Normative
sul diritto al lavoro dei disabili
Sommario
Fonti Primarie ^
Data emanazione |
Tipo provvedimento |
Numero |
Soggetto emanatore |
Titolo |
Rif. |
12/03/99 |
legge |
68 |
Parlamento |
Norme per il diritto al lavoro dei disabili |
GU 68 del 23.03.99 |
13/01/00 |
decreto |
|
Presidente consiglio dei ministri |
Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma
dell'art. 1, co. 4, legge 12.03.1999 n. 68 |
|
Fonti secondarie di esecuzione, attuazione ed
integrazione ^
Data emanazione |
Tipo provvedimento |
Numero |
Soggetto emanatore |
Titolo |
Rif. |
22/11/99 |
decreto
ministeriale |
|
Mlps |
Criteri relativi alla trasmissione dei
prospetti informativi da parte dei datori di
lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12.03.1999, n. 68 |
|
13/01/00 |
decreto
interministeriale |
91 |
Mlps, Mtbpe |
Regolamento recante norme per il funzionamento
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili, istituito dall'art. 13, co. 4, legge
12.03.1999 n. 68 |
GU 88 del 14.04.00 |
15/05/00 |
decreto
ministeriale |
|
Mlps |
Autorizzazione alla gradualita' degli
adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie
ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19
luglio 1993, n. 236 |
|
07/07/00 |
decreto
ministeriale |
357 |
Mlps |
Regolamento recante: "Disciplina dei
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68" |
|
10/10/00 |
decreto |
|
Presidente della repubblica |
Regolamento di esecuzione per l'attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili |
GU 270 del 18.11.00 |
Provvedimenti del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ^
Data emanazione |
Tipo provvedimento |
Numero |
Soggetto emanatore |
Titolo |
Rif. |
24/11/99 |
circolare |
76/99 |
Mlps |
Disciplina generale del collocamento
obbligatorio |
prot. 3214/M163 |
24/11/99 |
circolare |
77/99 |
Mlps |
Modifiche alla disciplina della legge 2.4.1968
n. 482 |
prot. 3217/M165 |
07/01/00 |
nota
informativa |
|
Mlps |
Gestione del contenzioso |
prot. 54/m163 |
17/01/00 |
circolare |
4/00 |
Mlps |
Disciplina generale del collocamento
obbligatorio. Iniziali indicazioni per
l'attuazione della legge 12.03.1999 n. 68 |
prot. 134/M165 |
16/02/00 |
lettera
circolare |
|
Mlps |
Disciplina generale del collocamento
obbligatorio |
Prot. 346/m22 |
24/03/00 |
circolare |
17/00 |
Mlps |
Assunzioni obbligatorie legge 12.03.1999 n. 68.
Regime sanzionatorio |
prot. 593/M165 |
06/06/00 |
circolare |
36/00 |
Mlps |
Collocamento obbligatorio l. 68 del 12.03.1999.
Richiesta di avviamento e compensazione
territoriale |
prot. 1099/M.165 |
08/06/00 |
nota |
|
Mlps |
Linee programmatiche per la stipula di
convenzioni |
prot. 1119/M-63 |
08/06/00 |
nota |
|
Mlps |
Commissione provinciale per le politiche del
lavoro |
prot. 1120/M.165 |
26/06/00 |
circolare |
41/00 |
Mlps |
Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni
per l'applicazione della legge 12.03.1999 n. 68.
Integrazioni alle circolari 4/00 e 36/00 |
prot. 353/SDGI/00 |
26/09/00 |
decreto |
|
Mlps - direttore generale dell'impiego - Div.
IIIª |
Ripartizione tra le Regioni della risorse
finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, istituito dall'art. 13, co. 4, della
legge 12.03.1998, n. 68 |
|
27/10/00 |
nota |
|
Mlps - Direzione generale per l'impiego -
Sottosegretario Div. IIIª |
Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili. Anno 2000, art. 13, legge
12.03.98, n. 68 |
prot. 1963/M-165 |
09/11/00 |
circolare |
79/00 |
Mlps |
Assunzioni obbligatorie. Art. 17 della legge
12. 03.1999, n. 68. Certificazioni di ottemperanza |
prot. 721/SDGI/00-M165/M17 |
16/02/01 |
circolare |
23/01 |
Mlps |
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(Legge 12 marzo 1999,n.68) e relativo Regolamento
di esecuzione (D.P.R. 10 ottobre 2000,n.333):
aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi |
prot. n. 334 |
22/2/01 |
nota |
s.n. |
Mlps |
Legge 12 marzo 1999, n. 68. Polizia Municipale.
Computo della quota di riserva. |
|
Norme abrogate dalla legge n. 68/99 ^
L’articolo 22 della legge n. 68/99 abroga le
seguenti norme:
- la legge n. 482/80;
- l’art. 12 della legge n. 466/80 (assunzione di
coniuge e figli di vittime del terrorismo);
- l’art. 13 della legge n. 763/81 (normativa
organica per i profughi);
- l’art. 9 della legge n. 79/83 (sospensione dell’obbligo
di avviamento obbligatorio per le imprese in
ristrutturazione e in amministrazione
straordinaria);
- l’art. 9 della legge n. 638/83 (visita medica
preassuntiva disposta dalla Direzione provinciale
del lavoro);
- l’art. 14 della legge n. 302/90 (norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata).
- Adempimenti amministrativi da emanare
^
Adempimenti |
Tempi previsti dalla legge |
Oggetto |
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (Art. 5, co. 1) |
Entro il 20 luglio '99 |
Individuazione delle mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono o limitano l'occupazione di lavoratori
disabili. Il decreto determina anche la misura
dell'eventuale riduzione. |
Decreto del Ministro del lavoro (Art. 5, co. 4) |
Entro il 20 luglio '99 |
Disciplina dei procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, e
di definizione de i criteri e le modalità di
concessione. |
Decreto del Ministro del lavoro (Art. 5, co. 5) |
Ogni 5 anni |
Adeguamento degli importi dei contributi e
relativa maggiorazione dovuti dai datori di lavoro
parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione. |
Regioni (Art. 13, co. 1 lett. a) |
|
Definizione di criteri generali della
fiscalizzazione concessa ai lavoratori con
handicap intellettivo e psichico, al fine di
contenere tali oneri nei limiti del 10% della
quota di loro competenza a valere sulle risorse
annue del Fondo nazionale, con indicazione delle
modalità d'utilizzo delle risorse eventualmente
non impiegate. |
Governo della Repubblica (Art.13, co. 9) |
3 anni dall'entrata in vigore della legge |
Verifica degli effetti delle disposizioni
relative ai contributi ai datori di lavoro e alla
gestione del Fondo. |
Regioni (Art. 14, co. 1) |
|
Istituzione del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, e determinazione delle
modalità di funzionamento e degli organi
amministrativi. |
Ministro del lavoro (Art.21) |
Ogni 2 anni, entro il 30 giugno |
Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge. |
Altre norme di riserva obbligatoria per ciechi e
sordomuti ^
Norme riguardanti i ciechi
- Legge 14 luglio 1957, n. 594 "Norme sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti
telefonici ciechi".
- Legge 28 luglio 1960, n. 778 "Modifiche alla
legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti ciechi".
- Legge 21 luglio 1961, n. 686 "Collocamento
obbligatorio dei massaggiatori e dei
massofisioterapisti ciechi".
- Legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove
disposizioni relative all'Opera nazionale per i
ciechi civili.".
- Legge 5 marzo 1965, n. 155 "Modifiche e
integrazioni delle norme sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti ciechi".
- Legge 11 aprile 1967, n. 231 "Norma
integrativa dell'art. 1 della legge 5 marzo 1965, n.
155, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti
ciechi".
- Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in
materia di assistenza ai ciechi civili".
- Legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme
sulla professione e sul collocamento dei
massaggiatori e dei massofisioterapisti
ciechi".
- Legge 3 giugno 1971, n. 397 "Norme a favore
dei centralinisti ciechi".
- Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento
della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti".
- Legge 11 gennaio 1994, n. 29 "Norme in favore
dei terapisti della riabilitazione non
vedenti".
- Legge 28 agosto 1997 n. 284 "Disposizioni per
la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei
ciechi pluriminorati".
- Decreto Ministero del Lavoro 04/04/91
"Modalità di rimborso degli oneri derivanti
dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo
1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti".
- Decreto Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - 30 giugno 1997 "Adeguamento delle
sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della
legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei
centralinisti telefonici non vedenti".
- Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30
"Iniziative dirette alla promozione umana e
sociale dei non vedenti e dei sordomuti".
Norme riguardanti i sordomuti
- Legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per
l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
sordomuti".
- Legge 2 aprile 1968, n. 472 "Norme
sull'istruzione professionale dei sordomuti".
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza
ai sordomuti".
- Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30
"Iniziative dirette alla promozione umana e
sociale dei non vedenti e dei sordomuti".
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 1 -
G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18
Albo regionale delle istituzioni
assistenziali pubbliche e private di cui alla legge
regionale 9 maggio 1986, n.
22. Revisione.
Nuovi standard organizzativi, D.P.Reg. n. 158 del 4
giugno 1996.
Ai legali rappresentanti degli enti
pubblici e privati di assistenza
Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
e, p.c. Alle Prefetture della
Sicilia
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale cooperative e
mutue
All'Unione nazionale cooperative
italiane
All'Associazione generale
cooperative italiane - Federazione regionale
In attuazione dell'obbligo di annuale
revisione degli enti iscritti all'albo delle istituzioni
socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge
regionale n.
22/86 ed in
considerazione, altresì, del parziale mutamento degli
standard organizzativi previsti per talune tipologie
d'intervento socio-assistenziale, verificatosi con
l'approvazione, giusto D.P.Reg. n. 158 del 4
giugno 1996 (Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto
1996), degli schemi di convenzione tipo per la gestione
da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali, si
diramano le seguenti direttive.
Revisione
Ai sensi dell'art. 26, 4° comma,
della legge regionale n.
22/86, laddove è
prevista la cadenza annuale della revisione dell'albo ai
fini del mantenimento dell'iscrizione, tutti gli enti
assistenziali iscritti sono tenuti a far pervenire,
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la
sottoelencata documentazione:
A) elenco degli amministratori con le
generalità complete, per le società cooperative
certificato della camera di commercio con indicazione
delle cariche sociali; per le associazioni e gli enti
religiosi l'indicazione del rappresentante legale con le
complete generalità;
B) elenco dei soci completo delle
generalità e mansioni;
C) dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale
rappresentante con firma autenticata a norma di legge,
riportante l'elenco degli operatori utilizzati distinto
per qualifica e mansioni effettivamente svolte ed
indicando a fianco di ciascun nominativo il rapporto
intercorrente tra ente ed operatore (socio-dipendente-volontario),
il numero di riferimento al registro soci e/o al libro
matricola;
D) titoli professionali o attestati
equipollenti degli operatori utilizzati, in copia
autenticata, riferiti alle sole figure subentrate
successivamente all'avvenuta iscrizione all'albo, ovvero
attestazione che non è intervenuta alcuna variazione
con riferimento allo standard organizzativo a suo tempo
prodotto;
E) certificato d'iscrizione al
registro prefettizio aggiornato al 1996 (solo per le
società cooperative);
F) dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla
quale risulti che gli operatori non siano soci o
dipendenti di altri enti;
G) dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla
quale risulti il rispetto delle prescrizioni poste dal
decreto legislativo n.
626/94 per come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n.
242/96 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, per i soli enti che
gestiscono servizi implicanti l'utilizzo di strutture
residenziali.
Standard organizzativi D.P.Reg. n.
158 del 4
giugno 1996
Limitatamente alle tipologie di
servizio oggetto degli schemi di convenzione tipo di cui
al citato D.P.Reg. n.
158/96 e precisamente:
- assistenza domiciliare anziani;
- casa d'accoglienza per gestanti,
ragazze madri e donne in difficoltà;
- centro diurno;
- comunità alloggio per disabili
psichici;
- istituti educativo-assistenziali in
favore di minori;
- casa di riposo, casa protetta e
comunità alloggio per anziani;
- comunità alloggio per minori
sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli enti iscritti nell'apposita
sezione e tipologia dell'albo regionale dovranno
dimostrare, nel trasmettere la documentazione sub C) e
D) del precedente paragrafo, l'avvenuto adeguamento del
proprio personale per unità e profili professionali ai
nuovi standard organizzativi disciplinati dal succitato
provvedimento presidenziale.
I comuni della Sicilia, cui la
presente è pure diretta, sono invitati ad attivarsi
nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi
dell'art. 26, comma 4°, della legge regionale n.
22/86 al fine di
segnalare le eventuali circostanze e gli elementi di
conoscenza utili al procedimento di revisione.
Si rammenta conclusivamente che la
mancata osservanza del termine assegnato per la
trasmissione della documentazione richiesta comporterà
la cancellazione dall'albo.
La presente circolare sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
L'Assessore: BURGARETTA APARO
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 8
G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40
Modalità di scelta del contraente
per l'affidamento dei servizi socio assistenziali. Nuovi
limiti di reddito. Convenzioni-tipo.
A tutti i comuni della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Al Comitato regionale di controllo
Sezione centrale
Sezioni provinciali
Alle Aziende UU.SS.LL.
Alle Prefetture della Sicilia
Con la presente circolare si
intendono rimuovere gli ostacoli che in passato si sono
frapposti nell'organizzazione ed attuazione dei servizi
ed interventi socio-assistenziali.
Ci si riferisce, in particolare, alle
difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali
sulle modalità di scelta del contraente,
nell'applicazione dei limiti di reddito per l'accesso
gratuito ai servizi e nell'elaborazione degli schemi di
convenzione.
In tale direzione, pertanto, ed in
sintonia con la normativa di recente approvata
dall'Assemblea regionale, in materia di affidamento dei
servizi socio-assistenziali, nonchè, in conformità ad
una proposta di modifica dei limiti di reddito, sulla
quale è stato acquisito il parere favorevole del
Comitato consultivo regionale, previsto dall'art. 13
della legge regionale 9 maggio 1986, n.
22 e agli schemi di
convenzioni-tipo approvati dal suddetto Comitato, si
impartiscono direttive finalizzate ad imprimere
un'accelerazione all'attivazione dei servizi, fornendo,
nel contempo, adeguate risposte alle giuste aspettative
delle fasce più deboli della popolazione dei comuni
siciliani.
Modalità per la concessione
dei servizi socio-assistenziali
Com'è noto, l'art. 15 della legge
regionale 8 gennaio 1996, n.
4, modificato ed
integrato dall'art. 21 della legge regionale 6 aprile
1996, n.
22, reca una serie di
previsioni in materia di modalità di scelta del
contraente per l'affidamento dei servizi
socio-assistenziali.
Passando all'esame dei singoli commi
del suddetto articolo si forniscono i seguenti
chiarimenti:
A) il 2° comma statuisce che i
comuni e le province regionali, per importi non
superiori a 400.000 ECU, provvederanno alla concessione
dei servizi socio-assistenziali, con deliberazione di
giunta comunale o provinciale mediante privata. Da ciò
discendono due conseguenze:
1) per contratti d'importo inferiore
a 400.000 ECU (importo, escluso IVA, riferito al periodo
temporale della concessione), l'affidamento a trattativa
privata dei servizi socio-assistenziali (con gara
informale o meno) è di esclusiva competenza della
giunta municipale o della giunta provinciale, senza
preventiva autorizzazione consiliare.
E' intuitivo che, nella fattispecie
in esame, interamente disciplinata dal suddetto art. 15
della legge regionale n.
4/96 e successive
modificazioni, non è applicabile l'art. 12 della legge
regionale n.
4/96, modificato ed
integrato dall'art. 11 della legge regionale n.
22/96 (trattativa
privata) nè le disposizioni dei decreti legislativi nn.
157
e 158
del 17 marzo 1995 (attuazione direttive CEE per appalti
pubblici dei servizi).
2) Per importi superiori rimane
invece confermata la competenza del consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. f),
della legge regionale n. 48/91.
Per quanto concerne le forme di
pubblicità, relative all'intendimento
dell'Amministrazione di procedere all'affidamento dei
servizi, si rinvia al regolamento comunale dei contratti
con parametri desumibili dall'art. 65 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n.
10.
B) Il 3° comma del medesimo articolo
così riporta: "Il comune potrà preferire
l'istituzione ecc.". L'espressione indicata dal
legislatore va intesa nel senso che il comune, con
deliberazione motivata, ha facoltà di scegliere l'affidatario
del servizio non soltanto e necessariamente nell'ambito
comunale ma anche in ambito provinciale e regionale,
purchè ne indichi, nell'atto deliberativo d'indizione
della trattativa, le ragioni e le motivazioni poste a
sostegno di tale scelta.
Detta facoltà potrà, di
conseguenza, comportare la esclusione di enti che pur
avendo sede legale in ambito locale, a giudizio della
giunta, non abbiano maturato significativa esperienza
nel servizio in parola, nè può assumere rilevanza
l'avvenuto trasferimento della sede legale a seguito
dell'emanazione della disposizione legislativa in esame
ai fini dell'acquisizione del diritto di priorità.
Limitatamente all'affidamento del
servizio di assistenza domiciliare, in caso di
compresenza, nel prescelto ambito territoriale, di più
enti socio-assistenziali iscritti all'albo regionale, i
criteri da seguire per la scelta del contraente sono
quelli della progettualità e dell'economicità.
Nel valutare l'aspetto progettuale
del servizio devono essere predeterminati criteri
oggettivi di scelta con riguardo a: esperienza maturata
e documentata, organizzazione e mezzi operativi
disponibili, professionalità impiegate, natura e
tipologia delle prestazioni offerte anche con
riferimento alle qualifiche di operatori utilizzabili
ecc.
Per quanto attiene l'aspetto
economico non va trascurato che, nella generalità dei
casi, trattasi di servizi resi alla persona per la cui
attuazione è preminente l'utilizzo di operatori
qualificati da retribuire nell'assoluto rispetto dei
contratti collettivi di lavoro; gli oneri per il
personale assumono, pertanto, il carattere di spesa
incomprimibile, non soggetto ad alcun ribasso a parità
di contratto (UNEBA, cooperative sociali, enti locali
ecc.).
Ne consegue che, ai fini della
prescritta comparizione, l'aspetto economico può
trovare riferimento con esclusivo riguardo agli oneri di
carattere generale ed organizzativo.
I superiori criteri di scelta
potranno trovare applicazione anche per l'affidamento
dei restanti servizi aperti e residenziali sia da parte
della giunta che del consiglio nell'ambito delle
rispettive competenze.
Giova, infine, evidenziare che dalla
disciplina recata dal 2° e 3° comma dell'art. 21 in
esame discende che le pubbliche amministrazioni
(provincia e comuni), nella scelta degli enti
assistenziali iscritti all'albo regionale per la
gestione dei servizi residenziali, non possono non
tenere nella dovuta considerazione sia la libera opzione
operata dall'utenza o dai tutori, che le esigenze di
coordinamento di detti servizi residenziali con i
restanti interventi operati sul territorio da altre
istituzioni (Azienda U.S.L., Dipartimento salute
mentale, Tribunale per i minorenni, ecc.).
C) Il 4° comma affronta l'annoso
problema dell'affidamento di strutture di proprietà del
comune.
In tal caso, per la scelta del
contraente, potrà richiedersi il possesso dei requisiti
organizzativi previsti per la tipologia del servizio,
prescindendo da quello dell'iscrizione all'albo
regionale. Tuttavia, va rilevato che, effettuata la
scelta, l'ente affidatario avendo conseguita la
disponibilità della struttura, dovrà provvedere
all'iscrizione all'albo regionale; requisito
quest'ultimo al quale resta subordinata la successiva
stipula della convenzione.
Non è superfluo ricordare che le
strutture in argomento debbano preventivamente essere in
possesso dei prescritti requisiti igienico-sanitari, di
sicurezza degli impianti e di conformità agli standards
regionali. Permane ovviamente l'obbligo per il comune di
verificare preventivamente il possesso da parte
dell'ente prescelto anche dei requisiti sociali e
statutari propri delle istituzioni socio-assistenziali.
D) Per il ricovero presso strutture
residenziali dei soggetti portatori di disagio psichico,
nonché dei soggetti che entro il 31 dicembre 1996
dovranno essere dimessi dagli ospedali psichiatrici, i
comuni, in assenza di enti iscritti all'albo regionale
nell'ambito del competente distretto territoriale del
Dipartimento di salute mentale, stipuleranno, ai sensi
del 5° comma, convenzioni per la durata non superiore
ad un semestre, anche con enti sforniti del suddetto
requisito, avuto riguardo alla "data di
costituzione", ovvero alla maturata esperienza nel
settore della sofferenza mentale.
Se, alla scadenza del semestre,
l'ente non avrà conseguito l'iscrizione all'albo, il
comune sarà autorizzato a stipulare una nuova
convenzione con un altro soggetto.
A tal riguardo, sarà opportuno che
l'Ufficio di servizio sociale comunale ed il
Dipartimento di salute mentale dell'Azienda U.S.L.
competente per territorio provvedano a sottoscrivere
apposito protocollo d'intesa nel quale andranno indicati
i compiti e gli oneri relativi a prestazioni
socio-assistenziali da porre a carico del comune e
quelli relativi a prestazioni di rilievo sanitario che
invece andranno posti a carico dell'autorità sanitaria,
ove non assicurate direttamente da quest'ultima.
E) Il 7° comma reca modalità di
affidamento di un servizio per il quale all'albo
regionale non è stata istituita apposita sezione o
tipologia; in tal caso la convenzione potrà essere
stipulata con enti che, sebbene non iscritti all'albo
prevedano tra i loro fini statutari lo svolgimento
dell'attività assistenziale cui si riferisce
l'affidamento.
F) L'8° comma, infine, estende
l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 21
anche alle province regionali, ove gestiscano servizi
socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, sia con
riguardo all'assistenza ai ciechi e sordomuti
rieducabili, già riassegnata alla competenza delle
province ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 33/91
che ad altri servizi a supporto ed integrazione
dell'attività comunale.
Tra questi, si può suggerire il
servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori
di handicap presso i centri di riabilitazione
debitamente autorizzati.
Per l'attuazione di tale servizio,
che può interessare soggetti residenti in diversi
comuni vicini, appare evidente l'interesse sovracomunale
del servizio medesimo che potrebbe essere gestito
direttamente dalla provincia per conto dei comuni
interessati con quote di partecipazione alle spese
relative in proporzione alle rispettive utenze.
E' di tutta evidenza il notevole
risparmio di risorse finanziarie che siffatta
organizzazione del servizio comporterebbe.
Analoga attenzione gli amministratori
provinciali potranno riservare alla realizzazione e
gestione di servizi residenziali per l'accoglienza di
soggetti di particolare sofferenza o di solitudine quali
i disabili fisici e psichici, le ragazze madri e gli
anziani non autosufficienti.
Ciò nella considerazione che la
realizzazione e la gestione di dette strutture in
possesso dei prescritti requisiti si rivela spesso per i
comuni di piccole dimensioni un onere non sopportabile
in rapporto alla domanda locale.
Per completezza si ricorda, inoltre,
che rientrano tra i compiti delle province regionali:
a) attività di supporto tecnico
professionale a favore delle amministrazioni comunali
nella progettazione e realizzazione delle attività
socio-assistenziali;
b) la formazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori;
c) studi, ricerche e indagini sul
territorio per settori di particolare rilievo sociale.
Infine, anche con riferimento a
specifico quesito in materia di interventi in favore di
ciechi e sordomuti si chiarisce quanto segue.
L'art. 12 della legge regionale 23
maggio 1991, n.
33, ha riassegnato
alla competenza delle province regionali l'onere di
provvedere all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti
rieducabili, anche mediante il loro mantenimento presso
appositi istituti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico, della formazione ed istruzione professionale
e del conseguimento di altro titolo di studio di ogni
ordine e grado compreso quello universitario.
Ragioni di opportunità e di
rilevanza sociale hanno in pratica indotto il
legislatore regionale ad assicurare continuità nella
gestione di tali servizi con riguardo alla lunga
esperienza acquisita nel settore da diversi decenni
(art. 80, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839) e non
pregiudicare, per l'evidente inadeguatezza organizzativa
dei comuni, cui la legge regionale n.
16/86 aveva attribuito
in generale la titolarità degli interventi in favore
dei soggetti portatori di handicap, l'erogazione di
prestazioni a favore di soggetti certamente rieducabili
e capaci di inserimento lavorativo e sociale.
Il superiore obiettivo nasce dalla
considerazione, riportata nella carta costituzionale,
secondo la quale nessuna menomazione può essere causa
di esclusione della persona dal contesto familiare e
sociale e il diritto all'educazione ed istruzione,
specificatamente riportato dall'art. 12 della
legge-quadro n.
104/92, deve trovare
concreta attuazione a cominciare dal servizio di aiuto
personale (artt. 9 e 13) con la fornitura di sussidi
tecnici ed informatici tanto preziosi nelle scuole
secondarie di 2° grado; aiuti che per i non udenti, si
ricorda, devono necessariamente comprendere l'impiego di
operatori specializzati (interprete del linguaggio
gestuale).
A tal riguardo basta riflettere sulle
difficoltà che detti soggetti incontrano frequentando
le scuole superiori, costretti a seguire i medesimi
programmi dei normodotati ove non assistiti da personale
specializzato per la comunicazione personale.
Pertanto, le province potranno
attivare con le rimanenti istituzioni presenti nel
territorio (comune, Azienda U.S.L. e Provveditorato agli
studi) accordi di programmi disciplinati ai sensi
dell'art. 27 della legge n.
142/90, quali
strumenti tecnico-giuridici, diretti ad agevolare lo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti con l'apporto
nelle rispettive competenze, anche finanziario, di
progetti educativi e riabilitativi oltre che di
integrazione delle attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Non è, inoltre, preclusa alle
province, nell'ambito delle definite competenze di
assistenza ai minorati della vista e dell'udito, la
facoltà di stipulare apposite convenzioni con enti ed
agenzie tecniche specializzate con funzioni di
consulenza psico-pedagogica e specialistica nelle
comunicazioni del linguaggio o nella tiflologia.
In conclusione, il carattere
prettamente sovracomunale delle superiori
raccomandazioni riconduce alla provincia ogni iniziativa
in materia di istituzione e gestione dei servizi in
favore dei minorati della vista e dell'udito (art. 13,
lett. a), legge regionale n.
9/86), mentre permane
a carico dei comuni di competenza l'assistenza
igienico-personale nelle scuole dell'obbligo, l'aiuto
domestico, l'assistenza economica ed abitativa e il
trasporto gratuito per la frequenza delle scuole di ogni
ordine e grado, ove quest'ultimo servizio non venga
assicurato, in regime di convenzione, dalla stessa
provincia per una più efficace ed economica gestione.
Nuovi limiti di reddito
Con decreto n. 867 del 25
giugno 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, sono stati approvati
nuovi limiti di reddito per l'accesso gratuito ai
servizi ed agli interventi socio-assistenziali previsti
dalla legge regionale 9 maggio 1986, n.
22, nonché ai servizi
in favore degli anziani.
In particolare, l'accesso gratuito è
riservato ai soggetti il cui reddito complessivo
familiare non superi l'importo annuo della pensione
minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti pari, per il
1996, a L. 8.567.650, maggiorata del 50% nel caso di un
solo soggetto unico componente il nucleo familiare e del
100% nel caso di due o più componenti adulti.
La presenza, nel nucleo familiare, di
soggetti adulti, aggiunti al secondo o di minori,
comporterà una maggiorazione aggiuntiva rispettivamente
nella misura del 25% per ogni adulto e del 35% per
ciascun minore.
Tali maggiorazioni vanno applicate
alla quota base dell'importo annuo della pensione
I.N.P.S.
I soggetti titolari di un reddito
complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad
una compartecipazione in ragione del 5% della spesa
sostenuta dalla pubblica amministrazione per ogni
milione eccedente il limite per la gratuità.
Alla determinazione del reddito
complessivo concorrono tutti i redditi, di qualsiasi
natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo
familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a
carattere riparatorio, come le pensioni di invalidità.
Unica eccezione è rappresentata
dall'indennità di accompagnamento per la quale, come si
dirà più diffusamente nel paragrafo, occorre
distinguere tra servizi aperti e residenziali.
Solo per l'accesso a questi ultimi
servizi, infatti, la suddetta indennità va aggiunta ai
redditi posseduti dai componenti il nucleo familiare.
A titolo di esempio, si riportano, di
seguito, due prospetti nei quali sono indicati i limiti
di reddito applicabili a nuclei familiari, composti da
soli soggetti adulti nel primo prospetto e da adulti e
minori nel secondo:
Tabella
Va da sè che i suddetti limiti
producono effetti a partire dal corrente anno,
limitatamente a prestazioni e servizi di imminente
attuazione, e a regime dal gennaio 1997 per la totalità
delle attività assistenziali.
Per completezza di esposizione, si
rammenta che relativamente al beneficio del trasporto
gratuito in favore degli anziani, previsto dall'art. 16
della legge regionale n. 87/81
e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione
del 4° comma dello stesso art. 16, quale limite di
reddito per l'accesso gratuito, deve applicarsi la
fascia esente ai fini IRPEF maggiorata del 20% per
anziano unico componente il nucleo familiare. Per
anziani, invece, facenti parte di nuclei familiari con
più titolari di reddito, il limite per la gratuità è
determinato dal doppio della fascia esente maggiorato
del 20%; per quest'ultima previsione è sufficiente che
il nucleo familiare ricomprenda più soggetti, a
prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto o
meno redditi nel corso dell'anno.
