilità stessa, e in quali limiti, di detto strumento privatistico indipendentemente dal concreto atteggiarsi dei rapporti dallo stesso originati - per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei suddetti Enti atteso che attraverso tali convenzioni si viene sostanzialmente ad eludere la vigente disciplina legislativa che pone, come noto, un sistema di vincoli alle assunzioni di personale.

Su tale ultima problematica è in corso di acquisizione, da parte di questo Ministero, l'ulteriore parere del Consiglio di Stato.

Peraltro, in attesa che il Supremo Consesso Amministrativo si pronunzi, si ritiene intanto opportuno rilevare che, in base ai principi, enucleabili dal citato parere, devono comunque considerarsi invalidi, in quanto violano le norme che vietano assunzioni a tempo determinato oltre determinati periodi, gli atti di assunzione formalmente adottati ex art. 2222 C.C., ma che si configurano, in base alle clausole delle convenzioni e delle delibere di approvazione, come veri e propri rapporti di pubblico impiego e non già come rapporti di lavoro autonomo.

Ciò posto, sembrerebbe quindi opportuno che venga limitato fin d'ora il ricorso a detto strumento privatistico e che, nei casi in cui lo stesso si riveli effettivamente indispensabile per assolvere a compiti di istituto vengano puntualmente precisati in fase di stipula, oltre il "nomen juris", gli elementi distintivi del rapporto autonomo (precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato - "opus" - dell'attività organizzata dal prestatore d'opera, esistenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, incidenza del rischio dell'attività incombente sul lavoratore autonomo, esclusione di qualsiasi volontà dell'Amministrazione di inserire il lavoratore nell'apparato organizzativo istituzionale dell'ente e quindi assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica) e che questo ultimo si svolga in coerenza con le convenzioni stesse, senza deviazioni che possano far desumere, anche solo da comportamenti concludenti, la volontà dell'Amministrazione di inserire il lavoratore nell'ambito del proprio apparato organizzativo.

Si soggiunge infine che l'invalidità degli atti in parola non incide sulla efficacia dei medesimi, ma può, come rimarcato dallo stesso Consiglio di Stato, essere fonte di responsabilità contabile per gli amministratori degli enti locali per il danno arrecato all'erario in violazione della normativa vincolistica in materia di assunzioni. (omissis)

Allegato

vedi anche:

Circ. 4/95 ASS. EE. LL. - Interventi assistenziali a favore delle famiglie con figli portatori di handcap

 

 

 

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 68

G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20

Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap.

TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. Lavoro 09/05/97)

(vedi atto legislativo)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

I SERVIZI PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1

Finalità della legge

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione Siciliana promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap.

Art. 2

Soggetti

Ai fini della presente legge, si considera "soggetto portatore di handicap" la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post-natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione sociale.

Per soggetto portatore di handicap "adulto" si intende il soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età; per "grave" il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, bisognoso, quindi, di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua esistenza. (1)

Art. 3

Finalità degli interventi

Gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap devono privilegiare le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause nella massima misura possibile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di ogni soggetto portatore di handicap e dei concreti condizionamenti psico-sociali ed ambientali ed altresì promuovere:

- l'istituzione e gestione di servizi terapeutici e riabilitativi territoriali nonchè la trasformazione organizzativa e funzionale di quelli esistenti, onde consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente di vita familiare e sociale;

- l'integrazione del portatore di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

- l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali nonchè nelle attività lavorative;

- iniziative finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti;

- l'istituzione e gestione di iniziative volte alla formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nell'ambito delle competenze regionali;

- iniziative informativo-formative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicaps;

- il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;

- l'individuazione di attività lavorative, nell'ambito dei pubblici servizi, accessibili ai portatori di handicap.

Art. 4

Competenza della Regione

(modificato dall'art. 2 della L.R. 16/86)

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo il Governo regionale, contestualmente al piano sanitario regionale triennale, presenta all'Assemblea regionale il piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, sulla scorta delle proposte degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, nonchè delle eventuali indicazioni dei comuni singoli o associati.

Il piano regionale per i soggetti portatori di handicap deve prevedere:

1) gli indirizzi generali per l'erogazione, integrazione e coordinamento dei servizi nell'ambito del territorio, gli standards funzionali ed i relativi parametri del personale anche in ordine a criteri organizzativi e gestionali, con l'obiettivo di una fondamentale omogeneità di prestazioni su tutto il territorio regionale;

2) la tipologia dell'organizzazione e della gestione dei servizi territoriali in favore dei soggetti portatori di handicap;

3) la riorganizzazione, l'istituzione e lo sviluppo dei servizi sanitario-riabilitativi, assistenziali, socio-educativi e lavorativo-occupazionali di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della presente legge;

4) gli schemi operativi di attuazione, di controllo e di coordinamento degli interventi di cui al numero precedente;

5) il coordinamento organico di tutti gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, promossi da enti o associazioni pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti pubblici, compresi altresì quelli previsti dal piano territoriale per la tutela della salute mentale di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;

6) la programmazione di piani di studio e di ricerca;

7) il piano dei corsi di formazione professionale, nonchè di riqualificazione professionale e di aggiornamento per il personale sanitario e non sanitario impiegato o da impiegare nelle attività di cui alla presente legge, sentiti gli istituti universitari e quelli di ricerca e di sperimentazione;

8) la deistituzionalizzazione quale obiettivo primario e i tempi e le modalità per attuarla;

9) i requisiti minimi necessari e le modalità di accertamento e di controllo sulla idoneità delle strutture e sulla gestione dei servizi;

10) l'istituzione dell'albo regionale degli istituti convenzionabili ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;

11) le modalità dell'accertamento delle menomazioni di cui al successivo art. 9, ai sensi della tabella indicativa di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

12) l'individuazione degli esami, degli accertamenti e di ogni altra prova rivolta alla prevenzione e alla diagnosi precoce di stati morbosi o premorbosi, che tutte le unità sanitarie locali sono tenute a compiere - a titolo gratuito e previo assenso della donna o dell'esercente la patria potestà, ove necessario - nelle fasi pre, peri e post-natale;

13) le modalità di collaborazione da parte degli enti locali all'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione del personale direttivo e docente nelle scuole, ai sensi del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per le finalità della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 5

Gruppo di consulenza

(modificato dall'art. 2 della L.R. 16/86)

Per le finalità di cui alla presente legge l'Assessore regionale per la sanità si avvale di un gruppo di consulenza, nominato con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa per la sanità della Assemblea regionale, composto da specialisti impegnati nel campo sanitario, sociale, educativo-scolastico e psicologico, con competenze specifiche riguardanti la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap.

Il gruppo di consulenza di cui al precedente comma è formato da dodici membri di cui metà scelti su terne proposte dalle associazioni di utenti e dalle loro famiglie e metà scelti fra specialisti impegnati nel servizio sanitario nazionale o nelle università e dura in carica tre anni.

Art. 6

Comuni e unità sanitarie locali

I comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi:

1) a livello di distretto sanitario di base:

a) servizi ambulatoriali per la diagnosi precoce e la riabilitazione dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali nel territorio mediante l'intervento di equipes pluridisciplinari. Le suddette equipes assicurano anche il servizio di carattere domiciliare nelle famiglie e quello extra ambulatoriale nelle istituzioni educative, scolastiche, professionali e lavorative;

b) centri diurni assistiti dalle equipes di cui alla lett. a, attrezzati per ospitare per brevi periodi, corrispondenti alle necessità di trattamento, bambini e adulti, al fine di promuovere una riabilitazione intensiva in collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche;

2) a livello di unità sanitaria locale o multizonale:

a) servizi provvisti di strutture adeguate e di personale in possesso di idonea specializzazione, atti ad accogliere in media 20 soggetti gravi, totalmente e costituzionalmente incapaci di autodeterminarsi e bisognosi di aiuto continuo;

b) servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità alloggio e case-famiglia, dotati di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare connivenze fra portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla realizzazione operativa dei servizi di cui al comma precedente, per la parte rientrante nella competenza delle unità sanitarie locali, tramite i presidi delle stesse o degli istituti di ricerca scientifica, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi di cui al primo comma, n. 2, lett. a, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- prevenzioni delle complicazioni e degli aggramenti della situazione patologica;

- regressione o stabilizzazione delle disabilità;

- eventuale recupero funzionale e reinserimento nell'ambiente familiare, attraverso il coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi di attività, garantendo la continuità dei rapporti interfamiliari e la possibilità di rientro in famiglia dell'ospitato, di norma con frequenza settimanale e comunque nei periodi di vacanza;

- brevi periodi di soggiorno, concordati fra le famiglie e le équipes pluridisciplinari di cui al primo comma, n. 1, lett. a, per i soggetti abitualmente integrati nell'ambito familiare, quando i nuclei familiari ne abbiano necessità;

- prolungo funzionale dei periodi di soggiorno di cui all'alinea precedente, per i soggetti il cui handicap comporti un rapporto pericoloso o distruttivo tra il soggetto e la sua famiglia, deciso d'intesa tra il soggetto, o la sua famiglia, e l'équipe pluridisciplinare di cui al primo comma, n. 1, lett. a.

I comuni provvedono, altresì, al sostegno economico sociale ed all'aiuto domestico alle famiglie per favorire la permanenza nell'ambito familiare naturale e/o affidatario dei portatori di handicap "gravi" che richiedono sorveglianza continua e cure particolari e specialistiche prescritte dalle équipes pluridisciplinari.

Fino al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza, con apposita legge regionale organica, i comuni singoli o associati:

- assicurano ai cittadini portatori di handicap le attività sociali di sostegno ai singoli o ai nuclei familiari previste dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e dalla presente legge, attraverso la gestione diretta dei servizi sociali pubblici esistenti nel loro territorio o mediante delega ai consigli di quartiere ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, attraverso l'istituzione dei servizi sociali di quartiere;

- forniscono indicazioni per l'elaborazione del piano di interventi di cui all'art. 4 della presente legge;

- individuano i bisogni emergenti da fasce omogenee di popolazione, identificano le tipologie e le modalità di intervento e ne coordinano le attività con i servizi integrati di cui al successivo art. 15;

- inseriscono, con l'opportuno sostegno, i minori portatori di handicap nei centri comunali di vacanze;

- promuovono l'adeguamento degli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, assegnandoli con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per precedenza agli invalidi con difficoltà di deambulazione o ai nuclei familiari con uno o più soggetti portatori di handicap con grave difficoltà motoria.

Nell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione o ristrutturati dell'edilizia residenziale pubblica, una quota non inferiore al 10 per cento è riservata prioritariamente ai cittadini portatori di handicap di cui all'ultimo alinea del comma precedente, agli anziani di età superiore ai 65 anni, o a comunità alloggio, per gli interventi predisposti dai comuni, singoli o associati, in materia di assistenza residenziale di minori, di portatori di handicap e di anziani.

I comuni, singoli o associati, sono altresì tenuti, entro il termine perentorio che sarà previsto dal piano di cui al precedente art. 4, ad indicare i locali disponibili, ove esistenti, anche se parzialmente utilizzati, sia in ambito comunale che provenienti dai disciolti enti assistenziali, fruibili per i servizi di cui alla presente legge. In tale ricognizione i comuni tengono presenti anche le risultanze dei lavori della commissione di cui all'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 7

Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione

I comuni, singoli o associati, sono tenuti a individuare nei consultori familiari istituiti con legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, nei dipartimenti ospedalieri materno-infantili e dell'età evolutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e della legge 18 aprile 1975, n. 148, nei distretti sanitari di base e nelle unità sanitarie locali, ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6, e nei presidi e servizi multizonali di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della stessa legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dgli interventi di prevenzione e diagnosi precoce che si realizzano mediante:

1) l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicaps, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo perinatale e nelle varie fasi di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;

2) l'effettuazione degli esami, degli accertamenti e delle prove di cui al precedente art. 4, secondo comma, n. 12, con particolare riferimento al controllo periodico della gravidanza e all'assistenza sanitaria e psico-sociale alle gestanti per l'individuazione precoce di stati morbosi o premorbosi e per la rimozione dei fattori di rischio - comprese le nocività ambientali e di lavoro - nonchè all'assistenza sanitaria accurata e ad esami periodici approfonditi di carattere neurologico, motorio, sensorio e linguistico, nel periodo che va dalla nascita al terzo anno di vita;

3) l'assistenza sanitaria continua, mediante i servizi di medicina scolastica e pediatrica, nonchè attraverso i controlli periodici della salute fisico-psichica nell'età dello sviluppo, con specifico riferimento agli interventi rivolti a prevenire situazioni invalidanti e di disadattamento;

4) l'assistenza sanitaria e la riabilitazione psicomotoria, linguistica, funzionale e pratico-manuale, mediante interventi domiciliari e ambulatoriali e la fornitura e la cessione in uso di apparecchiature, protesi e mezzi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni;

5) servizi occupazionali-riabilitativi, in cui siano impiegati personale e mezzi tecnici volti a far raggiungere al portatore di handicap, adolescente o adulto, grave o mediograve, stadi di recupero funzionale e di attitudine lavorativa;

6) interventi educativi e di controllo per eliminare le nocività dell'ambiente e prevenire gli infortuni nelle strade, nelle abitazioni, nelle scuole, nei parchi pubblici e in ogni altra sede.

Art. 8

Riabilitazione e integrazione sociale

I comuni, singoli o associati, sono tenuti, nell'ambito del piano regionale, ad istituire i servizi per la riabilitazione psico-fisico-sensoriale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 ed a promuovere interventi, con questi coordinati, rivolti a realizzare l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap:

1) tramite i propri organi di assistenza, di educazione e di lavoro che assicurano alla famiglia dei portatori di handicap un aiuto e un sostegno continuo di carattere economico ed educativo e promuovono l'adeguamento del personale e delle attrezzature dei servizi socio-educativi, sportivi e del tempo libero per favorire l'integrazione e la socializzazione dei soggetti portatori di handicap;

2) mediante l'istituzione del servizio di aiuto personale - in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali - ai soggetti portatori di handicap che, per la qualità dell'handicap, subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psico-sociali la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

3) provvedendo al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e in quelli aperti al pubblico e l'adeguamento dei sistemi di trasporto secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

4) perseguendo la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;

5) attraverso la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze imprenditoriali e sindacali in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguarda direttamente tutta la comunità locale.

I comuni, singoli o associati, provvedono a mettere a disposizione, in uso anche temporaneo, dei soggetti portatori di handicap di cui al n. 2 del comma precedente, gli strumenti o ausilii tecnici necessari per facilitare il massimo di autonomia possibile e, nel caso in cui le condizioni del soggetto non ne consentano l'uso, o in cui l'utilizzo non assicuri piena autonomia, provvedono a mettere a disposizione il personale idoneo per il servizio di aiuto personale.

Il servizio di aiuto personale di cui al primo comma, n. 2, deve essere coordinato con gli altri servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari previsti dalla presente legge.

Il personale addetto al servizio di aiuto personale può essere integrato con:

a) obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta;

b) cittadini facenti parte di associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.

Ai volontari di cui al precedente comma, lett. b, i comuni singoli o associati non possono erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute, purchè preventivamente autorizzate.

Art. 9

Accertamento

L'unità sanitaria locale provvede all'accertamento delle menomazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Le domande intese ad ottenere il riconoscimento di inabilità vanno presentate all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Le unità sanitarie locali sono tenute a verificare ogni sei mesi l'andamento della riabilitazione funzionale e socio-lavorativa dei soggetti portatori di handicap e revisionare ogni anno il giudizio di idoneità.

Art. 10

Integrazione pre-scolastica e scolastica

I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo di:

1) contributi annuali per l'acquisto di adeguate attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari per l'integrazione e per le attività collegate;

2) assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale;

3) collaborazione costante alla programmazione degli interventi educativo-formativi e ricreativi nell'ambito della scuola, anche a tempo pieno;

4) interventi coordinati delle équipes pluridisciplinari, dei centri diurni e ambulatoriali, delle unità sanitarie locali, nell'ambito scolastico, per la tutela ed il sostegno dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

5) agevolazioni per la fruizione dei servizi pubblici comunali e di quartiere per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. 10 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, da parte dei soggetti portatori di handicap.

