
|
Giacomo
Chillé
Consigliere Ordine Regionale degli Assistenti Sociali - Sicilia
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO 11
NOVEMBRE 1994 N.615 PER CONSENTIRE AGLI ASSISTENTI SOCIALI DI VOTARE NELLE SEDI DECENTRATE
.
|
|
All'art.4 del Decreto
11 ottobre 1994 n.615, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

|
1 bis
La votazione può avere luogo, qualora il Consiglio Regionale lo ritenesse opportuno
previa apposita deliberazione, anche nelle sedi decentrate, dallo stesso Consiglio
individuate.
È fatto obbligo, in tal caso, al Presidente di indicare nell'avviso di convocazione il
seggio decentrato dove l'elettore potrà esercitare il diritto di voto.
Le competenze, attribuite al Presidente del Consiglio uscente, di cui al comma 4 del
presente articolo, per ogni sede decentrata di votazione, sono delegate ad altrettanti
Consiglieri nominati dallo stesso Presidente.
Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dello scrutinio, il Presidente di
ogni seggio decentrato farà pervenire al Presidente del seggio istituito presso la sede
regionale, le schede scrutinate e quelle non utilizzate, nonché il verbale delle
votazioni e tutta la documentazione in possesso.
Effettuati i conteggi ed i controlli necessari, il Presidente del seggio regionale
proclama gli eletti con la procedura prevista all'art.5.
*
|

|
La proposta, così come sopra formulata, è stata inviata ai Consiglieri Nazionali
dell'Ordine e, per conoscenza, ai Consiglieri di tutte le sedi regionali.
|
Messina, 11 luglio 1998 |
Le recenti consultazioni elettorali, nelle regioni geograficamente più vaste, hanno
confermato il disagio, da più parti espresso, riguardante l'istituzione di un unico
seggio elettorale presso la sede regionale dell'Ordine.
In Sicilia, così come in Lombardia, nemmeno in seconda convocazione si è raggiunto il
quorum prescritto perché fossero dichiarate valide le elezioni del Consiglio Regionale
dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il sottoscritto, sulla base della documentazione acquisita agli atti della sede regionale
della Sicilia (in particolare la nota n.7/1359/U del 8/4/1998 della Direzione Generale
degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia), ha
ritenuto improrogabile, e nel corso della seduta del 1/7/1998 lo ha dichiarato a verbale,
l'avvio della procedura di modifica del Decreto 11/10/1994 n.615
per consentire agli assistenti sociali, in tutto il territorio nazionale, di poter votare
in sedi decentrate.
La presente proposta è tale da mantenere intatte le competenze del Consiglio regionale
che, con apposita delibera, potrà individuare le sedi decentrate di votazione.
Solo in tal caso, ovviamente sarà opportuno indicare all'elettore, nell'avviso di
convocazione, il seggio decentrato presso il quale esercitare il diritto di voto.
Le competenze del Presidente, saranno mantenute per il seggio della sede regionale, mentre
per i seggi decentrati saranno demandate ad altrettanti Consiglieri dallo stesso delegati.
Una volta concluse le operazioni di voto e di scrutinio, le schede, i verbali e tutta la
documentazione prodotta, perverrà a cura dei Presidenti dei seggi decentrati, al
Presidente del seggio istituito presso la sede regionale. Dopo i controlli ed i conteggi
appositamente effettuati, saranno proclamati gli eletti secondo la procedura prevista
dalla vigente normativa.
Si invita il Consiglio Nazionale dell'Ordine, in tutte le sue componenti, a rendersi parte
diligente seguendo con costanza, impegno e determinazione, l'iter per pervenire alla
modifica del Decreto sopra richiamato e per consentire, quindi una più ampia
partecipazione degli iscritti all'esercizio del diritto di voto.
Si rimane a disposizione per eventuale collaborazione e chiarimenti.
ass. soc. Giacomo Chillé
*
|
|