Per i servizi destinati ai soggetti
portatori di handicap gravi occorre ancora fare
riferimento ai limiti di reddito, previsti dal piano
triennale allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n.
16, così come
modificato dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio
1991, n.
33, che di seguito si
riportano.
A) Aiuto domestico alle famiglie.
Il limite di reddito complessivo per
l'accesso gratuito è fissato in 20 milioni per nuclei
familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per
ogni componente aggiunto al terzo.
In caso di redditi superiori, la
compartecipazione è fissata nella misura del 20% quando
il reddito complessivo, comprensivo della maggiorazione
del 20% per ogni unità oltre la terza, sia inferiore ad
una volta e mezza il limite di reddito per la gratuità,
e del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto
limite.
B) Sostegno economico alle famiglie.
Per la concessione del suddetto
intervento, alternativo all'aiuto domestico e al
ricovero presso strutture residenziali, si applica lo
stesso limite di reddito previsto dalla precedente lett.
A) per l'aiuto domestico, mentre non trova applicazione
per la natura dell'intervento la compartecipazione.
La misura dell'intervento non può
eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento (legge
n. 18 dell'11 febbraio 1980).
C) Assistenza abitativa (assunzione
di una quota del canone di locazione e/o di oneri per
ausilii tecnici connessi al tipo di handicap).
Le disposizioni legislative
suindicate non prevedono limiti di reddito per l'accesso
a tale forma di assistenza; è, tuttavia, opportuno che
i comuni provvedano ad erogare i relativi contributi
sulla base di una graduatoria che tenga conto dei
seguenti elementi:
1) livello di gravità dell'handicap;
2) disagio abitativo dell'alloggio e
condizione socio-familiare rilevati dall'Ufficio di
servizio sociale e dall'Ufficio tecnico comunale;
3) livello di reddito complessivo del
soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.
I suddetti limiti di reddito dovranno
essere applicati, per omogeneità d'intervento
nell'ambito dell'intera Isola, dalle amministrazioni
provinciali nell'erogazione di servizi in favore dei
ciechi e sordomuti.
Resta, altresì, confermato l'obbligo
delle amministrazioni comunali e provinciali in
conformità al disposto dell'art. 71 della legge
regionale n.
22/86, di formulare,
ove necessario, in rapporto diretto alle proprie
disponibilità finanziarie, eventuali graduatorie degli
aventi diritto ai fini dell'accesso ai servizi, senza
omettere di riservare cautelativamente quote di dette
disponibilità per l'aiuto ad utenze bisognevoli di
interventi urgenti e inderogabili.
Per l'accesso ai servizi residenziali
in favore di anziani, adulti e inabili fisici e
psichici, si riconferma la precedente disciplina.
L'accesso gratuito è riservato ai
soggetti senza alcun reddito mentre gli utenti in
possesso di redditi propri dovranno compartecipare al
costo del servizio residenziale versando il 50% del
reddito personale, se autosufficienti e il 65%, se
parzialmente o non autosufficienti e ovviamente, sino
alla concorrenza del costo del servizio medesimo.
Si rammenta che per il riconoscimento
dello stato di parziale o totale non autosufficienza
occorre fare riferimento ad un grado di invalidità,
accertato dalle competenti autorità sanitarie, non
inferiore al 74%.
Ai titolari della sola pensione
sociale sarà richiesta una compartecipazione pari
rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficiente
e 1/2 se non autosufficiente.
Per quanto attiene, invece, l'azione
di rivalsa da esercitare nei confronti degli obbligati
per legge (art. 433 codice civile), il cui reddito
superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, si
ribadisce che il rimborso da richiedere agli obbligati
non può superare il 50% del costo del servizio se il
soggetto assistito è autosufficiente e il 65% se
parzialmente o non autosufficiente, limitatamente alla
quota di spesa sociale. Da tenere presente che nelle
suddette percentuali va ricompresa la quota di
compartecipazione versata dagli utenti.
Indennità di accompagnamento
Trattasi di un assegno mensile
corrisposto dal Ministero degli interni, tramite le
prefetture, a favore di soggetti, di qualsiasi età, nei
cui confronti l'autorità sanitaria ha accertato uno
stato di invalidità assoluta (100%) accompagnato
dall'impossibilità di compiere gli atti fondamentali di
vita.
Un'indennità di natura solidaristica
non avente natura di reddito perchè a carattere
riparatorio che compete a chiunque ne abbia necessità a
prescindere dal reddito posseduto; una circostanza
questa che ha fatto dibattere ove a fruirne siano
invalidi civili con redditi medio-alti ovvero cittadini
richiedenti e ammessi a fruire di servizi
socio-assistenziali diretti all'integrazione personale,
familiare e sociale al cui obiettivo detta indennità è
destinata (anziani, disabili fisici, psichici e
sensoriali di qualsiasi età).
A ciò si aggiunge la precisazione
dei competenti uffici delle prefetture secondo cui
l'erogazione di detta indennità non è preclusiva del
ricovero presso istituti assistenziali con onere a
carico parziale della pubblica amministrazione.
Una condizione, questa, da tempo
introdotta dal Governo regionale con la previsione di
una compartecipazione da parte di anziani e adulti
inabili commisurata al 65% del reddito personale goduto.
L'insufficienza delle risorse
finanziarie disponibili rendono oltremodo necessario
privilegiare l'erogazione dei servizi, in particolare
quelli residenziali, in favore di soggetti privi di
mezzi di sussistenza e/o di supporto familiare,
prevenendo forme inaccettabili di disimpegno da parte
dei congiunti.
Ciò premesso, ai fini dell'accesso
gratuito ai servizi, occorre distinguere i servizi
aperti da quelli residenziali. Per questi ultimi,
infatti, appare opportuno che l'indennità di
accompagnamento debba concorrere alla determinazione del
reddito complessivo, sia perché, come si è fatto cenno
sopra, il ricovero non è a totale carico della pubblica
amministrazione, tenuto conto che ciascun soggetto
partecipa con il proprio reddito personale, e sia
perché all'interno delle strutture residenziali è
assicurata una serie di interventi di igiene, cura e
aiuto alla persona, oltre che di promozione umana e
sociale, tutte prestazioni per le quali è stata
concessa l'indennità di accompagnamento.
Per i servizi aperti, invece, si
conferma l'indirizzo assunto in precedenza di non
considerare tale indennità come reddito. Di
conseguenza, detto assegno non va aggiunto agli altri
redditi dei componenti il nucleo familiare.
Schemi di convenzione - tipo
Il Comitato consultivo regionale,
istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9
maggio 1986, n.
22, recante norme di
riordino della pubblica assistenza, ha predisposto
schemi di convenzione-tipo per la gestione, da parte dei
comuni dell'Isola dei seguenti servizi:
1) assistenza domiciliare anziani;
2) casa d'accoglienza per gestanti,
ragazze madri e donne in difficoltà;
3) centro diurno;
4) comunità alloggio per disabili
psichici;
5) istituti educativo-assistenziali
in favore di minori;
6) casa di riposo, casa protetta e
comunità alloggio per anziani;
7) comunità alloggio per minori
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Trattasi di un adempimento richiesto
dagli artt. 14 e 20 della predetta legge regionale n.
22/86, i cui obiettivi
appaiono inderogabili per una omogenea regolarizzazione
dei rapporti tra i comuni della Sicilia e gli enti del
privato sociale. Enti che è bene ricordare sono sempre
più chiamati dal legislatore a svolgere un ruolo
determinante nella gestione dei servizi in una logica di
partecipazione motivata e qualificata in aiuto di quanti
sono portatori di un disagio sociale, svantaggio o
sofferenza.
Lo strumento della convenzione, punto
centrale dell'intero impianto normativo, fatto salvo
dall'art. 24, 4° comma, della legge regionale 11
dicembre 1991, n.
48, si rivela
essenziale per la gestione associata dei servizi tra
comuni ed enti affidatari.
A tal riguardo si ritiene utile
evidenziare di seguito gli elementi qualificanti e
presenti in ciascuna convenzione:
a) gli obiettivi;
b) le motivazioni delle scelte in
convenzione della gestione;
c) l'oggetto e l'articolazione delle
prestazioni;
d) le modalità di frequenza o di
ammissione e di dimissione dell'utenza;
e) il numero ed il profilo degli
operatori, dei volontari e degli obiettori impiegati;
f) la durata e le modalità di
rescissione o di rinnovo della convenzione;
g) il rimborso dei costi per i
servizi resi;
h) l'esercizio di adeguate forme di
controllo;
i) la partecipazione dell'utenza,
degli enti convenzionati e degli organismi locali di
rappresentanza all'attività di programmazione dei
servizi, alle modifiche ed alle verifiche dei risultati
raggiunti.
Non va, infine, sottaciuto che gli
schemi di convenzione di che trattasi prevedono, in una
logica di maggiore flessibilità e globalità degli
interventi, nuovi standards organizzativi per unità e
profili professionali e recano indicazioni innovative,
in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n.
22/86, sulle forme di
compartecipazione del fondo sanitario al costo delle
prestazioni di rilievo sanitario.
Per le suddette considerazioni essi
rappresentano, quindi, ad ogni effetto, atti d'indirizzo
generale volti a realizzare un miglior collegamento
funzionale delle attività e assicurare un'uniforme
osservanza da parte degli enti destinatari. Come tali,
pertanto, costituiscono direttive già approvate con
decreto del Presidente della Regione e pubblicate nella
presente Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Non si può omettere in questa sede
di ricordare che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della
legge regionale n.
22/86 di riordino dei
servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte
convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed
inderogabile ove i comuni o le province abbiano scelto
per singole tipologie di servizi e di utenze la gestione
indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei
prescritti requisiti. Si significa nel contempo che
l'eventuale omissione ed il mantenimento di rapporti al
di fuori di un regime convenzionale dovrà comportare
l'annullamento degli atti da parte dell'organo tutorio e
l'avvio dell'azione sostitutiva in danno degli organi
inadempienti con le procedure di cui all'art. 24 della
legge regionale n.
44/91. Sono fatti
salvi, naturalmente, i provvedimenti urgenti e
contingibili adottati dalle competenti autorità a
favore di minori ed inabili bisognevoli di tutela
(autorità di P.S., sanitarie, sindacale, minorile).
Mentre l'erogazione di rette di
mantenimento o di rimborsi in misura inferiore a quanto
previsto negli schemi di convenzione, ove non
adeguatamente accompagnate e giustificate da oggettive
analisi dei costi, potrà integrare l'indebito
arricchimento della pubblica amministrazione
sanzionabile in via giudiziaria.
Servizio di trasporto dei soggetti
portatori di handicap
presso i centri di riabilitazione
Come è noto, per l'esercizio
finanziario 1995, la legge regionale 7 gennaio 1995, n.
1, di approvazione del
bilancio di previsione della Regione Siciliana, non ha
previsto alcun stanziamento per la concessione del
contributo regionale per il servizio di trasporto dei
soggetti portatori di handicap gravi presso i centri di
riabilitazione convenzionati con le Aziende UU.SS.LL.
Successivamente, tuttavia, in sede di
variazione di bilancio, sono stati assegnati 10 miliardi
per le suddette finalità.
Detta somma, ancorché non impegnata
entro l'esercizio precedente, a norma dell'art. 2, 1°
comma, della legge regionale 27 marzo 1996, n.
10, è disponibile per
l'erogazione del contributo nel corrente anno.
A tal fine, i comuni interessati sono
invitati ad inviare la seguente documentazione in
duplice copia autenticata:
1) istanza, presentata nel 1995 a
firma del sindaco, corredata dell'atto deliberativo,
adottato nel decorso esercizio, munito degli estremi di
riscontro tutorio, recante la volontà di voler svolgere
il servizio e la richiesta del contributo regionale con
indicazione della spesa preventivata;
2) attestazione a firma del sindaco,
dei responsabili del servizio di assistenza e del
servizio finanziario, di cui al mod. A allegato;
3) prospetti contabili trimestrali,
inviati al comune dall'Azienda U.S.L. competente,
riportanti in calce la seguente attestazione: "Ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/86
si attesta che agli assistiti indicati nel presente
prospetto è stata rilasciata regolare impegnativa per
le prestazioni riabilitative";
4) relazione sull'utilizzazione dei
contributi concessi ed accreditati negli anni 1990,
1991, 1993 e 1994.
Qualora parte o tutti gli atti
suindicati siano già stati presentati a questo
Assessorato, occorre ritrasmetterli nella loro
completezza entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento
della presente circolare. L'invio parziale o incompleto
degli stessi comporterà l'esclusione del comune dalla
concessione del contributo.
L'ammontare del contributo sarà
determinato con apposito decreto sulla scorta delle
istanze pervenute e dell'entità delle prestazioni
pro-capite e pro-die ricomprese.
Corre l'obbligo, nel contempo, di
ricordare che i corrispettivi da liquidare agli enti
gestori del servizio devono essere determinati dal
competente ufficio tecnico comunale avuto riguardo alla
distanza intercorrente tra il comune di residenza
dell'utente e il centro di riabilitazione.
Di conseguenza detto corrispettivo
non potrà eccedere il limite massimo fissato da questo
Assessorato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale
n.
33/91, che per gli
anni 1995 e 1996 si è già provveduto a rivalutare con
apposito decreto in corso di pubblicazione.
Ne consegue, altresì, che
l'eventuale differenza del costo del trasporto sostenuto
non coperto dal contributo regionale va
inequivocabilmente, ai sensi del 3° comma dell'art. 13
della richiamata legge regionale n.
33/91, posto a carico
del fondo regionale per i servizi ex art. 44 della legge
regionale n.
22/86 ovvero del
bilancio comunale.
Si raccomanda, infine, come previsto
dall'art. 5 della legge regionale n.
16/86 e come
evidenziato in precedenza, affinché il servizio di che
trattasi venga, dal corrente anno, organizzato e svolto
direttamente dal singolo comune ovvero dai comuni
associati che dovranno ripartire le spese sulla base del
numero degli assistiti residenti.
Soggiorni climatico-termali
Per l'organizzazione e l'attuazione
dei soggiorni climatico-termali, nella precedente
circolare n.
4 del 20 aprile 1996,
si è indicato per i comuni l'obbligo di non impegnare
somme eccedenti il 10% o il 20%, secondo la popolazione
residente, dell'assegnazione annuale del fondo servizi
previsto dall'art. 44 della legge regionale n.
22/86.
Detto limite può essere superato ove
il comune utilizzi economie non finalizzate di esercizi
precedenti senza pregiudizio, come già detto in
precedenza, per l'erogazione dei servizi essenziali.
Per opportuna conoscenza si segnala,
infine, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996 è stata pubblicata
la legge regionale 18 maggio 1996, n.
33, che all'art. 59
riporta l'obbligo per l'Azienda U.S.L. di compartecipare
al costo di mantenimento di anziani non autosufficienti
ospiti di strutture residenziali con retta comunale.
Detta compartecipazione è
commisurata all'entità dell'integrazione della retta
erogata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6
maggio 1981, n.
87. Ciò nella
considerazione che, nei confronti dei soggetti in
questione, bisognevoli di tutela sociale e sanitaria,
vengono assicurate prestazioni anche di "rilievo
sanitario" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8
agosto 1985.
Il citato articolo disciplina le
modalità dell'azione di rivalsa.
L'Assessore: GURRIERI
Allegato A
ATTESTAZIONE
Per quanto concerne il servizio di
trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi
presso i centri di riabilitazione, previsto dall'art. 5
della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, si attesta
sotto la propria responsabilità quanto segue:
che la spesa impegnata, per l'anno
1995, per il servizio in argomento, con assunzioni di
obblighi nei confronti degli enti di riabilitazione
ammonta a L. ....................;
che a fronte del suddetto impegno
sono state ammesse a liquidazione rette giornaliere per
l'importo complessivo di L. .................... con
imputazione sui fondi regionali e/o comunali;
che il fabbisogno residuo ammonta a
L. ....................;
che gli assistiti indicati nei
prospetti contabili trimestrali inviati al comune
dall'U.S.L. competente hanno usufruito del servizio di
trasporto;
che le presenze dei soggetti
effettivamente trasportati presso i centri di
riabilitazione dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995
sono state complessivamente pari a n. ............;
che i mezzi utilizzati dagli enti di
riabilitazione che svolgono il servizio di trasporto
sono idonei e omologati ai sensi dell'art. 26, 5°
comma, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.
IL SINDACO
..............................
Il responsabile
del servizio di assistenza
..............................
Il responsabile
del servizio finanziario
..............................
________
vedi anche:
Circ.
6/1996 ASS. EE.LL. -
Applicazione della presente
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
CIRCOLARE 13 agosto 1993, n. 2
G.U.R.S. 23 ottobre 1993, n. 50
Riordino del servizi
socio-assistenziali: legge regionale: n.
22/86 e successive
modifiche. Assistenza domiciliare.
Ai sindaci dei comuni
della Regione
e, p.c. Alle
Prefetture della Regione
Alle sezioni del
Co.Re.Co.
Alle Province
regionali
Agli amministratori
delle UU.SS.LL.
All'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione
All'Assessorato
regionale della cooperazione, del
commercio e della pesca
All'Assessorato
regionale della sanità
Premessa
La legge regionale 9
maggio 1986, n. 22, di
"Riordino dei servizi e delle attività
assistenziali in Sicilia", ha notevolmente innovato
la preesistente normativa in materia.
Seppure, ancora oggi, non interamente
attuata in tutto il territorio dell'Isola, la normativa
in argomento ha costituito notevole impulso
all'attività socio-assistenziale così pervenendo ad un
sempre più confacente risultato positivo in termini di
"qualità della vita" dei soggetti bisognosi.
La constatazione che non tutti i
comuni dell'lsola riescono a soddisfare interamente le
esigenze della vita sociale delle persone bisognose,
unita a ripetuti quesiti conseguenti a perplessità
insorte presso gli enti locali, nonchè presso gli enti
gestori cui è affidato lo svolgimento delle attività,
induce questo Assessorato a determinare le direttive che
appresso si riportano tendenti ad una migliore resa del
servizio socio-assistenziale, anche al fine di pervenire
al razionale impiego delle risorse umane, professionali
e strutturali presenti nel territorio nei limiti delle
risorse economiche disponibili.
La presente circolare per quanto in
appresso verrà trattato, modifica e sostituisce
interamente le precedenti istruzioni fin oggi impartite.
Assistenza domiciliare
1) Obiettivo
Rivolto a soggetti in condizione di
parziale o non autosufficienza senza adeguato supporto
familiare, il servizio di assistenza domiciliare ha
vissuto in questi anni momenti di particolare sviluppo;
presente nella maggioranza dei comuni dell'Isola esso si
è indirizzato essenzialmente alla popolazione anziana
per effetto della specifica copertura finanziaria, quasi
interamente a carico del bilancio regionale (art. 11
legge regionale n.
87/81).
L'esperienza maturata ed il
consolidamento di significativi livelli assistenziali
impongono oramai l'estensione del servizio anche ad
altri soggetti bisognevoli delle prestazioni domiciliari
(minori, disabili, nuclei familiari, gestanti, ragazze
madri).
Nel quadro degli interventi e dei
servizi istituiti dal legislatore regionale l'assistenza
domiciliare assume un ruolo determinante per il
mantenimento dei soggetti nel proprio ambiente di vita e
nel contesto sociale di appartenenza.
Infatti, il servizio consente, e
l'esperienza lo ha ampiamente dimostrato, al soggetto
assistito di rimanere tra le mura domestiche superando
situazioni di temporanea difficoltà personali e
familiari, stimolando e recuperando sufficienti livelli
di autonomia personale.
Non è superfluo ricordare che
trattasi di un insieme di prestazioni sociali e
sanitarie rese al domicilio, al fine di consentire il
permanere in famiglia e ridurre il ricovero in strutture
residenziali o contrastare la frequente ospedalizzazione
impropria per prestazioni sanitarie di possibile
esecuzione nello stesso domicilio dell'utenza.
Gli utenti sono coloro che per
età, condizioni psicofisiche e per gravi situazioni
familiari hanno bisogno di prestazioni sostitutive ed
integrative di quelle familiari per il prosieguo della
vita di relazione e per una dignitosa qualità
all'interno delle mura domestiche.
2) Prestazioni
Il servizio di assistenza domiciliare
si articola nelle seguenti prestazioni:
a) aiuto per il governo e l'igiene
dell'alloggio, giornaliero e periodico, (riordino del
letto e della stanza pulizia ed igiene degli ambienti e
dei servizi, preparazione e/o aiuto per pasti, cambio
della biancheria);
b) aiuto per l'igiene e cura della
persona per favorire l'autosufficienza nelle attività
giornaliere (alzare dal letto, pulizia della persona,
aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione
dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel
movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del
soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per
migliorare l'autosufficienza);
c) fornitura di generi in natura e/o
pasti caldi al domicilio, curando di stimolare ed
aiutare il soggetto nella preparazione;
d) ritiro e riconsegna biancheria ed
indumenti;
e) disbrigo pratiche varie
(pensionistiche, sanitarie, etc.) ed attività di
segretariato sociale (informazioni sui diritti, sulle
pratiche, servizi sociali e sanitari); queste
prestazioni possono essere rese anche dall'ufficio di
servizio sociale;
f) sostegno morale e psicologico,
volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in
collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le
strutture ricreative e culturali al fine di favorire la
partecipazione dei soggetti alla vita di relazione
(accompagnamento per visite mediche od altre necessità,
presso centri diurni, amici, parenti o per
manifestazioni e spettacoli);
g) sanitarie: di tipo
infermieristico (controllo diurno e notturno delle
terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione
clinica in stretto collegamento con il medico curante,
effettuazione o cambio di piccole medicazioni,
prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase
acuta di malattia, prelievi per esami clinici,
ipodermoclisi, etc.); di tipo riabilitativo:
riabilitazione psico-motoria affidata a personale
specializzato; medico-specialistiche: il servizio
domiciliare dovrà fare riferimento ai servizi della
medicina di base e specialistica delle UU.SS.LL.
competenti per territorio.
Per queste ultime prestazioni nessun
onere dovrà gravare sui fondi comunali ovvero sui
contributi assegnati dall'Amministrazione regionale per
l'espletamento del servizio domiciliare.
Spetta come si ricorderà e come si
ribadisce ancora una volta alle UU.SS.LL., ai sensi
dell'art. 17 della legge regionale n.
22/86, assicurare i
servizi sanitari integrativi dei servizi
socio-assistenziali per una risposta globale al
domicilio dell'utenza con grande economia di risorse
umane e finanziarie (assistenza domiciliare integrata)
imputando i relativi oneri al Fondo solidarietà
nazionale;
h) attività di programmazione del
servizio: attraverso la rilevazione costante dei bisogni
e la verifica delle attività e dei programmi
individuali di intervento.
Sono, altresì, da prevedersi
prestazioni socio-educative per l'assistenza al
domicilio di minori a rischio, soggetti handicappati
gravi, disabili mentali, nuclei con alto numero di figli
ed inidoneità della famiglia.
3) Intervento economico
Com'è noto l'intervento regionale,
previsto in materia dalla normativa vigente, viene
erogato ai comuni singoli o associati che ne facciano
richiesta a titolo di contributo. Ciò vale a
dire che l'ente erogante potrà prevedere nel proprio
bilancio ulteriori fondi che valgano ad integrare
l'attività ritenuta necessaria, cosi come potrà
prevedersi, quale partita di giro, un fondo che possa
consentire l'anticipazione della spesa nelle more
dell'effettivo percepimento dei contributi regionali
In ogni caso gli enti locali dovranno
iscrivere nel proprio bilancio una quota non inferiore
al 10% della spesa.
4) Limite di spesa
Il limite di spesa mensile viene
determinato, per l'anno 1993, in L. 600.000,
nell'ipotesi di espletamento di tutte le attività
domiciliari come sopra descritto. Poichè però gli enti
eroganti potranno disporre, sulla scorta degli
accertamenti sociali effettuati, modalità di erogazioni
parziali in corrispondenza degli effettivi bisogni
accertati e, segnatamente, potranno dare maggiore
impulso o comunque maggiore consistenza ad una parte
delle attività confluenti nella più vasta e generale
assistenza domiciliare, si riportano di seguito le già
note percentuali di riparto:
- aiuto domestico 28%
- igiene e cura della persona 44%
- assistenza infermieristica 6%
- riabilitazione psico-motoria 12%
- ritiro e riconsegna biancheria 6%
- disbrigo pratiche, sostegno morale
e pscicologico 4%
In attesa di un più sistematico
riordino della materia rimane esclusa dai superiori
limiti di spesa la fornitura dei pasti caldi che potrà
essere erogata per i tre pasti giornalieri (colazione,
pranzo e cena) per una spesa giornaliera non superiore
complessiva a lire 15.000. Tale ultima prestazione
dovrà comunque essere contenuta in una misura non
superiore al 70% della spesa mensile effettiva e darà
luogo alla compartecipazione del soggetto beneficiario o
alla rivalsa sui soggetti obbligati per legge secondo
quanto in appresso verrà detto.
Va qui ricordato che l'erogazione dei
pasti è consentita nei soli casi in cui il soggetto
beneficiario non sia assolutamente nelle condizioni di
provvedere direttamente o indirettamente a tale
fabbisogno, cosicchè nella normalità dei casi
l'attività rimane limitata al mero aiuto alla
preparazione dei pasti medesimi e rimane, in ogni caso,
subordinata al preventivo accertamento, che dovrà
risultare da apposita relazione dell'assistente sociale
dell'ufficio di servizio sociale comunale.
Nella spesa dell'assistenza
domiciliare confluiranno gli oneri diretti alla
prestazione, nonchè gli oneri indiretti relativi al
personale, non dipendente comunale, all'acquisto di
piccole attrezzature e gli eventuali oneri di trasporto
nell'ipotesi che gli assistiti siano domiciliati in
frazioni o contrade distanti oltre 15 Km. dal centro
operativo cui deve far capo l'ente gestore.
Si richiama all'attenzione delle
AA.CC. la circolare del Ministero dell'interno 3.9.1985,
n. 5/85, relativa ai contratti d'opera, ex art. 2222
codice civile, diramata a seguito del parere n. 801/84,
reso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato il 25
maggio 1984 (v. allegato).
Infine, relativamente alla spesa
conseguente all'acquisizione del materiale di consumo e
della piccola e minuta attrezzatura è appena il caso di
evidenziare che la stessa graverà interamente sull'ente
assistenziale gestore del servizio mentre rientrerà fra
gli oneri ammessi e quindi da rendicontare nella sola
ipotesi di gestione diretta da parte del comune.
Ulteriore spesa viene ammessa per il
costo di rilevazione finalizzata all'indagine
conoscitiva dell'utenza bisognosa rientrante nella
popolazione residente, (intendendo per popolazione
anziana residente i soggetti che abbiano superato il
55° anno di età se donna e 60° se uomo, e per
popolazione anziana utente del servizio domiciliare i
soggetti, rientranti nella popolazione appena descritta,
ed in possesso dei requisiti di reddito determinati
annualmente ai fini dell'esenzione dalla contribuzione
della spesa sanitaria).
La spesa a tal fine ammessa non
potrà, in ogni caso, superare la misura di L. 12.000
per ciascuna scheda compilata, relativa a ciascun
soggetto censito che dovrà poi essere riassunta nella
relazione di censimento complessiva che all'uopo dovrà
essere redatta.
5) Affidamento del servizio
Circa le modalità di affidamento
mediante convenzione a privati dei servizi
socio-assistenziali si trascrive di seguito uno stralcio
del recente parere reso a questo Assessorato
dall'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana:
"Le convenzioni "de quibus"
che presuppongono un atto di concessione del pubblico
servizio (c.d. concessione-contratto) sono negozi di
diritto pubblico nei quali concorrono due atti distinti:
il primo è l'atto unilaterale dell'ente pubblico che
non ha la Forza di costituire il rapporto ma che,
tuttavia, ne è la premessa necessaria; il secondo è il
contratto con il privato, stipulato dall'ente dopo che
la deliberazione sia divenuta esecutiva. I due atti,
quello unilaterale ed autoritativo della P.A. e quello
bilaterale e convenzionale di cui consta la
concessione-contratto, pur essendo complementari ed
interdipendenti, hanno e conservano carattere autonomo
per quanto riguarda la natura e gli elementi strutturali
e gli effetti giuridici.
Con detto tipo di concessione -
contratto il comune "concede" agli enti
l'esercizio del servizio socio-assistenziale sostituendo
a sè questi ultimi nell'espletamento di un
"compito di carattere pubblico"; i
concessionari, cioè, si pongono al posto dell'ente
pubblico nell'adempimento di un servizio pubblico.
La legge regionale n.
10 del 1993 ed, in
particolare, l'art. 69 "Affidamento degli appalti
di fornitura di servizio" ha riguardo
all'acquisizione di servizi - di cui l'ente pubblico non
è ovviamente titolare - mediante un "appalto di
servizio" che è appunto lo strumento attraverso il
quale l'ente acquisisce dal privato un servizio verso
corrispettivo in denaro.
Nella fattispecie, invece, e cioè,
nella concessione di servizio pubblico il comune non
"acquisisce" il servizio pubblico essendone
quest'ultimo già titolare (presupposto oggettivo
perchè possa procedersi alla concessione di un pubblico
servizio è l'esclusiva spettanza all'ente pubblico
dell'attività che si intende concedere ad altri
soggetti - Cons. Stato, v, 31 gennaio 1964, n. 146), ma
"cede", appunto, l'esercizio del medesimo a
terzi. Giova, peraltro, al riguardo osservare sulla
scorta della costante giurisprudenza e della dottrina
prevalente che "i servizi pubblici non possono
essere affidati in appalto, bensì, oltre che gestiti in
economia e municipalizzati, possono essere concessi a
terzi" (Solus, Le concessioni di opere pubbliche in
Riv. Giur. Edil. 1984, II, p. 284; Franceschini, Le
concessioni comunali di beni e servizi, 1972, p. 8 e
ss.; Merusi, Servizio pubblico in novissimo digesto
italiano, p. 221; Cons. Stato, IV, 13 novembre 1979, n.