Art. 11

Formazione e qualificazione professionale

dei soggetti portatori di handicap

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 16/86)

Allo scopo di favorire ed incrementare il processo di integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2, tale da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione e qualificazione professionale rivolte all'inserimento occupazionale dei soggetti medesimi, avvalendosi, per la gestione dei corsi, degli enti indicati all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 12

Integrazione lavorativa

La Regione Siciliana, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, emana norme riguardanti:

1) mutui agevolati e contributi per l'acquisto di attrezzature:

a) alle aziende industriali, artigianali, commerciali ed agricole che hanno un numero non inferiore al 5 per cento dei propri dipendenti costituito da soggetti portatori di handicap;

b) alle cooperative di lavoro che hanno un numero non inferiore al 30 per cento dei propri soci costituito da soggetti portatori di handicap;

2) contributi trimestrali, pari all'ammontare dei versamenti documentati per oneri previdenziali e assistenziali, alle aziende che assumono soggetti portatori di handicap, che non siano stati collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilmente o per un periodo non inferiore a tre mesi;

3) concessione, a titolo di contributi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione, che stipulano convenzioni con le cooperative di cui al precedente n. 1, lett. b, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali, di una somma pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Per il computo dei soggetti portatori di handicap di cui al n. 1, lett. a, del precedente comma, non si tiene conto dei lavoratori collocati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13

Partecipazione

In attuazione dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni, singoli o associati, e le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di associare, anche a livello di distretto sanitario di base, alla programmazione e alla gestione sociale dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 15 gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, designati dalle rispettive componenti, e le organizzazioni sociali presenti nel territorio.

Le modalità di tale associazione alla gestione sono definite dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 14

Albo delle istituzioni private di assistenza

(modificato dall'art. 2 della L.R. 16/86

e dall'art. 73 della L.R. 25/93)

Ai fini della massima utilizzazione delle risorse esistenti e di un loro corretto riordino su base territoriale, è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità un albo per le iscrizioni di enti pubblici e privati e associazioni che intendano concorrere alla gestione dei servizi mediante la stipula di convenzioni.

L'iscrizione all'albo delle istituzioni private è disposta dall'Assessore regionale per la sanità, sentiti i comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale operano le istituzioni, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- assenza di fini di lucro;

- ---------------------- (2)

- idoneità per livello di prestazioni e di stabilimenti, le cui strutture operino nell'ambito territoriale dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali identificate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche e integrazioni;

- le associazioni sono obbligate ad assumere il personale nel rispetto del contratto di lavoro subito dopo la stipula della convenzione. Qualora le associazioni non applichino detta condizione decadono automaticamente dall'Albo;

- rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;

- disponibilità ad operare in un'ottica di decentramento e di raccordo funzionale con i servizi pubblici territoriali.

Art. 15

Convenzioni

(modificato dall'art. 2 della L.R. 16/86)

Le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, possono avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati e di associazioni che siano iscritti all'albo di cui al precedente articolo e garantiscano la pubblicità dei bilanci, la gestione sociale dei propri servizi ed accettino di sottoporsi al controllo ed alla vigilanza delle unità sanitarie locali e della Regione sulla gestione, nonchè sulla qualità dei servizi, in relazione al rispetto degli standards.

A questo fine le unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione territoriale e secondo le modalità stabilite dalla Regione Siciliana, con il piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap di cui al precedente art. 4, possono stipulare con i suddetti enti apposite convenzioni in conformità con lo schema predisposto dal Ministero per la sanità, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le convenzioni devono prevedere il rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli standards fissati secondo quanto previsto da piano regionale dei servizi per i soggetti portatori di handicap.

Art. 16

Formazione permanente del personale docente

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione promuove, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, anche d'intesa con l'IRSAE, seminari volti alla formazione permanente del personale docente nelle scuole e organizza corsi biennali di specializzazione del personale direttivo e docente nelle scuole, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per le finalità della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 17

Tutela economica e previdenziale

La tutela economica e previdenziale dei mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e di servizio resta disciplinata dalle norme specifiche in vigore.

Art. 18

Province

Nel quadro della programmazione generale dei servizi sociali e sanitari, le province concorrono, per il proprio ambito territoriale, all'elaborazione e alla realizzazione del programma regionale di sviluppo dei servizi previsti dalla presente legge.

In particolare, le province possono collaborare con gli altri enti locali allo studio della individuazione dei centri di servizi multizonali in base alle esigenze concrete, alla formulazione del piano triennale di interventi e alla realizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap senza famiglia e di quelli ritornati recentemente dai centri di riabilitazioni delle altre regioni.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(integrato dall'art. 1 della L.R. 13/82)

1. In via straordinaria, nella prima sessione di esami successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità autorizza l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione, presso scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, degli allievi che abbiano interamente frequentato il corso di formazione triennale presso scuole gestite dalla CORELSI - AIAS o da enti ospedalieri.

2. L'Assessore regionale per la sanità altresì autorizza, nella medesima sessione d'esami, l'ammissione degli allievi dei corsi per la formazione di terapisti della riabilitazione, di cui al precedente comma, all'anno di corso successivo all'ultimo interamente frequentato, presso le scuole regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, autorizzando altresì queste ultime a svolgere i corsi aggiuntivi corrispondenti, da calcolarsi ai sensi della citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

3. -------------------- (5)

4. Altresì, per la prima sessione di esami per l'anno 1981-1982 è autorizzata l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione presso scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, degli allievi che abbiano intieramente frequentato corsi per la formazione di terapista della riabilitazione, di durata biennale, organizzati da enti in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1976, n. 42.

Art. 20

L'Assessore regionale per la sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la rilevazione dei soggetti portatori di handicap nella Regione Siciliana.

Art. 21

I soggetti portatori di handicap di cui alla presente legge possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda siciliana trasporti (AST).

A tal fine l'AST rilascia ai soggetti portatori di handicap che ne facciano richiesta, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.

L'agevolazione di cui al presente articolo è estesa anche all'eventuale accompagnatore, ove necessario. (3)

Art. 22

(modificato dall'art. 3 della L.R. 89/81)

Fino all'approvazione del piano sanitario triennale regionale, le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità e dall'Assessorato regionale della sanità con enti, associazioni ed istituzioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti di cui al precedente art. 2 sono prorogate.

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare, in relazione all'aumentato costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l'85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall'ufficio del medico provinciale competente per territorio.(4)

La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riserva al personale, già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ed a rapporto di impiego continuativo pesso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, un'aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli, fino al 10 per cento del personale medico e fino al 30 per cento del restante personale, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale.

La determinazione delle aliquote di cui al precedente comma sarà definita col piano sanitario regionale.

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 23

Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per la sanità dispone l'iscrizione all'albo di cui all'art. 14 delle istituzioni private che non hanno ancora maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i tre anni di attività richiesti dallo stesso art. 14.

Art. 24

Qualora, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale non ancora avvenuta approvazione del piano sanitario nazionale triennale non rendesse possibile la presentazione contestuale del piano sanitario regionale e del piano degli interventi per i soggetti portatori di handicap, secondo quanto previsto dal precedente art. 4, il Governo regionale è egualmente tenuto a presentare, entro il termine medesimo, il piano degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap da approvarsi con legge.

Art. 25

Sino all'assunzione dei poteri e delle funzioni da parte delle unità sanitarie locali, l'accertamento delle menomazioni di cui al precedente art. 9 resta di competenza del medico provinciale competente per territorio.

Art. 26

Al sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, la lett. f è sostituita con la seguente:

"f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche".

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1981.

D'ACQUISTO

NOTE:

(1) Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, della L.R. 27/91:

"ART. 7

2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.

Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della L.R. 27/91, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 25/93:

"ART. 8 - Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa

1. La Commissione regionale per l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata dall'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, i lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lettera c), dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità alle seguenti categorie:

a) soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

OMISSIS"

Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. 27/91:

"ART. 12 - Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in attuazione del piano di interventi approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il coordinamento delle associazioni per i diritti degli handicappati, adotta iniziative volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di handicap, attraverso gli interventi specificatamente previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

2. Qualora non siano state costituite le equipes interdisciplinari previste dal piano indicato al comma 1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono accertati dai servizi sanitari esistenti presso le unità sanitarie locali, che provvedono, altresì, alla relativa diagnosi funzionale."

Per effetto dell'art. 14 della L.R. 27/91, che "prevede, tra l'altro, la istituzione di dieci borse di studio annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore, una di queste, di carattere biennale, (comma 4 stesso art. 14) dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività di ricerca."

Vedi Decr. Pres. 07/08/95: "Modalità per l'assegnazione delle borse di studio denominate Premio Giovanni Bonsignore."

Si riporta il testo dell'art. 57 della L.R. 30/93:

"ART. 57 - Trattamenti riabilitativi

1. Al fine di garantire i trattamenti riabilitativi ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, qualora le unità sanitarie locali non vi possano provvedere con la propria struttura, le stesse unità sanitarie locali sono autorizzate ad avviare i disabili nei centri privati convenzionati anche oltre i limiti della convenzione esistente, e comunque per un numero non superiore a quello trattato al 30 aprile 1993, fino alla stipula delle nuove convenzioni."

(2) Alinea soppresso dall'art. 2 della L.R. 16/86.

(3) Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 9/92:

"ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68."

(4) Si riporta il testo dell'art. 72 della L.R. 22/85:

"ART. 72

Al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, le parole "in relazione all'aumentato costo della vita" devono intendersi comprensive dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli oneri previdenziali e sociali."

Si riporta il testo dell'art. 4 della L.R. 40/84:

"ART. 4

Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 nei confronti degli enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore delle persone con handicap fisico o psichico, sulla base di convenzioni prorogate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono per i ricoveri a tempo pieno anche di rette differenziate, in internato, le rette relative a tutti i soggetti assistiti, in numero comunque non superiore a quattrocento unità per ciascun ente, associazione od istituto, sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 1984, nella stessa misura prevista per quelle differenziate.

Continua ad applicarsi il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e trova applicazione l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 42."

Con l'art. 1 della L.R. 16/86 è stato approvato il piano triennale di interventi per il periodo 1986-1988 in favore dei soggetti portatori di handicap.

(5) Comma abrogato dall'art. 72, comma 2, della L.R. 15/93.

 

 

DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2000.
Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza e di opere pie;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Si cilia;
Visto il decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali, che fissa i limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali;
Visto l'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente: "Definizioni dei criteri unificati di valu tazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Ritenuto, pertanto, di dover modificare il suddetto decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Articolo unico


Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono approvati i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2000.

CAPODICASA

 

BARBAGALLO


Allegato

DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE SUL TERRITORIO REGIONALE


Art. 1


In attuazione della legge finanziaria n. 449 del 27 dicembre 1997 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", con il presente provvedimento si stabiliscono per l'intero territorio regionale i criteri che danno luogo all'esenzione totale per il diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, nonché i criteri, gli ambiti e le modalità di partecipazione al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 2


Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano ai fini IRPEF a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Art. 3


Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono assumere come unità di riferimento una composizione diversa del nucleo familiare.
A tal fine per i servizi di carattere domiciliare, l'anziano convivente di età superiore ai 65 anni, i disabili e i non autosufficienti, possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo.

Art. 4


L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi di cui alla tabella 1, parte I.
Tale indicatore è combinato con quello della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella tabella 1, parte II.
L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore del comma precedente ed il coefficiente della scala di equivalenza riferito al numero dei componenti il nucleo familiare. Tabella 2.

Art. 5


Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni e di età compresa tra i 65 e i 75 anni dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni; oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari a 7 milioni.

Art. 6


Il diritto all'esenzione totale dalla partecipazione totale al costo delle prestazioni socio-assistenziali è garantito quando l'indicatore della situazione economica equivalente è non superiore a 25 milioni.
Si ha diritto all'esenzione parziale quando l'ISE non supera i 38 milioni, prevedendo la compartecipazione al costo delle prestazioni secondo le gradualità di seguito indicate: dai 25 ai 30 milioni il 20% di compartecipazione; dai 30 ai 35 milioni il 30% di compartecipazione; dai 35 ai 38 milioni il 35% di compartecipazione.

Art. 7


Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente.
E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogati, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
La dichiarazione di cui al comma precedente va presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo n. 241/97, come modificato dal decreto legislativo n. 490/98, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione o alla sede INPS competente per territorio.
I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali di cui al presente decreto.
Gli enti erogatori, in attesa della costituzione presso l'I.N.P.S. della banca dati, prevista dal decreto legislativo del 14 marzo 2000, sono tenuti a conservare nelle proprie sedi le dichiarazioni sostitutive ricevute.
TABELLA I

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE


Parte I


La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, come definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000.
In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II
Definizione del patrimonio


A) Patrimonio immobiliare
Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.
Per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 110.000.000.
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.
B) Patrimonio mobiliare
La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.
Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.0000.000.
Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
TABELLA II

Scala di equivalenza

Numero dei componenti

|

Parametro

 

1

1,00

 
 

2

1,57

 
 

3

2,04

 
 

4

2,46

 
 

5

2,85

 


Maggiorazioni:
- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 26.
Tirocini formativi e di orientamento - Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - Chiarimenti.

All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Università e istituti di istruzione universitaria della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto


All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale della cooperazione
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Al fine di consentire la più ampia divulgazione dei "tirocini formativi e di orientamento" (definizione usata nel nostro ordinamento giuridico per indicare stage ed intership in azienda), si forniscono i seguenti chiarimenti.
I predetti tirocini sono regolamentati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 108 del 12 maggio 1998, che chiarisce ambiti e modalità applicative dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
La misura in parola si concreta in una interessante opportunità per i giovani al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende rappresenta certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza, peraltro, comportare obblighi di assunzione.
Il richiamato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 delinea in modo organico il nuovo assetto legislativo concernente i tirocini formativi e di orientamento, superando la frammentazione normativa che caratterizzava in precedenza il settore e rimovendo alcune limitazioni organizzative ed amministrative che avevano determinato uno scarso sviluppo quantitativo e qualitativo delle iniziative.
E' da tenere presente che la legge n. 196/97 ed il decreto n. 142/98 fanno riferimento alle attività di tirocinio individuandone due tipologie, in relazione alle rispettive finalità: il tirocinio di orientamento, volto a facilitare le scelte professionali mediante una diretta conoscenza dell'attività lavorativa ed il tirocinio formativo, finalizzato a sviluppare le competenze professionali.
L'ottica che pervade le nuove disposizioni è, dunque, quella di una visione integrata tra i percorsi di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, la cui valenza sia al contempo formativa e di orientamento. Il tirocinio si configura, infatti, come un intervento utilizzabile con una varietà di scopi:
- come strumento di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante una diretta esperienza lavorativa;
- come momento formativo, derivante dalla possibilità di ampliare il patrimonio di competenze fornite dal percorso di formazione con competenze acquisibili esclusivamente in ambito lavorativo;
- come opportunità di pre-inserimento lavorativo, in quanto consente una reciproca conoscenza tra datore di lavoro e tirocinante e fornisce un banco di prova sufficientemente valido, ma non eccessivamente impegnativo, per l'azienda ospitante.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dell'art. 18 della suddetta legge, definisce le finalità, le modalità di attivazione dei tirocini e gli obblighi amministrativi per le parti contraenti.
Fissando il quadro operativo per la realizzazione dei tirocini, il decreto apporta notevoli modifiche al precedente assetto, risolvendo una serie di criticità che rischiavano di limitare lo sviluppo di questo istituto e ribadendo con forza la valenza formativa dei tirocini. Viene altresì favorita la mobilità professionale mediante la previsione di rimborsi, alle imprese di Regioni del centro e del nord Italia, degli oneri finanziari relativi all'attuazione dei progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno.
La direttiva applicativa dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 69/GAB-B, del 23 febbraio 2000 ripartisce le attribuzioni e le competenze relative all'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, la Direzione regionale formazione professionale e l'Ispettorato regionale del lavoro, così come di seguito indicato.
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale:
- curerà l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1998, n. 142;
- acquisirà le convenzioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
- provvederà a sottoporre, per la necessaria ratifica ed informazione, alla Commissione regionale per l'impiego le convenzioni stipulate dalla stessa o pervenute ai sensi dell'art. 5 del regolamento;
- curerà l'attivazione di tutte le procedure necessarie.
La Direzione regionale formazione professionale:
- emanerà, con provvedimento assessoriale, le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, sentito il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro e l'Ispettorato regionale del lavoro;
- approverà i programmi formativi inerenti tirocini;
- nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli individuati dall'art. 1, lettere a), e) e g), del regolamento, segnalerà - sentito l'ente di formazione interessato - il tutore, come responsabile didattico-organizzativo delle attività, da scegliere tra il personale impegnato negli enti di cui alla legge regionale n. 24/76 fornito di specifica professionalità.
L'Ispettorato regionale del lavoro:
- svolgerà le attività di controllo e vigilanza sui tirocini, anche attraverso gli ispettorati provinciali del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le convenzioni.
Per quanto riguarda gli stage effettuati con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare ministeriale n. 52/99 del 9 luglio 1999, ha disposto quanto segue: "Con riferimento agli stage effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal momento che lo stage in ambito corsuale costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo, volto a permettere una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per quanto attiene ai tirocini svolti nell'ambito dei Programmi operativi nazionali e regionali e delle iniziative comunitarie, si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro l'avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione e da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.".
Vanno, poi, richiamate le indicazioni fornite dalla Direzione formazione professionale di questo Assessorato con nota 3278/13g/1°/FP del 7 aprile 2000 in merito al progetto formativo e di orientamento. Esso, infatti, deve mirare al potenziamento delle competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità che il tirocinante deve avere acquisito al termine dell'esperienza formativa.
Pertanto, il progetto dovrà essere articolato in modo tale da sviluppare le seguenti aree di competenza:
- competenze di base che fanno riferimento al "sapere minimo" riconosciuto come prerequisito fondamentale per favorire l'occupabilità degli individui ed il loro sviluppo professionale. Si tratta di una gamma di competenze chiave per l'acquisizione di conoscenze e la socializzazione al lavoro, quali ad esempio: informatica, lingue straniere, economia, organizzazione d'impresa, legislazione sul lavoro;
- competenze trasversali che fanno riferimento alle abilità necessarie per favorire la trasferibilità da un ambito professionale all'altro di competenze non connesse in modo specifico ad un'attività o posizione lavorativa, ma relative ai comportamenti professionali: le competenze comunicative, diagnostiche, decisionali, di problem solving;
- competenze tecnico-professionali che indicano l'insieme delle conoscenze e delle tecniche operative specifiche di una determinata attività professionale nei diversi comparti/settori. Si tratta di competenze costituite dai saperi e dalle capacità richieste al soggetto per un efficace esercizio della professionalità nel settore di riferimento. Riguardano, cioè, il know how legato ai processi lavorativi a cui fa riferimento la figura professionale oggetto del tirocinio.
Al fine di rendere accessibile la misura, si allega alla presente la scheda A, esplicativa della stessa.

