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Statuto

 

Art. 1

E’ costituita con sede legale in Messina, una associazione ONLUS con la denominazione:
"Centro Studi Mediterraneo".

Art.2

L’Associazione si propone di:
- svolgere studi, ricerche, azione promozionale e di propaganda nell’ambito dei servizi sociali;
- programmare e gestire piani di formazione permanente e perfezionamento tecnico e metodologico per i professionisti dei servizi sociali;
- promuovere e gestire iniziative di formazione, convegni e seminari, progetti ed ogni altra attività diretta a stimolare lo studio e la pratica soluzione di problemi sociologici, ecologici, economici e politici;
- di acquistare, riattare, costruire ed attrezzare, prendere in affitto, od in qualsiasi altra forma, locali o terreni per la gestione dei servizi e delle attività sociali di cui sopra;
- di svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L’associazione non ha fini di lucro.

Art. 3

L’Associazione potrà curare la pubblicazione di una rivista scientifica avvalendosi di un comitato tecnico scientifico e, ove lo si ritenesse opportuno, anche della consulenza di esperti esterni

Art. 4

L’Associazione avrà la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data della sua legale costituzione.
La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro i quali non svolgono attività o partecipino in organizzazioni di qualunque tipo che abbiano finalità in contrasto o concorrenti con quelle dell’associazione.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Comitato Direttivo una domanda scritta su un apposito modulo predisposto.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza qualificata (2/3) l’ammissione a socio determinandone le modalità ed i costi.
Avverso le decisioni e determinazioni del Comitato Direttivo circa l’ammissione a socio non potrà essere ammesso alcun ricorso.
Il socio potrà presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Esse saranno effettive dopo la conclusione dell’anno sociale in corso e dopo l’approvazione del conto consuntivo e gli adempimenti ad esso collegati.
La qualità di socio si perde inoltre, fermo restando la procedura di cui al comma precedente, per esclusione o per causa di morte.
L’esclusione dovrà essere determinata con motivazione dal Comitato Direttivo e convalidata dall’Assemblea nella prima riunione utile. Il rigetto della determinazione del Comitato Direttivo da parte dell’Assemblea reintegra il socio confermandone i diritti. Dopo il pronunciamento dell’Assemblea non sono ammessi ulteriori ricorsi.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci.
- Il Comitato Direttivo.
- Il Presidente.

Art. 8

L’Assemblea dei Soci.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione avverrà almeno due volte nell’anno sociale mediante avviso contenente l’ordine del giorno il luogo e la data della convocazione. L’avviso dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima al domicilio dei soci.I soci sono tenuti a comunicare per iscritto l’eventuale cambio di domicilio o il luogo in cui desiderano ricevere le comunicazioni dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con tutti gli adempimenti formali e sostanziali. Ogni socio potrà accettare al massimo tre deleghe. Nessuna delega potrà essere accettata dal Presidente e dai soci componenti il Comitato Direttivo.

 

L’Assemblea è presieduta da un socio eletto dall’Assemblea stessa che nomina altresì un segretario e, ove fosse necessario, due scrutatori.
Il verbale sarà redatto dal segretario e controfirmato dal presidente dell’Assemblea. Copia del verbale sarà inviata ai soci assenti o non rappresentati.

L’Assemblea ordinaria:
- Delibera le linee di politica associativa;
- Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo;
- Procede alla nomina del Presidente e del Comitato Direttivo determinandone il numero dei componenti e la durata;
- Determina l’ammontare dell’eventuale compenso per il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo;
- Delibera, mediante convalida o rigetto delle determinazioni del Comitato Direttivo, sulle esclusioni dei soci.

L’Assemblea Straordinaria:
- Delibera sulle modifiche allo Statuto della Associazione;
- Delibera sulla proroga, sull’anticipato scioglimento, e sulle modalità di liquidazione dell’Associazione determinando i poteri dei liquidatori.

Art. 9

Il Comitato Direttivo.
Resta in carica da uno a tre anni secondo le deliberazioni dell’Assemblea. I suoi componenti sono rieleggibili.
E’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e inoltre:
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- Redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; fra gli altri vendere acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali, compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca e postali compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie.
- Concorre in gare d’appalto per opere e servizi inerenti l’attività sociale e stipulare relativi contratti;
- Elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- Conferisce procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- Assume e licenzia il personale dell’Associazione, fissandone mansioni e retribuzione;
- Determina con motivazione l’esclusione dei soci e trasmette gli atti all’Assemblea;
- Designa, determinandone il compenso, prioritariamente tra i soci, coloro i quali dovranno ricoprire eventuali cariche, fermo restando le attribuzioni del Presidente;
- Indica le sedi operative e periferiche dell’Associazione e i relativi Coordinatori responsabili;
- Può elaborare, al fine di disciplinare il funzionamento interno dell’Associazione, appositi regolamenti sottoponendoli alla ratifica in sede di Assemblea.
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente Statuto e delle vigenti leggi siano riservati all’Assemblea.

Art. 10

Il Presidente.
- Ha la rappresentanza e la firma sociale.
- Convoca e presiede il Comitato Direttivo di cui è componente di diritto.
- E’ autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da Privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
- Previa consultazione del Comitato Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri componenti il Consiglio stesso.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 11

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

 

 

 

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