1002).
Sembra, pertanto, allo scrivente,
sulla base delle suesposte osservazioni che la legge
regionale n.
10 del 1993 non è
applicabile nella fattispecie".
E' appena il caso di rilevare,
tuttavia, che la scelta del contraente, cioè del
concessionario, non possa avvenire, "su basi
discrezionali"...
Il punto nodale da esaminare è se
per l'affidamento di un pubblico servizio i comuni siano
esonerati dall'obbligo della gara.
La risposta di questo collegio non
può che essere negativa, appena si osservi che è
principio generale che la ricerca del terzo contraente
nei contratti che interessano la P.A. deve avere luogo
attraverso il procedimento concorsuale, così come
dispone per gli enti locali l'art. 95 dell'O.R.E.L.
(corrispondente all'art. 87 della legge comunale e
provinciale approvata con R.D. 3 mano 1934, n. 383) e
per le amministrazioni statali l'art. 3 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2449.
E' infine appena il caso di osservare
che trovano, invece, applicazione nella fattispecie le
norme del cap. VII (artt. 22 - 23) della legge n.
142 del 1990, recepite
dall'art. 1, primo comma, lett. e) della legge regionale
n.
48 del 1991, sulla
gestione da parte dei comuni di servizi pubblici aventi
per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
Accanto alle tradizionali forme di
gestione dei servizi pubblici (in economia, a mezzo di
azienda speciale, concessioni a terzi) giova ricordare i
nuovi sistemi introdotti dall'art. 22, lettera d) ed e)
e cioè quelli "a mezzo di istituzione, per
l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale" e "a mezzo di società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici
o privati".
Per quanto riguarda in particolare il
sistema della concessione a terzi, giova ricordare che,
ai sensi dell'art. 22, lett. b), si può ricorrere a
detta forma di gestione "quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale",
ferma restando, com'è ovvio, l'osservanza delle
disposizioni suindicate in ordine alle procedure di
scelta del concessionario.
Il superiore parere consente di
potere esemplificare, per ulteriore chiarezza, che si
ritengono certamente conducenti le gare che consentano
la comparazione delle offerte sulla scorta di progetti
mirati e non già sulla base delle offerte
economicamente più vantaggiose; cosicchè è possibile
mutuare il sistema previsto per l'appalto concorso, a
condizione, però, che vengano prefissati criteri e
parametri certi che possano regolare la gara.
Gli enti appaltanti, ai quali
comunque è demandata la scelta del sistema di
affidamento, vorranno tenere in debito conto che il
maggiore vantaggio economico delle offerte potrà
utilizzarsi a condizione che una volta assicurati gli
oneri diretti ed accessori del personale necessario,
sulla scorta degli standards regionali, venga utilizzato
per le sole spese accessorie valutabili nelle offerte.
Limitatamente alle isole minori si
ritiene di segnalare l'opportunità del ricorso a
separate gare per l'affidamento dei servizi di
assistenza domiciliare in ciascuna isola.
6) Gestione del servizio ed albo
delle istituzioni socio-assistenziali
Ai sensi dell'art. 26 della legge
regionale n.
22/1986 di riordino
dell'assistenza è stato istituito con decreto del 29
marzo 1989 l'albo
regionale delle istituzioni che "senza fine di
lucro" intendono gestire in convenzione con i
comuni singoli o associati, i servizi socio
assistenziali aperti o residenziali, istituiti ai sensi
della legislazione regionale di settore, con
suddivisione per sezione e tipologia.
L'obbligo di iscrizione all'albo non
sussiste per i servizi aperti o residenziali gestiti
direttamente dagli enti locali.
Nell'ipotesi di affidamento della
gestione dei servizi domiciliari a terzi è necessario
che questi ultimi risultino iscritti all'albo regionale
sopra citato L'iscrizione all'albo regionale per la
tipologia di assistenza domiciliare costituisce,
pertanto, titolo essenziale per la partecipazione
concorsuale all'affidamento del servizio da parte degli
enti locali.
I comuni, singoli od associati,
potranno ammettere in gara gli enti assistenziali come
sopra iscritti all'albo regionale, prescindendo dal
numero di utenti assistibili, così come risultanti dal
decreto d'iscrizione all'albo regionale in parola.
Gli stessi enti rimangono, pertanto,
facultati a richiedere nell'ipotesi di aggiudicazione
del servizio e prima della stipula della convenzione,
l'ampliamento dell'utenza autorizzata per la necessaria
rispondenza con quella da assistere nell'intero
territorio dell'Isola.
Va, infatti, qui ricordato che
l'iscrizione all'albo regionale degli enti
assistenziali, in perfetta aderenza con il rapporto
operatori - utenti fissato dagli standards regionali,
abilita all'esercizio dell'attività nei confronti di
una specifica utenza complessivamente considerata nella
Regione, non superabile ma eventualmente frazionabile in
più comuni.
Relativamente agli operatori addetti
si richiede che gli enti assistenziali attestino
mediante esibizione di dichiarazione sostitutiva
dell'atto notorio rilasciata da questi ultimi la non
appartenenza nè in qualità di socio nè di
dipendente ad altro ente.
La determinazione del numero degli
operatori ausiliari ed infermieristici, in relazione
alle prestazioni richieste ed al bacino d'utenza
servita, è demandata agli enti locali.
7) Compartecipazione al costo del
servizio e rivalsa
Il servizio assistenza domiciliare
è, com'è noto, aperto a tutte le classi sociali in
possesso dei requisiti di età a prescindere dalle
condizioni reddituali personali e familiari. Essi,
pertanto, daranno luogo alla compartecipazione
dell'assistito e/o esclusivamente per la prestazione
della fornitura pasti caldi alla rivalsa nei confronti
degli obbligati per legge.
La misura della compartecipazione,
attualmente fissata nel limite minimo del 36%, dovrà
trovare applicazione nei soli casi in cui risultino
superati í limiti di reddito determinati dalla
normativa in materia di esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, mentre per quanto attiene
all'esercizio dell'azione di rivalsa si richiamano le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n.
27/90, che determina
l'esenzione per i soggetti obbligati per legge titolari
di reddito non eccedente il triplo della fascia di
esenzioni ai fini dell'IRPEF.
8) Modalità di richiesta di
contributo
I comuni, al fine di beneficiare dei
contributi diretti all'espletamento delle attività
dell'assistenza domiciliare, dovranno avanzare istanza
all'Assessorato regionale degli enti locali, gruppo di
lavoro X, direzione solidarietà sociale, entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (art.
11, legge regionale n.
87/81). L'istanza
dovrà essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
1) certificazione a firma congiunta
del sindaco e del segretario comunale, dalla quale
risultino i seguenti dati:
a) popolazione anziana residente
(soggetti che abbiano superato il 55° anno di età se
donna e 60° se uomo);
b) popolazione anziana utente del
servizio di assistenza domiciliare nell'anno precedente,
in possesso dei requisiti di età e di reddito;
2) deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del programma di assistenza
domiciliare, munito del parere espresso dalla
commissione consultiva per gli anziani (ove esistente)
ovvero della commissione consiliare permanente
contenente:
a) la suddivisione delle utenze per
singole prestazioni indicate al precedente punto 4 della
presente circolare;
b) gli oneri organizzativi tenuto
conto della possibile utilizzazione dei residui
dell'anno precedente (u.c. art. 12, legge regionale n.
14/86);
c) l'azione di rivalsa;
d) la previsione di spesa per
l'attuazione del programma;
3) dichiarazione a firma congiunta
del sindaco e del segretario comunale dalla quale
risulti che il personale utilizzato risponda almeno ai
minimi fissati dagli standard approvati con D.P.R. 29
giugno 1988 (Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana suppl. ordinario n. 1 del 6 agosto 1988).
9) Consuntivo del servizio
assistenza domiciliare prestato nell'esercizio
precedente
Entro il 28 febbraio di ciascun anno
i comuni singoli o associati dovranno far pervenire
all'Assessorato regionale degli enti locali, gruppo di
lavoro X, direzione solidarietà sociale, il consuntivo
dell'attività espletata nell'esercizio precedente
secondo lo schema allegato alla presente circolare con
mod. A.
Si evidenzia che non potrà farsi
luogo all'erogazione dei contributi nei confronti dei
comuni che non avranno prodotto il consuntivo come sopra
previsto.
Le somme erogate dall'Assessorato
regionale degli enti locali potranno, ai sensi dell'art.
12 della legge regionale n.
14/86, essere
utilizzate per l'anno successivo e non oltre.
10) Vigilanza
Si richiama l'obbligo delle
amministrazioni comunali, di verificare l'impiego, da
parte degli enti gestori del servizio, di operatori
(soci e/o dipendenti) in possesso del prescritto titolo
professionale per le mansioni espletate, nonchè il
rispetto della normativa vigente in tema di oneri
previdenziali ed assistenziali.
Si ritiene opportuno, altresì, che i
comuni, ai sensi dell'art. 20, lett. c della legge
regionale n.
22/86, prevedano, in
sede di stipula della convenzione, adeguati strumenti di
controllo, come l'acquisizione del bilancio consuntivo
della gestione dell'ente affidatario, ed ancora al fine
di verificare la regolarità della gestione medesima
acquisiscano, mensilmente, relazioni circa
l'espletamento del servizio.
L'Assessore: ORDILE
Allegati
ISTRUZIONI E RISOLUZIONI MINISTERIALI
Problematiche relative
all'assunzione di persone negli Enti locali mediante
contratti d'opera, ai sensi dell'art. 222 C.C. -
Precisazioni.
Ministero dell'Interno - Circolare 3
settembre 1985, n. 5/85
"Pervengono da più parti a
questo Ministero numerosi quesiti e denunzie in ordine
alle seguenti materie:
a) assunzioni di persone negli enti
locali con contratti d'opera ex art. 2222 C.C.;
(omissis)
Sub a) Con parere n. 801/84, reso
dalla Prima Sezione il 25 maggio 1984, il Consiglio di
Stato, chiamato da questo Ministero a pronunziarsi sulla
esatta qualificazione giuridica da attribuire a taluni
contratti d'opera stipulati da Comuni della Provincia di
Vercelli ex art. 2222 C.C., ha riscontrato, in base alla
disamina delle clausole delle convenzioni e delle
delibere di approvazione, la sussistenza, nei casi di
specie, al di là del "nomen juris",
dato dalle parti, di taluni degli elementi rivelatori
del rapporto di pubblico impiego, segnatamente la
correlazione tra l'attività oggetto dei rapporti
ed i fini istituzionali del Comune, la predeterminazione
della retribuzione (anche se chiamata canone o
corrispettivo), la continuità e professionalità della
prestazione.
Tali elementi, uniti ad altri come
l'assenza di una sia pur minima organizzazione
imprenditoriale e la fornitura da parte dell'ente degli
strumenti indispensabili per l'attività lavorativa,
hanno indotto il Consiglio di Stato ad escludere
l'ipotesi del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. ed a
ravvisare, invece, nelle fattispecie sottoposte al
proprio esame, i connotati tipici del rapporto di
pubblico impiego.
La problematica scaturente dal
richiamato orientamento del Supremo Organo Consultivo,
che interessa molti enti locali, data l'ampiezza assunta
negli ultimi anni dal fenomeno del ricorso al contratto
d'opera, va peraltro inserita in quella, più ampia,
della compatibilità stessa, e in quali limiti, di detto
strumento privatistico indipendentemente dal concreto
atteggiarsi dei rapporti dallo stesso originati - per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dei suddetti Enti
atteso che attraverso tali convenzioni si viene
sostanzialmente ad eludere la vigente disciplina
legislativa che pone, come noto, un sistema di vincoli
alle assunzioni di personale.
Su tale ultima problematica è in
corso di acquisizione, da parte di questo Ministero,
l'ulteriore parere del Consiglio di Stato.
Peraltro, in attesa che il Supremo
Consesso Amministrativo si pronunzi, si ritiene intanto
opportuno rilevare che, in base ai principi, enucleabili
dal citato parere, devono comunque considerarsi
invalidi, in quanto violano le norme che vietano
assunzioni a tempo determinato oltre determinati
periodi, gli atti di assunzione formalmente adottati ex
art. 2222 C.C., ma che si configurano, in base alle
clausole delle convenzioni e delle delibere di
approvazione, come veri e propri rapporti di pubblico
impiego e non già come rapporti di lavoro autonomo.
Ciò posto, sembrerebbe quindi
opportuno che venga limitato fin d'ora il ricorso a
detto strumento privatistico e che, nei casi in cui lo
stesso si riveli effettivamente indispensabile per
assolvere a compiti di istituto vengano puntualmente
precisati in fase di stipula, oltre il "nomen
juris", gli elementi distintivi del rapporto
autonomo (precisa individuazione dell'oggetto della
prestazione, costituita dal risultato - "opus"
- dell'attività organizzata dal prestatore d'opera,
esistenza di una sia pur minima organizzazione
imprenditoriale, incidenza del rischio dell'attività
incombente sul lavoratore autonomo, esclusione di
qualsiasi volontà dell'Amministrazione di inserire il
lavoratore nell'apparato organizzativo istituzionale
dell'ente e quindi assenza di qualsiasi vincolo di
subordinazione gerarchica) e che questo ultimo si svolga
in coerenza con le convenzioni stesse, senza deviazioni
che possano far desumere, anche solo da comportamenti
concludenti, la volontà dell'Amministrazione di
inserire il lavoratore nell'ambito del proprio apparato
organizzativo.
Si soggiunge infine che l'invalidità
degli atti in parola non incide sulla efficacia dei
medesimi, ma può, come rimarcato dallo stesso Consiglio
di Stato, essere fonte di responsabilità contabile per
gli amministratori degli enti locali per il danno
arrecato all'erario in violazione della normativa
vincolistica in materia di assunzioni. (omissis)
Allegato
vedi anche:
Circ.
4/95 ASS. EE. LL. -
Interventi assistenziali a favore delle famiglie con
figli portatori di handcap
LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 68
G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20
Istituzione, organizzazione e
gestione dei servizi per i soggetti portatori di
handicap.
TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr.
Ass. Lavoro 09/05/97)
(vedi atto
legislativo)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
I SERVIZI PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
Art. 1
Finalità della legge
Allo scopo di prevenire e rimuovere
le situazioni di disabilità che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione del cittadino alla vita della
collettività, la Regione Siciliana promuove lo sviluppo
e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a
prevenire condizioni che determinano disabilità fisica,
psichica e sensoriale, disciplina e coordina la
programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei
servizi per gli interventi
socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione
scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori
di handicap.
Art. 2
Soggetti
Ai fini della presente legge, si
considera "soggetto portatore di handicap" la
persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento
morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o
post-natale, presenti menomazioni delle proprie
condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con
conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione
e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione
sociale.
Per soggetto portatore di handicap
"adulto" si intende il soggetto che abbia
compiuto il 18° anno di età; per "grave" il
soggetto di tutte le età che presenti una totale
assenza di autonomia e di autosufficienza, bisognoso,
quindi, di protezione, di guida e di assistenza per
tutto l'arco della sua esistenza. (1)
Art. 3
Finalità degli interventi
Gli interventi in favore dei soggetti
portatori di handicap devono privilegiare le fasi della
prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e
delle loro cause nella massima misura possibile, tenuto
conto delle specifiche caratteristiche di ogni soggetto
portatore di handicap e dei concreti condizionamenti
psico-sociali ed ambientali ed altresì promuovere:
- l'istituzione e gestione di servizi
terapeutici e riabilitativi territoriali nonchè la
trasformazione organizzativa e funzionale di quelli
esistenti, onde consentire la permanenza del portatore
di handicap nel proprio ambiente di vita familiare e
sociale;
- l'integrazione del portatore di
handicap nelle istituzioni educative e scolastiche
normali;
- l'orientamento professionale del
portatore di handicap ed il suo inserimento nelle
istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione
professionali nonchè nelle attività lavorative;
- iniziative finalizzate al
superamento delle situazioni emarginanti;
- l'istituzione e gestione di
iniziative volte alla formazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale operante nel settore,
nell'ambito delle competenze regionali;
- iniziative informativo-formative
rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori
sul significato socio-culturale dell'inserimento dei
portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi
normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che
consentono la prevenzione ed il recupero degli handicaps;
- il sostegno economico, sociale e
psico-pedagogico in forma domiciliare alle famiglie per
aiutare la permanenza nell'ambito domestico del
portatore di handicap che richiede sorveglianza continua
e cure particolari;
- l'individuazione di attività
lavorative, nell'ambito dei pubblici servizi,
accessibili ai portatori di handicap.
Art. 4
Competenza della Regione
(modificato dall'art. 2 della L.R.
16/86)
Per l'attuazione delle finalità di
cui al precedente articolo il Governo regionale,
contestualmente al piano sanitario regionale triennale,
presenta all'Assemblea regionale il piano triennale
degli interventi in favore dei soggetti portatori di
handicap, predisposto dall'Assessore regionale per la
sanità, sulla scorta delle proposte degli Assessori
regionali per gli enti locali, per il lavoro e la
previdenza sociale, per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca, per i beni
culturali e ambientali e per la pubblica istruzione,
nonchè delle eventuali indicazioni dei comuni singoli o
associati.
Il piano regionale per i soggetti
portatori di handicap deve prevedere:
1) gli indirizzi generali per
l'erogazione, integrazione e coordinamento dei servizi
nell'ambito del territorio, gli standards funzionali ed
i relativi parametri del personale anche in ordine a
criteri organizzativi e gestionali, con l'obiettivo di
una fondamentale omogeneità di prestazioni su tutto il
territorio regionale;
2) la tipologia dell'organizzazione e
della gestione dei servizi territoriali in favore dei
soggetti portatori di handicap;
3) la riorganizzazione, l'istituzione
e lo sviluppo dei servizi sanitario-riabilitativi,
assistenziali, socio-educativi e
lavorativo-occupazionali di cui agli articoli 6, 7, 8,
10, 11 e 12 della presente legge;
4) gli schemi operativi di
attuazione, di controllo e di coordinamento degli
interventi di cui al numero precedente;
5) il coordinamento organico di tutti
gli interventi in favore dei soggetti portatori di
handicap, promossi da enti o associazioni pubblici e
privati che usufruiscono di finanziamenti pubblici,
compresi altresì quelli previsti dal piano territoriale
per la tutela della salute mentale di cui alla legge
regionale 14 settembre 1979, n.
215;
6) la programmazione di piani di
studio e di ricerca;
7) il piano dei corsi di formazione
professionale, nonchè di riqualificazione professionale
e di aggiornamento per il personale sanitario e non
sanitario impiegato o da impiegare nelle attività di
cui alla presente legge, sentiti gli istituti
universitari e quelli di ricerca e di sperimentazione;
8) la deistituzionalizzazione quale
obiettivo primario e i tempi e le modalità per
attuarla;
9) i requisiti minimi necessari e le
modalità di accertamento e di controllo sulla idoneità
delle strutture e sulla gestione dei servizi;
10) l'istituzione dell'albo regionale
degli istituti convenzionabili ai sensi dei successivi
articoli 14 e 15;
11) le modalità dell'accertamento
delle menomazioni di cui al successivo art. 9, ai sensi
della tabella indicativa di cui all'art. 2 della legge
11 febbraio 1980, n. 18;
12) l'individuazione degli esami,
degli accertamenti e di ogni altra prova rivolta alla
prevenzione e alla diagnosi precoce di stati morbosi o
premorbosi, che tutte le unità sanitarie locali sono
tenute a compiere - a titolo gratuito e previo assenso
della donna o dell'esercente la patria potestà, ove
necessario - nelle fasi pre, peri e post-natale;
13) le modalità di collaborazione da
parte degli enti locali all'organizzazione dei corsi
biennali di specializzazione del personale direttivo e
docente nelle scuole, ai sensi del D.P.R. 31 ottobre
1975, n. 970, per le finalità della legge 4 agosto
1977, n.
517.
Art. 5
Gruppo di consulenza
(modificato dall'art. 2 della L.R.
16/86)
Per le finalità di cui alla presente
legge l'Assessore regionale per la sanità si avvale di
un gruppo di consulenza, nominato con proprio decreto,
previo parere della Commissione legislativa per la
sanità della Assemblea regionale, composto da
specialisti impegnati nel campo sanitario, sociale,
educativo-scolastico e psicologico, con competenze
specifiche riguardanti la prevenzione, la riabilitazione
e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap.
Il gruppo di consulenza di cui al
precedente comma è formato da dodici membri di
cui metà scelti su terne proposte dalle associazioni di
utenti e dalle loro famiglie e metà scelti fra
specialisti impegnati nel servizio sanitario nazionale o
nelle università e dura in carica tre anni.
Art. 6
Comuni e unità sanitarie locali
I comuni, singoli o associati, sono
tenuti all'istituzione dei seguenti servizi:
1) a livello di distretto sanitario
di base:
a) servizi ambulatoriali per la
diagnosi precoce e la riabilitazione dei soggetti
portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali nel
territorio mediante l'intervento di equipes
pluridisciplinari. Le suddette equipes assicurano anche
il servizio di carattere domiciliare nelle famiglie e
quello extra ambulatoriale nelle istituzioni educative,
scolastiche, professionali e lavorative;
b) centri diurni assistiti dalle
equipes di cui alla lett. a, attrezzati per ospitare per
brevi periodi, corrispondenti alle necessità di
trattamento, bambini e adulti, al fine di promuovere una
riabilitazione intensiva in collaborazione con le
famiglie e le istituzioni scolastiche;
2) a livello di unità sanitaria
locale o multizonale:
a) servizi provvisti di strutture
adeguate e di personale in possesso di idonea
specializzazione, atti ad accogliere in media 20
soggetti gravi, totalmente e costituzionalmente incapaci
di autodeterminarsi e bisognosi di aiuto continuo;
b) servizi residenziali di tipo
familiare, consistenti in comunità alloggio e
case-famiglia, dotati di personale in possesso di idonea
specializzazione, finalizzati a creare connivenze fra
portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di
idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e
di un ambiente di vita adeguato;
c) servizi di trasporto gratuiti per
la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni
ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e
dei centri educativo-riabilitativi a carattere
ambulatoriale e diurno.
I comuni, singoli o associati,
provvedono alla realizzazione operativa dei servizi di
cui al comma precedente, per la parte rientrante nella
competenza delle unità sanitarie locali, tramite i
presidi delle stesse o degli istituti di ricerca
scientifica, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
I servizi di cui al primo comma, n.
2, lett. a, sono finalizzati al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- prevenzioni delle complicazioni e
degli aggramenti della situazione patologica;
- regressione o stabilizzazione delle
disabilità;
- eventuale recupero funzionale e
reinserimento nell'ambiente familiare, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi
di attività, garantendo la continuità dei rapporti
interfamiliari e la possibilità di rientro in famiglia
dell'ospitato, di norma con frequenza settimanale e
comunque nei periodi di vacanza;
- brevi periodi di soggiorno,
concordati fra le famiglie e le équipes
pluridisciplinari di cui al primo comma, n. 1, lett. a,
per i soggetti abitualmente integrati nell'ambito
familiare, quando i nuclei familiari ne abbiano
necessità;
- prolungo funzionale dei periodi di
soggiorno di cui all'alinea precedente, per i soggetti
il cui handicap comporti un rapporto pericoloso o
distruttivo tra il soggetto e la sua famiglia, deciso
d'intesa tra il soggetto, o la sua famiglia, e l'équipe
pluridisciplinare di cui al primo comma, n. 1, lett. a.
I comuni provvedono, altresì, al
sostegno economico sociale ed all'aiuto domestico alle
famiglie per favorire la permanenza nell'ambito
familiare naturale e/o affidatario dei portatori di
handicap "gravi" che richiedono sorveglianza
continua e cure particolari e specialistiche prescritte
dalle équipes pluridisciplinari.
Fino al riordino della materia
dell'assistenza e beneficenza, con apposita legge
regionale organica, i comuni singoli o associati:
- assicurano ai cittadini portatori
di handicap le attività sociali di sostegno ai singoli
o ai nuclei familiari previste dalla legge regionale 2
gennaio 1979, n.
1 e dalla presente
legge, attraverso la gestione diretta dei servizi
sociali pubblici esistenti nel loro territorio o
mediante delega ai consigli di quartiere ai sensi
dell'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1976, n.
84, attraverso
l'istituzione dei servizi sociali di quartiere;
- forniscono indicazioni per
l'elaborazione del piano di interventi di cui all'art. 4
della presente legge;
- individuano i bisogni emergenti da
fasce omogenee di popolazione, identificano le tipologie
e le modalità di intervento e ne coordinano le
attività con i servizi integrati di cui al successivo
art. 15;
- inseriscono, con l'opportuno
sostegno, i minori portatori di handicap nei centri
comunali di vacanze;
- promuovono l'adeguamento degli
alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati
dell'edilizia economica e popolare a quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, assegnandoli con le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035, per precedenza agli invalidi con
difficoltà di deambulazione o ai nuclei familiari con
uno o più soggetti portatori di handicap con grave
difficoltà motoria.
Nell'assegnazione di alloggi di nuova
costruzione o ristrutturati dell'edilizia residenziale
pubblica, una quota non inferiore al 10 per cento è
riservata prioritariamente ai cittadini portatori di
handicap di cui all'ultimo alinea del comma precedente,
agli anziani di età superiore ai 65 anni, o a comunità
alloggio, per gli interventi predisposti dai comuni,
singoli o associati, in materia di assistenza
residenziale di minori, di portatori di handicap e di
anziani.
I comuni, singoli o associati, sono
altresì tenuti, entro il termine perentorio che sarà
previsto dal piano di cui al precedente art. 4, ad
indicare i locali disponibili, ove esistenti, anche se
parzialmente utilizzati, sia in ambito comunale che
provenienti dai disciolti enti assistenziali, fruibili
per i servizi di cui alla presente legge. In tale
ricognizione i comuni tengono presenti anche le
risultanze dei lavori della commissione di cui all'art.
24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.
1.
Art. 7
Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione
I comuni, singoli o associati, sono
tenuti a individuare nei consultori familiari istituiti
con legge regionale 24 luglio 1978, n.
21, nei dipartimenti
ospedalieri materno-infantili e dell'età evolutiva, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1969, n. 128 e della legge 18 aprile 1975, n. 148,
nei distretti sanitari di base e nelle unità sanitarie
locali, ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1980, n.
87 e 6 gennaio 1981, n.
6, e nei presidi e
servizi multizonali di cui all'ultimo comma dell'art. 20
della stessa legge regionale 12 agosto 1980, n.
87, le strutture
tecnico-funzionali per l'erogazione dgli interventi di
prevenzione e diagnosi precoce che si realizzano
mediante:
1) l'educazione sanitaria e sociale
della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli
handicaps, anche in ordine alla prevenzione degli stati
invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il
periodo perinatale e nelle varie fasi di sviluppo
bio-fisico e psico-sociale;
2) l'effettuazione degli esami, degli
accertamenti e delle prove di cui al precedente art. 4,
secondo comma, n. 12, con particolare riferimento al
controllo periodico della gravidanza e all'assistenza
sanitaria e psico-sociale alle gestanti per
l'individuazione precoce di stati morbosi o premorbosi e
per la rimozione dei fattori di rischio - comprese le
nocività ambientali e di lavoro - nonchè
all'assistenza sanitaria accurata e ad esami periodici
approfonditi di carattere neurologico, motorio, sensorio
e linguistico, nel periodo che va dalla nascita al terzo
anno di vita;
3) l'assistenza sanitaria continua,
mediante i servizi di medicina scolastica e pediatrica,
nonchè attraverso i controlli periodici della salute
fisico-psichica nell'età dello sviluppo, con specifico
riferimento agli interventi rivolti a prevenire
situazioni invalidanti e di disadattamento;
4) l'assistenza sanitaria e la
riabilitazione psicomotoria, linguistica, funzionale e
pratico-manuale, mediante interventi domiciliari e
ambulatoriali e la fornitura e la cessione in uso di
apparecchiature, protesi e mezzi tecnici necessari per
il trattamento delle menomazioni;
5) servizi
occupazionali-riabilitativi, in cui siano impiegati
personale e mezzi tecnici volti a far raggiungere al
portatore di handicap, adolescente o adulto, grave o
mediograve, stadi di recupero funzionale e di attitudine
lavorativa;
6) interventi educativi e di
controllo per eliminare le nocività dell'ambiente e
prevenire gli infortuni nelle strade, nelle abitazioni,
nelle scuole, nei parchi pubblici e in ogni altra sede.
Art. 8
Riabilitazione e integrazione sociale
I comuni, singoli o associati, sono
tenuti, nell'ambito del piano regionale, ad istituire i
servizi per la riabilitazione psico-fisico-sensoriale di
cui ai precedenti articoli 6 e 7 ed a promuovere
interventi, con questi coordinati, rivolti a realizzare
l'integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap:
1) tramite i propri organi di
assistenza, di educazione e di lavoro che assicurano
alla famiglia dei portatori di handicap un aiuto e un
sostegno continuo di carattere economico ed educativo e
promuovono l'adeguamento del personale e delle
attrezzature dei servizi socio-educativi, sportivi e del
tempo libero per favorire l'integrazione e la
socializzazione dei soggetti portatori di handicap;
2) mediante l'istituzione del
servizio di aiuto personale - in rapporto alle
specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali - ai
soggetti portatori di handicap che, per la qualità
dell'handicap, subiscono un deficit, transitorio o
permanente, delle proprie capacità fisico-psico-sociali
la cui gravità non consente l'autodeterminazione e
l'autosufficienza;
3) provvedendo al superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e in
quelli aperti al pubblico e l'adeguamento dei sistemi di
trasporto secondo quanto previsto dall'art. 27 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
4) perseguendo la rimozione
sistematica delle cause sociali che contribuiscono al
processo di emarginazione dei portatori di handicap;
5) attraverso la sensibilizzazione e
l'educazione della popolazione con il coinvolgimento
delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle
forze imprenditoriali e sindacali in modo da far
diventare il problema dei soggetti portatori di handicap
una questione sociale che riguarda direttamente tutta la
comunità locale.