L'Assessore: ADRAGNA



Scheda A

I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO


Cos'è il tirocinio?
Il tirocinio è indubbiamente lo strumento più semplice per entrare in contatto con le aziende, per imparare sul campo, per farsi conoscere. Indipendentemente dagli esiti occupazionali immediati (che comunque sono spesso interessanti) l'inserimento in una organizzazione aziendale è importante per le relazioni che ne possono derivare.
E' un momento formativo da sfruttare a fondo, è quindi determinante scegliere un tirocinio di qualità che arricchisca il curriculum e le proprie competenze concrete.
E' importante che il tirocinio rientri in un progetto personale di formazione o ricerca del lavoro che può essere perfezionato con gli enti promotori.
Cos'è e come va redatto il progetto formativo?
Il progetto formativo è il documento in cui vengono dichiarati gli obiettivi e le modalità del tirocinio e nel quale viene descritto l'iter formativo che dovrà seguire lo stagista. Esso viene redatto dall'ente promotore in base alle indicazioni fornite dall'azienda che attiva lo stage. Il progetto formativo compilato deve essere firmato dal tutor dell'ente, dal tirocinante e dal tutor aziendale.
Nel progetto formativo sono indicate le modalità di svolgimento dello stage e gli obiettivi che lo stagista dovrà raggiungere.
L'azienda è tenuta ad assegnare, per ogni stage che intende attivare, un tutor preposto alla formazione dello stagista. Stesso compito spetta all'ente promotore, che garantirà il regolare svolgimento del progetto formativo attraverso un proprio tutor, che interverrà in caso di inadempimento.
Cosa s'intende per stage?
Lo stage è un periodo di tirocinio in azienda che costituisce la fase pratica della formazione individuale. La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi operativi di una specifica attività.
Chi può fare uno stage?
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano acquisire esperienza sul campo in un determinato ambito professionale. Possono fare uno stage anche i lavoratori inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i portatori di handicap.
Quanto dura uno stage?
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone, lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:

- studenti di scuola media secondaria

max 4 mesi

- disoccupati inoccupati

max 6 mesi

- allievi di istituti professionali

max 6 mesi

- studenti di corsi post diploma/laurea

max 6 mesi

- studenti universitari

max 12 mesi

- laureati

max 12 mesi

- studenti di dottorati di ricerca

max 12 mesi

- studenti di scuola di specializzazione

max 12 mesi

- persone svantaggiate

max 12 mesi

- portatori di handicap

max 24 mesi


Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti dello stagista?
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage;
- tenere informato l'ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni, interruzione dello stage, mal funzionamento, etc.
Costi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza non è prevista alcuna retribuzione. La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'ente promotore.
Qualora l'ente promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti,...).
Lo stage può essere retribuito?
La legge non prevede per l'azienda l'obbligo di retribuzione nei confronti dello stagista. Tuttavia l'impresa, a sua discrezione, può riconoscere al tirocinante un premio stage o assegno di studio, che viene specificato nel progetto formativo alla voce "Facilitazioni previste".
L'importo e le modalità di erogazione vengono anch'esse decise dall'azienda.
Quali sono i doveri dello stagista nei confronti dell'azienda?
Come specificato nel progetto formativo lo stagista deve:
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Che cos'è un ente promotore e cosa fa?
Si dicono enti promotori tutti quegli organismi autorizzati, dal D.M. n. 142/98 art. 5, all'attivazione di stage:
- agenzie regionali per l'impiego;
- strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni;
- Università ed istituti di istruzione universitaria;
- Provveditorati agli studi;
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici di formazione e/o orientamento;
- centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE);
- comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché iscritti negli specifici albi regionali);
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni;
- istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage attraverso la predisposizione della convenzione, la stesura del progetto formativo e tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia efficace e conforme alle normative per ambo le parti.
Solo gli enti promotori hanno la facoltà di attivare stage. Tutti gli altri enti (associazioni di categoria, enti di formazione privati, ecc.) possono attivare stage solo con l'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.
Chi sono i tutor? E quali sono i loro ruoli?
Lo stage vede impegnati due diversi tutor: il tutor aziendale e il tutor dell'ente promotore.
Il tutor aziendale è la persona all'interno dell'impresa che si occupa dell'inserimento e della formazione dello stagista e che lo segue in tutte le fasi dello stage, dall'accoglienza all'assistenza operativa. Nominato dal soggetto ospitante (azienda pubblica o privata) ha il compito di:
- seguire il tirocinante nell'area/e aziendale dove opera e nei momenti formativi;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio.
Il tutor dell'ente promotore è il responsabile didattico-organizzativo dello stage. Deve verificare la correttezza del progetto formativo, assicurandosi della serietà delle motivazioni e dell'impegno sia dello stagista che dell'azienda, nonché intervenire in caso di inadempimento.
Entrambi i tutor sono invitati a confrontarsi durante il periodo del tirocinio per verificare il buon andamento dello stage.
Uno stage può essere prolungato?
La proroga di uno stage può avvenire solo se il periodo già svolto dallo stagista in azienda è inferiore a quello massimo previsto dalla legge (4 mesi per studenti di scuola media superiore e diplomati; 6 mesi per inoccupati, disoccupati, studenti di istituti professionali, studenti di attività formative post-diploma e post-laurea; 12 mesi per laureati, studenti universitari, studenti di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e per persone svantaggiate; 24 mesi per i portatori di handicap).
Valore dei tirocini
Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Cosa sono i crediti formativi?
La legge (D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, art. 12; D.M. 10 febbraio 1999, n. 34 e il D.L. 25 marzo 1998, n. 142, art. 9, comma 3) prevede che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità. Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
A chi rivolgersi?
Lo schema della Convenzione e quello del progetto formativo e di orientamento sono allegati al D.M. 25 marzo 1998.
Una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento deve essere trasmessa ai seguenti soggetti:
- Regione;
- Ispettorati del lavoro competenti territorialmente;
- rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E' possibile rivolgersi, per avere informazioni sui tirocini formativi e di orientamenti, a: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della Sicilia - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, telefono 091/6960556, fax 091/362353, e-mail orien ta@regione.sicilia.it.

 

 


LEGGE 26 novembre 2000, n. 24.
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Collaborazione coordinata e continuativa


1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.

Art. 2.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni


1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lsulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorchè i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 3.


(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 4.
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili


1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.

Art. 5.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili


1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorchè utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'am ministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'en trata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.

Art. 6.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro


1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 7.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato


1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.
Norme concernenti i piani di inserimento professionale


1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002.
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30


1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunta la seguente lettera:
"d) ogni altra categoria di datori di lavoro".
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.


(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 11
Organi collegiali


1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione attualmente in carica.

Art. 12.
Servizi per l'impiego


1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.

Art. 13.
Servizi informatici


1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale


1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è così modificato: "L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza".
2. La denominazione "Agenzia del lavoro" riportata nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in "Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "con qualifica di dirigente superiore" vengono sostituite con le parole "con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".

Art. 15.
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio


1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27


1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.

Art. 17.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale


1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali.

Art. 18.
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale


1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 19.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.

Art. 20.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali


1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 21.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili


1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 22.
Comitato di gestione del Fondo


1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.

Art. 23.
Funzioni e compiti del comitato di gestione


1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonchè la stipula delle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.

Art. 24.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative


1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 25.
Organizzazione dell'attività del comitato


1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sono determinate le modalità di gestione, amministrativo-contabili del fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 26.
Norme transitorie


1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b) da due medici designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro e in medicina legale;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.

Art. 27.
Collocamento lavorativo dei disabili


1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.

Art. 28.


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 26 novembre 2000.

LEANZA

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
ADRAGNA

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" all'art. 6, comma 2, così dispone:
"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.".
Nota all'art. 2, comma 2:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro" all'art. 120, comma 6, così dispone:
"Il 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione".
Note all'art. 4, comma 1:
- La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia" all'art. 1, rubricato "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili", così dispone:
"1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego.
4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale e in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451".
- La legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie." all'art. 9, rubricato "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili", comma 1, così dispone:
"Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".".
- La legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante: "Disposizioni in materia di lavoro" all'art. 9, così dispone:
"1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio - per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.".
Note all'art. 4, comma 2:
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" all'art. 11, comma 4, così dispone:
"Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.".
- Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'art. 1, comma 7, così dispone:
"Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".
Note all'art. 4, comma 3:
- L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è rubricato "Disciplina transitoria" e così dispone:
"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro -, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero dell'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, reca: "Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
"1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.".
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" all'art. 1 così dispone:
"1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.".
Note all'art. 5, comma 5:
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
"Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.".
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.".
Nota all'art. 5, comma 6:
L'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali." come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, recante: "Provvedimenti in materia di autonomie locali.", così dispone:
"L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.".
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" all'art. 70 così dispone:
"1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dispone in ordine alle modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 6, comma 3:
La legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998" all'art. 1, comma 3, così dispone: "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavori socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, per progetti approvati ai sensi del citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1998".
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727".
Nota all'art. 6, comma 5:
L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" reca: "Interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno".
Nota all'art. 6, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
"1. L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:
"Art.28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'art. 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile".
2.Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo".
Nota all'art. 6, comma 7:
Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
"La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore".
Note all'art. 6, comma 8:
- Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 è riportato alla nota all'art. 6, comma 7, del testo che qui si annota.
- L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è riportato alla nota all'art. 4, comma 2, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 7:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, rubricato "Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato" risponde a finalità di sostegno dell'occupazione attraverso misure agevolative di nuove assunzioni nonché di mantenimento del livello occupazionale".
Note all'art. 8, comma 1:
- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, recante: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, all'art. 15, così dispone:
"1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La pare relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo che qui si annota
Nota all'art. 8, comma 2:
Il decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale" all'art. 1, comma 6, così dispone:
"I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tale aree. In tali casi ai giovani è corrisposta un'indennità aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo" così come modificato ed integrato dall'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.Disposizioni finanziarie", che così dispone:
"1.Le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziarie i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 15, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, è riportato alla nota all'art. 8, comma 1, del testo che qui si annota.
Note all'art. 8, comma 4:
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo che qui di seguito si annota.
- L'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo originario, così dispone:
"1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) [lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2];
b) [lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi];
c) [lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali];
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.
3. [Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti].
4. [Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali].
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. [Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili".
- L'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo originario, così dispone:
"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili".
- Si riportano gli artt. 4, 5, 6, 9 e 11 dello stesso decreto legislativo n. 468 del 1997, abrogati con l'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che continuano a trovare applicazione ai piani di cui trattasi in virtù del richiamo operato dalla disposizione annotata:

Art. 4.


[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto].

Art. 5


[1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, al fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'art. 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dai Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997].

Art. 6


[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato art. 16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori, espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 4, che si trovino in condizioni tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati al progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto].

Art. 9


[1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dal competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore].

Art. 11


[1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale; con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di L. 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L. 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite;
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d) dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa].
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." a seguito dell'abrogazione del comma 2 risulta come segue:
"1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito dell'integrazione apportata dalla disposizione che si annota, così risulta:
"1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
d) ogni altra categoria di datori di lavoro.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana".
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è riportato alla nota all'art. 6, comma 4, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 10:
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai commi 1 e 2, così dispone:
"Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.".
Note all'art. 11;
- La legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante: "Attribuzione di nuovi compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego)." all'art. 1, così dispone:
"La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795.
La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1977, n. 469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), così dispone:
"Costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali.".
Nota all'art. 12:
Gli enti ed organismi contemplati dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante: "Addestramento professionale dei lavoratori" sono l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC.
Note all'art. 13, comma 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così dispone:
"1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interporabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'autorità per lnella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis)
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
(Omissis).".
- La legge regionale 8 novembre 1988, n.35, recante "Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro" all'art. 4 così dispone:
"1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Omissis)".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, recante: "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n.56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n.18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani", a seguito della modifica apportata con la disposizione annotata, ha il seguente testo:
"1. Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, nomina il direttore dell'Agenzia, nella persona del direttore preposto alla direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il personale dell'Amministrazione regionale in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei medesimi requisiti di professionalità ed esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, procede alla nomina, sentita oltre che la Giunta regionale, anche la Commissione regionale per l'impiego.
3. L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza.
4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.
5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".
Nota all'art. 14, comma 2:
La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento".
Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il "Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili" di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 è trasformato nel "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro".
(Omissis)".
Note all'art. 14, comma 4:
- Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.436, a seguito della modifica apportata della disposizione che qui si annota, è il seguente: "Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".
- L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, al comma 5 così dispone:
"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere".
Nota all'art. 16:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, così dispone:
"1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50% dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, ai soggetti portatori di handicap cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie pro tette, è riservata una quota pari al 5% dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2".
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", come integrato dalla disposizione che qui si annota è il seguente:
"1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato.
2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
- La legge regionale 18 agosto 1979, n. 200, reca "Provvedimenti per le scuole di servizio sociale".
Nota all'art. 20, comma 1:
Le strutture previste dagli artt. 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, sono la "Cabina di regia regionale" e l'"Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica".
Nota all'art. 20, comma 6:
La legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" all'art. 4, comma 2, così dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
Note all'art. 23, comma 3:
- L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, prevede l'istituzione di commissioni uniche a livello provinciale per le politiche del lavoro.
- L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, al comma 4, istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili".
- L'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal l'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ov ve ro con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato all'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu glio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo".
- L'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle ca tegorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti re quisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retribu tivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, pro rogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si im pegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
Nota all'art. 24:
L'art. 13, comma 1, lett. c), è riportato alla nota all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 25, comma 4:
L'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, così dispone:
"Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati".
Nota all'art. 26:
L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, è ri portato alla nota all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota.

