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Giacomo Chillé
Consigliere Ordine Regionale degli Assistenti Sociali - Sicilia

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO 11 NOVEMBRE 1994 N.615 PER CONSENTIRE AGLI ASSISTENTI SOCIALI DI VOTARE NELLE SEDI DECENTRATE
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All'art.4 del Decreto
11 ottobre 1994 n.615, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

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1 bis

La votazione può avere luogo, qualora il Consiglio Regionale lo ritenesse opportuno previa apposita deliberazione, anche nelle sedi decentrate, dallo stesso Consiglio individuate.
È fatto obbligo, in tal caso, al Presidente di indicare nell'avviso di convocazione il seggio decentrato dove l'elettore potrà esercitare il diritto di voto.
Le competenze, attribuite al Presidente del Consiglio uscente, di cui al comma 4 del presente articolo, per ogni sede decentrata di votazione, sono delegate ad altrettanti Consiglieri nominati dallo stesso Presidente.
Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dello scrutinio, il Presidente di ogni seggio decentrato farà pervenire al Presidente del seggio istituito presso la sede regionale, le schede scrutinate e quelle non utilizzate, nonché il verbale delle votazioni e tutta la documentazione in possesso.
Effettuati i conteggi ed i controlli necessari, il Presidente del seggio regionale proclama gli eletti con la procedura prevista all'art.5.
*

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La proposta, così come sopra formulata, è stata inviata ai Consiglieri Nazionali dell'Ordine e, per conoscenza, ai Consiglieri di tutte le sedi regionali.

                                                                                            Messina, 11 luglio 1998


Le recenti consultazioni elettorali, nelle regioni geograficamente più vaste, hanno confermato il disagio, da più parti espresso, riguardante l'istituzione di un unico seggio elettorale presso la sede regionale dell'Ordine.
In Sicilia, così come in Lombardia, nemmeno in seconda convocazione si è raggiunto il quorum prescritto perché fossero dichiarate valide le elezioni del Consiglio Regionale dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il sottoscritto, sulla base della documentazione acquisita agli atti della sede regionale della Sicilia (in particolare la nota n.7/1359/U del 8/4/1998 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia), ha ritenuto improrogabile, e nel corso della seduta del 1/7/1998 lo ha dichiarato a verbale, l'avvio della procedura di modifica del Decreto 11/10/1994 n.615 per consentire agli assistenti sociali, in tutto il territorio nazionale, di poter votare in sedi decentrate.
La presente proposta è tale da mantenere intatte le competenze del Consiglio regionale che, con apposita delibera, potrà individuare le sedi decentrate di votazione.
Solo in tal caso, ovviamente sarà opportuno indicare all'elettore, nell'avviso di convocazione, il seggio decentrato presso il quale esercitare il diritto di voto.
Le competenze del Presidente, saranno mantenute per il seggio della sede regionale, mentre per i seggi decentrati saranno demandate ad altrettanti Consiglieri dallo stesso delegati.
Una volta concluse le operazioni di voto e di scrutinio, le schede, i verbali e tutta la documentazione prodotta, perverrà a cura dei Presidenti dei seggi decentrati, al Presidente del seggio istituito presso la sede regionale. Dopo i controlli ed i conteggi appositamente effettuati, saranno proclamati gli eletti secondo la procedura prevista dalla vigente normativa.
Si invita il Consiglio Nazionale dell'Ordine, in tutte le sue componenti, a rendersi parte diligente seguendo con costanza, impegno e determinazione, l'iter per pervenire alla modifica del Decreto sopra richiamato e per consentire, quindi una più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio del diritto di voto.

Si rimane a disposizione per eventuale collaborazione e chiarimenti.

ass. soc. Giacomo Chillé
*


Nota

Quali gli interventi del Consiglio Nazionale?