I comuni, singoli o associati,
provvedono a mettere a disposizione, in uso anche
temporaneo, dei soggetti portatori di handicap di cui al
n. 2 del comma precedente, gli strumenti o ausilii
tecnici necessari per facilitare il massimo di autonomia
possibile e, nel caso in cui le condizioni del soggetto
non ne consentano l'uso, o in cui l'utilizzo non
assicuri piena autonomia, provvedono a mettere a
disposizione il personale idoneo per il servizio di
aiuto personale.
Il servizio di aiuto personale di cui
al primo comma, n. 2, deve essere coordinato con gli
altri servizi territoriali socio-assistenziali e
sanitari previsti dalla presente legge.
Il personale addetto al servizio di
aiuto personale può essere integrato con:
a) obiettori di coscienza ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n.
772, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini facenti parte di
associazioni di volontariato che facciano richiesta di
prestare attività volontaria, di età superiore ai 18
anni.
Ai volontari di cui al precedente
comma, lett. b, i comuni singoli o associati non possono
erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del
rimborso delle spese vive sostenute, purchè
preventivamente autorizzate.
Art. 9
Accertamento
L'unità sanitaria locale provvede
all'accertamento delle menomazioni di cui all'art. 2
della presente legge.
Le domande intese ad ottenere il
riconoscimento di inabilità vanno presentate
all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Le unità sanitarie locali sono
tenute a verificare ogni sei mesi l'andamento della
riabilitazione funzionale e socio-lavorativa dei
soggetti portatori di handicap e revisionare ogni anno
il giudizio di idoneità.
Art. 10
Integrazione pre-scolastica e scolastica
I comuni, singoli o associati, sono
tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori
di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche
normali, per mezzo di:
1) contributi annuali per l'acquisto
di adeguate attrezzature tecniche e dei sussidi
didattici necessari per l'integrazione e per le
attività collegate;
2) assegnazione di personale
adeguato, compreso quello addetto all'assistenza
igienica personale dei soggetti portatori di handicap,
per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di
socializzazione graduale;
3) collaborazione costante alla
programmazione degli interventi educativo-formativi e
ricreativi nell'ambito della scuola, anche a tempo
pieno;
4) interventi coordinati delle
équipes pluridisciplinari, dei centri diurni e
ambulatoriali, delle unità sanitarie locali,
nell'ambito scolastico, per la tutela ed il sostegno
dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
5) agevolazioni per la fruizione dei
servizi pubblici comunali e di quartiere per la
promozione culturale e l'educazione permanente di cui
all'art. 10 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1,
da parte dei soggetti portatori di handicap.
Art. 11
Formazione e qualificazione professionale
dei soggetti portatori di handicap
(sostituito dall'art. 2 della L.R.
16/86)
Allo scopo di favorire ed
incrementare il processo di integrazione sociale dei
soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2, tale
da comportare una diminuzione permanente della capacità
lavorativa, l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione promuove, programma, dirige e coordina
le iniziative di formazione e qualificazione
professionale rivolte all'inserimento occupazionale dei
soggetti medesimi, avvalendosi, per la gestione dei
corsi, degli enti indicati all'art. 4 della legge
regionale 6 marzo 1976, n.
24.
Art. 12
Integrazione lavorativa
La Regione Siciliana, entro un anno
dalla data di pubblicazione della presente legge, emana
norme riguardanti:
1) mutui agevolati e contributi per
l'acquisto di attrezzature:
a) alle aziende industriali,
artigianali, commerciali ed agricole che hanno un numero
non inferiore al 5 per cento dei propri dipendenti
costituito da soggetti portatori di handicap;
b) alle cooperative di lavoro che
hanno un numero non inferiore al 30 per cento dei propri
soci costituito da soggetti portatori di handicap;
2) contributi trimestrali, pari
all'ammontare dei versamenti documentati per oneri
previdenziali e assistenziali, alle aziende che assumono
soggetti portatori di handicap, che non siano stati
collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2
aprile 1968, n.
482, stabilmente o per
un periodo non inferiore a tre mesi;
3) concessione, a titolo di
contributi, agli enti locali e agli enti pubblici
regionali o sottoposti alla tutela e alla vigilanza
della Regione, che stipulano convenzioni con le
cooperative di cui al precedente n. 1, lett. b, per
l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi
ai propri fini istituzionali, di una somma pari al 50
per cento della spesa effettivamente sostenuta.
Per il computo dei soggetti portatori
di handicap di cui al n. 1, lett. a, del precedente
comma, non si tiene conto dei lavoratori collocati ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n.
482.
Art. 13
Partecipazione
In attuazione dei principi fissati
dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833, i comuni, singoli
o associati, e le unità sanitarie locali hanno
l'obbligo di associare, anche a livello di distretto
sanitario di base, alla programmazione e alla gestione
sociale dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 11
e 15 gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli
stessi servizi, designati dalle rispettive componenti, e
le organizzazioni sociali presenti nel territorio.
Le modalità di tale associazione
alla gestione sono definite dal regolamento dell'unità
sanitaria locale.
Art. 14
Albo delle istituzioni private di assistenza
(modificato dall'art. 2 della L.R.
16/86
e dall'art. 73 della L.R.
25/93)
Ai fini della massima utilizzazione
delle risorse esistenti e di un loro corretto riordino
su base territoriale, è istituito presso l'Assessorato
regionale della sanità un albo per le iscrizioni di
enti pubblici e privati e associazioni che intendano
concorrere alla gestione dei servizi mediante la stipula
di convenzioni.
L'iscrizione all'albo delle
istituzioni private è disposta dall'Assessore regionale
per la sanità, sentiti i comuni singoli o associati nel
cui ambito territoriale operano le istituzioni, previo
accertamento dei seguenti requisiti:
- assenza di fini di lucro;
- ---------------------- (2)
- idoneità per livello di
prestazioni e di stabilimenti, le cui strutture operino
nell'ambito territoriale dei comuni singoli o associati
e delle unità sanitarie locali identificate ai sensi
della legge regionale 12 agosto 1980, n.
87 e successive
modifiche e integrazioni;
- le associazioni sono obbligate ad
assumere il personale nel rispetto del contratto di
lavoro subito dopo la stipula della convenzione. Qualora
le associazioni non applichino detta condizione decadono
automaticamente dall'Albo;
- rispetto per i dipendenti delle
norme contrattuali in materia;
- disponibilità ad operare in
un'ottica di decentramento e di raccordo funzionale con
i servizi pubblici territoriali.
Art. 15
Convenzioni
(modificato dall'art. 2 della L.R.
16/86)
Le unità sanitarie locali, ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per la gestione
dei servizi di cui alla presente legge, possono
avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati e di
associazioni che siano iscritti all'albo di cui al
precedente articolo e garantiscano la pubblicità dei
bilanci, la gestione sociale dei propri servizi ed
accettino di sottoporsi al controllo ed alla vigilanza
delle unità sanitarie locali e della Regione sulla
gestione, nonchè sulla qualità dei servizi, in
relazione al rispetto degli standards.
A questo fine le unità sanitarie
locali, nell'ambito della programmazione territoriale e
secondo le modalità stabilite dalla Regione Siciliana,
con il piano triennale degli interventi in favore dei
soggetti portatori di handicap di cui al precedente art.
4, possono stipulare con i suddetti enti apposite
convenzioni in conformità con lo schema predisposto dal
Ministero per la sanità, ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Le convenzioni devono prevedere il
rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni
date e per il mantenimento dei servizi relativi agli
standards fissati secondo quanto previsto da piano
regionale dei servizi per i soggetti portatori di
handicap.
Art. 16
Formazione permanente del personale docente
L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
promuove, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale, anche d'intesa con
l'IRSAE, seminari volti alla formazione permanente del
personale docente nelle scuole e organizza corsi
biennali di specializzazione del personale direttivo e
docente nelle scuole, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per
le finalità della legge 4 agosto 1977, n.
517.
Art. 17
Tutela economica e previdenziale
La tutela economica e previdenziale
dei mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e di
servizio resta disciplinata dalle norme specifiche in
vigore.
Art. 18
Province
Nel quadro della programmazione
generale dei servizi sociali e sanitari, le province
concorrono, per il proprio ambito territoriale,
all'elaborazione e alla realizzazione del programma
regionale di sviluppo dei servizi previsti dalla
presente legge.
In particolare, le province possono
collaborare con gli altri enti locali allo studio della
individuazione dei centri di servizi multizonali in base
alle esigenze concrete, alla formulazione del piano
triennale di interventi e alla realizzazione
dell'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti
portatori di handicap senza famiglia e di quelli
ritornati recentemente dai centri di riabilitazioni
delle altre regioni.
Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
(integrato dall'art. 1 della L.R.
13/82)
1. In via straordinaria, nella prima
sessione di esami successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Assessore regionale per
la sanità autorizza l'ammissione agli esami per il
conseguimento del diploma di terapista della
riabilitazione, presso scuole già autorizzate ai sensi
della legge regionale 24 luglio 1978, n.
22, degli allievi che
abbiano interamente frequentato il corso di formazione
triennale presso scuole gestite dalla CORELSI - AIAS o
da enti ospedalieri.
2. L'Assessore regionale per la
sanità altresì autorizza, nella medesima sessione
d'esami, l'ammissione degli allievi dei corsi per la
formazione di terapisti della riabilitazione, di cui al
precedente comma, all'anno di corso successivo
all'ultimo interamente frequentato, presso le scuole
regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale
24 luglio 1978, n.
22, autorizzando
altresì queste ultime a svolgere i corsi aggiuntivi
corrispondenti, da calcolarsi ai sensi della citata
legge regionale 24 luglio 1978, n.
22.
3. -------------------- (5)
4. Altresì, per la prima sessione di
esami per l'anno 1981-1982 è autorizzata l'ammissione
agli esami per il conseguimento del diploma di terapista
della riabilitazione presso scuole già autorizzate ai
sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n.
22, degli
allievi che abbiano intieramente frequentato corsi per
la formazione di terapista della riabilitazione, di
durata biennale, organizzati da enti in data anteriore
all'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile
1976, n.
42.
Art. 20
L'Assessore regionale per la sanità,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, effettua la rilevazione dei soggetti portatori di
handicap nella Regione Siciliana.
Art. 21
I soggetti portatori di handicap di
cui alla presente legge possono fruire gratuitamente dei
servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda
siciliana trasporti (AST).
A tal fine l'AST rilascia ai soggetti
portatori di handicap che ne facciano richiesta, tramite
il sindaco del comune di residenza, apposita carta di
circolazione con validità annuale.
L'agevolazione di cui al presente
articolo è estesa anche all'eventuale accompagnatore,
ove necessario. (3)
Art. 22
(modificato dall'art. 3 della L.R.
89/81)
Fino all'approvazione del piano
sanitario triennale regionale, le convenzioni stipulate
dal Ministero della sanità e dall'Assessorato regionale
della sanità con enti, associazioni ed istituzioni che
svolgono attività di riabilitazione in favore dei
soggetti di cui al precedente art. 2 sono prorogate.
L'Assessore regionale per la sanità
è autorizzato ad apportare, in relazione all'aumentato
costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura
delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni
ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma,
all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di
anticipazione, l'85 per cento dell'importo della
contabilità del trimestre precedente, vistata
dall'ufficio del medico provinciale competente per
territorio.(4)
La Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n.
761, riserva al
personale, già in servizio alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto ed a rapporto di impiego
continuativo pesso le strutture private convenzionate
che cessino il rapporto convenzionale, un'aliquota dei
posti vacanti messi a concorso nelle posizioni
funzionali iniziali dei diversi ruoli, fino al 10 per
cento del personale medico e fino al 30 per cento del
restante personale, nelle assunzioni per chiamata e nei
pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di
cessazione del rapporto convenzionale.
La determinazione delle aliquote di
cui al precedente comma sarà definita col piano
sanitario regionale.
Restano ferme altresì tutte le altre
disposizioni contenute nell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.
Art. 23
Nella prima applicazione della
presente legge l'Assessore regionale per la sanità
dispone l'iscrizione all'albo di cui all'art. 14 delle
istituzioni private che non hanno ancora maturato, alla
data di entrata in vigore della presente legge, i tre
anni di attività richiesti dallo stesso art. 14.
Art. 24
Qualora, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'eventuale non ancora avvenuta approvazione del piano
sanitario nazionale triennale non rendesse possibile la
presentazione contestuale del piano sanitario regionale
e del piano degli interventi per i soggetti portatori di
handicap, secondo quanto previsto dal precedente art. 4,
il Governo regionale è egualmente tenuto a presentare,
entro il termine medesimo, il piano degli interventi in
favore dei soggetti portatori di handicap da approvarsi
con legge.
Art. 25
Sino all'assunzione dei poteri e
delle funzioni da parte delle unità sanitarie locali,
l'accertamento delle menomazioni di cui al precedente
art. 9 resta di competenza del medico provinciale
competente per territorio.
Art. 26
Al sesto comma dell'art. 9 della
legge regionale 6 marzo 1976, n.
24, la lett. f è
sostituita con la seguente:
"f) all'acquisto di macchinari
ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione
degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei
centri, all'eliminazione delle barriere
architettoniche".
Art. 27
La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Palermo, 18 aprile 1981.
D'ACQUISTO
NOTE:
(1) Si riporta il testo dell'art. 7,
comma 2, della L.R.
27/91:
"ART. 7
2. Ferme restando le quote di riserva
previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti
portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68 , in possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego
relativamente alle categorie protette, è riservata una
quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso
dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui
all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988,
n. 2.
Si riporta il testo dell'art. 8,
comma 1 della L.R.
27/91, nel testo
sostituito dall'art. 3 della L.R.
25/93:
"ART. 8 - Riserva nelle
assunzioni con richiesta nominativa
1. La Commissione regionale per
l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata
dall'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, i
lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del
comma 5, lettera c), dell'articolo 25 della legge 23
luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità alle seguenti
categorie:
a) soggetti portatori di handicap, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68;
OMISSIS"
Si riporta il testo dell'art. 12,
commi 1 e 2, della L.R.
27/91:
"ART. 12 - Disposizioni relative
ai soggetti portatori di handicap
1. L'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, in attuazione del
piano di interventi approvato con legge regionale 28
marzo 1986, n. 16, entro centoottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il
coordinamento delle associazioni per i diritti degli
handicappati, adotta iniziative volte a favorire
l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di
handicap, attraverso gli interventi specificatamente
previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.
2. Qualora non siano state costituite
le equipes interdisciplinari previste dal piano indicato
al comma 1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti
di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68 sono accertati dai servizi sanitari
esistenti presso le unità sanitarie locali, che
provvedono, altresì, alla relativa diagnosi
funzionale."
Per effetto dell'art. 14 della L.R.
27/91, che "prevede,
tra l'altro, la istituzione di dieci borse di studio
annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni
Bonsignore", per ricordare la figura e la
professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni
Bonsignore, una di queste, di carattere biennale, (comma
4 stesso art. 14) dovrà essere riservata a soggetti
portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma
di laurea conseguito in una università siciliana, che
intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica
nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in
Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare
dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio
ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare
della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo
indeterminato da parte del predetto centro, per lo
svolgimento di attività di ricerca."
Vedi Decr. Pres. 07/08/95:
"Modalità per l'assegnazione delle borse di studio
denominate Premio Giovanni Bonsignore."
Si riporta il testo dell'art. 57
della L.R.
30/93:
"ART. 57 - Trattamenti
riabilitativi
1. Al fine di garantire i trattamenti
riabilitativi ai soggetti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, qualora le unità
sanitarie locali non vi possano provvedere con la
propria struttura, le stesse unità sanitarie locali
sono autorizzate ad avviare i disabili nei centri
privati convenzionati anche oltre i limiti della
convenzione esistente, e comunque per un numero non
superiore a quello trattato al 30 aprile 1993, fino alla
stipula delle nuove convenzioni."
(2) Alinea soppresso dall'art. 2
della L.R.
16/86.
(3) Si riporta il testo dell'art. 2
della L.R.
9/92:
"ART. 2
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n.
68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed
extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche
e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge
regionale 14 giugno 1983, n. 68."
(4) Si riporta il testo dell'art. 72
della L.R.
22/85:
"ART. 72
Al secondo comma dell'art. 22 della
legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, le parole
"in relazione all'aumentato costo della vita"
devono intendersi comprensive dei maggiori oneri
derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di
lavoro e degli oneri previdenziali e sociali."
Si riporta il testo dell'art. 4 della
L.R.
40/84:
"ART. 4
Fino all'approvazione del piano
triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori
di handicap, previsto dalla legge regionale 18 aprile
1981, n. 68 nei confronti degli enti, associazioni ed
istituti che svolgono attività di riabilitazione in
favore delle persone con handicap fisico o psichico,
sulla base di convenzioni prorogate ai sensi dell'art.
22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
fruiscono per i ricoveri a tempo pieno anche di rette
differenziate, in internato, le rette relative a tutti i
soggetti assistiti, in numero comunque non superiore a
quattrocento unità per ciascun ente, associazione od
istituto, sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio
1984, nella stessa misura prevista per quelle
differenziate.
Continua ad applicarsi il secondo
comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981,
n. 68, e trova applicazione l'art. 2 della legge
regionale 30 maggio 1983, n. 42."
Con l'art. 1 della L.R.
16/86 è stato
approvato il piano triennale di interventi per il
periodo 1986-1988 in favore dei soggetti portatori di
handicap.
(5) Comma abrogato dall'art. 72,
comma 2, della L.R.
15/93.
DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2000.
Approvazione dei criteri unificati di valutazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate previste dalla legge regionale 9
maggio 1986, n. 22.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello
Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza e
di opere pie;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22,
concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali
in Si cilia;
Visto il decreto n. 867 del 25 giugno 1996
dell'Assessore regionale per gli enti locali, che fissa
i limiti di reddito per l'accesso ai servizi
socio-assistenziali;
Visto l'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre, n.
449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
concernente: "Definizioni dei criteri unificati di
valu tazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449";
Ritenuto, pertanto, di dover modificare il suddetto
decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore
regionale per gli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo
cali;
Decreta:
Articolo unico
Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono approvati i criteri unificati di
valutazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate previste dalla legge
regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2000.
Allegato
DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE
SUL TERRITORIO REGIONALE
Art. 1
In attuazione della legge finanziaria n. 449 del 27
dicembre 1997 e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, "Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate", con il
presente provvedimento si stabiliscono per l'intero
territorio regionale i criteri che danno luogo
all'esenzione totale per il diritto alle prestazioni di
carattere socio-assistenziali, nonché i criteri, gli
ambiti e le modalità di partecipazione al costo delle
stesse in relazione alla situazione economica del nucleo
familiare.
Art. 2
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti
la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa
residenza anagrafica, anche se risultano ai fini IRPEF a
carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo
familiare.
Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico
ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive.
Art. 3
Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono
assumere come unità di riferimento una composizione
diversa del nucleo familiare.
A tal fine per i servizi di carattere domiciliare,
l'anziano convivente di età superiore ai 65 anni, i
disabili e i non autosufficienti, possono scegliere di
costituire un nucleo familiare autonomo.
Art. 4
L'indicatore della situazione economica è definito
dalla somma dei redditi di cui alla tabella 1, parte I.
Tale indicatore è combinato con quello della situazione
economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori
patrimoniali come definiti nella tabella 1, parte II.
L'indicatore della situazione economica equivalente è
calcolato come rapporto tra l'indicatore del comma
precedente ed il coefficiente della scala di equivalenza
riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.
Tabella 2.
Art. 5
Per ogni componente il nucleo familiare di età
inferiore ai 6 anni e di età compresa tra i 65 e i 75
anni dall'indicatore della situazione economica è
detratto un ammontare pari a 5 milioni; oltre i 75 anni
è detratto un ammontare pari a 7 milioni.
Art. 6
Il diritto all'esenzione totale dalla partecipazione
totale al costo delle prestazioni socio-assistenziali è
garantito quando l'indicatore della situazione economica
equivalente è non superiore a 25 milioni.
Si ha diritto all'esenzione parziale quando l'ISE non
supera i 38 milioni, prevedendo la compartecipazione al
costo delle prestazioni secondo le gradualità di
seguito indicate: dai 25 ai 30 milioni il 20% di
compartecipazione; dai 30 ai 35 milioni il 30% di
compartecipazione; dai 35 ai 38 milioni il 35% di
compartecipazione.
Art. 7
Il richiedente la prestazione presenta un'unica
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68
e successive modificazioni ed integrazioni, di validità
annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione della situazione economica equivalente.
E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare; gli enti erogatori possono stabilire, per le
prestazioni da essi erogati, la decorrenza degli effetti
di tali nuove dichiarazioni.
La dichiarazione di cui al comma precedente va
presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale
previsti dal decreto legislativo n. 241/97, come
modificato dal decreto legislativo n. 490/98, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è
richiesta la prestazione o alla sede INPS competente per
territorio.
I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione
riportante il contenuto della dichiarazione e gli
elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica.
La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da
ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle
prestazioni socio-assistenziali di cui al presente
decreto.
Gli enti erogatori, in attesa della costituzione presso
l'I.N.P.S. della banca dati, prevista dal decreto
legislativo del 14 marzo 2000, sono tenuti a conservare
nelle proprie sedi le dichiarazioni sostitutive
ricevute.
TABELLA I
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I
La situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo familiare, come definito dall'art. 2, si ottiene
sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale
risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in
mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie,
determinato applicando il rendimento medio annuo dei
titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore
del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare
massimo di L. 10.000.000.
In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli
estremi del contratto di locazione registrato.
Parte II
Definizione del patrimonio
A) Patrimonio immobiliare
Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a
persone fisiche diverse da imprese: il valore
dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae
l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno
precedente per i mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come
sopra definito.
Per nuclei familiari residenti in abitazione di
proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo
residuo, è detratto, se più favorevole e fino a
concorrenza, il valore della casa di abitazione, come
sopra definito, nel limite di L. 110.000.000.
La detrazione spettante in caso di proprietà
dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per
il canone di locazione di cui alla parte I della
presente tabella.
B) Patrimonio mobiliare
La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è
ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto,
le partecipazioni in società non quotate e gli altri
cespiti patrimoniali individuali.
Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L.
30.0000.000.
Tale franchigia non si applica ai fini della
determinazione del reddito complessivo di cui alla parte
I della presente tabella.
TABELLA II
Scala di equivalenza
|
Numero dei componenti |
| |
Parametro |
|
1 |
1,00 |
|
|
2 |
1,57 |
|
|
3 |
2,04 |
|
|
4 |
2,46 |
|
|
5 |
2,85 |
|
Maggiorazioni:
- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e
di un solo genitore;
- 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n.
104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui
entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di
impresa.
CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 26.
Tirocini formativi e di orientamento - Art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 - Chiarimenti.
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Università e istituti di istruzione
universitaria della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
e, p.c. |
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di
Gabinetto |
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale della cooperazione
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato
regionale del lavoro
Al fine di consentire la più ampia divulgazione dei
"tirocini formativi e di orientamento"
(definizione usata nel nostro ordinamento giuridico per
indicare stage ed intership in azienda), si forniscono i
seguenti chiarimenti.
I predetti tirocini sono regolamentati dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 108 del 12 maggio 1998, che chiarisce ambiti e
modalità applicative dell'art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
La misura in parola si concreta in una interessante
opportunità per i giovani al fine di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro. Per le aziende rappresenta
certamente uno strumento che facilita la preselezione
del personale senza, peraltro, comportare obblighi di
assunzione.
Il richiamato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
delinea in modo organico il nuovo assetto legislativo
concernente i tirocini formativi e di orientamento,
superando la frammentazione normativa che caratterizzava
in precedenza il settore e rimovendo alcune limitazioni
organizzative ed amministrative che avevano determinato
uno scarso sviluppo quantitativo e qualitativo delle
iniziative.
E' da tenere presente che la legge n. 196/97 ed il
decreto n. 142/98 fanno riferimento alle attività di
tirocinio individuandone due tipologie, in relazione
alle rispettive finalità: il tirocinio di orientamento,
volto a facilitare le scelte professionali mediante una
diretta conoscenza dell'attività lavorativa ed il
tirocinio formativo, finalizzato a sviluppare le
competenze professionali.
L'ottica che pervade le nuove disposizioni è, dunque,
quella di una visione integrata tra i percorsi di
istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, la cui
valenza sia al contempo formativa e di orientamento. Il
tirocinio si configura, infatti, come un intervento
utilizzabile con una varietà di scopi:
- come strumento di orientamento attivo, per facilitare
le scelte professionali mediante una diretta esperienza
lavorativa;
- come momento formativo, derivante dalla possibilità
di ampliare il patrimonio di competenze fornite dal
percorso di formazione con competenze acquisibili
esclusivamente in ambito lavorativo;
- come opportunità di pre-inserimento lavorativo, in
quanto consente una reciproca conoscenza tra datore di
lavoro e tirocinante e fornisce un banco di prova
sufficientemente valido, ma non eccessivamente
impegnativo, per l'azienda ospitante.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n.
142, in attuazione dell'art. 18 della suddetta legge,
definisce le finalità, le modalità di attivazione dei
tirocini e gli obblighi amministrativi per le parti
contraenti.
Fissando il quadro operativo per la realizzazione dei
tirocini, il decreto apporta notevoli modifiche al
precedente assetto, risolvendo una serie di criticità
che rischiavano di limitare lo sviluppo di questo
istituto e ribadendo con forza la valenza formativa dei
tirocini. Viene altresì favorita la mobilità
professionale mediante la previsione di rimborsi, alle
imprese di Regioni del centro e del nord Italia, degli
oneri finanziari relativi all'attuazione dei progetti di
tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno.
La direttiva applicativa dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione n. 69/GAB-B, del 23
febbraio 2000 ripartisce le attribuzioni e le competenze
relative all'attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale, la Direzione regionale
formazione professionale e l'Ispettorato regionale del
lavoro, così come di seguito indicato.
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale:
- curerà l'attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento, di cui all'art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al regolamento approvato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1998, n. 142;
- acquisirà le convenzioni di cui all'art. 5 del
Regolamento;
- provvederà a sottoporre, per la necessaria ratifica
ed informazione, alla Commissione regionale per
l'impiego le convenzioni stipulate dalla stessa o
pervenute ai sensi dell'art. 5 del regolamento;
- curerà l'attivazione di tutte le procedure
necessarie.
La Direzione regionale formazione professionale:
- emanerà, con provvedimento assessoriale, le
autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, del
regolamento, sentito il Coordinamento regionale delle
misure di politica attiva del lavoro e l'Ispettorato
regionale del lavoro;
- approverà i programmi formativi inerenti tirocini;
- nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli
individuati dall'art. 1, lettere a), e) e g), del
regolamento, segnalerà - sentito l'ente di formazione
interessato - il tutore, come responsabile
didattico-organizzativo delle attività, da scegliere
tra il personale impegnato negli enti di cui alla legge
regionale n. 24/76 fornito di specifica
professionalità.
L'Ispettorato regionale del lavoro:
- svolgerà le attività di controllo e vigilanza sui
tirocini, anche attraverso gli ispettorati provinciali
del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le
convenzioni.
Per quanto riguarda gli stage effettuati con il
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare
ministeriale n. 52/99 del 9 luglio 1999, ha disposto
quanto segue: "Con riferimento agli stage
effettuati presso le aziende da giovani che svolgono
attività di formazione professionale nell'ambito di
progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si
precisa che gli stessi non rientrano nel campo di
applicazione del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante
norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal
momento che lo stage in ambito corsuale costituisce
semplicemente un modulo, peraltro di durata assai
limitata, di un più articolato percorso formativo,
volto a permettere una fase di alternanza tra teoria e
pratica. Comunque, per quanto attiene ai tirocini svolti
nell'ambito dei Programmi operativi nazionali e
regionali e delle iniziative comunitarie, si rileva che
per i soggetti attuatori permane l'obbligo della
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e
i danni civili, nonché quello di comunicare alle
Direzioni provinciali del lavoro l'avvio delle stesse,
che dovranno essere regolate da apposita convenzione e
da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione
tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.".
Vanno, poi, richiamate le indicazioni fornite dalla
Direzione formazione professionale di questo Assessorato
con nota 3278/13g/1°/FP del 7 aprile 2000 in merito al
progetto formativo e di orientamento. Esso, infatti,
deve mirare al potenziamento delle competenze, intese
come insieme di conoscenze e capacità che il
tirocinante deve avere acquisito al termine
dell'esperienza formativa.