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 1062
"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e norme urgenti in materia di collocamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, (Papania) il 24 marzo 2000.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 3 aprile 2000.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 117 del 4 aprile 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 119 del 26 settembre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 209 del 12 ottobre 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 121 del 18 ottobre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 215 del 26 ottobre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 123 del 7 novembre 2000.
Relatore: Carmelo Briguglio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 330 del 14 novembre 2000, n. 332 del 16 novembre 2000 e n. 333 del 17 novembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 333 del 17 novembre 2000.

 

 

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000, recante: "Di sposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 21 depositato l'1 dicembre 2000

ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA


L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17 novembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 20 novembre 2000.
Con il provvedimento legislativo testè approvato, la Regione siciliana intende promuovere e favorire il graduale inserimento nel mercato del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in precipua parte attualmente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni dell'isola, finanziati con fondi regionali e statali.
L'adozione della legge, sollecitata dalle associazioni sindacali di categoria e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti in Assemblea, è stata accompagnata da pressanti manifestazioni di piazza cui hanno partecipato numerosissimi interessati ingenerando un clima di assillante urgenza che, verosimilmente, ha condotto all'approvazione di estemporanei emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimità costituzionale.
Le norme introdotte nel testo definitivamente elaborato dalle competenti commissioni legislative non alterano, peraltro, l'impianto complessivo del provvedimento ed appaiono mirate a trovare soluzioni per particolari fattispecie di marginale rilievo rispetto alle ben più vaste e generali problematiche cui si è inteso dare adeguata risposta.
Oggetto del presente atto di gravame sono le disposizioni contenute negli articoli 3, 10 e 15, 1° comma, ultima parte.
L'art. 3, che di seguito si trascrive, configura una palese violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione:
"Al fine di disporre di una struttura tecnica di supporto e di coordinamento delle iniziative per l'occupazione e le politiche sociali, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione di una società con la partecipazione di Italia lavoro S.p.A. sottoscrivendo le quote di capitale di competenza della Regione".
In esso viene autorizzata la costituzione di una società mista e la conseguente sottoscrizione delle quote di capitale di competenza della Regione, senza provvedere al contempo né alla quantificazione dell'impegno a carico del bilancio regionale, né tantomeno alle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri conseguenti.
A differenza, infatti, della legge regionale n. 26/95, il cui art. 3 contemplava la possibilità di costituire società a partecipazione pubblica con la finalità di promuovere l'assunzione di lavoratori disoccupati e a tal fine quantificava l'impegno della Regione e ne assicurava la copertura finanziaria, la disposizione che qui si censura omette tali elementi essenziali ai fini del rispetto delle prescrizioni poste dal 4° comma dell'art. 81 Cost.
E' innegabile, invero, che la norma oggetto di gravame, al di là di una generica autorizzazione al Presidente della Regione a condurre iniziative volte alla costituzione di una società per azioni, comporta un immediato onere per le finanze regionali, laddove dispone la sottoscrizione delle relative quote di capitale sociale.
L'art.10 che, interamente si riporta, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione:
"Le disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, la spesa di lire 250 milioni. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. La spesa per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001".
La norma "de qua", infatti, dispone che le misure assistenziali, già previste dall'art. 12 della legge regionale n. 36/91 e successive modifiche ed integrazioni per il personale delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi interessati a processi di ristrutturazione ed ammodernamento, successivamente estese dall'art. 43 legge regionale n. 30/97 ai dipendenti dei consorzi agrari cessati dal servizio a seguito della chiusura definitiva dell'attività conseguente alla riforma degli stessi adottata in sede nazionale, siano applicate in favore del personale di non meglio definite associazioni dei produttori agricoli.
E' di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a carico del fondo appositamente costituito dalla Regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurre al rinserimento dei beneficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessità di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica.
Orbene, non solo nessuno di tali presupposti è rinvenibile nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata, ma addirittura l'attribuzione dei benefici non è subordinata ad alcuna condizione di precarietà occupazionale, risolvendosi pertanto in una immotivata ed ingiustificata erogazione di provvidenze.
La genericità dell'identificazione della platea dei destinatari, "id est", l'essere dipendenti a qualsiasi titolo da associazioni dei produttori agricoli dovunque localizzate, conduce inoltre all'impossibilità di quantificare puntualmente gli oneri introducendo una disposizione a regime dagli effetti verosimilmente destabilizzanti per il precario equilibrio in cui attualmente versano le finanze regionali, causando innegabili refluenze negative sul buon andamento dell'Amministrazione regionale in contrasto con l'art. 97 Cost.
La previsione configura, altresì, una lesione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti coloro i quali, versando in condizioni di precarietà occupazionale, possono soltanto accedere alle ordinarie forme di assistenza previste dalla vigente legislazio-ne nazionale, più limitate nel tempo e ridotte nell'ammontare.
L'art. 15 prevede l'erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcolismo inclusi nelle graduatorie dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo"".
La norma, ispirata dall'apprezzato intento di recupero e reinserimento sociale di soggetti a rischio, è purtroppo censurabile nell'ultima parte del comma 1, laddove prevede la rigida individuazione del personale di supporto in quello impegnato o già impegnato nei relativi cantieri.
Tale limitazione configura una illegittima compressione dell'autonomia organizzativa dell'ente gestore dei cantieri, che appare altresì immotivata perché non connessa né a finalità di recupero che chiaramente non riguardano il personale di supporto, né a specifiche professionalità acquisite, trattandosi di attività comuni a qualsiasi cantiere di lavoro indipendentemente dalla categoria di lavoratori negli stessi impegnati.
L'individuazione "ope legis" del personale di supporto sembra invero connotarsi come norma dettata "intuitu personae" in favore di ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei lavoratori, in evidente violazione dell'art. 3 Cost.

P.Q.M.


e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA


i sottoelencati articoli del D.D.L. n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili" approvato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 2000:
- art. 3 per violazione dell'art. 81, 4° comma, Cost.;
- art. 10 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;
- art. 15, 1° comma, limitatamente all'inciso "impegnato o già impegnato negli stessi" per violazione degli articoli 3 e 128 Cost.
Palermo, 21 novembre 2000.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI

 

 

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge:

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE DEL POR SICILIA 2000-2006
Art. 1.
Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro


1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari del l'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

Art. 2.
Complemento di programmazione


1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 3.
Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione


1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:
a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;
b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".
4. Al Comitato spetta il compito di:
a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

Art. 4.
Monitoraggio


1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.
2. Il monitoraggio è finalizzato:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;
c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.

Art. 5.
Priorità operative


1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.
2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.
3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.

Art. 6.
Progetti integrati regionali


1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami del l'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.
2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo dellcon competenza prevalente nella realizzazione del progetto.

Art. 7.
Progetti integrati territoriali


1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.
2. Sono elementi costitutivi del PIT:
a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;
b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;
c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;
d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del Progetto.
3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.
4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

Art. 8.
Fonti energetiche rinnovabili


1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Art. 9.
Finanza di progetto


1. Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater, 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis della medesima legge.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. E' abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.
Gestione dei porti


1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000-2006, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per i porti d'importanza minore il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE
Art. 11.
Ambito di applicazione


1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000-2006.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.

Art. 12.
Modalità alternative di erogazione degli aiuti


1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali delle imposte, anche erariali, dirette e indirette, secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.

Art. 13.
Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale


1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'investimento iniziale può altresì comprendere la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3. Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
4. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.
5. Le domande di aiuto sono presentate alle amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.

Art. 14.
Coordinamento ed attuazione degli interventi


1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR 2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo 18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del 1999, con il Complemento di programmazione, approvato dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento regionale e dalla presente legge.
2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata.
3. Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica e di aiuti di Stato.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istanze di finanziamento già presentate purché i progetti non abbiano avuto inizio di esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria sui relativi regimi di aiuto.

Art. 15.
Cumulo di aiuti e controlli


1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3. Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo "de minimis" a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all' avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nel l'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della 'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.

Art. 16.
Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato


1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Art. 17.
Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese


1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su delibera di Giunta e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa regionale stabiliti con decreto del Presidente della Regione.

TITOLO III
AIUTI ALLE IMPRESE PER LA GENERALITÀ DEI COMPARTI PRODUTTIVI
Capo I
AIUTI ALL'OCCUPAZIONE E ALLA FORMAZIONE
Art. 18.
Aiuti all'occupazione


1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 1.000 miliardi.
2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 600 miliardi.
3. Una stessa impresa può essere destinataria, relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali purché in successione temporale.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo al licenziamento in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di aiuto di cui al presente articolo viene precisato che essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in corso da parte degli uffici della Commissione europea.

Art. 19.
Aiuti alla formazione


1. Alle imprese operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi alle imprese per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neoassunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006.
2. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali previsti dalla Commissione europea per gli aiuti alla formazione.
3. E' a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30 per cento del costo complessivo dell'intervento formativo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste per gli aiuti all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.

Capo II
AIUTI PER LA GARANZIA DI EGUALI CONDIZIONI DI CONCORRENZA
Art. 20.
Sgravi fiscali


1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
2. Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

Art. 21.
Aiuti per aumento della competitività del sistema di trasporto combinato


1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di trasporto intermodale delle merci e di migliorare le relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai vettori contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto combinato, secondo la definizione contenuta nella Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime, semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.
2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006 fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea per le Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento realizzato per ciascun esercizio finanziario, a condizione che nello stesso arco temporale siano applicate condizioni tariffarie agevolate per il traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere nazionali, da definire secondo le procedure di cui al comma 4.
3. L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della documentazione da parte dei vettori attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione dell'investimento effettuato per il miglioramento delle strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia per un periodo di almeno 5 anni.
4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente articolo sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di atti di programmazione concertati con i vettori e le organizzazioni imprenditoriali interessati.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi, con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle spese di investimento sulla base di un programma di interventi da realizzare nel triennio 2001-2003, finalizzati a:
a) realizzazione di impianti di logistica integrati quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la Commissione europea le modalità ed i limiti degli interventi di cui al presente ed al successivo articolo.

Art. 22.
Misure di accompagnamento per l'autotrasporto


1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, al fine di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di interventi volti a far evolvere il comparto verso forme e modalità di servizio più moderne, incentivando anche le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:
a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe applicate dalle società di navigazione che espletano servizi di traghettamento nello stretto di Messina. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese di trasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle tariffe di trasporto sono concesse per tratte ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per tratte ferroviarie per i percorsi regionali, limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero percorso. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per cento per le aziende costituite in consorzio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

Art. 23.
Zone di impresa


1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate e delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o che siano adiacenti, in prossimità o comunque direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante importanza per il traffico delle merci nonché in aree servite da rete autostradale o da nodi interporto.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone d'impresa beneficino delle seguenti agevolazioni aggiuntive:
a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale sono ammesse a finanziamento spese per la formazione delle scorte fino al 30 per cento del costo dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento in ESL per piccole e medie imprese;
b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a proporre ai competenti organi statali e comunitari l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa, di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24.
Misure fiscali a carattere generale


1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse regionali con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative. Possono essere altresì disposti con successivi provvedimenti legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse erariali di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costitiscono misure a carattere generale.

Art. 25.
Riserve di commesse


1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione contenute nella legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre 2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel territorio delle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

TITOLO IV
AIUTI ALLE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEI SETTORI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 26.
Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese


1. Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti ad un investimento iniziale per la realizzazione di progetti legati a una delle fasi del processo produttivo in un paese estero.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

Art. 27.
Aiuti agli investimenti


1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b) contributi in favore di iniziative rientranti nei PIT.
3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006, il quale stabilisce, altresì, la ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse destinate al finanziamento dei PIT.
4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata per il finanziamento dei predetti PIT concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.
6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
b) rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8. Gli aiuti concessi ai sensi del presentè articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 28.
Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488


1. Gli assessori regionali competenti per materia, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006 e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure, sono autorizzati previa intesa con il Ministero competente, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 relativamente ai settori industriale, turistico e commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di aiuto.

Art. 29.
Imprenditoria giovanile


1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
d) imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.

Art. 30.
Imprenditoria femminile


1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria femminile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere il regime di aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da donne;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da donne;
d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto pari al 35 per cento in ESN, più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.

Art. 31.
Aiuti alle imprese editoriali


1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

Art. 32.
Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi


1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.
5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 mi-liardi.

Art. 33.
Aiuti a finalità regionale per la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali


1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi per la realizzazione di investimenti iniziali produttivi legati al recupero di immobili e beni monumentali vincolati ovvero di alto valore storico-artistico, di proprietà pubblica dati in concessione o gestione a privati o di proprietà privata, da destinare ad attività di servizi e di produzione culturale ed artistica compatibili con la tipologia del bene. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività di servizi culturali e di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività sia svolta in immobili di pregio storico-artistico ovvero sia collegata alla fruizione dei beni culturali.
2. I soggetti beneficiari sono: imprese singole o associate, enti senza scopo di lucro, società miste, imprenditori concessionari o gestori di immobili di proprietà pubblica a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Sono ammesse a contributo le spese per i lavori di recupero e restauro dell'immobile o di parti di esso e per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa, per un ammontare complessivo non superiore al 35 per cento in ESN dell'investimento, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese. Parte delle spese ammissibili, in misura non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e altri servizi reali.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo l'Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la valutazione economico-finanziaria dei progetti e delle istanze di finanziamento. Le spese ammissibili e ogni altra modalità attuativa sono determinate nel Complemento di programmazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 34, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 450 mi-liardi.

Art. 34.
Finanza di progetto e recupero beni di interesse storico-artistico


1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, librario ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni stessi possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola od associata.
2. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Le amministrazioni titolari di beni di cui al presente articolo possono dare in concessione di recupero e gestione i beni a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica.

Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 35.
Associazionismo di impresa


1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2 che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:
a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4 sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di control-lo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

Art. 36.
Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese


1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, delle della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria. e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.

Art. 37.
Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librarie


1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'in dustria.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

Art. 38.
Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese


1. L'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione. L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai rispettivi assessori.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 39.
Aiuti "de minimis" per l'internazionalizzazione delle imprese


1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 concernente l'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
a) contributi pari all'80 per cento per la partecipazione a manifestazioni promozionali che risultino qualificate a livello nazionale o internazionale;
b) contributi pari all'80 per cento per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato.

Art. 40.
Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità


1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione.

Art. 41.
Servizi innovativi e qualità


1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.

Art. 42.
Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica


1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, alle imprese sociali, alle cooperative ed alle associazioni operanti nell'ambito della rete ecologica regionale.
2. Le agevolazioni consistono nella erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti "de minimis".
3. I contributi vengono erogati sulla base di progetti finalizzati a promuovere l'imprenditoria al fine:
a) dell'organizzazione della promozione e fruizione delle aree, anche attraverso la realizzazione di reti di offerta, la organizzazione di percorsi turistici e conoscitivi e di pacchetti integrati per la fruizione e la valorizzazione dell'immagine dei luoghi;
b) della valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali artigianali e di trasformazione.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale competente e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.

Art. 43.
Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31


1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "de minimis", al 31 dicembre 2006.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole "realizzazione di" aggiungere la parola "locali".
5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresse le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".

Art. 44.
Attività promozionali imprese editoriali


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nell'ambito dei programmi promozionali di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a prevedere la partecipazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis".

Art. 45.
Laboratori e informatizzazione per attività didattiche


1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 46.
Imprese operanti nel terzo settore


1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti, nell'ambito del "de minimis", alle piccole imprese, come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL.
2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.

Art. 47.
Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano


1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali e culturali della Sicilia. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione del comma 1 non deve superare comunque il limite stabilito dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione previo parere di apposita Commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione composta dai sovrintendenti ai beni librari, dal direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana di Palermo e dai direttori delle Biblioteche di Catania e Messina. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.

TITOLO V
ARTIGIANATO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 48.
Aiuti all'investimento


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. E' data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussioni assicurative.
6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
7. Cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 42, 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

Art. 49.
Artigianato di servizi


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile per un importo non superiore a lire 200 milioni elevabile di lire 8 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e comunque fino all'importo massimo di lire 240 milioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 50 miliardi.

Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 50.
Aiuti per l'apprendistato


1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente:
"1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato".
4. Al comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le parole: "in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati".
5. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro".
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

Art. 51.
Aiuti per la costituzione di forme associative


1. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado".
2. All'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
"Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni".
3. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".
4. Le disposizioni procedurali di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della presente legge.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 52.
Crediti di gestione


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola "de minimis" stabilita dalla Commissione europea.

Art. 53.
Contributi per la partecipazione a mostre e fiere


1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "devono pervenire" sono sostituite dalle altre "devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate";
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante".
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.
4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".
4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese può essere concesso nell'ambito del "de minimis".

Art. 54.
Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere


1. L'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:
"I contributi di cui al punto 1 del primo comma del l'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di aziende partecipanti;
b) livello della manifestazione, sovracomunale, provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel calendario regionale.
I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso soggetto organizzatore, per l'eventuale premio assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione pubblicitaria".

Art. 55.
Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa


1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola "de minimis".
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;
b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
c) la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del 50 per cento del tasso agevolato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.
3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.

Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 56.
Infrastrutture produttive


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere finanziamenti senza onere di restituzione fino al 100 per cento della spesa occorrente per la creazione, il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione funzionale e gestionale di infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al sistema produttivo.

Art. 57.
Contributi aree attrezzate


1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.
2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

Art. 58.
Limiti dimensionali dell'impresa artigiana


1. Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 59.
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "autorità carceraria" sono aggiunte le parole: "o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza".
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.

TITOLO VI
COMMERCIO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 60.
Aiuti all'investimento


1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 61.
Aiuti per l'apprendistato


1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 62.
Aiuti per servizi alle attività commerciali


1. Nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese commerciali ed artigiane nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva o distributiva. Gli interventi sono finanziati sulla base della presentazione di un progetto comune alle imprese interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa.

Art. 63.
Crediti a breve termine


1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;
d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.
3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.

Art. 64.
Indennizzo commercio su aree pubbliche


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo ai commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite provocati da eventi atmosferici che si protraggano per periodi superiori a sette giorni consecutivi.
2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio sulla base della certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la propria attività nelle giornate in cui si è verificato l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è determinata forfettariamente dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è commisurata al fatturato annuo e non può comunque superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il contributo è concesso sulla base di apposita istanza presentata presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.

Art. 65.
Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina le caratteristiche dell'intervento e fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo, che non potrà superare il 50 per cento del contributo in conto interessi previsto sulla base delle disposizioni normative di cui al comma 1 e in ogni caso nel rispetto della regola "de minimis" determinata dalla Commissione Europea.

Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 66.
Fondo IRFIS per il commercio


1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua attività operativa sino alla data di perfezionamento della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il nuovo fondo sarà operativo.
2. Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione provvede direttamente l'Istituto fino al completo esaurimento delle disponibilità.
3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei benefici e da quello delle imprese nei confronti delle quali è stato altresì disposto il pagamento del relativo contributo sugli interessi.
4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60 per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.
5. Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data di pubblicazione della presente legge l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60.
6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un compenso analogo a quello previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a carico dello stesso fondo.

TITOLO VII
INDUSTRIA
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 67.
Aiuti all'investimento


1. Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da "il contributo" fino a "enti creditizi".
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

Art. 68.
Prestiti partecipativi


1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

Art. 69.
Energia da fonti rinnovabili


1. Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.
2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.
3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
5. I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.

Art. 70.
Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti


1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione ovvero per l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità regionale.
2. L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 69 a condizione che venga presentato un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia alla produzione di energia. Il contributo complessivamente non può superare i massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

Capo II
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 71.
Aiuti per l'apprendistato


1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.

Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 72.
Finanziamento commesse e contributi in conto interessi


1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
a) contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b) finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c) contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.

TITOLO VIII
COOPERATIVE SOCIALI
Capo I
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 73.
Aiuti all'occupazione e alla formazione


1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione previsti dalla presente legge.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74.
Cooperative sociali


1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali. Le competenze della Regione sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.

TITOLO IX
TURISMO
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 75.
Strutture ricettive ed attività di ristorazione


1. L'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Qualora il regime di aiuto riguardi un grande progetto, così come definito ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a notificare alla Commissione europea il progetto di investimento ai sensi della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 107/05.
3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, con sede operativa, legale e amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
5. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c) rapporto tra le risorse proprie investite o da investire ed il contributo complessivo;
d) parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.
7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria relative alle stesse opere.
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.

Art. 76.
Contributi sulle operazioni di mutuo


1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).
2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

Art. 77.
Contributi in conto capitale


1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 76 è determinato nella misura del 35 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere o con erogazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
3. Su richiesta dell'impresa turistica e dietro presentazione di apposita fidejussione può essere concessa una anticipazione pari al 50 per cento del contributo in conto capitale.
4. L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa turistica ha realizzato la quota di investimento a proprio carico, pari alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo in conto capitale e di quello in conto interessi. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento.

Art. 78.
Contributi in conto interessi


1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.

Art. 79.
Presentazione delle domande


1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 76 devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
2. Possono usufruire dei contributi, oltre ai proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno in gestione o in affitto e dimostrino di avere la disponibilità del bene oggetto dell'investimento per tutta la durata del finanziamento richiesto.

Art. 80.
Convenzione


1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati da apposita convenzione che deve indicare:
a) l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi relativi all'IVA, comprensivi di competenze tecniche e di eventuali oneri di concessione ed urbanizzazione;
b) i termini di inizio dei lavori, che non devono essere precedenti alla presentazione dell'istanza e di attuazione degli stessi;
c) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto capitale;
d) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi da corrispondere direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;
e) le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi a cura del beneficiano.

Art. 81.
Vincolo alla destinazione ed all' investimento


1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo deve essere registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari competente e trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del contributo regionale. Il vincolo di destinazione sull'impianto perdura anche in caso di estinzione anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.
2. Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate opportunamente rivalutate.
3. In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che sospende immediatamente l'erogazione del contributo con l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.
4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

Art. 82.
Varianti ai progetti


1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese turistiche intendano apportare ai progetti deve essere sottoposta preventivamente all'esame dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
2. Quando le varianti comportano una spesa inferiore o pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo 76, sempreché dette varianti siano riconosciute necessarie dagli organi competenti e determinino menomazione dei requisiti tecnici essenziali del progetto che hanno comportato l'inclusione nella graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate in relazione alla spesa relativa alle opere che si intendono effettivamente eseguire.
3. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché al mantenimento della destinazione totale o parziale dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.

Art. 83.
Divieto di cumulo


1. Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.
2. In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal presente Titolo con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.

Art. 84.
Sanzioni


1. La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

Art. 85.
Sostituzione ed abrogazione di norme


1. La normativa di cui al presente titolo sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento.
2. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.

Art. 86.
Norma transitoria


1. Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2, dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento.

Art. 87.
Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
c) la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;
d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
c) la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 88.
Aiuti al bed and breakfast


1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

Art. 89.
Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale


1. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.
3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de minimis". Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.

Art. 90.
Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici


1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, nell'ambito del limite fissato dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis", contributi nella misura del 35 per cento del programma di investimento alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per le attività di promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.
2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute per:
a) produzione e diffusione di materiale audiovisivo concernente l'offerta di pacchetti turistici;
b) produzione, stampa e distribuzione di materiale promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
c) acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste specializzate;
d) educational tours di operatori turistici;
e) partecipazioni a borse e fiere e Workshop che si svolgono in Italia ed all'estero.

Art. 91.
Contributi per i sistemi di teleprenotazione


1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell'offerta turistica, attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:
a) tra gestori di strutture ricettive;
b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine WEB.

TITOLO X
CONSORZI FIDI
Art. 92.
Fondo di garanzia


1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.
3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.
4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.
5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

Art. 93.
Agevolazioni su operazioni creditizie


1. L'Amministrazione regionale può affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma viene adottata una convenzione tipo dal Presidente della Regione su proposta congiunta degli Assessorati regionali dell'industria e della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.

Art. 94.
Consorzi fidi di primo e di secondo grado


1. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fidelussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1 miliardo.
3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.

Art. 95.
Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado


1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2. L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3. L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4. Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 96.
Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi


1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni.

Art. 97.
Statuti consorzi fidi


1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f) la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4. Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle imprese socie prevalente è quello dei settori dell'artigianato e del commercio; sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è prevalente il numero delle imprese socie operanti nel settore industriale.

Art. 98.
Disposizioni esecutive


1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure.

Art. 99.
Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca


1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.

TITOLO XI
AGRICOLTURA
Capo I
AIUTI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art. 100.
Investimenti nelle aziende agricole


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad applicare, in regime di cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché la conservazione dei paesaggi tradizionali.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

Art. 101.
Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari


1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 100.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

Art. 102.
Insediamento dei giovani agricoltori


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti all'insediamento dei giovani agricoltori previsti all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in conformità alla corrispondente misura del POR 2000-2006.

Art. 103.
Misure di sviluppo rurale


1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate dotazioni finanziarie regionali per la concessione di finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006, volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.
3. Per l'erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente pagatore.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del predetto Regolamento.

Art. 104.
Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.
2. Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiano a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.
3. Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

Art. 105.
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli


1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare sostegno finanziario agli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo e alle stesse condizioni previste dal POR, riguardanti gli interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

Art. 106.
Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli


1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 105.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del trattatoCE e autorizzati dalla Commissione europea.

Art. 107.
Servizi innovativi e qualità


1. Alle imprese di produzione, lavorazione, trasfromazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo per spese riguardanti:
a) l'acquisizione di certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;
c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa.Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio ed in misura decrescente per le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento per il primo anno e in misura decrescente del 20 per cento per gli anni successivi fino a un massimo di cinque anni.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce le richieste per sottoporle direttamente alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

Art. 108.
Apicoltura e bachicoltura


1. Si continuano ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, i regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche e integrazioni, per l'apicoltura e la bachicoltura.
2. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

Art. 109.
Allevamenti di struzzi


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, anche all'interno di un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli, aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento, il miglioramento qualitativo degli allevamenti di struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e la lavorazione dei relativi prodotti.
2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:
a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
b) dimostrazione della redditività dell'azienda og-getto dell'intervento;
c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda associata. Tali limiti possono essere aumentati rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di investimenti per la macellazione e lavorazione dei relativi prodotti.
4. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
b) la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
d) l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la realizzazione di apposite linee di macellazione, dei macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli enti locali e altri soggetti pubblici.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 18 miliardi.

Art. 110.
Elicicoltura


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2. Sono ammessi a finanziamento:
a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;
b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.
3. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

Art. 111.
Crediti a breve termine


1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere prestiti agevolati a breve termine aventi durata annuale per le spese di conduzione e gestione aziendale alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato CE.
2. Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interesse nella misura definita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata dalla Commissione europea.
4. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

Art. 112.
Organizzazioni dei produttori


1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento. In quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.
2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di costituzione o di ampliamento dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese riguardanti:
a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione;
b) l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e le attrezzature informatiche;
c) i costi del personale;
d) le spese necessarie per il funzionamento ordinario;
e) l'assistenza tecnica ed economica;
f) l'assistenza giuridica e commerciale.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

Art. 113.
Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo


1. Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione 14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti dalla presente legge, in particolare quelli concernenti l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori, la formazione professionale, la contabilità aziendale, la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino a totale copertura della spesa entro l'importo globale massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.

Art. 114.
Organizzazioni interprofessionali


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i settori della filiera medesima. In particolare i programmi possono riguardare le seguenti azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato;
b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma 2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.
2. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50 per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
4. Le organizzazioni interprofessionali nello svolgimento della loro azione tengono conto degli interessi dei consumatori e perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) contribuire a un migliore coordinamento del l'im missione sul mercato dei prodotti, anche attraverso ricerche o studi di mercato;
c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

Art. 115.
Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese e società di servizi, aventi come scopo esclusivo la fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare, un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 116.
Aiuti per l'apprendistato


1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

Art. 117.
Formazione professionale in agricoltura


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere azioni per la formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine dell'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione delle misure agroambientali degli strumenti di programmazione comunitaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 118.
Sostegno all'attività forestale


1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse ambientali e forestali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso di superfici non agricole o di terreni agricoli con evidenti e perduranti condizioni di abbandono per investimenti volti all'incremento del patrimonio boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di aree di particolare interesse e l'ottenimento di un corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti finalizzati all'utilizzazione boschiva, alla prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni silvane in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 119.
Opere di miglioramento fondiario


1. Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi agli imprenditori agricoli, in forma individuale od associata, per interventi volti alla conservazione di elementi del patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi. L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della produttività, nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.
2. Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della capacità produttiva, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto supplementare unicamente a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali necessari per la conservazione del patrimonio architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

Art. 120.
Contabilità aziendale


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito in cinque quote annuali di lire 1.000.000.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di accesso e di erogazione dell'aiuto.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 14 miliardi.

Art. 121.
Ricomposizione fondiaria


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposita convenzione valida per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare interventi di ricomposizione fondiaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 122.
Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposite convenzioni da stipulare per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e la mobilità del mercato fondiario e a favorire l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

Art. 123.
Indennità compensativa pregressa


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.
2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.

Art. 124.
Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2200/96.
2. L'aiuto è concesso a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento in misura decrescente, pari al 100 per cento, all'80 per cento, al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dei costi sostenuti dall'associazione per la gestione, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, nè dopo sette anni dal riconoscimento.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:
a) fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;
b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
c) fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
d) fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

Art. 125.
Commercializzazione prodotti agroalimentari


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 126.
Promozione prodotti agroalimentari


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
a) prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
b) seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
c) terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

Art. 127.
Modifica all'articolo 10 l.r. n. 24/87


L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:
"5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli".

Art. 128.
Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per le spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in conformità alle stesse.

Art. 129.
Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali


1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per opere infrastrutturali in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000- 2006.

Art. 130.
Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di infrastrutture a carattere interaziendale e per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato purché tali interventi assicurino il mantenimento della produzione aziendale ai livelli presenti prima del verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

Art. 131.
Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del premio assicurativo inerente la copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali conformemente a quanto stabilito negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto è concesso altresì nella misura del 50 per cento del premio assicurativo per la copertura delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizoozie e a fitopatie.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 35 miliardi.

Art. 132.
Danni causati da avverse condizioni atmosferiche


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.
2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, in conformità a quanto previsto negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
3. Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 10 per cento della produzione per il raccolto successivo a quello dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa agli anni in cui la produzione è compromessa deve essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma 2.
4. Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a prescindere dal livello della soglia minima.
5. Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della produzione, rapportato al valore della produzione media per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 400 miliardi.

Art. 133.
Danni causati da eventi eccezionali


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è condizionata all'autorizzazione comunitaria del provvedimento di intervento che deve essere specificatamente notificato alla Commissione europea. Il provvedimento è trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana contestualmente alla sua notifica alla Comunità europea.

Art. 134.
Aiuti agli allevatori


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.
3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

Art. 135.
Ricerca nel settore agricolo


1. Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze nel settore primario, il trasferimento delle innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei prodotti o nei processi produttivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano regionale triennale della ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il piano triennale prevede anche linee di ricerca applicative riguardanti i metodi di produzione a basso impatto ambientale in analogia con quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del piano triennale, è autorizzato a stipulare, a seguito di selezione attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei Servizi allo sviluppo regionali facenti capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel piano triennale, specifiche attività in risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la realizzazione di specifiche attività di trasferimento dei risultati a favore degli operatori regionali, nazionali, comunitari interessati ai risultati della ricerca.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste destina il 70 per cento delle risorse finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per cento ai progetti per l'attività di sviluppo precompetitiva prevista dal comma 4.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Capo II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 136.
Zone svantaggiate


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1257/1999.

Art. 137.
Giusto indennizzo


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento delle relative indennità calcolate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Per le finalità di cui al comma 1 non trovano applicazione i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così modificata:
"c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi".

Art. 138.
Osservatori regionali per le malattie delle piante


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori regionali per le malattie delle piante le somme necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli possono essere effettuati anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito della rete di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali per il territorio regionale.

Art. 139
Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981


1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 500 milioni.

Art. 140.
Istruttoria ed erogazione degli aiuti


1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
2. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.

