Art. 1
E costituita con sede legale in Messina, una associazione ONLUS
con la denominazione:
"Centro Studi Mediterraneo".
Art.2
LAssociazione si propone di:
- svolgere studi, ricerche, azione promozionale e di propaganda nellambito dei
servizi sociali;
- programmare e gestire piani di formazione permanente e perfezionamento tecnico e
metodologico per i professionisti dei servizi sociali;
- promuovere e gestire iniziative di formazione, convegni e seminari, progetti ed ogni
altra attività diretta a stimolare lo studio e la pratica soluzione di problemi
sociologici, ecologici, economici e politici;
- di acquistare, riattare, costruire ed attrezzare, prendere in affitto, od in qualsiasi
altra forma, locali o terreni per la gestione dei servizi e delle attività sociali di cui
sopra;
- di svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione
degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
Lassociazione non ha fini di lucro.
Art. 3
LAssociazione potrà curare la pubblicazione di una rivista
scientifica avvalendosi di un comitato tecnico scientifico e, ove lo si ritenesse
opportuno, anche della consulenza di esperti esterni
Art. 4
LAssociazione avrà la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere
dalla data della sua legale costituzione.
La durata potrà essere prorogata con deliberazione dellAssemblea dei soci.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro i quali
non svolgono attività o partecipino in organizzazioni di qualunque tipo che abbiano
finalità in contrasto o concorrenti con quelle dellassociazione.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Comitato
Direttivo una domanda scritta su un apposito modulo predisposto.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza qualificata (2/3) lammissione a socio
determinandone le modalità ed i costi.
Avverso le decisioni e determinazioni del Comitato Direttivo circa lammissione a
socio non potrà essere ammesso alcun ricorso.
Il socio potrà presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Esse saranno
effettive dopo la conclusione dellanno sociale in corso e dopo lapprovazione
del conto consuntivo e gli adempimenti ad esso collegati.
La qualità di socio si perde inoltre, fermo restando la procedura di cui al comma
precedente, per esclusione o per causa di morte.
Lesclusione dovrà essere determinata con motivazione dal Comitato Direttivo e
convalidata dallAssemblea nella prima riunione utile. Il rigetto della
determinazione del Comitato Direttivo da parte dellAssemblea reintegra il socio
confermandone i diritti. Dopo il pronunciamento dellAssemblea non sono ammessi
ulteriori ricorsi.
Art. 7
Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea dei Soci.
- Il Comitato Direttivo.
- Il Presidente.
Art. 8
LAssemblea dei Soci.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione avverrà almeno due volte nellanno sociale mediante avviso
contenente lordine del giorno il luogo e la data della convocazione. Lavviso
dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima al domicilio dei soci.I soci sono
tenuti a comunicare per iscritto leventuale cambio di domicilio o il luogo in cui
desiderano ricevere le comunicazioni dellAssociazione.
LAssemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei
soci in regola con tutti gli adempimenti formali e sostanziali. Ogni socio potrà
accettare al massimo tre deleghe. Nessuna delega potrà essere accettata dal Presidente e
dai soci componenti il Comitato Direttivo.
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LAssemblea è presieduta da un socio eletto dallAssemblea
stessa che nomina altresì un segretario e, ove fosse necessario, due scrutatori.
Il verbale sarà redatto dal segretario e controfirmato dal presidente
dellAssemblea. Copia del verbale sarà inviata ai soci assenti o non rappresentati.
LAssemblea ordinaria:
- Delibera le linee di politica associativa;
- Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo;
- Procede alla nomina del Presidente e del Comitato Direttivo determinandone il numero dei
componenti e la durata;
- Determina lammontare delleventuale compenso per il Presidente ed i
componenti del Comitato Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo;
- Delibera, mediante convalida o rigetto delle determinazioni del Comitato Direttivo,
sulle esclusioni dei soci.
LAssemblea Straordinaria:
- Delibera sulle modifiche allo Statuto della Associazione;
- Delibera sulla proroga, sullanticipato scioglimento, e sulle modalità di
liquidazione dellAssociazione determinando i poteri dei liquidatori.
Art. 9
Il Comitato Direttivo.
Resta in carica da uno a tre anni secondo le deliberazioni dellAssemblea. I suoi
componenti sono rieleggibili.
E investito dei più ampi poteri per la gestione dellAssociazione e inoltre:
- Cura lesecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- Redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti lattività sociale; fra
gli altri vendere acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le
più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali,
compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato,
aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi
operazione di banca e postali compresa lapertura di sovvenzioni e mutui concedendo
tutte le garanzie anche ipotecarie.
- Concorre in gare dappalto per opere e servizi inerenti lattività sociale e
stipulare relativi contratti;
- Elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- Conferisce procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al
Presidente;
- Assume e licenzia il personale dellAssociazione, fissandone mansioni e
retribuzione;
- Determina con motivazione lesclusione dei soci e trasmette gli atti
allAssemblea;
- Designa, determinandone il compenso, prioritariamente tra i soci, coloro i quali
dovranno ricoprire eventuali cariche, fermo restando le attribuzioni del Presidente;
- Indica le sedi operative e periferiche dellAssociazione e i relativi Coordinatori
responsabili;
- Può elaborare, al fine di disciplinare il funzionamento interno dellAssociazione,
appositi regolamenti sottoponendoli alla ratifica in sede di Assemblea.
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione
soltanto di quelli che per disposizione del presente Statuto e delle vigenti leggi siano
riservati allAssemblea.
Art. 10
Il Presidente.
- Ha la rappresentanza e la firma sociale.
- Convoca e presiede il Comitato Direttivo di cui è componente di diritto.
- E autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da Privati pagamenti di
ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti
lAssociazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in
qualunque grado di giurisdizione.
- Previa consultazione del Comitato Direttivo può delegare parte dei propri poteri al
Vice Presidente o ad altri componenti il Consiglio stesso.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice
Presidente.
Art. 11
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del
Codice Civile e delle leggi in materia.
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