Pertanto, il progetto dovrà essere articolato in modo
tale da sviluppare le seguenti aree di competenza:
- competenze di base che fanno riferimento al
"sapere minimo" riconosciuto come prerequisito
fondamentale per favorire l'occupabilità degli
individui ed il loro sviluppo professionale. Si tratta
di una gamma di competenze chiave per l'acquisizione di
conoscenze e la socializzazione al lavoro, quali ad
esempio: informatica, lingue straniere, economia,
organizzazione d'impresa, legislazione sul lavoro;
- competenze trasversali che fanno riferimento alle
abilità necessarie per favorire la trasferibilità da
un ambito professionale all'altro di competenze non
connesse in modo specifico ad un'attività o posizione
lavorativa, ma relative ai comportamenti professionali:
le competenze comunicative, diagnostiche, decisionali,
di problem solving;
- competenze tecnico-professionali che indicano
l'insieme delle conoscenze e delle tecniche operative
specifiche di una determinata attività professionale
nei diversi comparti/settori. Si tratta di competenze
costituite dai saperi e dalle capacità richieste al
soggetto per un efficace esercizio della
professionalità nel settore di riferimento. Riguardano,
cioè, il know how legato ai processi lavorativi a cui
fa riferimento la figura professionale oggetto del
tirocinio.
Al fine di rendere accessibile la misura, si allega alla
presente la scheda A, esplicativa della stessa.
Scheda A
I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Cos'è il tirocinio?
Il tirocinio è indubbiamente lo strumento più semplice
per entrare in contatto con le aziende, per imparare sul
campo, per farsi conoscere. Indipendentemente dagli
esiti occupazionali immediati (che comunque sono spesso
interessanti) l'inserimento in una organizzazione
aziendale è importante per le relazioni che ne possono
derivare.
E' un momento formativo da sfruttare a fondo, è quindi
determinante scegliere un tirocinio di qualità che
arricchisca il curriculum e le proprie competenze
concrete.
E' importante che il tirocinio rientri in un progetto
personale di formazione o ricerca del lavoro che può
essere perfezionato con gli enti promotori.
Cos'è e come va redatto il progetto formativo?
Il progetto formativo è il documento in cui vengono
dichiarati gli obiettivi e le modalità del tirocinio e
nel quale viene descritto l'iter formativo che dovrà
seguire lo stagista. Esso viene redatto dall'ente
promotore in base alle indicazioni fornite dall'azienda
che attiva lo stage. Il progetto formativo compilato
deve essere firmato dal tutor dell'ente, dal tirocinante
e dal tutor aziendale.
Nel progetto formativo sono indicate le modalità di
svolgimento dello stage e gli obiettivi che lo stagista
dovrà raggiungere.
L'azienda è tenuta ad assegnare, per ogni stage che
intende attivare, un tutor preposto alla formazione
dello stagista. Stesso compito spetta all'ente
promotore, che garantirà il regolare svolgimento del
progetto formativo attraverso un proprio tutor, che
interverrà in caso di inadempimento.
Cosa s'intende per stage?
Lo stage è un periodo di tirocinio in azienda che
costituisce la fase pratica della formazione
individuale. La finalità dello stage è quella di far
conoscere la realtà del mondo del lavoro e far
acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi
operativi di una specifica attività.
Chi può fare uno stage?
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo
un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o
che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano
acquisire esperienza sul campo in un determinato ambito
professionale. Possono fare uno stage anche i lavoratori
inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i
portatori di handicap.
Quanto dura uno stage?
La normativa determina solo la durata massima dello
stage per ogni categoria di persone, lasciando che la
durata minima venga decisa coerentemente al progetto
formativo:
- studenti di scuola media secondaria |
max 4 mesi |
- disoccupati inoccupati |
max 6 mesi |
- allievi di istituti professionali |
max 6 mesi |
- studenti di corsi post diploma/laurea |
max 6 mesi |
- studenti universitari |
max 12 mesi |
- laureati |
max 12 mesi |
- studenti di dottorati di ricerca |
max 12 mesi |
- studenti di scuola di specializzazione |
max 12 mesi |
- persone svantaggiate |
max 12 mesi |
- portatori di handicap |
max 24 mesi |
Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti
dello stagista?
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione
necessaria al buon esito dello stage;
- osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul
lavoro;
- permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare
l'andamento dello stage;
- tenere informato l'ente promotore su qualsiasi
eventualità: infortuni, interruzione dello stage, mal
funzionamento, etc.
Costi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di
conseguenza non è prevista alcuna retribuzione. La
copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'ente
promotore.
Qualora l'ente promotore sia una struttura pubblica
competente in materia di collocamento, il datore di
lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e
per la responsabilità civile verso terzi.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese
documentate (buoni pasto, trasporti,...).
Lo stage può essere retribuito?
La legge non prevede per l'azienda l'obbligo di
retribuzione nei confronti dello stagista. Tuttavia
l'impresa, a sua discrezione, può riconoscere al
tirocinante un premio stage o assegno di studio, che
viene specificato nel progetto formativo alla voce
"Facilitazioni previste".
L'importo e le modalità di erogazione vengono anch'esse
decise dall'azienda.
Quali sono i doveri dello stagista nei confronti
dell'azienda?
Come specificato nel progetto formativo lo stagista
deve:
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad
essi per qualsiasi esigenza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative
all'azienda;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in
materia di igiene e sicurezza.
Che cos'è un ente promotore e cosa fa?
Si dicono enti promotori tutti quegli organismi
autorizzati, dal D.M. n. 142/98 art. 5, all'attivazione
di stage:
- agenzie regionali per l'impiego;
- strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni;
- Università ed istituti di istruzione universitaria;
- Provveditorati agli studi;
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio
con valore legale;
- centri pubblici di formazione e/o orientamento;
- centri a partecipazione pubblica (per esempio centri
organizzatori di corsi FSE);
- comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché
iscritti negli specifici albi regionali);
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalle Regioni;
- istituzioni formative private non aventi scopo di
lucro autorizzate dalle Regioni.
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e
garantire il corretto svolgimento dello stage attraverso
la predisposizione della convenzione, la stesura del
progetto formativo e tutte le pratiche necessarie
affinché il tirocinio sia efficace e conforme alle
normative per ambo le parti.
Solo gli enti promotori hanno la facoltà di attivare
stage. Tutti gli altri enti (associazioni di categoria,
enti di formazione privati, ecc.) possono attivare stage
solo con l'aiuto di un ente promotore che stipula la
convenzione.
Chi sono i tutor? E quali sono i loro ruoli?
Lo stage vede impegnati due diversi tutor: il tutor
aziendale e il tutor dell'ente promotore.
Il tutor aziendale è la persona all'interno
dell'impresa che si occupa dell'inserimento e della
formazione dello stagista e che lo segue in tutte le
fasi dello stage, dall'accoglienza all'assistenza
operativa. Nominato dal soggetto ospitante (azienda
pubblica o privata) ha il compito di:
- seguire il tirocinante nell'area/e aziendale dove
opera e nei momenti formativi;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono
emergere durante il tirocinio.
Il tutor dell'ente promotore è il responsabile
didattico-organizzativo dello stage. Deve verificare la
correttezza del progetto formativo, assicurandosi della
serietà delle motivazioni e dell'impegno sia dello
stagista che dell'azienda, nonché intervenire in caso
di inadempimento.
Entrambi i tutor sono invitati a confrontarsi durante il
periodo del tirocinio per verificare il buon andamento
dello stage.
Uno stage può essere prolungato?
La proroga di uno stage può avvenire solo se il periodo
già svolto dallo stagista in azienda è inferiore a
quello massimo previsto dalla legge (4 mesi per studenti
di scuola media superiore e diplomati; 6 mesi per
inoccupati, disoccupati, studenti di istituti
professionali, studenti di attività formative
post-diploma e post-laurea; 12 mesi per laureati,
studenti universitari, studenti di dottorati di ricerca
e scuole di specializzazione e per persone svantaggiate;
24 mesi per i portatori di handicap).
Valore dei tirocini
Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono
avere valore di credito formativo e, ove certificato
dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel
curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Cosa sono i crediti formativi?
La legge (D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, art. 12;
D.M. 10 febbraio 1999, n. 34 e il D.L. 25 marzo 1998, n.
142, art. 9, comma 3) prevede che il periodo di stage
possa avere uno specifico valore all'interno del
percorso di studi, denominato "credito
formativo". Per essere considerato tale, lo stage
dovrà essere qualificato, debitamente documentato e
coerente con il tipo di studi. Il credito formativo
permette allo studente dell'ultimo anno della scuola
media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge
al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali
dell'esame di maturità. Nelle Università la modalità
secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage
in punteggio di esame o laurea viene stabilita
autonomamente da ogni Accademia.
A chi rivolgersi?
Lo schema della Convenzione e quello del
progetto formativo e di orientamento sono allegati al
D.M. 25 marzo 1998.
Una copia della Convenzione e di ciascun progetto
formativo e di orientamento deve essere trasmessa ai
seguenti soggetti:
- Regione;
- Ispettorati del lavoro competenti territorialmente;
- rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza,
organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E' possibile rivolgersi, per
avere informazioni sui tirocini formativi e di
orientamenti, a: Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale della Sicilia - via Imperatore
Federico n. 52 - Palermo, telefono 091/6960556, fax
091/362353, e-mail orien ta@regione.sicilia.it.
LEGGE 26 novembre 2000, n. 24.
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei
soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme
urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI
UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI
IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Collaborazione coordinata e continuativa
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
può concedere alle imprese e società, agli enti
privati, agli esercenti arti e professioni che
instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa con i predetti soggetti per un periodo non
inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per
cento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto
delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti
di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di
cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato
istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si
provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente
articolo.
Art. 2.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle
pubbliche Amministrazioni
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici
dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da
essa vigilati, agli enti locali territoriali o
istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi
dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un
contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque
annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore
a cui trova applicazione il decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente
legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati
con risorse del bilancio regionale ed a cui viene
assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i
contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso
mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui
il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale,
l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
a finanziare la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al
comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che
stipulano contratti di diritto privato di durata
triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima
legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al
presente comma per ogni contratto di diritto privato è
ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari
importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società
miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori
socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o
altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione
aventi medesime finalità di stabilizzazione
dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo
di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per
ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato
destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società
miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono
dette società possono essere concessi contributi
dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e lsulla base di
criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentito il parere della
Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità
del presente comma è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura
di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei
criteri stabiliti dalla Commissione regionale per
l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai
competenti organi dello Stato conferendo priorità ai
soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1
comporta la decadenza da qualunque altro beneficio
previsto dalla vigente normativa per i lavoratori
destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei
lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve,
delle precedenze e delle priorità previste per
l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3
rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente
utili dall'Amministrazione regionale, ancorchè i
predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative
finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2
sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001,
rispettivamente un limite di impegno quinquennale di
lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di
lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.
Art. 3.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
delloStato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in
materia di lavori socialmente utili
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le
disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma
1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e
nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.
18, continuano a trovare applicazione anche a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati
dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché
parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
applicano le disposizioni statali così come integrate
dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono
gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico
dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
a concedere i benefici di cui al presente comma in
favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili finanziati con oneri a carico del
bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il
finanziamento di progetti di lavori socialmente utili,
nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie
destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e
l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati
nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle
procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti
ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così
come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione
anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano
straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale
di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati
dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17
novembre 2000, data di approvazione della presente
legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione
dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al
20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti
locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in
forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai
costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000
milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla
fuoriuscita dai lavori socialmente utili
prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di
presentazione della domanda del beneficio che all'atto
della fruizione della misura risultino essere
effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Art. 5.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori
socialmente utili
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000
utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni
contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente
legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo
dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un
programma complessivo di fuoriuscita dei predetti
lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale
programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i
soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita
individuazione delle misure di fuoriuscita previste
dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può
prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del
regime transitorio che, ancorchè utilizzati in
precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e
purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare
la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire
all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001,
pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i
benefici previsti dalla normativa vigente in materia di
lavori socialmente utili. La Commissione regionale per
l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi
degli enti. In caso di inadempienza da parte di
amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza
della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione segnala l'inadempienza all'am
ministrazione titolare delle funzioni di controllo o
vigilanza, che provvede in via sostitutiva.
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione si provvede
all'autorizzazione delle relative misure ed
all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti
degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le
segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e
acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta
giorni dall'en trata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23
gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle
rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali
degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle
aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale
territoriale che possono essere finanziate con risorse
provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano
oggetto di programmazione negoziata così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui
all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, così come recepito dalla legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i
provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione
dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono
essere applicate anche in favore dei lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili fruitori di
trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a
carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo
ogni onere a carico del bilancio della Regione.
Art. 6.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni e le relative misure di
fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per
l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire
30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni e le relative
misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi
7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione
delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei
lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo
4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100
milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti
di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001
l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire
160.000 milioni destinati ai contratti di diritto
privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore
spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio
finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000
milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche
ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000
milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore
spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno
1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire
22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001
l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa
di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
per le attività socialmente utili di cui il soggetto
utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività
socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonché per le attività socialmente utili di cui il
soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione resta a carico
dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire
284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede
quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del
capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire
22.000 milioni con parte delle disponibilità del
capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300
milioni con parte delle disponibilità del capitolo
21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione
siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di
lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.
Art. 7.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo
indeterminato
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire
50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di
pari importo delle disponibilità del capitolo 21257,
accantonamento 1018, del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 8.
Norme concernenti i piani di inserimento
professionale
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10
della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si
applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31
dicembre 2002.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6,
del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così
come modificate ed integrate dall'articolo 11 della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai
giovani residenti nel territorio della Regione fino al
31 dicembre 2002.
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta
l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5,
del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da
ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto
all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione
e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani
impegnati in analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va
interpretato, nel caso di frazione della predetta
percentuale, computando la stessa all'unità inferiore
per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo
"a" di cui all'articolo 10 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31
luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4,
5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed
integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto
dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998,
n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la
spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la
riduzione di pari importo delle disponibilità del
capitolo 33735 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai dirigenti
di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in
possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30 è aggiunta la seguente lettera:
"d) ogni altra categoria di datori di
lavoro".
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche
ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di
lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali
presentino la relativa istanza entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11
Organi collegiali
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n.
18, e successive modifiche e integrazioni, dura in
carica cinque anni ed è integrata da due componenti
effettivi e due supplenti designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione
regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa
vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate
agli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La
predetta disposizione trova applicazione anche nei
riguardi della Commissione attualmente in carica.
Art. 12.
Servizi per l'impiego
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e
della formazione professionale, l'Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a
stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti
dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n.
24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di
politica attiva del lavoro.
Art. 13.
Servizi informatici
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a provvedere alla organizzazione del
servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in
armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nell'ambito degli interventi concernenti
l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui
all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100
milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo
delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 14.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per
l'impiego e per la formazione professionale
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36 è così modificato:
"L'incarico è conferito per un quinquennio e
s'intende confermato qualora non intervenga
provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa
scadenza".
2. La denominazione "Agenzia del lavoro"
riportata nella tabella A allegata alla legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in "Agenzia
regionale per l'impiego e la formazione
professionale".
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica
attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7
agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura
organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36, così come modificato
dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30, le parole "con qualifica di
dirigente superiore" vengono sostituite con le
parole "con qualifica di dirigente di seconda
fascia e per necessità di servizio con qualifica di
dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova
applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10".
Art. 15.
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a
rischio
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed
il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un
contributo straordinario di lire 10.000 milioni al
comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di
politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei
soggetti dimessi da comunità o centri di cura e
recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo,
inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del
progetto "Emergenza Palermo", nonché del
personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come
modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di
partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono
essere computate anche le giornate in cui non vi sia
stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza,
puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.
Art. 17.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre
1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della
legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e dall'articolo 48,
comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è
aggiunto il seguente comma:
"2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non
trovano applicazione ai lavoratori che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia
richiesti dalla disciplina vigente".
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in
materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce
entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno
formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il
piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere
utilizzato in attività di aggiornamento,
riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di
spesa relativi alle attività formative affidate ad enti
ed organismi previsti dalla normativa vigente,
l'Amministrazione regionale può avvalersi di società
di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso
il Ministero della giustizia per le società di
revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al
controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà
essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun
intervento. Il controllo e la certificazione dei
rendiconti delle spese effettivamente sostenute e
documentate dagli enti ed organismi attuatori è
ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza
della spesa alle attività progettuali.
Art. 18.
Attività di formazione nelle scuole di servizio
sociale
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare, con le procedure previste per
la programmazione, agli enti gestori delle scuole di
servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai
benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n.
200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, le attività ed i tirocini formativi e di
orientamento per assistenti sociali ed operatori del
comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì,
a finanziare le relative attività di formazione
continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui
servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e
2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 19.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori
emigrati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'importo massimo concedibile per i
finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge
regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito
dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n.
38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'importo massimo concedibile per i
finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge
regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito
dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n.
38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'importo massimo concedibile per i
finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge
regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito
dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n.
38, è elevato a lire 150 milioni.
Art. 20.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione
e le politiche sociali
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il
Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le
politiche sociali con il compito di assistere il
Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle
iniziative e degli strumenti volti a favorire la
crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo
operativo con gli altri organi dell'Amministrazione
regionale, nonché con il dipartimento della
programmazione e con le strutture di cui agli articoli
17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Regione ed è composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie
affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni
di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal
Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale
alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per
l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti
locali, uno dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,
uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del
Comitato fra i componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della
Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo
svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200
milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è
determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni.
Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI
DISABILI
Art. 21.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, con una dotazione
finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000
milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità
del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario
medesimo.
Art. 22.
Comitato di gestione del Fondo
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione,
nominato con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo
Assessore, in qualità di Presidente; dal competente
dirigente generale del predetto Assessorato, il quale
sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o
impedimento; dal dirigente generale preposto al
dipartimento della formazione professionale; da sei
componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e da sei componenti designati dalle
organizzazioni datoriali comparativamente più
rappresentative; da sei componenti designati dalle
associazioni delle categorie di disabili di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei
rappresentanti degli enti locali di cui tre designati
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI)
e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.).
Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il
dirigente del competente servizio del predetto
Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i
componenti non di diritto possono essere riconfermati
per una sola volta. Per ogni componente effettivo è
nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione
di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei
disabili, le quali non facciano parte con propri
rappresentanti della composizione del medesimo comitato,
in ragione di un rappresentante per ciascuna
associazione od organizzazione.
Art. 23.
Funzioni e compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti
materie: programmazione delle attività del fondo;
assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse
finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese
di funzionamento; criteri per la concessione dei
finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri
finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai
benefici, modalità e procedure per la presentazione e
la valutazione delle richieste di intervento e per
l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre
coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di
monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati
conseguiti; esprime parere sui criteri per
l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine
all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle
relative risultanze; propone l'adozione delle misure
ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del
livello qualitativo degli interventi; verifica
l'andamento amministrativo-contabile della gestione del
fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la
relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui
risultati conseguiti durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese
esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni
provinciali di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di
gestione approva i programmi di attività intesi ad
ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al
presente articolo e del fondo nazionale di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti,
nonchè la stipula delle convenzioni previste dagli
articoli 11 e 12 della medesima legge.
Art. 24.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed
iniziative
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del
Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi
regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei
disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi
integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma
1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano
tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore
dei lavoratori disabili, per la promozione e
realizzazione di specifiche iniziative volte
all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti
alle categorie interessate; copertura degli oneri per
l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle
convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 25.
Organizzazione dell'attività del comitato
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con
proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed
il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale
del lavoro, in conformità ai principi organizzativi
contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
provvedono alla individuazione degli uffici di cui il
comitato si avvale per lo svolgimento della propria
attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto
per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è
determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre
alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove
spettanti.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione sono determinate le
modalità di gestione, amministrativo-contabili del
fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Art. 26.
Norme transitorie
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, i criteri e le procedure per il
collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili
sono determinati, sentita la commissione regionale per
l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre
l997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i
relativi compiti sono assolti da comitati provinciali
per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici
provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di
presidente, o da altro funzionario dallo stesso
delegato;
b) da due medici designati dalla competente azienda USL,
specializzati in medicina del lavoro e in medicina
legale;
c) da due componenti designati dalle associazioni
rappresentative dei disabili, presenti a livello
provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per
l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza,
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Art. 27.
Collocamento lavorativo dei disabili
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e
l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli
uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza
di competenza degli ispettorati del lavoro.
Art. 28.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Messina, 26 novembre 2000.
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
ADRAGNA
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante:
"Integrazioni e modifiche della disciplina dei
lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144" all'art. 6,
comma 2, così dispone:
"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, possono, ove ne
ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e
lavoro autonomo, le attività previste al comma 3
dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive modificazioni, per la stessa
durata ivi prevista.".
Nota all'art. 2, comma 2:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante:
"Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti
partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui
all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed
interventi per l'attuazione di politiche attive del
lavoro" all'art. 120, comma 6, così dispone:
"Il 40% della retribuzione derivante da rapporti
contrattuali a tempo pieno ovvero il 90% della
retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo
parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico
della Regione ed è erogato direttamente all'ente
proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte
rimanente della retribuzione".
Note all'art. 4, comma 1:
- La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante:
"Disposizioni in materia di lavoro e occupazione.
Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il
contingente dell'Arma dei carabinieri operante in
Sicilia" all'art. 1, rubricato "Disposizioni
in materia di lavori socialmente utili", così
dispone:
"1. Le disposizioni statali, incluse quelle
contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22
della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori
socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica
utilità, trovano applicazione nella Regione con le
modifiche ed integrazioni contenute nel presente
articolo.
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti
di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere
attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei
soggetti attuatori.
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori
socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali
per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità
stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego.
4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli
che hanno conseguito una permanenza nei progetti di
lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data
del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente
in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31
dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la
disciplina statale e in particolare il decreto emanato
il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi
ed occupazionali finanziati con risorse statali si
applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma si fa fronte con i fondi regionali
destinati al finanziamento di analoghi progetti.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti
all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di
cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
fatte salve le norme che regolano il trattamento
giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle
attività e quelle relative alla decadenza dei
trattamenti previdenziali in conseguenza
dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle
stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente
utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono
essere proposti e realizzati dagli enti di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451".
- La legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante:
"Integrazione del fondo per i comuni di cui
all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n.
5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.
Disposizioni finanziarie." all'art. 9, rubricato
"Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili", comma 1, così dispone:
"Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale
23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:
"I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli
che hanno conseguito una permanenza nei progetti di
lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data
del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente
in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31
dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la
disciplina statale ed in particolare il decreto emanato
il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica".".
- La legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante:
"Disposizioni in materia di lavoro" all'art.
9, così dispone:
"1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della
Regione siciliana dell'articolo 45 della legge 17 maggio
1999, n. 144 si terrà conto dell'effettiva
utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di
attività di lavori socialmente utili. Per effettiva
utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a
seguito dell'assegnazione della competente sezione
circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti
di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi
vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata
assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva,
per malattia, per maternità e per l'espletamento di
funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va
dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono
assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le
posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel
regime transitorio - per effetto delle disposizioni
dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge
regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente
all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n.
144.".
Note all'art. 4, comma 2:
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
recante: "Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge
24 giugno 1997, n. 196" all'art. 11, comma 4, così
dispone:
"Le regioni e le province possono destinare
risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il
finanziamento degli oneri connessi al pagamento
dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai
lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente
utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in
coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali
risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli
stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente
calcolati, per la corresponsione degli assegni
familiari.".
- Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante:
"Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'art. 1, comma 7,
così dispone:
"Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche
i contributi comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo".
Note all'art. 4, comma 3:
- L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, è rubricato "Disciplina transitoria" e
così dispone:
"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati
impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per
almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1
continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di
mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da
parte delle competenti commissioni regionali per
l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile
della Direzione regionale del lavoro - settore politiche
del lavoro -, su segnalazione delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, le quali inviano tempestivamente al
predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i
nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo
di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con
la quale il soggetto è stato adibito ai predetti
lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del
30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate,
nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo
per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel
decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
5 anni al raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la
concessione di un contributo a fondo perduto a fronte
dell'onere relativo al proseguimento volontario della
contribuzione ovvero dell'erogazione anticipata del
trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per
l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di
presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo
le modalità di cui all'art. 9-septies del citato
decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai
benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino
al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel
caso di assunzione a tempo indeterminato;
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c)
del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di
cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al
contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunità occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà
avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza
pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c),
destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono
ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento
allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino
a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui
al presente articolo, sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonché le modalità di attuazione
delle misure di cui al comma 5.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, reca:
"Attuazione della delega conferita dall'articolo 26
della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
interventi a favore di giovani inoccupati nel
Mezzogiorno".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18,
così dispone:
"1. I piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della
Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti
piani sono disciplinati per la parte relativa al
programma dei lavori socialmente utili dalla normativa
vigente in materia deve essere formulata e svolta in
raccordo con la Direzione regionale della formazione
professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono
finanziare i piani cui al presente articolo con le
modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione di cui al
comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati,
anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa
approvazione di apposita convenzione da parte della
Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito
delle risorse destinate ai piani di inserimento
professionale da fondi regionali, nazionali o
comunitari, i piani straordinari di inserimento
professionale di cui al comma 1, che comportano alla
conclusione del piano l'assunzione a tempo
indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o
di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati
nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale
obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi
ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme
erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento
professionale non trovano applicazione per i soggetti
espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi
aziendale, di settore o di area.".
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante:
"Integrazioni e modifiche della disciplina dei
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
all'art. 1 così dispone:
"1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, di seguito denominati enti
utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno
in corso attività progettuali con oneri a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui
all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di
cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo
le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere
all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività
diverse da quelle originariamente previste nei progetti,
purché rientranti nell'elenco delle attività di cui
all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in
concorso tra più enti in base alla vigente normativa,
la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in
capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è
collegata ovvero a quelli presso i quali viene
effettivamente svolta l'attività.".
Note all'art. 5, comma 5:
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, così dispone:
"Le regioni possono individuare attività
aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo
sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano
trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere
infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi
strutturali europei ovvero siano oggetto di
programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed
aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.".
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23
gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"I progetti di lavori socialmente utili ed i
progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e
12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere
attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei
soggetti attuatori.".
Nota all'art. 5, comma 6:
L'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante: "Ordinamento delle autonomie locali."
come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, recante: "Provvedimenti in materia di autonomie
locali.", così dispone:
"L'istituzione è organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.".
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante
"Programmazione delle risorse e degli impieghi.
Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre
disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio
della Regione" all'art. 70 così dispone:
"1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la
spesa in materia di interventi di politica attiva del
lavoro ed in particolare di progetti di lavori
socialmente utili e di piani di inserimento
professionale dei giovani è istituito presso
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione il Coordinamento regionale delle misure
di politica attiva del lavoro che si avvale di personale
in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso
l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale e presso gli uffici periferici del lavoro.
La direzione di detta struttura sarà affidata, con
decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la
Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia
regionale per l'impiego
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato, previa approvazione della Commissione
regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori
socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28
novembre 1996, n. 608 e piani di inserimento
professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge
19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed
integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'art. 25,
comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n.
223".
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85,
dispone in ordine alle modalità di realizzazione dei
progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 6, comma 3:
La legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante:
"Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno
1998" all'art. 1, comma 3, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavori
socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie
individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed
ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi
di azienda, di area o di settore. E' altresì
autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui
all'art. 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, per progetti approvati ai sensi
del citato decreto legislativo e della legge regionale
23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200
milioni per l'esercizio finanziario 1998".
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
così dispone:
"1. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare,
con le modalità di cui all'art. 24 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione
all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui
all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24
per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma
precedente non sono applicabili le disposizioni di cui
agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione
delle disponibilità del capitolo 33727".
Nota all'art. 6, comma 5:
L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
"Norme in materia di promozione
dell'occupazione" reca: "Interventi a favore
dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno".
Nota all'art. 6, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18,
così dispone:
"1. L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30 è sostituito dal seguente:
"Art.28 - 1. Al consulente o consigliere di parità
regionali di cui al comma 5 dell'art. 15 bis della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto
dall'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4
sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni,
l'indennità di carica ed il trattamento di missione
previsto per gli assessori delle province regionali con
popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è
corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella
di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai
commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie
funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli
assessori provinciali secondo le disposizioni di cui
alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo,
compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è
rinnovabile".
2.Le indennità di carica ed il trattamento di missione
indicati nel presente articolo decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno
1999, cui si provvede con pari riduzione delle
disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio medesimo".
Nota all'art. 6, comma 7:
Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, così dispone:
"La durata della prestazione, a decorrere dal 1°
maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi,
rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In
caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50
per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1
è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il
restante 50 per cento è corrisposto dall'ente
utilizzatore".
Note all'art. 6, comma 8:
- Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n.81 è riportato alla nota all'art. 6,
comma 7, del testo che qui si annota.
- L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 è riportato alla nota all'art.
4, comma 2, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 7:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
rubricato "Contributi alle imprese per assunzioni a
tempo indeterminato" risponde a finalità di
sostegno dell'occupazione attraverso misure agevolative
di nuove assunzioni nonché di mantenimento del livello
occupazionale".