Art. 141.
Norme di procedura


1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.
2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.
3. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.
4. Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.
5. Per la valutazione delle proposte e per l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR 2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione, laddove necessario, di appositi comitati per la valutazione e la selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di misura nell'ambito del complemento di programmazione. Relativamente ai compensi spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

TITOLO XII
PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 142.
Principi generali e finalità


1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;
b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;
c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, del-l'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;
e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;
m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;
n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;
s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;
u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;
v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'im-magine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;
bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.

Art. 143.
Intesa istituzionale Stato-Regione


1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:
a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);
b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.

Art. 144.
Programma regionale della pesca


1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3. E' facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
a) analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nel-l'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;
e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.

Art. 145.
Programma d'uso delle aree marine


1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

Art. 146.
Tutela e valorizzazione delle risorse marine


1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:
a) aree di riposo biologico;
b) aree di ripopolamento.
2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.

Art. 147.
Consiglio regionale della pesca


1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
d) un rappresentante del registro navale italiano;
e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato;
g) il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
h) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
p) un rappresentante della pesca artigianale;
q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
u) un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura;
v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
4. Il Consiglio resta in carica tre anni.
5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.
7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

Art. 148.
Competenze del Consiglio


1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:
a) su progetti di legge e di regolamento;
b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

Art. 149.
Tipologie di pesca


1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 150.
Pesca speciale


1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

Art. 151.
Pesca sportiva e occasionale


1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

Art. 152.
Ittiturismo e pescaturismo


1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 153.
Programmazione negoziata


1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 154.
Conferenza regionale della pesca


1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.

Art. 155.
Sostituzione componenti equipaggi


1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

Art. 156.
Uffici periferici della pesca


1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. E' altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.

Capo II
AIUTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI
Art. 157.
Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca


1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

Art. 158.
Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Art. 159.
Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:
a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;
c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.
2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

Art. 160.
Acquacoltura e maricoltura


1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Art. 161.
Contributi per l'acquisto di navi d'occasione


1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:
a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;
b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

Art. 162.
Accesso al credito d'esercizio


1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'im por to complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.
2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.
3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un im porto non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acqui sti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.
4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.
5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:
a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15 milioni;
b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30 milioni;
c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60 milioni;
d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120 milioni;
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 2 miliardi.

Art. 163.
Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici


1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

Art. 164.
Interventi per la promozione dei prodotti


1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 3 miliardi.

Art. 165.
Servizi innovativi e qualità


1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:
a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;
b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del com mercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigia nato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'As ses sore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigia nato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.
6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 15 miliardi.

Art. 166.
Piccola pesca costiera


1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 21 miliardi.

Art. 167.
Riconversione a fini turistici


1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinunzia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 10 miliardi.

Art. 168.
Incentivi per la prima occupazione


1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.
4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.
6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 70 miliardi.

Art. 169.
Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca


1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 20 miliardi.

Art. 170.
Misure di carattere socio-economico


1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea del l'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.

Art. 171.
Azioni realizzate dagli operatori del settore


1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

Art. 172.
Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico


1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'ar tigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo, devono procedere al l'ade guamento dei propri statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto tipo.
3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

Art. 173.
Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada


1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette 'feluche', l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 1 miliardo.

Art. 174.
Organizzazioni dei produttori


1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.

Art. 175.
Arresto temporaneo delle attività di pesca


1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il com mercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto del l'at tività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.
3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Re gione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

Art. 176.
Attività di ricerca


1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 177.
Contributi per la gestione della fascia costiera


1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fideiussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.

Art. 178.
Calamità naturali ed eventi eccezionali


1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.

Art. 179.
Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca


1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.
4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.
7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.
8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.
10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

Art. 180.
Modalità alternative di pagamento degli aiuti


1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse con dizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

Capo III
DISCIPLINA DELLE ACQUE INTERNE
Art. 181.
Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne


1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:
a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
f) azioni di controllo igienico-sanitario;
g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;
h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;
i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

Art. 182.
Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne


1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.
2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.
3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.

Art. 183.
Classificazione delle acque interne ai fini della pesca


1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

Art. 184.
Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne


1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI
Art. 185.
Oggetto procedimenti e moduli organizzativi


1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono sottoposti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto del l'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Art. 186.
Procedura automatica


1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede al l'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

Art. 187.
Procedura valutativa


1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nel l'am bito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 188.
Procedura negoziale


1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.
2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 189.
Procedura d'erogazione


1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione del l'in tervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presenta zione della documentazione finale di spesa da parte del l'im presa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
3. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle di spo sizioni generali previste all'articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
4. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un'erogazio ne diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.
5. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

Art. 190.
Ispezioni e controlli


1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 191.
Revoca dei benefici e sanzioni


1. In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'im presa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 192.
Programmazione degli interventi


1. Il Presidente della Regione, di intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei documenti di cui all'articolo 193, predispone annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale del l'ap parato produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

Art. 193.
Monitoraggio


1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione anche finanziario di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità dell'intervento.
3. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale, per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai movimenti intervenuti sugli stanziamenti;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire ed i possibili risultati conseguibili.

Art. 194.
Norme transitorie


1. Fino a quando non saranno rese esecutive le disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi le norme procedurali vigenti e le specifiche disposizioni previste dalla presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia 2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel Complemento di programmazione.

TITOLO XIV
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO
Art. 195.
Organismi di cooperazione internazionale


1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale della Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4. Per l'adesione della Regione alla Federazione re gio nale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente alla Federazione regionale siciliana del l'AICCRE una somma di lire 300 milioni.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso la Federazione medesima.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 196.
Interventi di solidarietà internazionale


1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I REGIMI DI AIUTO
Art. 197.
Abrogazioni e norme transitorie


1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.
2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.

Art. 198.
Norme di salvaguardia comunitaria


1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

Art. 199.
Massimali d'intervento


1. L'intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell'aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l'Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea re gio nale siciliana.

Art. 200.
Disposizioni finali


1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli in terventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Am mi nistrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Am ministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

Art. 201.


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.

 

LEANZA

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

CUFFARO

 

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

GRANATA

 

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

NICOLOSI

 

Assessore regionale per la cooperazione, il commecio, l'artigianato e la pesca

SPERANZA

 

Assessore regionale per l'industria

RICEVUTO

 

Assessore regionale per i lavori pubblici

LOGIUDICE

 

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione

ADRAGNA

 

Assessore regionale per la sanità

PROVENZANO

 

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

LO MONTE

 

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

ROTELLA

 

NOTE


Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 1, comma 1:
Lo strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è costituito dal piano regionale di sviluppo economico sociale.

Nota all'art. 1, comma 2:
I fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 sono costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FES), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Note all'art. 2, comma 1:
- L'articolo 9, lettera m) del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo".
- L'articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34. paragrafo 3.
Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione".
- L'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.
Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento".

Nota all'art. 3, comma 3:
L'articolo 8, comma 1, del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:

"Art. 8
Complementarità e partenariato


1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.
Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.
Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti conformemente alle normative nazionali e alla prassi tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.
Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune".

Nota all'art. 4, comma 2, lett. c):
L'articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:

"Art. 38
Disposizioni generali


1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:
a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.
2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.
A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.
La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.
3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.
Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.
4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accettate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per date seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.
6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione".

Nota all'art. 5, comma 2:
L'articolo 49, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile".

Nota all'art. 7, comma 4:
Gli accordi di programma, cui ha riguardo il comma che qui si annota, sono disciplinati dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modificazioni dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Note all'art. 9, comma 1:
- Gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies, della legge 11 febbraio 1994, n. 105 e successive modifiche ed integrazioni così rispettivamente dispongono:

"Art. 37bis
Promotore


1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma .2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo deve spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi".

"Art. 37ter
Valutazione della proposta


1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse".

"Art. 37quater.
Indizione della gara


1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dei comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2".

"Art. 37 quinquies
Società di progetto


1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".

"Art. 37sexies
Società di progetto: emissione di obbligazioni


1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".

"Art. 37septies
Risoluzione


1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti".

"Art. 37octies
Subentro


1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1".

"Art. 37novies
Privilegio sui crediti


1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servIzi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
- Gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, così rispettivamente dispongono:

"Art. 84
Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici


1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5 dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80".

"Art. 85
Bando di gara


1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni".

"Art. 86
Schema di contratto


1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione".

"Art. 87
Contenuti dell'offerta


1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto".

"Art. 98
Requisiti del concessionario


1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere e) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95".

"Art. 99
Requisiti del promotore


1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98".

Nota all'art. 10, comma 1:
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca "Riordino della legislazione in materia portuale".

Nota all'art. 11, comma 2:
L'articolo 52 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 4, così dispone:

"Art. 52
Regimi di aiuto a finalità regionale


1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis"".

Nota all'art. 12, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano così dispone:
"Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto".

Nota all'art. 14, comma 1:
L'articolo 18, punto 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1260 del 1999, così dispone:
"Ogni programma operativo comprende quanto segue:
Omissis
d) le disposizioni di attuazione del programma operativo riguardanti quanto segue:
I) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;
II) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
III) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;
IV) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
V) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo".

Nota all'art. 14, comma 3:
La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca "Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive".

Nota all'art. 14, comma 5:
Gli articoli 87 e 88 del Trattato CEE, così, rispettivamente, dispongono:

"Articolo 87 (ex articolo 92)



1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".

"Articolo 88 (ex articolo 93)


1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

Nota all'art. 16, comma 2:
L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:

"Art. 32
Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse


1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;
d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
Omissis".

Nota all'art. 17, comma 1:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stao alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 18, comma 1:
Gli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, sono costituiti da:
- contributi per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (art. 2);
- autorizzazione agli sgravi contributivi (art. 5);
- incentivi per l'assunzione di apprendisti (art. 6);
- incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare (art. 7);
- incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro (art. 8);
- incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 9);
- incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 10);
- incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 11);
- incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (art. 12).

Nota all'art. 18, comma 2:
L'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concerne i Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

Nota all'art. 18, comma 4:
Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 21, comma 2:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

Nota all'art. 21, comma 5, lett. a):
L'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la realizzazione di terminals per trasporti stradali.

Nota all'art. 21, comma 5, lett. b):
L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale.

Nota all'art. 22, comma 1:
L'articolo 158 del Trattato CEE così dispone:

"Art. 158 (ex articolo 130 A)


Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali".

Nota all'art. 23, comma 2:
Il testo dell'articolo 158 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 22, primo comma, della presente legge.

Nota all'art. 23, comma 3:
Le zone franche e i depositi franchi sono disciplinati, con disposizioni generali, dagli articoli 166, 167 e 168 del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni, che così rispettivamente dispongono:

"Art. 166


Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:
a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;
b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del franco, di misure connesse, in linea di massima, all'esportazione".

"Art. 167


1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3. Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.
4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale".

"Art. 168


1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.
2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale.
3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dal presente codice.
4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale".

Nota all'art. 24, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano è riportato nella nota all'articolo 12, primo comma, della presente legge.

Nota all'art. 27, comma 1:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

Nota all'art. 27, comma 2, lett. a):
La legge 19 dicembre 1992, n. 488 è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

Nota all'art. 28, comma 1:
La legge 19 dicembre 1992, n. 488, è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

Nota all'art. 31, comma 1:
La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", all'art. 1 così dispone:
"La Regione Siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.
Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale".

Nota all'art. 43:
La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, reca "Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa".

Nota all'art. 43, comma 4:
La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, all'art. 2, rubricato "Benefici", così dispone:
"1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento delle prime rate determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.
2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento delle prime rate.
3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:
a) l'acquisto la realizzazione di impianti, locali ed attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo franchising utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.
4. Non sono ammissibili le spese per stipendi e salari.
5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).
6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.
7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20% per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire60 milioni.
8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammisisone al beneficio".

Nota all'art. 44, comma 1:
Gli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 contengono disposizioni sulla propaganda dei prodotti siciliani.

Nota all'art. 47, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante "Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente" a seguito dell'abrogazione apportata con la disposizione annotata ha il seguente testo:
"La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.
Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1".

Nota all'art. 48, comma 1:
La legge 8 agosto 1985, n. 443 è intitolata "Legge quadro per l'artigianato".

Note all'art. 48, comma 7:
- Gli artt. 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano" prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale in diverse misure alle imprese artigiane che potenzino la loro attività.
- L'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 25 recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" prevede benefici in favore delle imprese artigiane per interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa di salvaguardia.
- L'art. 38 prevede le varie forme di concessioni dei suddetti benefici (contributi in conto capitale o in conto interessi mutuo agevolato, prestito d'esercizio di avviamento, finanziamenti per formazioni di scorte...).

Note all'art. 50:
- L'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche nel testo attuale così dispone:
"1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è abrogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
- L'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 così dispone:
"1. I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
2. Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
3. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui la assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
4. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Note all'art. 51:
- L'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo attuale così dispone:
"I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:
a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: per quanto riguarda le lettere a) e b), la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c), la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni".
- L'art. 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 nel testo attuale, così dispone:
"I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.
Il parere della Commissione verte:
a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge;
b) sulla validità economica delle attività programmate e sulla idoneità tecnica e professionale dell'organizzazione.
I contributi di cui alla lett. b dell'articolo precedente sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e del piano finanziario.
Il parere di cui al precedente primo comma deve essere reso dalla Commissione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'Assessore provvede sulla base delle proposte dell'ufficio.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determina, con proprio decreto, le norme di attuazione delle provvidenze previste dall'art. 53.
Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".

Nota all'art. 53, comma 1:
Gli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, disciplinano la concessione di contributi da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali, allo scopo di propagandare e favorire una maggiore diffusione e collocazione commerciale dei prodotti dell'artigianato siciliano.

Nota all'art. 53, commi 2 e 3:
L'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 27/94, per effetto delle modifiche e delle sostituzioni apportate dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
"1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca.
2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabitità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.
4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".

Nota all'art. 54, comma 4:
L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani é aumentata da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966".

Nota all'art. 55, comma 1:
I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispongono:
"A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, é accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.
Analoga agevolazione, determinata in modo da abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, è concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa".

Nota all'art. 55, comma 2:
L'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Nota all'art. 55, comma 2, lett. a) e c):
L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) abrogato;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".

Nota all'art. 55, comma 2, lett. b)
La legge 21 maggio 1981, n. 240, reca: "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".

Nota all'art. 58:
La legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni reca: "Legge quadro per l'artigianato".

Nota all'art. 59, commi 1, 2 e 3:
L'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, recante "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena", per effetto dell'aggiunta apportata dal comma 1 dell'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell'interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all'istanza di finanziamento".

Nota all'art. 60, comma 8:
La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, reca "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa".

Note all'art. 65, comma 1:
- La legge 10 ottobre 1975, n. 517, reca "Credito agevolato al commercio".
- Il comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così dispone:
"Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:
a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;
b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA".

Nota all'art. 66, commi 1, 4 e 5:
L'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all'art. 8.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
1) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
2) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio della attività commerciale.
3) l'acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l'informatizzazione dell'azienda.
Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell'immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l'esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 80 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 500 milioni.
Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell'art. 8.
Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alle formazioni di scorte in una percentuale massima:
a) del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni;
b) del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della regione attività continuativa da meno di tre anni.
In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.
Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti".

Note all'art. 66, comma 2:
- L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così dispone:
"1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.
2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.
3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.
4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente legge il Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.
6. Il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni".
- L'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, così dispone:
"1. Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 dicembre 1994. Sono escluse da tale estensione le imprese che abbiano già goduto dei benefici previsti dal medesimo articolo 43.
2. Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato nel biennio 1995-1996 di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso ad incremento del capitolo 75451 del bilancio della Regione.
3. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 15.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
4. Gli aiuti alle imprese di cui al presente articolo sono concessi entro i limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea per gli aiuti de minimis".

Nota all'art. 66, comma 6:
L'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:
"1. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso".

Nota all'art. 67, commi 1 e 2:
L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle aggiunte ed abrogazioni disposte dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
"1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
2. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.
3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

Nota all'art. 68, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, prevede la concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia disciplinando la natura dei citati crediti e l'accesso agli stessi.

Nota all'art. 69, comma 6:
L'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.
In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere. Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.
Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".

Nota all'art. 72, comma 1, lett. a) e c):
Gli articoli 27 e 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per lo sviluppo industriale", così dispongono:

"Art. 27


1. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.
2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.
3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

"Art. 31


1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Note all'art. 72, comma 1, lett. b):
- L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96".
- La legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone la "Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modifiche, nella legge 27 luglio 1978, n. 394, a favore della popolazione della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978".