Hanno risposto:


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- In data 2/9/1998
(prot. n.629),


Consiglio Regionale della Lombardia

Egregio collega, la ringraziamo per il contributo fornito con la Sua del 11 luglio 1998 di cui i Consigli regionali sapranno fare "buon uso".

Cordialità

ll Presidente
A.S. Marilena Dorigo
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- In data 8/9/1998
(prot. n.601)


Consiglio Regionale della Liguria

In relazione alla Sua nota del 11/07/1998 recante una proposta di modifica del Decreto 11/10/94 n.615 per quanto concerne i criteri per l'elezione del Consiglio Regionale, il Consiglio della Regione Liguria si dichiara favorevole alla proposta.

Cordiali saluti.

Il Presidente
A.S. Roberto D'Alessandro
*


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- In data 31/03/1999
(protocollo  n.7/27003F10/1454/U)

Oggetto:
Nota prot. 1218/99 in data 30/03/1999 concernente indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio regionale della Sicilia e apertura del seggio nella città di Catania.


Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili
e delle Libere Professioni - Ufficio VII

Al Commissario Straordinario
    dell'Ordine degli Assistenti Sociali
    della Sicilia

    Palermo

e p.c.
Al Consiglio Nazionale
     dell'Ordine degli Assistenti Sociali
     Roma

Facendo seguito a Ns nota in data 22/3/1999, con riferimento a quanto in oggetto, si fa presente quanto segue.
Il Commissario straordinario nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia ha tra i suoi compiti principali quello di formare l'albo e di procedere alle elezioniper la costituzione dell'Ordine professionale per il quale è stato nominato.
Compete a detto organo il compimento di tutti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione, vale a dire innanzi tutto quelli aventi carattere strumentale rispetto alle funzioni come sopra specificate.
Infine l'attribuzione di tali poteri deve intendersi rifrita alla durata in carica del predetto organo e, pertanto, decorre dalla comunicazione del decreto di nomina sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Appare superfluo sottolineare che l'esercizio di tali compiti, anche volendo considerare la natura strumentale degli stessi rispetto alla funzione cui è preposto il commissario straordinario, deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Ordinamento professionale.
Ciò posto, si osserva che quanto statuito con l'evidenziata nota e, in particolare, l'apertura del seggio nella città di  Catania, è in sicuro contrasto con quanto espressamente disciplinato dal DM n. 615/94.
Come, in fatti più volte segnalato al Consiglio Nazionale di categoria e a codesto Ufficio con la citata nota che, ad ogni buon fine si allega in copia, per consentire il pieno esercizio del diritto di voto nelle regioni territorialmente estese è necessario procedere ad una modifica del DM citato.
Posto che qualsiasi problematica relativa alle procedure elettorali da seguire deve trovare soluzione all'interno della suddetta normativa, si sottolinea che quest'ultima non prevede la possibilità di decentramento dei seggi elettorali per le elezioni dei consigli locali.
Ed invero, il riferimento normativo posto a fondamento della decisione adottata da codesto Ufficio, vale a dire l'art.4 comma 1 del DM citato, va necessariamente letto unitamente all'art.1, comma 1, che espressamente stabilisce: "Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione".
Ed inoltre, il quarto comma dell'art.4 stabilisce: "Il presidente del consiglio uscente..... designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel seggio..... il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e due scrutatori....."
Risulta evidente, quindi, che il Regolamento introdotto con il DM 615/94 prevede per ciascun consiglio regionale un solo seggio elettorale.
Infine, si rappresenta che solo con l'evidenziata nota si è appreso della presentazione del ricorso al TAR Catania avverso la convocazione dell'assemblea del mese di febbraio c.a., la nomina di codesto Commissario straordinario e il DM in esame per la parte che qui interessa.
Come appreso per le vie brevi, detto ricorso con istanza di sospensiva è stato trasmesso per competenza al TAR Palermo in data 15/03/1999 con decreto presidenziale n.169/99.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Stefano Racheli

*

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