Note all'art. 8, comma 1:
- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
all'art. 15, così dispone:
"1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le
commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995,
piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a
35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle
liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di
lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad
iniziative formative volte al recupero dell'istruzione
di base, alla qualificazione professionale dei soggetti
già in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello per
giovani già in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e
lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente
utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'art. 14. La pare relativa al programma formativo
deve essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di
apposite convenzioni predisposte di concerto con le
agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
presente articolo non può essere superiore alle ottanta
ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per
ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al
giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al
pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione,
eventualmente avvalendosi della rete di sportelli
bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del
costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore
di formazione, è a carico del soggetto presso cui è
svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità
previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto
al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è
svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui
quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di
almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in
analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro
la possibilità di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a
carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e
le malattie professionali connessi allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per
l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18,
è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo
che qui si annota
Nota all'art. 8, comma 2:
Il decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno al
reddito, di incentivazione all'occupazione e di
carattere previdenziale" all'art. 1, comma 6, così
dispone:
"I piani per l'inserimento professionale dei
giovani di cui all'art. 9-octies del decreto legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere
lo svolgimento delle attività, da parte di giovani
residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese
del settore industriale operanti in territori diversi da
quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del
predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi
del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, o anche tramite le loro associazioni
territoriali, rapporti di collaborazione con le
corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle
aree territoriali di provenienza dei giovani,
finalizzati allo sviluppo economico di tale aree. In
tali casi ai giovani è corrisposta un'indennità
aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso
degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e
l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila
mensili a carico dell'impresa ad integrazione
dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti
nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le
indennità aggiuntive di cui al presente comma sono
corrisposte nel caso che le attività formative siano
svolte presso imprese non operanti nelle regioni di
residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni
parlamentari competenti in ordine ai risultati dello
svolgimento delle suddette attività. I piani di cui
all'art. 15, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451 avviati entro il 1998 possono essere
completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondo" così come modificato ed integrato dall'art.
11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante:
"Integrazione del fondo per i comuni di cui
all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
Realizzazione di progetti di utilità
collettiva.Disposizioni finanziarie", che così
dispone:
"1.Le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art.
1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si
applicano ai giovani residenti nel territorio della
Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo
svolgimento di attività presso imprese, anche
artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore
produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 19, 24 e 25 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziarie
i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'art. 1
del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le
risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui
alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere
l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani
nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e
lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al
finanziamento dei piani interregionali che prevedano,
alla conclusione, il posizionamento lavorativo
nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali
possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 15, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1994,
n. 451, è riportato alla nota all'art. 8, comma 1, del
testo che qui si annota.
Note all'art. 8, comma 4:
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18
è riportato alla nota all'art. 4, comma 3, del testo
che qui di seguito si annota.
- L'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, richiamato nel testo originario, così dispone:
"1. Si definiscono lavori socialmente utili le
attività che hanno per oggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva,
mediante l'utilizzo di particolari categorie di
soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto
legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale
mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo
la seguente tipologia:
a) [lavori di pubblica utilità mirati alla
creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini
di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al
massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle
condizioni di cui all'articolo 2];
b) [lavori socialmente utili mirati alla
qualificazione di particolari progetti formativi volti
alla crescita professionale in settori innovativi, della
durata massima di 12 mesi];
c) [lavori socialmente utili per la realizzazione
di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario,
della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un
periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari
di trattamenti previdenziali];
d) prestazioni di attività socialmente utili da
parte di titolari di trattamenti previdenziali,
realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.
3. [Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 2 sono definite mediante la predisposizione di
appositi progetti].
4. [Fatte salve le norme che regolano il trattamento
giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle
attività di cui al comma 1 e quelle relative alla
decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza
dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle
attività, le regioni possono dettare norme in materia.
Le competenze attribuite dal presente decreto alle
Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i
tempi previsti dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai
competenti organismi degli enti locali].
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza,
promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili
come strumento di politica attiva del lavoro, di
qualificazione professionale e di creazione di nuovi
posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche
sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. [Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante
la costituzione, ai sensi dell'art. 13 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, di una idonea struttura
organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di
lavori socialmente utili".
- L'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, richiamato nel testo originario, così dispone:
"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a), b), c), possono essere promossi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici
economici, dalle società a totale o prevalente
partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri
interessati per materia, anche su proposta delle regioni
e degli enti locali, altri soggetti che possono
promuovere progetti di lavori socialmente utili".
- Si riportano gli artt. 4, 5, 6, 9 e 11 dello stesso
decreto legislativo n. 468 del 1997, abrogati con l'art.
10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che
continuano a trovare applicazione ai piani di cui
trattasi in virtù del richiamo operato dalla
disposizione annotata:
Art. 4.
[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente
utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o
disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del
collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
non percettori dell'indennità di mobilità o di altro
trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e
percettori dell'indennità di mobilità o di altro
trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento
straordinario di integrazione salariale sospesi a zero
ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati
in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di
crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per
specifiche aree territoriali, mediante delibera della
Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23
luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista
l'ammissione al lavoro esterno come modalità del
programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione
penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti
attività lavorative destinate ad essere svolte
all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi
minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di
ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle
di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per
quelle per le quali il termine di espiazione della pena
ricada nell'ambito di durata del progetto].
Art. 5
[1. I progetti di lavori socialmente utili di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai
provvedimenti di approvazione validamente assunti dai
soggetti promotori, sono presentati alle commissioni
regionali per l'impiego competenti, che provvedono
all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i
quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro
tale termine non venga comunicata, dalla direzione
regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al
soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie ovvero la richiesta di integrazione di
informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il
modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I
progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono
essere corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I
progetti relativi ad attività inserite in interventi
formativi devono essere corredati dal progetto formativo
debitamente autorizzato. I progetti relativi ad
attività dirette al raggiungimento di obiettivi di
carattere straordinario devono essere corredati dalla
dichiarazione dell'organo competente del soggetto
proponente circa l'effettivo carattere straordinario
degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della
tempestività degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta
assumere le deliberazioni in materia di promozione di
progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, al fini
dell'approvvigionamento di quanto strettamente
necessario per la immediata operatività dei progetti,
può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a
procedure straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla
normativa in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori
socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i
presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione del comma 4
del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti
possono stabilire criteri di priorità per
l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il
finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la
finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei
soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente
pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento
di attività formative, la presenza della convenzione di
cui all'art. 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A
tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i
quali consentire la presentazione dei progetti, per
potere effettuare una comparazione qualitativa dei
progetti medesimi e richiedere informazioni integrative
al modello di presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di
convenzioni elaborate dai Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche
aventi competenze interregionali. Le convenzioni
contengono il piano generale di svolgimento delle
attività di lavori socialmente utili, mentre le
modalità di attuazione in ambito locale sono contenute
nei singoli progetti da presentare agli organi regionali
competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute
nel presente comma non si applicano ai progetti
interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997].
Art. 6
[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività
socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della
corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori
e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione
del progetto e del principio delle pari opportunità.
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di
trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a
coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura competenti, secondo i
criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali
per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso
di nuclei familiari privi di reddito composti da
disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di
entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e
solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta
una determinata diminuzione del punteggio posseduto,
secondo i criteri di cui al citato art. 16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori
di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 4, comma
1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura competenti, secondo il maggior periodo
residuo di percepimento del trattamento previdenziale,
limitatamente ai progetti la cui durata non sia
superiore a tale residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene
limitatamente a gruppi di lavoratori, espressamente
individuati nel progetto medesimo, fatte salve le
qualifiche professionali altamente specializzate o
dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di
cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un
numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto
nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di
effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità
al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con
particolare riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione
dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo
gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la
selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì
richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei
lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente
specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti
alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g)
del comma 1 dell'art. 4, che si trovino in condizioni
tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre
che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego
competenti possono prevedere il loro inserimento mirato
tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati al progetti
lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri
progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di
almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente
progetto].
Art. 9
[1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle
attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti
percettori di trattamenti previdenziali, comporta la
perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista
regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la
cancellazione sono disposte dal responsabile della
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento
è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione
regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, che
decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
La partecipazione ad attività di orientamento e di
formazione, disposta dal competenti uffici pubblici,
costituisce giustificato motivo di rifiuto
dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la
cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma
1, non possono essere disposte quando le attività
offerte si svolgono in un luogo distante più di 50
chilometri da quello di residenza del lavoratore o
comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi
pubblici di linea. La commissione regionale per
l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso,
può modificare i predetti limiti relativi alla
dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1
operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono,
per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la
revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano
partecipato regolarmente alle attività socialmente
utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano
rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti
previdenziali cessano dalla partecipazione alle
attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le
modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi
utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del
progetto o della prestazione, la sostituzione con altro
lavoratore].
Art. 11
[1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, sono ripartite a livello regionale; con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca
di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la
definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro
rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al
31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata
secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità
delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e
1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni
regionali per l'impiego destinano una quota non
inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al
finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le
commissioni regionali per l'impiego destinano una quota
non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori
socialmente utili eventualmente presentati sulla base
delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma
4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni
regionali per l'impiego riservano una quota non
inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al
finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di
soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori
socialmente utili e che non abbiano fruito di
trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse,
utilizzabili nei rispettivi territori, per il
finanziamento degli oneri connessi al pagamento
dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori
impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal
fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con
gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono
utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi
effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente
calcolati, per la corresponsione degli assegni
familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche
del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare
con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per
il monitoraggio e il flusso informativo relativamente
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito
regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento
della presentazione del progetto, indicare l'impegno a
destinare risorse per il finanziamento degli oneri
connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8,
comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo.
In caso di approvazione del progetto, possono versare
all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e
per la copertura dei benefici accessori in favore dei
lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere
direttamente alla corresponsione degli assegni versando
all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari
alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono
utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei
lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici
accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei
lavoratori utilizzati nel limite massimo di L. 1.000.000
pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per
il finanziamento delle spese relative all'avvio delle
società miste ovvero di cooperative e loro consorzi,
ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L.
5.000.000 pro capite per richieste di contributi
relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per
le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale
delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino
ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite;
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7,
lettere c) e d) dovrà comunque prevedere un saldo non
inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva
realizzazione del piano di impresa].
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
recante: "Misure di politiche attive del lavoro in
Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e
di sanità. Disposizioni varie." a seguito
dell'abrogazione del comma 2 risulta come segue:
"1. Il datore di lavoro per beneficiare degli
incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre
apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione per essere preventivamente
autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai
successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 23
gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per
l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi
previsti agli articoli precedenti.".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a
seguito dell'integrazione apportata dalla disposizione
che si annota, così risulta:
"1. Ai fini dell'applicazione della presente legge
sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari
dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative
nonché consorzi di imprese individuali, societarie e
cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel
territorio della Regione siciliana ed operanti in
qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti
negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS).
d) ogni altra categoria di datori di lavoro.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei
contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi
per le attività che trovano attuazione nel territorio
della Regione siciliana".
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è
riportato alla nota all'art. 6, comma 4, del testo che
qui si annota.
Nota all'art. 10:
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai
commi 1 e 2, così dispone:
"Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive
integrazioni e modificazioni, sono estese al personale
dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in
relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di
settori di attività.
I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta
legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla
data di chiusura delle attività.".
Note all'art. 11;
- La legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante:
"Attribuzione di nuovi compiti alla commissione
regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27
dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per
l'impiego)." all'art. 1, così dispone:
"La commissione regionale di cui all'art. 13 della
legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i
compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto
1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977,
n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4
agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre
1978, n. 795.
La commissione assume la denominazione di Commissione
regionale per l'impiego.".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1977, n. 469,
recante: "Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), così
dispone:
"Costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentatività
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonché quella del consigliere di
parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.
125.
Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a
rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative, composto da rappresentanti
istituzionali della regione, delle province e degli
altri enti locali.".
Nota all'art. 12:
Gli enti ed organismi contemplati dell'art. 4 della
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante:
"Addestramento professionale dei lavoratori"
sono l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC.
Note all'art. 13, comma 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, così dispone:
"1. Il sistema informativo lavoro, di seguito
denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri
stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 e la sua organizzazione è
improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di
rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli
articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interporabilità e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati
alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono
stabilite sentita l'autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle
banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti
dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi
e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di
servizi erogati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sono determinati annualmente,
sentito il parere dell'autorità per lnella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
(Omissis)
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire
l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi
informativi regionali e locali ad esso collegati, è
istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico
con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni e le
amministrazioni locali in materia di SIL.
(Omissis).".
- La legge regionale 8 novembre 1988, n.35, recante
"Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e
del lavoro" all'art. 4 così dispone:
"1. In attuazione di quanto previsto dal comma
secondo dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio
1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla
rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed
elaborazione dei dati occorrenti per l'informatizzazione
dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo
delle relative metodologie, la disciplina delle
modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed
utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e
manutenzione dei beni, dei programmi e delle
attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla
riqualificazione del personale indispensabile per
l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga
alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato
e alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 nel rispetto
di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei
contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con
le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi
che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. (Omissis)".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36,
recante: "Norme modificative ed integrative della
legge 28 febbraio 1987, n.56 e delle leggi regionali 23
gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo
1979, n.18, in materia di disciplina del collocamento e
di organizzazione del mercato del lavoro. Norme
integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67, concernente attività di utilità collettiva in
favore dei giovani", a seguito della modifica
apportata con la disposizione annotata, ha il seguente
testo:
"1. Il Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
sentita la Giunta regionale, nomina il direttore
dell'Agenzia, nella persona del direttore preposto alla
direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il
personale dell'Amministrazione regionale in possesso di
elevata professionalità e comprovata pluriennale
esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto
tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in
possesso dei medesimi requisiti di professionalità ed
esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della
Regione su proposta dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, procede alla nomina,
sentita oltre che la Giunta regionale, anche la
Commissione regionale per l'impiego.
3. L'incarico è conferito per un quinquennio e
s'intende confermato qualora non intervenga
provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa
scadenza.
4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il
direttore è assunto con contratto a tempo determinato
di diritto privato.
5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il
vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da
scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione, con
qualifica di dirigente superiore nonché tra il
personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo
art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore.
Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di
assenza o impedimento ed esercita direttamente le
funzioni a lui delegate dal direttore
dell'Agenzia".
Nota all'art. 14, comma 2:
La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca:
"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione
civile. Norme in materia di pensionamento".
Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
così dispone:
"1. Al fine di attivare, coordinare, progettare,
monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel
mercato del lavoro delle misure di politica attiva del
lavoro di cui al presente titolo, il "Coordinamento
regionale dei lavori socialmente utili" di cui
all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 è
trasformato nel "Coordinamento regionale delle
misure di politica attiva del lavoro".
(Omissis)".
Note all'art. 14, comma 4:
- Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21
settembre 1990, n.436, a seguito della modifica
apportata della disposizione che qui si annota, è il
seguente: "Il Presidente della Regione nomina
inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al
comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati
all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di
seconda fascia e per necessità di servizio con
qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso
trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge
regionale 15 maggio 2000, n.10 nonché tra il
personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo
art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore.
Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di
assenza o impedimento ed esercita direttamente le
funzioni a lui delegate dal direttore
dell'Agenzia".
- L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10,
al comma 5 così dispone:
"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti,
per un periodo non inferiore a due anni e non superiore
a sette anni con facoltà di rinnovo, a dirigenti di
seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti
di terza fascia i quali continuano a mantenere la
qualifica di provenienza in possesso di formazione
culturale, professionale, capacità e attitudini
adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano
dimostrato, mediante i risultati conseguiti
nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le
responsabilità connesse alle funzioni da
svolgere".
Nota all'art. 16:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
così come modificato dall'art. 19 della legge regionale
1 settembre 1993, n.25, così dispone:
"1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1
e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di
qualifica e limitatamente a qualifiche o profili
professionali uguali o strettamente affini a quelli
oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in
possesso del richiesto titolo di studio che per un
periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modifiche ed integrazioni ed in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e
3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche ed integrazioni è riservata
nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni,
enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di
cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
12, una quota del 50% dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla
legge 2 aprile 1968, n.482, ai soggetti portatori di
handicap cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso al pubblico impiego relativamente alle
categorie pro tette, è riservata una quota pari al 5%
dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti
ed aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 12
febbraio 1988, n. 2".
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25, recante "Interventi straordinari per
l'occupazione produttiva in Sicilia", come
integrato dalla disposizione che qui si annota è il
seguente:
"1. Al personale iscritto all'albo previsto
dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è
garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il
trattamento economico e normativo previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi
di coordinamento regionale, di cui all'art. 4 della
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere
a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di
completare l'orario di lavoro, nel rispetto della
professionalità e delle norme contrattuali, del
personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale
di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico,
i processi di mobilità previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro degli operatori della
formazione professionale. La spesa derivante è
contenuta nei limiti del finanziamento decretato.
2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non
trovano applicazione ai lavoratori che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia
richiesti dalla disciplina vigente".
- La legge regionale 18 agosto 1979, n. 200, reca
"Provvedimenti per le scuole di servizio
sociale".
Nota all'art. 20, comma 1:
Le strutture previste dagli artt. 17 e 22 della legge
regionale 7 marzo 1997, n.6, sono la "Cabina di
regia regionale" e l'"Osservatorio per
l'accelerazione e la qualificazione della spesa
pubblica".
Nota all'art. 20, comma 6:
La legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante:
"Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana" all'art. 4, comma 2, così
dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in
bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento
di attività o interventi che, sulla base della
legislazione vigente ed in conformità ai programmi
della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
Note all'art. 23, comma 3:
- L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469, prevede l'istituzione di commissioni uniche a
livello provinciale per le politiche del lavoro.
- L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, al comma 4,
istituisce presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il "Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili".
- L'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così
dispone:
"1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dal l'art. 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto
di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova
più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della prova qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il
soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori
di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all'art. 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli artt.
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ov ve ro
con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della
presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
all'art. 6 della presente legge, può proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per
le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 lu glio 1994, n. 451. Tali
deroghe devono essere giustificate da specifici progetti
di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalità del
loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza
e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e
degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento
al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento
del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo".
- L'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così
dispone:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
artt. 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare
con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i
disabili liberi professionisti, anche se operanti con
ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti
alle ca tegorie di cui all'art. 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano
ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2,
lett. b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno
di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore
di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei
seguenti re quisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato
del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui
all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa
sociale ovvero presso il libero professionista di cui al
comma 1, con oneri retribu tivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, pro rogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
im pegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1; tale ammontare non
deve essere inferiore a quello che consente alla
cooperativa stessa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1 di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.
3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili".
Nota all'art. 24:
L'art. 13, comma 1, lett. c), è riportato alla nota
all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 25, comma 4:
L'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68,
così dispone:
"Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge ed i contributi versati dai datori
di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati".
Nota all'art. 26:
L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469, è ri portato alla nota all'art. 23, comma 3, del
testo che qui si annota.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 1062
"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei
soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e norme
urgenti in materia di collocamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, (Papania) il 24 marzo
2000.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e
lavoro" (V) il 3 aprile 2000.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione
"Bilancio" (II) nella seduta n. 117 del 4
aprile 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione
"Bilancio" (II) nella seduta n. 119 del 26
settembre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II)
nella seduta n. 209 del 12 ottobre 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione
"Bilancio" (II) nella seduta n. 121 del 18
ottobre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II)
nella seduta n. 215 del 26 ottobre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 123 del 7 novembre
2000.
Relatore: Carmelo Briguglio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 330 del 14
novembre 2000, n. 332 del 16 novembre 2000 e n. 333 del
17 novembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 333 del 17
novembre 2000.
CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana avverso la delibera legislativa approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000,
recante: "Di sposizioni per l'inserimento
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed
istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei
disabili".
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte
costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme
integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 21 depositato l'1 dicembre 2000
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17
novembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1062
dal titolo "Disposizioni per l'inserimento
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed
istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei
disabili", pervenuto a questo Commissariato dello
Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello
Statuto speciale, il successivo 20 novembre 2000.
Con il provvedimento legislativo testè approvato, la
Regione siciliana intende promuovere e favorire il
graduale inserimento nel mercato del lavoro di oltre
60.000 disoccupati, in precipua parte attualmente
impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso
le pubbliche amministrazioni dell'isola, finanziati con
fondi regionali e statali.
L'adozione della legge, sollecitata dalle associazioni
sindacali di categoria e dagli esponenti di tutte le
forze politiche presenti in Assemblea, è stata
accompagnata da pressanti manifestazioni di piazza cui
hanno partecipato numerosissimi interessati ingenerando
un clima di assillante urgenza che, verosimilmente, ha
condotto all'approvazione di estemporanei emendamenti
inficiati da evidenti vizi di illegittimità
costituzionale.
Le norme introdotte nel testo definitivamente elaborato
dalle competenti commissioni legislative non alterano,
peraltro, l'impianto complessivo del provvedimento ed
appaiono mirate a trovare soluzioni per particolari
fattispecie di marginale rilievo rispetto alle ben più
vaste e generali problematiche cui si è inteso dare
adeguata risposta.
Oggetto del presente atto di gravame sono le
disposizioni contenute negli articoli 3, 10 e 15, 1°
comma, ultima parte.
L'art. 3, che di seguito si trascrive, configura una
palese violazione dell'art. 81, 4° comma, della
Costituzione:
"Al fine di disporre di una struttura tecnica di
supporto e di coordinamento delle iniziative per
l'occupazione e le politiche sociali, il Presidente
della Regione è autorizzato a promuovere la
costituzione di una società con la partecipazione di
Italia lavoro S.p.A. sottoscrivendo le quote di capitale
di competenza della Regione".
In esso viene autorizzata la costituzione di una
società mista e la conseguente sottoscrizione delle
quote di capitale di competenza della Regione, senza
provvedere al contempo né alla quantificazione
dell'impegno a carico del bilancio regionale, né
tantomeno alle risorse con cui fare fronte ai nuovi
oneri conseguenti.
A differenza, infatti, della legge regionale n. 26/95,
il cui art. 3 contemplava la possibilità di costituire
società a partecipazione pubblica con la finalità di
promuovere l'assunzione di lavoratori disoccupati e a
tal fine quantificava l'impegno della Regione e ne
assicurava la copertura finanziaria, la disposizione che
qui si censura omette tali elementi essenziali ai fini
del rispetto delle prescrizioni poste dal 4° comma
dell'art. 81 Cost.
E' innegabile, invero, che la norma oggetto di gravame,
al di là di una generica autorizzazione al Presidente
della Regione a condurre iniziative volte alla
costituzione di una società per azioni, comporta un
immediato onere per le finanze regionali, laddove
dispone la sottoscrizione delle relative quote di
capitale sociale.
L'art.10 che, interamente si riporta, viola gli articoli
3 e 97 della Costituzione:
"Le disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2,
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano
anche al personale delle associazioni dei produttori
agricoli riconosciute ai sensi delle disposizioni
vigenti. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli
esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, la spesa di lire
250 milioni. Agli oneri ricadenti nell'esercizio
finanziario 2000 si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001,
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo. La spesa per gli esercizi finanziari 2001 e
2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001".
La norma "de qua", infatti, dispone che le
misure assistenziali, già previste dall'art. 12 della
legge regionale n. 36/91 e successive modifiche ed
integrazioni per il personale delle cooperative
agricole, cantine sociali e loro consorzi interessati a
processi di ristrutturazione ed ammodernamento,
successivamente estese dall'art. 43 legge regionale n.
30/97 ai dipendenti dei consorzi agrari cessati dal
servizio a seguito della chiusura definitiva
dell'attività conseguente alla riforma degli stessi
adottata in sede nazionale, siano applicate in favore
del personale di non meglio definite associazioni dei
produttori agricoli.
E' di tutta evidenza che l'adozione delle misure
assistenziali, a carico del fondo appositamente
costituito dalla Regione, era correlata a processi di
ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero
potuto condurre al rinserimento dei beneficiari nel
mondo produttivo ovvero alla necessità di approntare
idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal
legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del
lavoro derivante dalla soppressione di organismi di
rilevanza pubblica.
Orbene, non solo nessuno di tali presupposti è
rinvenibile nella fattispecie disciplinata dalla norma
censurata, ma addirittura l'attribuzione dei benefici
non è subordinata ad alcuna condizione di precarietà
occupazionale, risolvendosi pertanto in una immotivata
ed ingiustificata erogazione di provvidenze.
La genericità dell'identificazione della platea dei
destinatari, "id est", l'essere dipendenti a
qualsiasi titolo da associazioni dei produttori agricoli
dovunque localizzate, conduce inoltre all'impossibilità
di quantificare puntualmente gli oneri introducendo una
disposizione a regime dagli effetti verosimilmente
destabilizzanti per il precario equilibrio in cui
attualmente versano le finanze regionali, causando
innegabili refluenze negative sul buon andamento
dell'Amministrazione regionale in contrasto con l'art.
97 Cost.
La previsione configura, altresì, una lesione del
principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché
crea una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a tutti coloro i quali, versando in condizioni
di precarietà occupazionale, possono soltanto accedere
alle ordinarie forme di assistenza previste dalla
vigente legislazio-ne nazionale, più limitate nel tempo
e ridotte nell'ammontare.
L'art. 15 prevede l'erogazione di un contributo
straordinario di dieci miliardi di lire al comune di
Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva
del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti
dimessi da comunità o centri di cura e recupero di
tossicodipendenti e soggetti d'alcolismo inclusi nelle
graduatorie dei cantieri di lavoro del progetto
"Emergenza Palermo"".
La norma, ispirata dall'apprezzato intento di recupero e
reinserimento sociale di soggetti a rischio, è
purtroppo censurabile nell'ultima parte del comma 1,
laddove prevede la rigida individuazione del personale
di supporto in quello impegnato o già impegnato nei
relativi cantieri.
Tale limitazione configura una illegittima compressione
dell'autonomia organizzativa dell'ente gestore dei
cantieri, che appare altresì immotivata perché non
connessa né a finalità di recupero che chiaramente non
riguardano il personale di supporto, né a specifiche
professionalità acquisite, trattandosi di attività
comuni a qualsiasi cantiere di lavoro indipendentemente
dalla categoria di lavoratori negli stessi impegnati.
L'individuazione "ope legis" del personale di
supporto sembra invero connotarsi come norma dettata
"intuitu personae" in favore di ben precisi
destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla
ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei
lavoratori, in evidente violazione dell'art. 3 Cost.
P.Q.M.
e con riserva di presentare memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott.
Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
speciale, con il presente atto
IMPUGNA
i sottoelencati articoli del D.D.L. n. 1062 dal titolo
"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei
soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme
urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo
regionale per l'occupazione dei disabili" approvato
dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 2000:
- art. 3 per violazione dell'art. 81, 4° comma, Cost.;
- art. 10 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;
- art. 15, 1° comma, limitatamente all'inciso
"impegnato o già impegnato negli stessi" per
violazione degli articoli 3 e 128 Cost.
Palermo, 21 novembre 2000.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana:
ROMAGNOLI
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE DEL POR SICILIA 2000-2006
Art. 1.
Intesa istituzionale di programma e accordi di
programma quadro
1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra
il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce
il quadro di riferimento della programmazione regionale
per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello
strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni
effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei
fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n.
1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti
dall'intesa istituzionale di programma e la
programmazione settoriale prevista da particolari norme
statali e regionali costituiscono articolazioni
operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla
Giunta regionale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici
giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale
siciliana. Le competenti commissioni parlamentari del
l'Assemblea regionale siciliana sono tenute
costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle
negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio
delle attività di indirizzo e controllo politico
sull'attività del Governo regionale.
Art. 2.
Complemento di programmazione
1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari
discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo
15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del
Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento
di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il
documento unitario di carattere particolare per
l'attuazione del Programma operativo regionale per la
Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato
POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato
all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni
dalla sua approvazione.
Art. 3.
Autorità di gestione e Comitato regionale di
concertazione
1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del
POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente,
efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la
regolarità delle relative operazioni finanziarie
provvede a:
a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per
Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed
identificare le soluzioni idonee a risolvere gli
eventuali problemi di integrazione operativa;
b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori
devono completare gli adempimenti di propria competenza;
c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei
soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e
supervisiona le attività connesse alla fase di
programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed
elabora il Complemento di programmazione e le proposte
di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso
Complemento di programmazione secondo quanto stabilito
dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle
direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero
dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di
cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e
successive integrazioni costituisce il Comitato
regionale di concertazione denominato "Forum della
concertazione".
4. Al Comitato spetta il compito di:
a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle
eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare proposte per la regolare e corretta
attuazione del POR;
c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di
programmazione;
d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in
seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della
Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno
semestrale.
Art. 4.
Monitoraggio
1. Per tutti i programmi di propria competenza la
Regione svolge una specifica attività di monitoraggio
dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica,
con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi
all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli
interventi finanziati.
2. Il monitoraggio è finalizzato:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di
coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei
programmi;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione
sull'avanzamento dei programmi;
c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di
sorveglianza le informazioni utili per individuare le
azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi
stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il
sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE
n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di
gestione e delle funzioni della programmazione regionale
è istituito presso il Dipartimento regionale della
Programmazione il Sistema informativo per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma
3 partecipano, per le materie di competenza, gli
assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle
direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento
regionale della programmazione, all'inserimento,
aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione
delle misure dei programmi operativi comunitari, dei
programmi di iniziativa comunitaria e degli altri
programmi d'intervento della Regione sono tenuti a
raccogliere i dati e le informazioni necessari per il
monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione
delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni
inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel
Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo
regionale debbono designare un responsabile del
monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le
modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento
regionale della Programmazione, le informazioni e i dati
richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una
valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della
quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel
Complemento di programmazione, nell'applicazione dei
criteri di selezione e premialità degli interventi.