Note all'art. 75, comma 3:
- L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo", così dispone:
"1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani".
- L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", così dispone:
"Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti i requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Nota all'art. 84:
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Note all'art. 85, comma 1:
- La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana".
- La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca integrazioni e modifiche alla legge regionale precedenti.
- La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia".

Nota all'art. 85, comma 2:
L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ("Norme per il turismo") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive


1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
a) ristrutturazione e adeguamento;
b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti".

Nota all'art. 86:
Per i titoli delle leggi regionali qui richiamate si vedano le note all'art. 85, comma 1.

Nota all'art. 87, comma 7:
La legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, reca: "Norme sull'agriturismo".

Nota all'art. 90, comma 1:
L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Agenzie di viaggio e turismo


Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

Note all'art. 92, comma 1:
- La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, reca: "Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana".
- La legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, reca: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca".
- La legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, reca: "Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani".
- La legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, reca: "Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993".
- L'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ("Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Estensione agevolazioni consorzi fidi


1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, nonché la disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, sono estese ai consorzi costituiti da liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.
2. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili i regolamenti concernenti i consorzi fidi costituiti da imprese".

Nota all'art. 94, comma 1:
Per le norme qui richiamate si vedano le note all'art. 92, comma 1.

Nota all'art. 97, comma 3:
Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ("Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia") e successive integrazioni e modifiche, a seguito della disposta modifica, così dispone:
"3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni".

Nota all'art. 100, comma 1:
Gli articoli 4 e 5 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257 ("Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [FEAOG] e modificazione ed abro-gazione di taluni regolamenti"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispongono:

"Art. 4


Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.
Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:
- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Art. 5


Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:
- che dimostrino redditività;
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate".

Nota all'art. 102:
L'articolo 8 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:

"Art. 8


1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:
- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta;
- per quanto riguarda l'azienda:
i) dimostra redditività e
ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
e
- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.
Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.
2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico".

Nota all'art. 103, comma 2:
L'articolo 52 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:

"Art. 52


A norma dell'articolo 36 del Trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.".

Nota all'art. 103, comma 4:
L'articolo 12 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:

"Art. 12


1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.
2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale".

Note all'art. 107, comma 4:
- Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2081, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne la: "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari".
- Il Regolamento C.E. 14 luglio1992, n. 2082, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne le: "Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari".

Nota all'art. 108, comma 1:
La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive integrazioni e modifiche, reca: "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura".

Nota all'art. 108, comma 2:
L'articolo 4 del Regolamento C.E. 4 aprile 1962, n. 26 (relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 20 aprile 1962, n. 30, così dispone:
"Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato".

Nota all'art. 110:
Il Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, all'articolo 4, così dispone:
"Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato".

Nota all'art. 122:
La legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", all'articolo 4 rubricato "Ristrutturazione fondiaria" al comma 4 prevede che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa per la formazione della proprietà contadina, allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e che la Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari.

Nota all'art. 124:
Il Regolamento CE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 è relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Il Regolamento CE n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, all'articolo 14 così dispone:
"1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del Regolamento n. 1035/72, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.
A tal fine, essi presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.
2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori di cui al paragrafo 1:
a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità a norma dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3.
4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.
5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, il gruppo di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.
6. Gli Stati membri comminano le sanzioni da applicare ai gruppi di produttori che non adempiono ai propri obblighi.
7. Le modalità di applicazione definite a norma dell'articolo 48 per l'attuazione del presente articolo includeranno disposizioni che assicurino che l'aiuto pagato alle organizzazioni di produttori portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale sul valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, a quella che risulta dal Regolamento n. 746/93".
Il Regolamento CE n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del rRegolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti, all'articolo 2 così dispone:
"1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento CE n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.
2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e
a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1.000.000 di ECU di tale produzione, e
b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% di qualsiasi valore che superi 1.000.000 di ECU di produzione commercializzata;
c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a
a) 100.000 ECU il primo anno,
b) 100.000 ECU il secondo anno,
c) 80.000 ECU il terzo anno,
d) 60.000 ECU il quarto anno,
e) 50.000 ECU il quinto anno;
d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l'importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi".

Nota all'art. 127:
L'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, reca: "Interventi per l'agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987", a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su beni definiti mercati di consumo.
2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.
3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.
4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione legislativa competente.
5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea n. 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli.".

Note all'art. 135:
- L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 2, lett. a) prevede il potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse.
- L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, così dispone:
"Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.
Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.
Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali e conferita personalità di diritto pubblico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982".
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, a decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 sopra riportato sono attribuite all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Nota all'art. 137:
L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi della sostituzione operata risulta il seguente:

"Art. 29
Specificazione degli interventi


1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;
d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.".

Nota all'art. 141:
La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi; altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", all'articolo 1 così dispone:

"Art. 21
Commissioni, comitati, consigli, collegi


1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".".

Nota all'art. 152, comma 2:
L'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche così dispone:
"1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Nota all'art. 157, comma 1:
L'art. 7 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Adeguamento dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.
Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.
3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:
a) la demolizione della nave;
b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;
ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;
iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;
c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.
4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.
Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.
5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:
a) premi per la demolizione:
i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;
b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;
d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.
6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico, è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrato 5, lettera a).
7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.".

Nota all'art. 158, comma 1:
La lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
ii) il commercio al dettaglio.".

Nota all'art. 160:
L'art. 13 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Settori interessati
1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:
a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;
b) acquacoltura;
c) attrezzatura dei porti di pesca;
d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) pesca nelle acque interne.
2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:
a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;
b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;
c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie.".

Nota all'art. 163:
L'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Azioni realizzate dagli operatori del settore
1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.
a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:
i) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;
ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.
b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;
c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.
2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
b) gestione dello sforzo di pesca;
c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
e)promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.
Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.".

Nota all'art. 164:
L'art. 14 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Promozione e ricerca di nuovi sbocchi
1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:
a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;
b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;
d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;
f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;
g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.
2. Sono privilegiate le azioni:
a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;
d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.
3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.".

Nota all'art. 165, comma 4:
I Regolamenti CE nn. 2081/92 e 2082/92 recano rispettivamente:
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Nota all'art. 166, comma 3:
L'art. 11 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Piccola pesca costiera
1. Ai fini del presente articolo, per piccola pesca costiera s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.
3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.
4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:
- attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;
- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);
- formazione o riqualificazione professionale.
5. L'ammontare massimo del premio forfettario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.".

Nota all'art. 167, comma 1:
L'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Misure di carattere socioeconomico
1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.
2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 3760/92.
3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;
ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.
I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.
In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;
ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.
L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).
L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.
L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.
4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:
a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;
c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;
d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;
e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;
f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.".

Nota all'art. 169, comma 1:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.


Nota all'art. 170:
Per il testo dell'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 167.

Nota all'art. 171:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

Nota all'art. 172, commi 1 e 2:
La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

Nota all'art. 172, comma 3:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

Nota all'art. 172, comma 5:
I punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così dispongono:
"1) per l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;
3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati.".

Nota all'art. 174, comma 1, lett. b):
L'art. 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 3759/92 del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura - abrogato dall'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/1999, ma che continua tuttavia ad applicarsi agli aiuti alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999, così dispone:

"Articolo 7 bis


1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti.".

Nota all'art. 174, comma 2:
L'art. 15, comma 3, del Regolamento CE n. 2792/99 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, così dispone:

"Articolo 15
Azioni realizzate dagli operatori del settore


3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
b) gestione dello sforzo di pesca;
c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.
Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.".

Nota all'art. 178, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca", così dispone:

"Art. 1
Interventi in dipendenza di calamità


1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".

Nota all'art. 179, comma 7:
L'art. 3, comma 1 e l'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, rispettivamente così dispongono:

"Art. 3


1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo "CCP") dello Stato membro di bandiera, dei dati relativi a quanto segue:
- identificazione del peschereccio,
- ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%, e
- data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione del peschereccio.".

"Art. 6


1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero almeno una volta ogni ventiquattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato, i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, mediante telecopiatrice, telefono o radio, tramite una stazione radio autorizzata in forza della normativa comunitaria per il ricevimento di tali informazioni. Si applica la stessa disposizione in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'SCP dello Stato membro di bandiera. Tale comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una bordata con un impianto di localizzazione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia di funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata che dura oltre un mese, deve essere riparato o sostituito appena il peschereccio entra in porto e il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova bordata prima che detto impianto sia stato riparato o sostituito.".

Nota all'art. 185, comma 1:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 185, comma 5:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

Nota all'art. 186, comma 3:
Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

Nota all'art. 187, comma 4:
Vedi nota all'art. 186, comma 3.

Nota all'art. 190, comma 3:
L'art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", così dispone:
"6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione concedente.".

Nota all'art. 191, comma 5:
L'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", così dispone:
"5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.".

Nota all'art. 192:
Il documento di programmazione economico-finanziaria, disciplinato dall'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Nota all'art. 195, comma 7:
L'art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e successive modifiche ed integrazioni, al secondo comma, così dispone:
"2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.".

Nota all'art. 195, comma 9:
Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".

Nota all'art. 198, comma 1:
Vedi nota all'art. 14, comma 5.

Nota all'art. 200, comma 1:
Per gli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, vedi nota all'art. 14, comma 5.
Il Regolamento CE n. 659/99 del 22 marzo 1999 reca modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (ora art. 88).

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 22
"Interventi a sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo dell'occupazione in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 33
"Nuove norme per la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari siciliani e dei prodotti dell'artigianato tipico della Sicilia. Modifiche della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 79
"Interventi a sostegno delle attività produttive in tema di locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 104
"Interventi a sostegno delle imprese siciliane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 105
"Interventi a favore del credito alle imprese artigiane e modifiche della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 6 e 6 giugno 1975, n. 41".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 116
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 1996, n. 3 in materia di artigianato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 180
"Provvedimenti a favore del comparto agricolo".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Basile Giuseppe, Drago, Barbagallo Salvino il 4 ottobre 1996.
D.D.L. n. 293
"Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Drago, Costa, Basile Giuseppe, Barone il 22 gennaio 1997.
D.D.L. n. 389
"Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi a titolo di anticipazione delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania ed altri il 16 aprile 1997.
D.D.L. n. 399
"Interventi regionali per l'incentivazione allo sviluppo dei sistemi di qualità, l'agevolazione dell'accesso ai servizi di qualificazione e di certificazione a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania, Leontini, D'Aquino Croce, Beninati, Scammacca Della Bruca, Vicari, Cimino il 2 maggio 1997.
D.D.L. n. 409
"Sostegno ed attività produttive interne di locazione finanziaria per investimenti ed innovazioni tecnologiche".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 6 maggio 1997.
D.D.L. n. 415
"Interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualità, per l'agevolazione all'accesso dei servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Villari, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Zago, Zanna il 7 maggio 1997.
D.D.L. n. 436
"Interventi a favore delle piccole e medie imprese in materia di qualità".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 437
"Norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 439
"Nuove norme in materia di artigianato".
Modifiche alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 25, e 18 febbraio 1986, n. 3.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 493
"Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Turano, Leanza, Aulicino, Canino e Sudano il 20 giugno 1997.
D.D.L. n. 677
"Interventi a favore dell'associazionismo di impresa".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 3 aprile 1998.
D.D.L. n. 693
"Norme in materia di aiuti ai commmercianti su aree pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 6 maggio 1998.
D.D.L. n. 714
"Interventi a favore delle imprese operanti in Sicilia".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago), su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 5 giugno 1998.
D.D.L. n. 773
"Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità e la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori nelle aziende".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cimino il 17 settembre 1998.
D.D.L. n. 779
"Nuove norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Croce il 24 settembre 1998.
D.D.L. n. 864
"Istituzione di riserve di commesse in favore di imprese operanti in Regioni economicamente svantaggiate individuate ai sensi della normativa comunitaria".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) il 21 gennaio 1999.
D.D.L. n. 922
"Interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 25 maggio 1999.
D.D.L. n. 973
"Interventi per l'imprenditoria femminile".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 17 settembre 1999.
D.D.L. n. 977
"Modifica ed integrazione del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, relativo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 29 settembre 1999.
D.D.L. n. 1031
"Interventi in favore dei commercianti su aree pubbliche che hanno subito danni alle loro attività a causa di eventi atmosferici".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 21 gennaio 2000.
D.D.L. n. 1068
"Norme per favorire e sviluppare l'imprenditoria femminile nella Regione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Speziale, Oddo il 6 aprile 2000.
D.D.L. n. 1121
"Interventi in favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Seminara, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Strano, Tricoli Virzì il 27 luglio 2000.
D.D.L. n. 1125
"Norme per lo sviluppo dell'economia ittica e tutela e valorizzazione delle risorse marine e della fascia costiera".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 4 agosto 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 13 settembre 1996, 16 settembre 1996, 22 ottobre 1996, 13 novembre 1996, 3 febbraio 1997, 8 maggio 1997, 14 maggio 1997, 26 maggio 1997, 2 luglio 1997, 10 aprile 1998, 13 maggio 1998, 9 giugno 1998, 24 settembre 1998, 30 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 16 giugno 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999, 9 febbraio 2000, 20 aprile 2000 e 25 settembre 2000.
Abbinati nella seduta n. 166 del 3 ottobre 2000.
Esaminati in Commissione ed esitati nella seduta n. 168 del 4 ottobre 2000.
Relatore: Fleres Salvatore.
Discusso nelle sedute nn. 337 del 29-30 novembre 2000; 340 e 341 del 5 dicembre 2000; 343 del 6-7 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.

 

 

 

CIRCOLARE 9 gennaio 2001, n. 2.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - Contributo anno 2000.

A tutti i comuni della Sicilia
Con la circolare n. 593 dell'8 marzo 2000, nonché con "la nota di precisazioni prot. n.1149 del 7 aprile 2000", sono state impartite alle amministrazioni comunali le necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere all'assegnazione delle somme previste dal Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dette somme sono state utilizzate per il contributo integrativo ai canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi nel corso dell'anno 1999.
Per la medesima finalità è stato previsto in Sicilia, per l'anno 2000, secondo quanto deliberato dal C.I.P.E. su proposta del Ministero dei lavori pubblici, uno stanziamento di L. 41.307.000.000.
I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al fondo nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi, nonché gli adempimenti da porre in essere da parte delle Regioni e dei comuni (ai sensi degli artt. 1 e 2 del del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999), sono invariati, e cioè:
Requisiti minimi per l'accesso al fondo
I requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/98 sono stati fissati con l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 e sono:
a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (per l'anno 2000 detto importo assomma a complessive L. 18.746.000);
b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (per la Sicilia, per l'anno 2000 detto importo ammonta a L. 21.615.000 così determinato con decreto Assessorato dei lavori pubblici n. 217 del 23 marzo 2000).
Adempimenti
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, i comuni dovranno predisporre e rendere pubblico il bando per l'accesso al fondo da parte di coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi, così come sopra precisato.
L'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1999 ha fissato rispettivamente in L. 6.000.000 e L. 4.500.000 annui i limiti massimi del contributo annuo per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 1 del medesimo decreto.
Occorre precisare che il citato art. 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 al comma 4 prevede la possibilità che il contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso in cui i nuclei familiari richiedenti includano ultra sessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.
In alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando da parte dei comuni, gli aventi diritto dovranno far pervenire agli stessi comuni, le loro richieste corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109 in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare da assumere a riferimento, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Deve essere altresì indicato che l'alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Tali informazioni dovranno essere raccolte ed elaborate tenendo conto che i richiedenti rientrino nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1, art. 1, oppure alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo del decreto 7 giugno 1999.
Entro ulteriori 30 giorni i comuni, raccolte le richieste di accesso al fondo ed elaborata la graduatoria, dovranno far pervenire a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici delle schede sintetiche contenenti:
- il numero complessivo delle domande pervenute;
- l'incidenza media del canone sul reddito;
- il reddito medio dei nuclei familiari.
Sulla base di dati forniti dai comuni e basandosi sui parametri di cui sopra potrà essere determinata la richiesta effettiva di accesso al Fondo, l'entità del fabbisogno e la gravità dello stesso.
Questo Assessorato, analizzati i dati, provvederà a ripartire tra tutti i comuni che faranno pervenire le comunicazioni contenenti le informazioni come sopra descritte, la disponibilità economica attualmente esistente entro i successivi 45 giorni.
Tale adempimento consentirà ai comuni di provvedere alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Si ricorda che le amministrazioni comunali possono concorrere con propri fondi alla realizzazione degli interventi finanziari relativi alla normativa in argomento così come previsto dall'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tale evenienza dovranno dare comunicazione a questo Assessorato circa l'entità dell'impegno finanziario che intendono assumere.
Relativamente al calcolo materiale per la determinazione dei singoli contributi da erogare agli aventi diritto, anche per fugare perplessità manifestate da più amministrazioni comunali e ad interpretazione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 giugno 1999, si ritiene opportuno chiarire che, ove l'amministrazione comunale non intervenga finanziariamente con propri fondi, la quota di canone equivalente al 14% o al 24% del reddito, a seconda che l'avente diritto rientri nella fascia a) o b) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, rimane a carico del beneficiario stesso. Da ciò discende che, ove il reddito dichiarato sia nullo, e le somme messe a disposizione da questo Assessorato sufficienti, il finanziamento sarà equivalente all'intero canone di locazione, senza operare, pertanto, alcuna detrazione.
Le ulteriori precisazioni ed i chiarimenti contenuti nella nota n. 1149 del 7 aprile 2000, si intendono integralmente richiamati e facenti parte della presente circolare.Si invita pertanto a tenerne debito conto nell'espletamento delle procedure relative all'attuazione delle disposizioni di cui in oggetto.