Nota
|
Quali gli interventi del Consiglio Nazionale?
|
|
Hanno risposto: |
|

- In data 2/9/1998
(prot. n.629), |
Consiglio Regionale della Lombardia
Egregio collega, la ringraziamo per il contributo fornito con la Sua del
11 luglio 1998 di cui i Consigli regionali sapranno fare "buon uso".
Cordialità
ll Presidente
A.S. Marilena Dorigo
*
|

- In data 8/9/1998
(prot. n.601) |
Consiglio Regionale della Liguria
In relazione alla Sua nota del 11/07/1998 recante una proposta di modifica del Decreto
11/10/94 n.615 per quanto concerne i criteri per l'elezione del Consiglio Regionale, il
Consiglio della Regione Liguria si dichiara favorevole alla proposta.
Cordiali saluti.
Il Presidente
A.S. Roberto D'Alessandro
*
|

- In data 31/03/1999
(protocollo n.7/27003F10/1454/U)
Oggetto:
Nota prot. 1218/99 in data 30/03/1999 concernente indizione delle elezioni per la
nomina dei componenti del Consiglio regionale della Sicilia e apertura del seggio nella
città di Catania. |
Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili
e delle Libere Professioni - Ufficio VII
Al Commissario Straordinario
dell'Ordine degli Assistenti Sociali
della Sicilia
Palermo
e p.c.
Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Roma
Facendo seguito a Ns nota in data 22/3/1999, con riferimento a quanto in
oggetto, si fa presente quanto segue.
Il Commissario straordinario nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia ha tra i
suoi compiti principali quello di formare l'albo e di procedere alle elezioniper la
costituzione dell'Ordine professionale per il quale è stato nominato.
Compete a detto organo il compimento di tutti gli atti rientranti nell'ordinaria
amministrazione, vale a dire innanzi tutto quelli aventi carattere strumentale rispetto
alle funzioni come sopra specificate.
Infine l'attribuzione di tali poteri deve intendersi rifrita alla durata in carica
del predetto organo e, pertanto, decorre dalla comunicazione del decreto di nomina sino
all'insediamento del nuovo Consiglio.
Appare superfluo sottolineare che l'esercizio di tali compiti, anche volendo
considerare la natura strumentale degli stessi rispetto alla funzione cui è preposto il
commissario straordinario, deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto
dall'Ordinamento professionale.
Ciò posto, si osserva che quanto statuito con l'evidenziata nota e, in
particolare, l'apertura del seggio nella città di Catania, è in sicuro contrasto
con quanto espressamente disciplinato dal DM n. 615/94.
Come, in fatti più volte segnalato al Consiglio Nazionale di categoria e a codesto
Ufficio con la citata nota che, ad ogni buon fine si allega in copia, per consentire il
pieno esercizio del diritto di voto nelle regioni territorialmente estese è necessario
procedere ad una modifica del DM citato.
Posto che qualsiasi problematica relativa alle procedure elettorali da seguire deve
trovare soluzione all'interno della suddetta normativa, si sottolinea che quest'ultima non
prevede la possibilità di decentramento dei seggi elettorali per le elezioni dei consigli
locali.
Ed invero, il riferimento normativo posto a fondamento della decisione adottata da
codesto Ufficio, vale a dire l'art.4 comma 1 del DM citato, va necessariamente letto
unitamente all'art.1, comma 1, che espressamente stabilisce: "Il consiglio di
ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione".
Ed inoltre, il quarto comma dell'art.4 stabilisce: "Il presidente del
consiglio uscente..... designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel
seggio..... il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e due
scrutatori....."
Risulta evidente, quindi, che il Regolamento introdotto con il DM 615/94 prevede
per ciascun consiglio regionale un solo seggio elettorale.
Infine, si rappresenta che solo con l'evidenziata nota si è appreso della
presentazione del ricorso al TAR Catania avverso la convocazione dell'assemblea del mese
di febbraio c.a., la nomina di codesto Commissario straordinario e il DM in esame per la
parte che qui interessa.
Come appreso per le vie brevi, detto ricorso con istanza di sospensiva è stato
trasmesso per competenza al TAR Palermo in data 15/03/1999 con decreto presidenziale
n.169/99.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Stefano Racheli
*
|
. |