Art. 5.
Priorità operative
1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi
all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità
operative.
2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8
dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto,
svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle
opere finanziate dal Programma operativo plurifondo
1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla
base delle indicazioni di questi ultimi e delle
direttive del Presidente della Regione.
3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle
azioni finanziate dal POR 2000-2006.
Art. 6.
Progetti integrati regionali
1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati
PIR, costituiscono di norma lo strumento per il
perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR
2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più
rami del l'Amministrazione regionale, da utilizzarsi
prevalentemente per la realizzazione di grandi
infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi
integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi
di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR
individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i
costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna
misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il
complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare
l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse
di intervento.
2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente
della Regione e/o degli Assessori regionali competenti,
dalle amministrazioni regionali interessate e sono
approvati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del
Presidente della Regione, costituisce per i Progetti
integrati regionali un'apposita autorità di
coordinamento, composta dai direttori regionali
competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo
dellcon competenza prevalente nella realizzazione del
progetto.
Art. 7.
Progetti integrati territoriali
1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche
settoriali alle specificità dei sistemi locali,
d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale,
favorisce quali strumenti di attuazione del POR
2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati
territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di
sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento
territoriale e sulla valorizzazione delle identità
storico-culturali.
2. Sono elementi costitutivi del PIT:
a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei
benefici attesi dalla realizzazione del progetto,
analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e
quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi
generali del POR 2000-2006;
b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la
realizzazione del progetto, nelle sue diverse
articolazioni, con specifici riferimenti agli organi
delle amministrazioni locali competenti e ai
rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase
di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;
c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del
Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti
di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le
fonti private;
d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione
dell'attuazione del Progetto.
3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono
disciplinate dal Complemento di programmazione.
4. I PIT si attuano mediante accordi di programma,
stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale
11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal
Complemento di programmazione.
Art. 8.
Fonti energetiche rinnovabili
1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o
assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di
energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la
cogenerazione, intesa come produzione combinata di
energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici,
da impianti elettrici e da processi industriali, nonché
le altre forme di energia recuperabile in processi, in
impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Art. 9.
Finanza di progetto
1. Per l'attuazione della finanza di progetto si
applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater,
37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85,
86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di
programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di
programmazione negoziata per le quali si ricorra allo
strumento della finanza di progetto non si applicano i
termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli
adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11
febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla
presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis
della medesima legge.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli
adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11
febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 3.
5. E' abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 10.
Gestione dei porti
1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica
sui porti in Sicilia e al fine di consentire
l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo
2000-2006, il Presidente della Regione, su delibera di
Giunta, nomina per i porti di preminente interesse
regionale un'autorità di gestione portuale con le
attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84. Per i porti d'importanza minore il Presidente della
Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi
decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in
concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere
e/o dei porti a privati o a società miste.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla
programmazione dei fondi strutturali e sullo sviluppo
rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni
della presente legge agli aiuti concessi alle imprese
operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio
della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con
particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti
nel POR 2000-2006.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti
dalla presente legge che hanno presentato istanza di
finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la
regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo
52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono
ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in
cui le tipologie e le modalità di intervento
corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto
contenuti nella presente legge purché autorizzati dalla
Unione europea, previa semplice istanza rivolta
all'assessorato competente, accompagnata da
autocertificazione interamente sostitutiva della
documentazione normalmente richiesta per il tipo di
finanziamento oggetto dell'istanza.
Art. 12.
Modalità alternative di erogazione degli aiuti
1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla
presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di
sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali
delle imposte, anche erariali, dirette e indirette,
secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo
36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie
di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello
nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli
relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
Art. 13.
Oggetto e intensità degli aiuti a finalità
regionale
1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto,
ad ogni misura di aiuto a finalità regionale
concernente l'investimento iniziale prevista,
richiamata, modificata o integrata dalla presente legge
si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento
in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento
esistente o all'avviamento di un'attività che comporti
un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo
di produzione di uno stabilimento esistente, tramite
razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.
L'investimento iniziale può altresì comprendere la
rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso
o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento
appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione
comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle
spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può
riguardare investimenti immateriali e spese per studi e
consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono
esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3. Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del
beneficiario del mantenimento dell'investimento per un
periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli
investimenti immateriali sono concessi a condizione che
il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente
nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque
anni.
4. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per
cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito
indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi
imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente
sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli
aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale
percentuale è valutata in relazione al valore
dell'investimento iniziale sulla base di un insieme di
spese uniforme, a seconda della tipologia di
investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario
all'investimento non può essere inferiore al 25 per
cento.
5. Le domande di aiuto sono presentate alle
amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati
dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio
dell'esecuzione dei progetti.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla
modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di
regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le
variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti
possono essere adottate con delibera della Giunta
regionale su proposta degli assessori competenti per
materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o
assistite da contributi in conto interessi il periodo di
preammortamento non può superare i due anni.
Art. 14.
Coordinamento ed attuazione degli interventi
1. Le disposizioni della presente legge che
costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR
2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo
18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del
1999, con il Complemento di programmazione, approvato
dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di
sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo
mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento
regionale e dalla presente legge.
2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono
erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o
avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale
per la presentazione delle istanze ovvero attraverso
strumenti di programmazione negoziata.
3. Le amministrazioni regionali competenti possono
affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli
interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai
soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria
delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre
1992, n. 488.
4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria
a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle
relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli
stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di
cui alla presente legge, le amministrazioni competenti
definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al
testo e nelle fasi successive del procedimento di
controllo comunitario gli elementi necessari richiesti
dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della
dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative
raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in
materia di notifica e di aiuti di Stato.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle istanze di finanziamento già presentate
purché i progetti non abbiano avuto inizio di
esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione
comunitaria sui relativi regimi di aiuto.
Art. 15.
Cumulo di aiuti e controlli
1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso
beneficiario non può ottenere aiuti a finalità
regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali
previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese
operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in
ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e
medie imprese.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti
"de minimis" purché la somma degli aiuti non
superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria
vigente.
3. Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, una banca
dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità
regionale e "de minimis" erogati dalla
Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono
attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo "de
minimis" a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità
regionale o rientrante nell'ambito del "de
minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità, il rispetto delle norme sul
cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente
legge possono essere applicate anche ai settori dei
trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre
sintetiche e industria automobilistica a condizione che
siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche
che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare
alla Commissione europea tutti i progetti di
investimento in attività fisse destinati alla creazione
di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti
esistenti o all' avvio di un'attività che comporta una
trasformazione fondamentale del prodotto o del processo
di produzione di uno stabilimento esistente che
rientrino nel l'ambito di applicazione della
"Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali
destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C
107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il
beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati,
rientranti nell'ambito di applicazione della
'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una
clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento
del medesimo.
8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla
presente legge non si applicano ai settori disciplinati
dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore
dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative
ad attività dell'agricoltura e della pesca.
Art. 16.
Contributi in conto interesse ed operazioni di
credito a tasso agevolato
1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per
i contributi in conto interesse relativi ai regimi di
aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi
d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di
credito assistite dal contributo a carico di fondi della
Regione è liberamente determinato tra la banca ed il
soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile
per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso,
comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare
quello di riferimento determinato per il settore
interessato sulla base dei criteri fissati dalla
Commissione europea, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un
contributo in conto interessi o, per le operazioni di
leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento
del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque
non superiore al limite massimo stabilito alla lettera
a). La misura del contributo è aumentata al 70 per
cento nel caso in cui i richiedenti siano società
cooperative oppure giovani imprenditori;
c) per le operazioni di credito poste in essere da enti
pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti
con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a
carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere
accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato
alle operazioni di credito, comunque non superiore al
limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è
ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i
richiedenti siano società cooperative, associazioni di
produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal
Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione
europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione
nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
Art. 17.
Trasferimento alla Regione della gestione di
interventi statali in materia di incentivi alle imprese
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione
dello Statuto siciliano per il trasferimento alla
Regione delle funzioni amministrative in materia di
industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite
dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico
presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su
delibera di Giunta e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, le predette risorse sono
destinate alle misure di agevolazione ai settori
produttivi e possono essere utilizzate sia per le
finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente
legge sia per le finalità previste dalle leggi statali
cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime
trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi
statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i
necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa
regionale stabiliti con decreto del Presidente della
Regione.
TITOLO III
AIUTI ALLE IMPRESE PER LA GENERALITÀ DEI COMPARTI
PRODUTTIVI
Capo I
AIUTI ALL'OCCUPAZIONE E ALLA FORMAZIONE
Art. 18.
Aiuti all'occupazione
1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse
finanziarie complessivamente non possono superare
l'importo di lire 1.000 miliardi.
2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre
2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il
periodo 2000-2006 le risorse finanziarie
complessivamente non possono superare l'importo di lire
600 miliardi.
3. Una stessa impresa può essere destinataria,
relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici
previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e
finanziati con fondi statali purché in successione
temporale.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi
sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo
al licenziamento in conformità a quanto previsto dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di
aiuto di cui al presente articolo viene precisato che
essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche
sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in
corso da parte degli uffici della Commissione europea.
Art. 19.
Aiuti alla formazione
1. Alle imprese operanti in Sicilia, con priorità alle
piccole e medie imprese come definite dalla normativa
comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle
aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la
capacità competitiva, l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare
contributi alle imprese per la formazione,
riqualificazione, riconversione, formazione per
neoassunti, formazione continua, formazione nei
contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi
stabiliti nelle misure del POR 2000-2006.
2. L'intensità degli aiuti non può superare i
massimali previsti dalla Commissione europea per gli
aiuti alla formazione.
3. E' a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30
per cento del costo complessivo dell'intervento
formativo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
cumulabili con quelle previste per gli aiuti
all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono
coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle
misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.
Capo II
AIUTI PER LA GARANZIA DI EGUALI CONDIZIONI DI
CONCORRENZA
Art. 20.
Sgravi fiscali
1. Nell'esercizio della competenza prevista
dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle
relative norme di attuazione possono essere stabilite,
con modalità da determinare con specifiche disposizioni
legislative, a favore delle imprese operanti nella
Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi
fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche
erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di
tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque
non al di sotto della media comunitaria e in linea con
gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in
particolare quelli relativi alle misure di tassazione
diretta alle imprese.
2. Possono altresì essere concessi, con le modalità
indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali
previsti dalla regola "de minimis" a favore
delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla
normativa comunitaria.
Art. 21.
Aiuti per aumento della competitività del sistema di
trasporto combinato
1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di
trasporto intermodale delle merci e di migliorare le
relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato
a concedere ai vettori contributi finalizzati alla
realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto
combinato, secondo la definizione contenuta nella
Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime,
semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai
processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento
delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.
2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006
fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione
europea per le Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento
realizzato per ciascun esercizio finanziario, a
condizione che nello stesso arco temporale siano
applicate condizioni tariffarie agevolate per il
traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere
nazionali, da definire secondo le procedure di cui al
comma 4.
3. L'erogazione del contributo è condizionata alla
presentazione della documentazione da parte dei vettori
attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i
giustificativi di spesa relativi alla realizzazione
dell'investimento effettuato per il miglioramento delle
strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento
dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei
mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare
gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia
per un periodo di almeno 5 anni.
4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le
procedure per l'applicazione delle agevolazioni
tariffarie previste dal presente articolo sono
determinate con decreto dell'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di
atti di programmazione concertati con i vettori e le
organizzazioni imprenditoriali interessati.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere
alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi,
con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo
massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle
spese di investimento sulla base di un programma di
interventi da realizzare nel triennio 2001-2003,
finalizzati a:
a) realizzazione di impianti di logistica integrati
quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e
lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così
come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante
mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per
conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e
riduzione dell'inquinamento ambientale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1997, n. 454.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse pubbliche, anche di provenienza non
regionale, non possono superare complessivamente
l'importo di lire 600 miliardi.
7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la
Commissione europea le modalità ed i limiti degli
interventi di cui al presente ed al successivo articolo.
Art. 22.
Misure di accompagnamento per l'autotrasporto
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158
del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle
regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello
stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti
espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle
regioni insulari nell'Unione europea, al fine di
favorire la ristrutturazione del sistema
dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di
interventi volti a far evolvere il comparto verso forme
e modalità di servizio più moderne, incentivando anche
le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il
trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e
più adeguati livelli di sicurezza stradale e di
protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti
originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei
trasporti è autorizzato a concedere contributi in
favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia
iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:
a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe
applicate dalle società di navigazione che espletano
servizi di traghettamento nello stretto di Messina. Il
contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le
imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese
costituite in consorzio;
b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di
pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese
di trasporto di beni per conto terzi con sede in
Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare
l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per
cento per le imprese costituite in consorzio;
c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di
autotrasporto di beni per conto terzi con sede in
Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che
utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per
mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle
tariffe di trasporto sono concesse per tratte
ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la
Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per
tratte ferroviarie per i percorsi regionali,
limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento
l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero
percorso. Il contributo, al fine di incentivare
l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per
cento per le aziende costituite in consorzio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse pubbliche, anche di provenienza non
regionale, non possono superare complessivamente
l'importo di lire 600 miliardi.
Art. 23.
Zone di impresa
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, sono individuate e
delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un
tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o
che siano adiacenti, in prossimità o comunque
direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante
importanza per il traffico delle merci nonché in aree
servite da rete autostradale o da nodi interporto.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158
del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle
regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello
stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti
espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle
regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta
regionale può stabilire che le imprese insediate nelle
predette zone d'impresa beneficino delle seguenti
agevolazioni aggiuntive:
a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale
sono ammesse a finanziamento spese per la formazione
delle scorte fino al 30 per cento del costo
dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del
massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento
in ESL per piccole e medie imprese;
b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di
aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla
presente legge.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo
1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto
franco nel porto di Messina, il Presidente della
Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a
proporre ai competenti organi statali e comunitari
l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa,
di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli
articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del
12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 24.
Misure fiscali a carattere generale
1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono
essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle
imposte e tasse regionali con modalità da determinare
con specifiche disposizioni legislative. Possono essere
altresì disposti con successivi provvedimenti
legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e
tasse erariali di competenza della Regione ai sensi
dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di
attuazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costitiscono misure
a carattere generale.
Art. 25.
Riserve di commesse
1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese
ubicate nel territorio della Regione contenute nella
legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre
2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel
territorio delle regioni economicamente svantaggiate
individuate dalla normativa comunitaria.
TITOLO IV
AIUTI ALLE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEI SETTORI
DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 26.
Aiuti a finalità regionale per la
internazionalizzazione delle imprese
1. Al fine di incentivare il processo di
internazionalizzazione dell'economia isolana, alle
piccole e medie imprese, singole o associate, operanti
nel territorio regionale, sono accordati
dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti ad
un investimento iniziale per la realizzazione di
progetti legati a una delle fasi del processo produttivo
in un paese estero.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per
il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare complessivamente l'importo di lire 120
miliardi.
Art. 27.
Aiuti agli investimenti
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
a concedere, attraverso appositi bandi, un regime di
aiuti all'investimento iniziale, conforme agli
orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità
regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998,
consistente nell'erogazione di contributi in conto
capitale di intensità non superiore ai massimali
previsti a livello comunitario per le imprese operanti
nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3
lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN
più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le
seguenti modalità:
a) contributi in favore delle piccole e medie imprese
che realizzino investimenti produttivi nel territorio
della Regione di importo inferiore alla soglia
eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli
interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b) contributi in favore di iniziative rientranti nei
PIT.
3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due
modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di
programmazione 2000-2006, il quale stabilisce, altresì,
la ripartizione territoriale, su base provinciale, delle
risorse destinate al finanziamento dei PIT.
4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata per
il finanziamento dei predetti PIT concorre a finanziare,
ferma la riserva al territorio provinciale di originaria
assegnazione, i successivi bandi regionali.
5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei
settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua
calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di
servizi reali, in particolare servizi di informatica e
connessi servizi di formazione professionale, servizi di
trasferimento tecnologico e di intermediazione
dell'informazione, servizi di consulenza
tecnico-economica.
6. Le domande di contributo devono essere corredate da
un business-plan che dimostri la validità del progetto
imprenditoriale proposto.
7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene
stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio
correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo
investimento complessivo;
b) rapporto tra agevolazione massima richiedibile e
agevolazione richiesta;
c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire
e contributo complessivo;
d) parametri collegati al settore di attività, alla
tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8. Gli aiuti concessi ai sensi del presentè articolo
non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da
normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative
alle stesse opere.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziare non possono superare
complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
le procedure amministrative adottate per la legge 19
dicembre 1992, n. 488.
Art. 28.
Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992,
n. 488
1. Gli assessori regionali competenti per materia, in
relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione
del POR 2000-2006 e nel limite del 35 per cento delle
disponibilità economiche delle relative misure, sono
autorizzati previa intesa con il Ministero competente,
ad integrare le risorse finanziarie destinate alla
Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie
nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n.
488 relativamente ai settori industriale, turistico e
commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa
autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di
aiuto.
Art. 29.
Imprenditoria giovanile
1. Al fine di favorire la creazione di nuova
imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale
dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai
soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti
dimensionali delle piccole e medie imprese come definite
a livello comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative
costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da
giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non
compiuti;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o
di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da
giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non
compiuti;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per
cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni
non compiuti;
d) imprese individuali il cui titolare abbia una età
compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono
quelli previsti dalla scheda tecnica della misura
4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento
iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto
del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente
regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche
individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si
siano costituite da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda e che non abbiano già
iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere
la sede legale ed operativa nel territorio della Regione
e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque
anni dalla data del provvedimento di ammissione alle
agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni
può essere concesso un contributo aggiuntivo,
nell'ambito del "de minimis", a copertura
totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono
superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5
miliardi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 30
riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo
2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.
Art. 30.
Imprenditoria femminile
1. Al fine di favorire la creazione di nuova
imprenditoria femminile l'Assessorato regionale
dell'industria è autorizzato a concedere il regime di
aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito
indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle
piccole e medie imprese come definite a livello
comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative
costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da
donne;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o
di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da
donne;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per
cento da donne;
d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono
quelli previsti dalla scheda tecnica della misura
4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento
iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto
pari al 35 per cento in ESN, più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente
regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche
individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si
siano costituite da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda e che non abbiano già
iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere
la sede legale ed operativa nel territorio della Regione
e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque
anni dalla data del provvedimento di ammissione alle
agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni
può essere concesso un contributo aggiuntivo,
nell'ambito del "de minimis", a copertura
totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono
superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5
miliardi.
Art. 31.
Aiuti alle imprese editoriali
1. La Regione, in armonia con quanto stabilito
nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria
siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato
regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle
piccole e medie imprese rientranti nei limiti
dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano
attività editoriali e che operino in Sicilia da non
meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della
presente legge, contributi per investimenti non
superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla
realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti
ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari
alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di
editoria elettronica e informatica libraria e musicale,
con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a
finanziamento non superiore al 25 per cento può
riguardare investimenti immateriali e spese per studi e
consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della
spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte
fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di
contributi in conto interessi su prestiti di durata
massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in
cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a
condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente
non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è
aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le
seguenti condizioni:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di
credito è liberamente determinato tra la banca e il
soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile
per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso,
comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare
quello di riferimento determinato per il settore
dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di
due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un
contributo in conto interessi o, per le operazioni di
leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento
del tasso di riferimento determinato con le modalità
stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera
a). La misura del contributo è aumentata al 70 per
cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia
costituita in forma di cooperativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le
risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.
Art. 32.
Talassoterapia ed altri interventi in settori
connessi
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per
investimenti iniziali produttivi volti alla
realizzazione di impianti e all'acquisto di
attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di
pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN
dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato
di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il
soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa
rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla
Comunità europea. Il contributo non può essere
superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di
investimento.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il
periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore
socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria
è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie
imprese, come definite a livello comunitario, per
interventi volti alla realizzazione di impianti e
all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le
aree di pertinenza.
5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN
dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15
per cento in ESL. Il contributo non può essere
superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di
investimento.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il
periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare complessivamente l'importo di lire 120
mi-liardi.
Art. 33.
Aiuti a finalità regionale per la gestione
innovativa e la fruizione dei beni culturali
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le
dinamiche del turismo, l'Assessorato regionale dei beni
culturali, ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato ad erogare contributi per la realizzazione
di investimenti iniziali produttivi legati al recupero
di immobili e beni monumentali vincolati ovvero di alto
valore storico-artistico, di proprietà pubblica dati in
concessione o gestione a privati o di proprietà
privata, da destinare ad attività di servizi e di
produzione culturale ed artistica compatibili con la
tipologia del bene. I contributi possono essere altresì
concessi per lo svolgimento di attività di servizi
culturali e di produzione artistica e culturale a
prescindere dagli interventi di recupero, a condizione
che l'attività sia svolta in immobili di pregio
storico-artistico ovvero sia collegata alla fruizione
dei beni culturali.
2. I soggetti beneficiari sono: imprese singole o
associate, enti senza scopo di lucro, società miste,
imprenditori concessionari o gestori di immobili di
proprietà pubblica a condizione che non vi sia stato
apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Sono ammesse a contributo le spese per i lavori di
recupero e restauro dell'immobile o di parti di esso e
per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo
svolgimento dell'attività d'impresa, per un ammontare
complessivo non superiore al 35 per cento in ESN
dell'investimento, cui è aggiunto il 15 per cento in
ESL per le piccole e medie imprese. Parte delle spese
ammissibili, in misura non superiore al 25 per cento,
può riguardare investimenti immateriali e spese per
studi, consulenze e altri servizi reali.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente
articolo l'Assessorato regionale per i beni culturali,
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con istituti di credito
per la valutazione economico-finanziaria dei progetti e
delle istanze di finanziamento. Le spese ammissibili e
ogni altra modalità attuativa sono determinate nel
Complemento di programmazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 34, per
il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare complessivamente l'importo di lire 450
mi-liardi.
Art. 34.
Finanza di progetto e recupero beni di interesse
storico-artistico
1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i
beni pubblici di interesse artistico, architettonico,
librario ed archeologico, con particolare riferimento a
quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono,
le amministrazioni pubbliche titolari dei beni stessi
possono affidarli in concessione a soggetti privati,
anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività
di impresa, in forma singola od associata.
2. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 33 a condizione
che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in
sede di concessione.
3. Le amministrazioni titolari di beni di cui al
presente articolo possono dare in concessione di
recupero e gestione i beni a condizione che il soggetto
concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza
pubblica.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 35.
Associazionismo di impresa
1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme
associative tra imprese artigiane, commerciali,
industriali e di servizi, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai
successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
a) a consorzi di società consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti tra imprese artigiane,
commerciali, industriali e di servizi;
b) a consorzi e società consortili cui partecipino
contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese
industriali, commerciali e di servizi;
c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi
di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al
comma 2 che si propongono di svolgere una o più delle
seguenti attività:
a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e
la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese
consorziate o associate e curare la contrattazione e
l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da
ripartire tra le medesime imprese;
b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e
semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
c) promuovere l'addestramento, la formazione e la
specializzazione della manodopera e del personale
occorrente alle imprese consorziate o associate;
d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità
di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale
tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse
l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
e) realizzare gestioni comuni delle attività delle
imprese consorziate o associate;
f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei
prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
h) provvedere alla gestione interinale del personale
dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:
a) le spese relative alla costituzione delle forme
associative previste al comma 1;
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni
delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture
permanenti di uso comune delle imprese consorziate o
associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4 sono
concessi nella misura dell'80 per cento della spesa
documentata.
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono
concessi per tre anni, in misura decrescente, e non
possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70
per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione
effettuate nel triennio.
7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4 sono
concessi nella misura del 50 per cento della spesa
documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi,
elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a
consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4 sono
soggette al vincolo della destinazione alle finalità
consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di
concessione del contributo. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il
recupero delle somme liquidate.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altri interventi sia statali che
regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio
siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro
ammortamento può avvenire in forma accelerata in un
periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono
concessi sulla base di programmi di attività corredati
di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
sono determinati criteri e modalità per la concessione
delle agevolazioni previste nel presente articolo,
privilegiando le forme associative volte alla
costituzione di filiere produttive o che operino
nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni
trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente
quota di contributo concesso e, per il restante 20 per
cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di
spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2 devono
essere approvati con decreto dell'Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di control-lo
di un rappresentante dell'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una
relazione sull'andamento della gestione riferita
all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo
consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.
Art. 36.
Aiuti all'associazionismo per
l'internazionalizzazione delle imprese
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26
sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle
piccole e medie imprese, singole o associate, operanti
in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, delle della pesca
contributi per la costituzione e l'avviamento di
consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese
istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione
nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo
internazionale nonché di programmi di iniziativa
comunitaria. e di altre iniziative comunitarie alle
quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle
spese di costituzione e per le spese di avviamento in
maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella
misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per
cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento
rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.
Art. 37.
Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali
librarie
1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite,
aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella
definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che,
avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario,
intendano procedere al ripianamento delle proprie
esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere
alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale
per l'industria è autorizzato a corrispondere un
contributo una tantum, per le finalità sociali e
culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei
titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione
delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25
milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte
illustrati è raddoppiato, non può comunque superare
complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed
accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale
dell'in dustria.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.
Art. 38.
Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese
1. L'Assessorato regionale per l'industria è
autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie
imprese, singole o associate, per la realizzazione di
progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal
POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione.
L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per
cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere
aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le
condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli
aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo"
contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive
modifiche e integrazioni.
2. All'attuazione del presente regime provvede un
comitato nominato dall'Assessore regionale per
l'industria istituito presso il medesimo Assessorato,
presieduto dal direttore regionale per l'industria e
composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso
Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno
degli Assessorati regionali della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai
rispettivi assessori.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 39.
Aiuti "de minimis" per
l'internazionalizzazione delle imprese
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26
concernente l'internazionalizzazione dell'economia
isolana, alle piccole e medie imprese, singole o
associate, operanti in Sicilia sono accordate
dall'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti
agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
a) contributi pari all'80 per cento per la
partecipazione a manifestazioni promozionali che
risultino qualificate a livello nazionale o
internazionale;
b) contributi pari all'80 per cento per l'esecuzione di
studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un
nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo
mercato.
Art. 40.
Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di
qualità
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
a concedere contributi, nell'ambito del "de
minimis", per la costituzione ed avviamento di enti
di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità
e di organismi di attestazione della qualificazione
delle imprese che partecipano ad appalti pubblici
accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e
statale in materia. I contributi sono concessi a
condizione che detti enti e organismi abbiano sede
legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono
concessi fino a totale copertura delle spese di
costituzione e nella misura dell'80 per cento delle
spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere
altresì concessi contributi nell'ambito del "de
minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la
realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova
idonei alla certificazione.
Art. 41.
Servizi innovativi e qualità
1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso
convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la
valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e
medie imprese un contributo in conto capitale per
l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi
obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e
qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di
audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per
la formazione del personale, per l'utilizzazione e
trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi
avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per
l'informatizzazione dei processi produttivi,
l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro
investimento utile alla sicurezza e qualità dei
processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare
la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato
fino al 75 per cento delle spese ammissibili a
finanziamento e per un importo non superiore ai limiti
della regola "de minimis". Nel caso in cui le
norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il
contributo è concesso a totale copertura della spesa.
Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa
sono definite nel Complemento di programmazione del POR
2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso
Complemento di programmazione si applica anche agli
interventi previsti dal presente articolo finanziati con
fondi regionali.
2. All'attuazione del presente regime provvede un
comitato nominato dall'Assessore regionale per
l'industria istituito presso il medesimo Assessorato,
presieduto dal direttore regionale per l'industria e
composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso
assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno
degli Assessorati regionali della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza,
designati dai rispettivi assessori.
Art. 42.
Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica
1. L'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente è autorizzato a concedere aiuti alle
piccole e medie imprese, alle imprese sociali, alle
cooperative ed alle associazioni operanti nell'ambito
della rete ecologica regionale.
2. Le agevolazioni consistono nella erogazione di
contributi a fondo perduto nella misura massima del 75
per cento delle spese ammissibili e nel rispetto dei
massimali previsti per gli aiuti "de minimis".
3. I contributi vengono erogati sulla base di progetti
finalizzati a promuovere l'imprenditoria al fine:
a) dell'organizzazione della promozione e fruizione
delle aree, anche attraverso la realizzazione di reti di
offerta, la organizzazione di percorsi turistici e
conoscitivi e di pacchetti integrati per la fruizione e
la valorizzazione dell'immagine dei luoghi;
b) della valorizzazione e promozione delle produzioni
tipiche locali artigianali e di trasformazione.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo provvede un comitato nominato dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente istituito
presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore
regionale competente e composto: da un dirigente in
servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente
in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi
assessori.