L'Assessore: LO GIUDICE

 

 

 

CIRCOLARE 9 gennaio 2001, n. 2.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - Contributo anno 2000.

A tutti i comuni della Sicilia
Con la circolare n. 593 dell'8 marzo 2000, nonché con "la nota di precisazioni prot. n.1149 del 7 aprile 2000", sono state impartite alle amministrazioni comunali le necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere all'assegnazione delle somme previste dal Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dette somme sono state utilizzate per il contributo integrativo ai canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi nel corso dell'anno 1999.
Per la medesima finalità è stato previsto in Sicilia, per l'anno 2000, secondo quanto deliberato dal C.I.P.E. su proposta del Ministero dei lavori pubblici, uno stanziamento di L. 41.307.000.000.
I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al fondo nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi, nonché gli adempimenti da porre in essere da parte delle Regioni e dei comuni (ai sensi degli artt. 1 e 2 del del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999), sono invariati, e cioè:
Requisiti minimi per l'accesso al fondo
I requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/98 sono stati fissati con l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 e sono:
a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (per l'anno 2000 detto importo assomma a complessive L. 18.746.000);
b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (per la Sicilia, per l'anno 2000 detto importo ammonta a L. 21.615.000 così determinato con decreto Assessorato dei lavori pubblici n. 217 del 23 marzo 2000).
Adempimenti
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, i comuni dovranno predisporre e rendere pubblico il bando per l'accesso al fondo da parte di coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi, così come sopra precisato.
L'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1999 ha fissato rispettivamente in L. 6.000.000 e L. 4.500.000 annui i limiti massimi del contributo annuo per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 1 del medesimo decreto.
Occorre precisare che il citato art. 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 al comma 4 prevede la possibilità che il contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso in cui i nuclei familiari richiedenti includano ultra sessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.
In alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando da parte dei comuni, gli aventi diritto dovranno far pervenire agli stessi comuni, le loro richieste corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109 in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare da assumere a riferimento, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Deve essere altresì indicato che l'alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Tali informazioni dovranno essere raccolte ed elaborate tenendo conto che i richiedenti rientrino nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1, art. 1, oppure alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo del decreto 7 giugno 1999.
Entro ulteriori 30 giorni i comuni, raccolte le richieste di accesso al fondo ed elaborata la graduatoria, dovranno far pervenire a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici delle schede sintetiche contenenti:
- il numero complessivo delle domande pervenute;
- l'incidenza media del canone sul reddito;
- il reddito medio dei nuclei familiari.
Sulla base di dati forniti dai comuni e basandosi sui parametri di cui sopra potrà essere determinata la richiesta effettiva di accesso al Fondo, l'entità del fabbisogno e la gravità dello stesso.
Questo Assessorato, analizzati i dati, provvederà a ripartire tra tutti i comuni che faranno pervenire le comunicazioni contenenti le informazioni come sopra descritte, la disponibilità economica attualmente esistente entro i successivi 45 giorni.
Tale adempimento consentirà ai comuni di provvedere alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Si ricorda che le amministrazioni comunali possono concorrere con propri fondi alla realizzazione degli interventi finanziari relativi alla normativa in argomento così come previsto dall'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tale evenienza dovranno dare comunicazione a questo Assessorato circa l'entità dell'impegno finanziario che intendono assumere.
Relativamente al calcolo materiale per la determinazione dei singoli contributi da erogare agli aventi diritto, anche per fugare perplessità manifestate da più amministrazioni comunali e ad interpretazione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 giugno 1999, si ritiene opportuno chiarire che, ove l'amministrazione comunale non intervenga finanziariamente con propri fondi, la quota di canone equivalente al 14% o al 24% del reddito, a seconda che l'avente diritto rientri nella fascia a) o b) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, rimane a carico del beneficiario stesso. Da ciò discende che, ove il reddito dichiarato sia nullo, e le somme messe a disposizione da questo Assessorato sufficienti, il finanziamento sarà equivalente all'intero canone di locazione, senza operare, pertanto, alcuna detrazione.
Le ulteriori precisazioni ed i chiarimenti contenuti nella nota n. 1149 del 7 aprile 2000, si intendono integralmente richiamati e facenti parte della presente circolare.Si invita pertanto a tenerne debito conto nell'espletamento delle procedure relative all'attuazione delle disposizioni di cui in oggetto.

L'Assessore: LO GIUDICE

Legge 12 marzo 1999, n. 68:

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)


Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.
(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico [modifica ex l. 388/2000] aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. [modifica ex l. 27/2000]

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonchè all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1".

Capo III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.
(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12.
(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonchè la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonchè il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.
(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17.
(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.
(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

  1. la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
  2. l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
  3. l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
  4. l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
  5. l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  6. l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Art. 23.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 gennaio 2000

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita';


Decreta:
Art. 1.
Commissione di accertamento


1. L'accertamento delle condizioni di disabilita', che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimentolavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

Art. 2.
Attivita' della commissione


1. L'attivita' della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' e criteri e
modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.


1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.

Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile


1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile


1. La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonche' sulla valutazione della documentazione medica preesistente.
3. L'accertamento e' eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacita' di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' comporta la definizione collegiale della capacita' globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.

Art. 6.
Relazione conclusiva


1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

Art. 7.
Attivita' della azienda U.S.L. e del Comitato
tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
della legge 12 marzo 1999, n. 68).


1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, e' consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui e' istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato
invalidante


1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalita' la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacita' gia' accertate nonche' la validita' dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata secondo i criteri e con le modalita' indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile e' stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonche' in relazione alle modalita' del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo e' effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficolta' che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 13 gennaio 2000


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanita'
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79

 


Allegato 1


SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'
Capacita' utili per lo svolgimento di attivita' lavorative
(circoscrivere la definizione piu' rispondente alle capacita' della persona esaminata)


Attivita' mentali e relazionali:
capacita' di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attivita' svolta ecc. (assente, minima, media, elevata, potenziale) capacita' di svolgere un lavoro di squadra (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di svolgere un lavoro autonomamente (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di svolgere un'attivita', ma con supervisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Informazione:
capacita' di comprendere e memorizzare informazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di esprimersi con altre modalita' (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Postura:
capacita' di mantenere la posizione seduta (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di rimanere in piedi (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Locomozione:
capacita' di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Movimento delle estremita'/funzione degli arti:
capacita' di muovere e usare gambe e braccia; capacita' di afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacita' di usare una pedaliera) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Attivita' complesse attivita' fisica associata a resistenza:
capacita' di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacita' di sopportare lo sforzo per periodi piu' o meno lunghi (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacita' (ad es. capacita' di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacita' di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Fattori ambientali:
capacita' di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di vibrazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro):
capacita' di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocita' con cui l'attivita' lavorativa procede (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di accedere autonomamente al posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di superare la distanza, di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Sintesi:
capacita' migliori - descrizione:
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Potenzialita' relative a capacita':
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile ....(mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)

 


Allegato 2


GLOSSARIO


Capacita' globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacita' complessiva individuale residua" esprime da un lato la precisa volonta' di superare il ricorso alla stima della "capacita' lavorativa"; almeno cosi' deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacita', che nella indicazione "complessiva" 104/1992, non va intesa, secondo le finalita' della norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversita' negative della persona considerata.
La capacita' complessiva di una persona e' il fondamento della sua individualita'. Tale "capacita'" espressione positiva di cio' che la per e' effettivamente in grado di estrinsecare, e' globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capacita' non puo' prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona mi esame, in quanto cio' che si e' chiamati a valutare e' il "globale" funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una "performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacita' di interagire ed adattarsi alle piu' diverse circostanze.


Capacita' lavorativa.

La capacita' di lavoro e' la potenzialita' ad espletare una o piu' attivita' qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attivita' a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonche' una moltiplicazione di attivita' diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre piu' la componente intellettuale.
Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si e' reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della capacita' lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.


Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento mirato.

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il piu' possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona "funziona" per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.


Profilo socio-lavorativo della persona disabile.

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.


Servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Strutture che operano con modalita' alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate.
In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle seguenti modalita' di intervento:
rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;
promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarieta' sociale;
programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;
valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialita' e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla maturazione complessiva della personalita' e all'acquisizione di competenze e abilita', specifiche spendibili nel mercato del lavoro - la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.

 

DECRETO 13 gennaio 2000, n.91: "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 88 del 14.04.2000)"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalita' previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalita' della ripartizione, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Ritenuta, al riguardo, l'opportunita' di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziche' quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.
Art. 2.
Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilita' civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
Art. 3.
Soggetti destinatari delle agevolazioni
1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita' del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Modalita' di ripartizione delle risorse
1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, e' stabilita entro il 1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.
2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalita' di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonche' dei dati disponibili relativi all'entita' delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
Art. 5.
Criteri per la ripartizione
1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:
a) numero e qualita' dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita' e con le priorita' stabilite dall'articolo 6;
c) conformita' delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.
Art. 6.
Ammissione agli incentivi
1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalita' e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilita' assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attivita';
d) programmi che comportino modalita' e tempi innovativi di lavoro;
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.
2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parita' di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.
3. Il servizio puo' ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilita' residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.
4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio puo' elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.
Art. 7.
Procedimento per la concessione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.
2. Il servizio puo' richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.
3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non puo' essere differito per piu' di trenta giorni.
Art. 8.
Modalita' di versamento delle somme ripartite
1. Le somme da erogare per le finalita' di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalita' omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66

 

 

Decreto Ministro del Lavoro 15 maggio 2000
Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

G.U. 29 novembre 2000, n.279)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, e' stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in materia, rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;
Considerato, pertanto, che appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
Decreta:
Art. 1.
1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano piu' di 50 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva e' fissata rispettivamente in 4 e 2 unita'.
Art. 2.
1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.
2. La domanda deve indicare:
a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;
b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui e' stata consegnata la domanda stessa.
3. Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.
4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.
Art. 3.
1. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di una nuova istanza.
3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato.
Roma, 15 maggio 2000
Il Ministro: Salvi

 

 

Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

G.U. 4 dicembre 2000, n.357)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l’art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all’articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l’istituto dell’esonero parziale nel piu’ ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro – formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell’ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

Art. 2
Disciplina del procedimento

  1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, possono consentire l’esonero.
  2. L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.
  3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l’esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
  4. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.
  5. L’obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale e, nei casi di cui all’articolo 17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.
  6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l’esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata e procede, previa notifica all’interessato, di verbale contravvenzionale, all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.
  7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall’esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 3
Criteri e modalità di concessione

  1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell’autorizzazione all’esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
    1. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
    2. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
    3. particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
  2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l’esonero, di effettuare l’inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all’80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell’autorizzazione all’esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

Art. 4
Modalità della domanda

  1. La domanda di autorizzazione all’esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all’articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l’impresa. Per le domande di esonero riferite a piu’ unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
  2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.
  3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell’autorizzazione all’esonero parziale e per la modifica dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.
Art. 5
Adempimenti degli uffici
  1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu’ unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità operativa.
  2. Fino all’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento di cui all’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l’inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
  3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell’attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell’attività stessa secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all’emanazione del provvedimento.
  4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non piu’ di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell’ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
  5. In attesa dell’emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 6
Disposizioni finali
  1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro: Salvi

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 2000, N. 333: "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68 RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

( G.U. n. 270 del 18.11.2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione

VISTO l’articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n.68, che prevede l’emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell’attuazione della citata legge;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.";

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 26 giugno 2000;

RITENUTA, al riguardo, con riferimento all’individuazione dei competenti servizi per l’impiego, l’opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 469;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
(Soggetti iscritti negli elenchi)

1. Possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n.68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: ""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all’articolo 1 della legge n.68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.

ARTICOLO 2
(Obbligo di riserva)

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge n.68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, della medesima legge n.68, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all’esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.

2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.

3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68 del 1999.

4. Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all’invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della citata legge.

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n.68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all’articolo 2 della legge n.68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

ARTICOLO 3
(Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni)

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n.68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.

3. Qualora non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L’accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle Commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, con le modalità ivi previste.

4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n.68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d’obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, recante "Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto.

6. Agli effetti dell’articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative.

7. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della citata legge n.68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ARTICOLO 4
(Sospensione degli obblighi)

1. Ai fini della fruizione dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n.68.

3. In attesa dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell’impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999.

ARTICOLO 5
(Compensazioni territoriali)

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.

2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l’ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l’amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.

3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell’ultimo prospetto informativo, di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n.68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

ARTICOLO 6
(Modalità di assunzioni obbligatorie)

1. La prescrizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.

2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l’unità mancante è assunta con richiesta nominativa.

3. Ai fini della legge n.68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

ARTICOLO 7
(Avviamento)

1. Ai fini dell’inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l’obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall’ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n.68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione

3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n.68 del 1999.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n.68 del 1999, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n.29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all’articolo 11 della legge n.68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un’apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n.68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all’avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l’avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n.68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l’autonoma attivazione della disciplina che regola l’esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall’articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall’articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n.521.

ARTICOLO 8
(Sistema sanzionatorio)

1. L’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

2. I servizi per il collocamento, ai fini dell’accertamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della Direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689, recante: "Modifiche al sistema penale".

3. Le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n.68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n.68 qualora non effettuino nuove assunzioni.

4. La sanzione di cui all’articolo 15, comma 4, della legge n.68 del 1999, deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all’articolo 18, comma 2, della citata legge.

5. La certificazione di ottemperanza prevista dall’articolo 17 della legge n.68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l’avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l’indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall’obbligo di assunzione, derivanti dall’applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

ARTICOLO 9
(Graduatorie)

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all’articolo 8 della legge n.68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.

2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il Comitato tecnico, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dall’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n.68 del 1999, all’atto dell’avviamento, con gli elementi in suo possesso.

3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell’attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n.68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

  1. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
  2. condizione economica;
  3. carico familiare;
  4. difficoltà di locomozione nel territorio.

4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.

5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui al comma 2.

ARTICOLO 10
(Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente)

1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge n.68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n.381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999.

3. Le convenzioni di cui all’articolo 12 della legge n.68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) della citata legge n.68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.

4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.

5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all’acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.

6. L’eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest’ultimo.

7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.

8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

ARTICOLO 11
(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. Fino all’entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n.68.

ARTICOLO 12
(Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio)

1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n.68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all’articolo 4, comma 6 della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.

2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n.68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

ARTICOLO 13
(Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n.56, recante: "Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro" nonché le autorizzazioni all’esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.482, recante: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e successive modificazioni e integrazioni a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.

2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla legge n.68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n.68 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

ARTICOLO 14
(Disposizioni finali)

1.Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. Per gli adempimenti di cui all’articolo 21 della legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2000

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli:FASSINO