Art. 43.
Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto
1997, n. 31
1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28
agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del
"de minimis", al 31 dicembre 2006.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare
determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di
intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il
termine entro il quale i soggetti interessati sono
tenuti a presentare le istanze di ammissione ai
contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca determina
annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di
rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS
S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi
recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge
regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole
"realizzazione di" aggiungere la parola
"locali".
5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31
del 1997 sono soppresse le parole "relative
all'acquisto di immobili da destinare a sede
dell'attività d'impresa e quelle".
Art. 44.
Attività promozionali imprese editoriali
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca nell'ambito
dei programmi promozionali di cui agli articoli 12 e
seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a
prevedere la partecipazione delle piccole e medie
imprese, come definite dalla normativa comunitaria, ad
iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia
in applicazione della disposizione contenuta al comma 1
non deve comunque superare la misura fissata dalla
Commissione Europea per gli aiuti "de
minimis".
Art. 45.
Laboratori e informatizzazione per attività
didattiche
1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore
delle attività didattiche, formative, scolastiche ed
accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è
autorizzato a concedere, nell'ambito del "de
minimis", alle piccole e medie imprese come
definite a livello comunitario contributi per la
realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici
e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche.
L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto
capitale e non può superare il 50 per cento della spesa
ammissibile.
Art. 46.
Imprese operanti nel terzo settore
1. Al fine di favorire la creazione di nuova
imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale
dell'industria è autorizzato a concedere aiuti,
nell'ambito del "de minimis", alle piccole
imprese, come definite a livello comunitario, con
particolare riferimento alle cooperative sociali, che
operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della
misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento
iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto
del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per
cento in ESL.
2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente
regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si
siano costituite da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda e che non abbiano già
iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere
la sede legale ed operativa nel territorio della Regione
e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno
cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione
alle agevolazioni.
3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni
può essere concesso un contributo aggiuntivo,
nell'ambito del "de minimis", a copertura
totale delle spese per servizi di tutoraggio.
Art. 47.
Progetti editoriali per la valorizzazione del
patrimonio culturale isolano
1. La Regione promuove progetti editoriali organici
volti alla valorizzazione scientifica del patrimonio dei
beni archeologici, monumentali e culturali della
Sicilia. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a
concedere a ciascuna delle case editrici, aventi sede in
Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla
data di entrata in vigore della presente legge, un
contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle
spese sostenute per la produzione, distribuzione e
commercializzazione delle opere.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia
in applicazione del comma 1 non deve superare comunque
il limite stabilito dalla Commissione europea per gli
aiuti "de minimis".
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse
dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione previo parere di
apposita Commissione presieduta dal dirigente
coordinatore del gruppo per la promozione culturale e
l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
composta dai sovrintendenti ai beni librari, dal
direttore della Biblioteca centrale per la Regione
siciliana di Palermo e dai direttori delle Biblioteche
di Catania e Messina. La Commissione è nominata con
decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16
agosto 1975, n. 66, è soppresso.
TITOLO V
ARTIGIANATO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 48.
Aiuti all'investimento
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere alle imprese artigiane, singole o associate,
anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti
dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e
successive modifiche e integrazioni:
a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai
massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35
per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL
per la piccola e media impresa per la realizzazione di
un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o
l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo
dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle
macchine ed attrezzature necessarie all'attività
d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti
gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica,
su una spesa per investimento non inferiore a lire 30
milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della
spesa ammessa al finanziamento, per un importo non
superiore al 25 per cento, può riguardare costi per
investimenti immateriali ed in particolare per la
certificazione di qualità, per la tutela ambientale,
per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di
programmi gestionali per l'informatizzazione. I
contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b) in alternativa, il contributo può essere concesso
sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto
dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo
in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle
operazioni di credito liberamente perfezionate dalle
imprese artigiane con gli istituti di credito ed è
corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge
per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di
credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c) in alternativa il contributo può anche essere
concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per
la restante parte come prestito a tasso agevolato
secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca.
2. E' data priorità agli investimenti che prevedono
nuova occupazione, innovazione di processo e di
prodotto, risparmio e diversificazione energetica,
tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici
dell'artigianato.
3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature
sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione
produttiva in funzione della quale il contributo è
stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per
ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto
delle relative aree, dalla data della certificazione di
fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la
revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate
maggiorate dagli interessi legali.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla
costituzione di garanzie che consistono esclusivamente
in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture
fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in
fideiussioni assicurative.
6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di
furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la
durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza
assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura
dei predetti rischi.
7. Cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la
realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli
articoli 42, 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3 e dagli articoli 37 e 38 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le
disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli
43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per
l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo.
8. I contributi in conto capitale previsti dal presente
articolo continuano ad essere erogati dalle province
regionali fino a quando non saranno adottate le
disposizioni esecutive per il trasferimento delle
competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
Art. 49.
Artigianato di servizi
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore
dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi
in conto capitale per investimenti in capitale fisso
rientranti nella definizione comunitaria di
"investimento iniziale".
2. I contributi in conto capitale per gli interventi di
cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per
cento della spesa ammissibile per un importo non
superiore a lire 200 milioni elevabile di lire 8 milioni
per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1
gennaio 2001 e comunque fino all'importo massimo di lire
240 milioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 50 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 50.
Aiuti per l'apprendistato
1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi
dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la
formazione professionale e l'occupazione nelle imprese
artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre
2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è
sostituito dal seguente:
"1. Per agevolare la formazione professionale e
l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso
sugli oneri contrattuali previsti dai contratti
collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese
artigiane, singole o associate, per l'assunzione di
lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed
i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età
stabiliti nel contratto collettivo applicato".
4. Al comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le
parole: "in età compresa tra quella
dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti
anni, fatta salva la possibilità di elevazione del
limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali
o dai contratti nazionali del lavoro" sono
sostituite dalle seguenti: "tra i sedici ed i
trentadue anni e comunque entro i limiti di età
previsti dai contratti collettivi di lavoro
applicati".
5. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è
erogato per un numero massimo di ore non superiore
all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi
di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei
mesi".
6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Detti contributi sono determinati nella misura del
60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per
il triennio immediatamente successivo alla conclusione
del periodo di apprendistato. La misura dell'aiuto è
elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione
riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti
od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio,
ivi compreso il telelavoro".
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
Art. 51.
Aiuti per la costituzione di forme associative
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b)
è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per
cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute
nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi
nella misura del 50 per cento della spesa documentata su
un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire
1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di
secondo grado".
2. All'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
"Sono ammessi a finanziamento i progetti che
prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50
milioni".
3. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui i consorzi e le società
consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare
l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio
sociale successivo a quelli per i quali il contributo è
stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota,
tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene
abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per
cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire
rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto,
esercizio sociale successivo a quelli per i quali il
contributo è stato concesso. Ai fini della concessione
dei benefici previsti gli statuti devono essere
approvati con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e
devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di
un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione
regionale, designato dall'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca entro il mese successivo a quello in cui è
avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una
relazione sull'andamento della gestione riferita
all'esercizio precedente".
4. Le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo si applicano alle istanze presentate dopo la
data di pubblicazione della presente legge.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 52.
Crediti di gestione
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle
imprese artigiane:
a) finanziamento per la formazione di scorte di materie
prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del
volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire
fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata
di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata
massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10
milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento
delle esposizioni debitorie per un importo minimo di
lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre
1999, tramite piani di risanamento concordati con
istituti di credito di importo non superiore a lire 300
milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti
agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati
nella misura stabilita dalla presente legge per le
operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal
concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono
concessi nel rispetto della regola "de
minimis" stabilita dalla Commissione europea.
Art. 53.
Contributi per la partecipazione a mostre e fiere
1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti
della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono
erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea
per gli aiuti "de minimis".
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole "devono pervenire" sono
sostituite dalle altre "devono essere trasmesse a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
direttamente consegnate";
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai
fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante".
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute
nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle
disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
sentito il parere della Commissione regionale per
l'artigianato, approva il programma di spesa per
ciascuno degli interventi previsti dal precedente
articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa
nel programma la percentuale provvisoria di contributo
concedibile. Nel programma non possono essere inclusi
più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto.
In deroga alle vigenti disposizioni in materia di
contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene
assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista
nel programma.
3. Previa presentazione della documentazione
giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena
di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla
chiusura della manifestazione cui si riferisce, e
verificata la pertinenza e l'ammissibilità della
stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla
liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla
base della percentuale provvisoria stabilita nel
programma di spesa di cui al comma precedente.
4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le
iniziative realizzate e ammesse al pagamento del
contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca determina la percentuale del contributo definitiva
concedibile".
4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la
propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12
della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese
può essere concesso nell'ambito del "de
minimis".
Art. 54.
Modalità di erogazione dei contributi per la
partecipazione a mostre e fiere
1. L'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 3, come modificato dall'articolo 32 della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 35, è sostituito dal
seguente:
"I contributi di cui al punto 1 del primo comma del
l'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle
associazioni di imprese artigiane maggiormente
rappresentative firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla
misura massima del 90 per cento delle spese preventivate
e documentate e comunque per un importo massimo di lire
150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di aziende partecipanti;
b) livello della manifestazione, sovracomunale,
provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel
calendario regionale.
I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono
concessi sino alla misura massima dell'80 per cento
della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva,
compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso
soggetto organizzatore, per l'eventuale premio
assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici
ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione
pubblicitaria".
Art. 55.
Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa
1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo
comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono
concessi nell'ambito della regola "de
minimis".
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con
l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.
3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, è utilizzato esclusivamente per:
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di
finanziamento eccedente quello agevolabile con i
contributi statali, e per un importo comunque non
superiore al 50 per cento di questo, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni,
concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e
l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine
ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;
b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria
previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per
l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori,
macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al
trasporto di merci, sulla parte di finanziamento
eccedente quello agevolabile con i contributi statali e
per un importo comunque non superiore al 50 per cento di
questo;
c) la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del
50 per cento del tasso agevolato ai sensi della legge 25
luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o
indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per
un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.
3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del
comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un
importo comunque non superiore a quello stabilito a
livello nazionale, un compenso da attribuire
all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di
cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 56.
Infrastrutture produttive
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere finanziamenti senza onere di restituzione
fino al 100 per cento della spesa occorrente per la
creazione, il potenziamento, la qualificazione e la
riorganizzazione funzionale e gestionale di
infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al
sistema produttivo.
Art. 57.
Contributi aree attrezzate
1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto
l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per
la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca può concedere contributi
in conto capitale nella misura del 60 per cento della
spesa delle opere per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti
alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo
può essere concesso in conto interessi per
l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera
somma necessaria alla realizzazione delle suddette
opere.
2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il
recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di
aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è
erogato in conto interessi per il totale abbattimento
del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di
insediamento produttivo comunali possono essere
assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie, fermi
restando l'immodificabilità della destinazione d'uso
produttiva e il diritto di prelazione da parte del
comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
Art. 58.
Limiti dimensionali dell'impresa artigiana
1. Ai fini dei requisiti richiesti per la
identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per
la definizione della impresa artigiana e per la
individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si
applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n.
443 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 59.
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19
agosto 1999, n. 16, dopo le parole "autorità
carceraria" sono aggiunte le parole: "o, in
caso di pena scontata in forma alternativa,
dell'autorità comunque competente alla
sorveglianza".
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di
cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si
procede secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento
disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni
concesse i detenuti che scontino la pena in forma
alternativa al carcere e che, successivamente
all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle
attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla
legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti
a rientrare nella struttura carceraria per fatti
sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità
carceraria alla prosecuzione dell'attività.
TITOLO VI
COMMERCIO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 60.
Aiuti all'investimento
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle
piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa
stipula di apposita convenzione, presso una società o
ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed
organizzativi un fondo a gestione separata per la
concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione
che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i
massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35
per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL
per le piccole e medie imprese:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa
realizzata e per un importo comunque non superiore a
lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni,
di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di
investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o
alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa
l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la
trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali
adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività
commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli
arredi necessari per l'esercizio dell'attività
commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento
dell'investimento ammissibile, costi immateriali
relativi alla certificazione di qualità, alla tutela
ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di
programmi gestionali per l'informatizzazione e agli
oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con
gli istituti di credito, per un importo superiore a lire
500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro
il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al
finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c)
del punto 1);
3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento
degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di
vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali
operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane
degradate;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti
di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in
conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria,
di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e
di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non
superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30
milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare
attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e
c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti,
ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono
ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono
le operazioni di locazione rientranti nei programmi di
investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed
immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire
dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore,
con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario
dei beni locati al termine della locazione, dietro
versamento di un prezzo prestabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni generali previste
dall'articolo 16.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente
articolo sovrintende un comitato amministrativo,
nominato con decreto del Presidente della Regione,
presieduto dal direttore generale dell'ente o della
società di gestione o, in caso di assenza o impedimento
di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
a) da cinque componenti designati dall'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle
associazioni regionali dei commercianti maggiormente
rappresentative;
b) da due funzionari con qualifica non inferiore a
dirigente, rispettivamente in servizio presso
l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca e presso
l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
designati dai rispettivi assessori;
c) da un componente designato dall'associazione bancaria
italiana;
d) da due esperti in materia creditizia designati
dall'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente
dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica
quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti ed al segretario del
Comitato il cui onere è a carico del fondo, si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11
maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 61.
Aiuti per l'apprendistato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti
l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per
le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti
il commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 62.
Aiuti per servizi alle attività commerciali
1. Nel quadro di interventi volti alla riqualificazione
urbana e al miglioramento della qualità della vita e
dell'ambiente nelle aree urbane l'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca è autorizzato a concedere contributi alle
piccole e medie imprese commerciali ed artigiane nella
misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la
realizzazione di servizi comuni e per la
riqualificazione della struttura produttiva o
distributiva. Gli interventi sono finanziati sulla base
della presentazione di un progetto comune alle imprese
interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti
"de minimis" per ciascuna impresa.
Art. 63.
Crediti a breve termine
1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione
europea per gli aiuti "de minimis" a carico
del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60
sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali
le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di
credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a
favore dei soggetti che intraprendano una nuova
attività. L'apertura di credito deve avere un importo
minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo
di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti
gli acquisti necessari per la formazione di scorte
preordinate all'avviamento dell'attività di impresa,
nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi
per servizi resi all'impresa stessa;
b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di
credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a
fronte delle esigenze della gestione aziendale.
L'ammontare dell'apertura di credito non può superare
il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati
dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per
acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio
dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a
terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve
avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può
comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o
società finanziarie a partecipazione bancaria operanti
in Sicilia, a fronte della cessione di crediti
commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e
non superiore a lire 200 milioni;
d) contributi in conto interessi per il ripianamento
delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30
milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla
data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento
concordati con istituti di credito.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa
verifica da parte delle banche che le somme rese
disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento
dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.
3. Alle operazioni creditizie di cui al presente
articolo si applica la misura dei tassi di interesse
stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito
di esercizio si applicano le seguenti modalità:
a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve
avvenire esclusivamente mediante disposizione di
pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la
quale provvede, verificato che il credito afferisce ad
una delle causali previste dal presente articolo, al
pagamento dei creditori;
b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data
dell'apertura di credito, le somme effettivamente
prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo
massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali
posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di
preammortamento.
Art. 64.
Indennizzo commercio su aree pubbliche
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere, nell'ambito del "de minimis", un
contributo straordinario a titolo di indennizzo ai
commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al
dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni
alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite
provocati da eventi atmosferici che si protraggano per
periodi superiori a sette giorni consecutivi.
2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere
di commercio competenti per territorio sulla base della
certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune
e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la
propria attività nelle giornate in cui si è verificato
l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è
determinata forfettariamente dall'Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è
commisurata al fatturato annuo e non può comunque
superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il
contributo è concesso sulla base di apposita istanza
presentata presso l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.
Art. 65.
Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai
sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo
1988, n. 67
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere un contributo una tantum alle imprese
commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in
Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate
operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10
ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'articolo 15, comma
40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno
beneficiato del contributo in conto interessi previsto
dalle leggi medesime.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto
da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, determina le caratteristiche
dell'intervento e fissa i criteri, le condizioni, le
modalità e le procedure per la concessione del
contributo, che non potrà superare il 50 per cento del
contributo in conto interessi previsto sulla base delle
disposizioni normative di cui al comma 1 e in ogni caso
nel rispetto della regola "de minimis"
determinata dalla Commissione Europea.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 66.
Fondo IRFIS per il commercio
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della
legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua
attività operativa sino alla data di perfezionamento
della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque
fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il
nuovo fondo sarà operativo.
2. Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo
43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e
all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995,
n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS -
Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un
apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione
provvede direttamente l'Istituto fino al completo
esaurimento delle disponibilità.
3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente,
all'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca una
dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle
risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel
corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei
benefici e da quello delle imprese nei confronti delle
quali è stato altresì disposto il pagamento del
relativo contributo sugli interessi.
4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per
quella dei finanziamenti in essere alla data della piena
operatività del fondo di cui all'articolo 60 per
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese
commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a
carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle
conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a
quello previsto per la gestione del fondo di cui
all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n.
26.
5. Le disponibilità residue del fondo di cui
all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n.
26, per le quali alla data di pubblicazione della
presente legge l'apposito Comitato di gestione non ha
deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri
per le operazioni di finanziamento in essere,
confluiranno al fondo a gestione separata istituito con
l'articolo 60.
6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un
compenso analogo a quello previsto dall'articolo 27
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a
carico dello stesso fondo.
TITOLO VII
INDUSTRIA
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 67.
Aiuti all'investimento
1. Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2,
3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli
aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti
disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n.
15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene
concesso, sulla base di apposito bando o avviso,
esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese
come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui
all'Allegato I del Trattato CE si applicano le
limitazioni imposte per questa tipologia di interventi
dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre
1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i
massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo
87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35
per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL,
può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti
beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione
finanziaria;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale
e per la restante parte in conto interessi o in conto
canoni, secondo le percentuali massime che saranno
stabilite con decreto dell'Assessore regionale per
l'industria".
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da "il
contributo" fino a "enti creditizi".
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.
Art. 68.
Prestiti partecipativi
1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui
all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995,
n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è concesso
esclusivamente alle piccole e medie imprese, come
definite a livello comunitario, nel rispetto del
massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto
il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.
Art. 69.
Energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di incrementare la produzione di risorse
energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per
l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a
fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per
le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo
3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è
aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie
imprese, alle imprese che realizzano impianti per la
produzione di energia alternativa per le spese di
investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa,
secondo le modalità stabilite nel complemento di
programmazione.
2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100
miliardi di lire si provvede con gli strumenti della
programmazione negoziata.
3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
altresì a concedere alle imprese contributi a fondo
perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto
dei massimali stabiliti per le regioni di cui
all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato
CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15
per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per
investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza
energetica, della protezione dall'inquinamento e della
difesa del suolo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
5. I progetti di investimento di cui al presente
articolo sono singolarmente notificati alla Commissione
europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di
applicazione della "Disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
d'investimento" 98/C 107/05.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche
ed integrazioni, la produzione di energia da fonti
rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di
pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti
istituzionalmente competenti.
Art. 70.
Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non
superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla
realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di
rifiuti e scarti di produzione ovvero per
l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti
dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie
che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo
anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree
occorrenti allo svolgimento delle attività.
L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti
per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a),
paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in
ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le
piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità
regionale.
2. L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità
di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo
69 a condizione che venga presentato un progetto
integrato per investimenti che siano finalizzati sia al
riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia
alla produzione di energia. Il contributo
complessivamente non può superare i massimali previsti
per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a),
paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in
ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie
imprese.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 100 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 71.
Aiuti per l'apprendistato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti
l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per
le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti
attività industriali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 350 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 72.
Finanziamento commesse e contributi in conto
interessi
1. In favore delle piccole e medie imprese, come
definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino
al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi
nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione
europea nell'ambito del "de minimis":
a) contributo in conto interessi previsto dall'articolo
31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b) finanziamento alle commesse di cui al Fondo di
rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale
5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge
regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e
integrazioni;
c) contributo in conto interessi corrisposto per il
tramite dei consorzi fidi alle imprese associate,
previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8
novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e
integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura
del contributo è pari al 60 per cento del tasso
applicato alle operazioni di credito liberamente
determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso
non può superare in ogni caso quello di riferimento
determinato per il settore dalla Commissione europea
maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si
applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi
delle imprese artigiane e commerciali.
TITOLO VIII
COOPERATIVE SOCIALI
Capo I
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 73.
Aiuti all'occupazione e alla formazione
1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni
riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione
previsti dalla presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74.
Cooperative sociali
1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni
della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina
delle cooperative sociali. Le competenze della Regione
sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.
TITOLO IX
TURISMO
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 75.
Strutture ricettive ed attività di ristorazione
1. L'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni
ed i trasporti è autorizzato ad attivare attraverso
appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento
iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea 98/C 74/06 del 10
marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi
in conto capitale di intensità non superiore ai
massimali previsti a livello comunitario per le imprese
operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in
ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie
imprese.
2. Qualora il regime di aiuto riguardi un grande
progetto, così come definito ai sensi della normativa e
degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale
del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a
notificare alla Commissione europea il progetto di
investimento ai sensi della "Disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti di investimento" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea 98/C 107/05.
3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono
le piccole e medie imprese, così come definite dalla
disciplina comunitaria, con sede operativa, legale e
amministrativa ricadente all'interno del territorio
della Regione, che gestiscono o intendono intraprendere
la gestione delle attività ricettive di cui
all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge
n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di
altre attività di completamento dell'offerta turistica
da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo
parere della competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Le domande di contributo devono essere corredate da
un business-plan che dimostri la validità del progetto
imprenditoriale proposto.
5. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene
stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio
correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo
complessivo dell'investimento;
b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e
l'agevolazione richiesta;
c) rapporto tra le risorse proprie investite o da
investire ed il contributo complessivo;
d) parametri collegati alla tipologia di attività e
alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua
localizzazione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti sono definite le
modalità di presentazione delle domande di contributo e
di redazione della graduatoria di ammissione.
7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non
sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da
normativa regionale, nazionale e comunitaria relative
alle stesse opere.
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
Art. 76.
Contributi sulle operazioni di mutuo
1. L'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere
contributi in conto capitale e/o in conto interessi su
operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito
operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico
che intendano realizzare iniziative di costruzione,
trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze
turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di
turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed
appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per
la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti
e stabilimenti idrotermominerali;
b) opere ed impianti costituenti coefficiente per
l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle
caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie,
stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali,
nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o
meno carattere di complementarietà rispetto a quelli
considerati alla lettera a).
2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per
le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) l'acquisto del terreno occorrente per la
realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b)
del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da
atto di compravendita, non superi il 10 per cento del
costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale
percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli
impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
c) il costo reale dell'immobile da trasformare in
attività turistico-alberghiera e da ristrutturare,
comprovato da atto di compravendita e nota di
trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia
già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia
usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o
comunitarie.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto
previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.
Art. 77.
Contributi in conto capitale
1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo
76 è determinato nella misura del 35 per cento del
costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto capitale può essere erogato
in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al
collaudo delle opere o con erogazioni graduali in
relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
3. Su richiesta dell'impresa turistica e dietro
presentazione di apposita fidejussione può essere
concessa una anticipazione pari al 50 per cento del
contributo in conto capitale.
4. L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa
turistica ha realizzato la quota di investimento a
proprio carico, pari alla differenza tra la spesa
riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo
in conto capitale e di quello in conto interessi.
L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli
stati di avanzamento.
Art. 78.
Contributi in conto interessi
1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto
interessi è determinato nella misura massima del 40 per
cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo
76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20
anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni
per le attrezzature e per l'arredamento, ed è
determinato nella misura del 4 per cento annuale
dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato
direttamente all'istituto di credito in rate semestrali
posticipate e costanti e non può comunque essere
superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli
interessi a carico del mutuatario.
Art. 79.
Presentazione delle domande
1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di
cui all'articolo 76 devono essere presentate prima
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai
requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere
sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto
all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il
termine perentorio di sessanta giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine il parere si
intende espresso favorevolmente.
2. Possono usufruire dei contributi, oltre ai
proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno
in gestione o in affitto e dimostrino di avere la
disponibilità del bene oggetto dell'investimento per
tutta la durata del finanziamento richiesto.
Art. 80.
Convenzione
1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario
delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati
da apposita convenzione che deve indicare:
a) l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo
dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi
relativi all'IVA, comprensivi di competenze tecniche e
di eventuali oneri di concessione ed urbanizzazione;
b) i termini di inizio dei lavori, che non devono essere
precedenti alla presentazione dell'istanza e di
attuazione degli stessi;
c) l'ammontare e le modalità di erogazione del
contributo in conto capitale;
d) l'ammontare e le modalità di erogazione del
contributo in conto interessi da corrispondere
direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;
e) le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi
a cura del beneficiano.
Art. 81.
Vincolo alla destinazione ed all' investimento
1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi
dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso
alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo
deve essere registrato presso la conservatoria dei
registri immobiliari competente e trasmessa
all'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del
contributo regionale. Il vincolo di destinazione
sull'impianto perdura anche in caso di estinzione
anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.
2. Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura
al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede
alla revoca del contributo ed al recupero delle somme
erogate opportunamente rivalutate.
3. In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare
tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che
sospende immediatamente l'erogazione del contributo con
l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di
ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare
immediata comunicazione all'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che
provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo
stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della
rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.
4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi
dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa
beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo
di cinque anni.
Art. 82.
Varianti ai progetti
1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese
turistiche intendano apportare ai progetti deve essere
sottoposta preventivamente all'esame dell'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti.
2. Quando le varianti comportano una spesa inferiore o
pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo
76, sempreché dette varianti siano riconosciute
necessarie dagli organi competenti e determinino
menomazione dei requisiti tecnici essenziali del
progetto che hanno comportato l'inclusione nella
graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni
stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate
in relazione alla spesa relativa alle opere che si
intendono effettivamente eseguire.
3. L'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire
accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché
al mantenimento della destinazione totale o parziale
dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.
Art. 83.
Divieto di cumulo
1. Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono
cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.
2. In ordine al medesimo investimento i beneficiari non
possono cumulare le agevolazioni previste dal presente
Titolo con altre agevolazioni previste da normative
regionali, statali o comunitarie.
Art. 84.
Sanzioni
1. La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme
in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede
giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto
negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo
le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.
Art. 85.
Sostituzione ed abrogazione di norme
1. La normativa di cui al presente titolo sostituisce,
per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni
della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge
regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per
quanto è con essa compatibile e per gli interventi già
ammessi a finanziamento.
2. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli
stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli
esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in
attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.
Art. 86.
Norma transitoria
1. Le aziende che hanno presentato istanza per la
realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1
luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono
state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità
in esse previste e che alla data di entrata in vigore
della presente legge non abbiano ancora perfezionato
l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del
contributo in conto interessi previsto dal comma 2,
dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per
cento annuale del 40 per cento dell'ammontare
dell'investimento ammesso al finanziamento.
Art. 87.
Agriturismo, attività turistiche e artigianali in
contesto rurale
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste
è autorizzato a concedere alle imprese agricole,
singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica,
contributi per investimenti di carattere strutturale,
ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi
necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di
sviluppare le attività complementari e/o alternative
all'attività agricola.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi
riguardanti:
a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati
per attività agrituristiche, compresa l'installazione e
il ripristino di impianti termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale
per le attività agrituristiche;
c) la realizzazione nelle aziende di strutture per la
conservazione di prodotti agricoli locali, solo se
connessi all'attività agrituristica;
d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative
per il tempo libero;
e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e
nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei
relativi programmi.
3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o
alternative all'attività agricola, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a
concedere alle imprese, singole o associate, contributi
per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di
attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a
finanziamento gli investimenti per:
a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati
per attività artigianali e di turismo rurale, compresa
l'installazione e il ripristino di impianti termici e
telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale
per le attività di turismo rurale;
c) la realizzazione di strutture per la conservazione di
prodotti agricoli destinati all'attività di
ristorazione;
d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative
per il tempo libero;
e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e
nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei
relativi programmi.
4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo
non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per
cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere
erogato nell'ambito del "de minimis". In tale
ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento
della spesa ammissibile.
7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge
regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e
integrazioni.
Capo II
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 88.
Aiuti al bed and breakfast
1. L'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti eroga contributi
nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti
"de minimis" ai soggetti che, avvalendosi
della propria organizzazione familiare, utilizzano parte
della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere,
fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi
forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi
minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono
possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per
l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non
costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e
comporta per i proprietari delle unità abitative
l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile
medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad
una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola
stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i
proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti
sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato
agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha
il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima
colazione non necessita di iscrizione al registro
esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio
attività al comune e alla provincia competenti, nonché
di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di
tutte le informazioni necessarie ai fini delle
rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento
dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente
pubblica in merito alle disponibilità di alloggi
turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito
sopralluogo al fine della conferma della idoneità
all'esercizio dell'attività ed alla classificazione
della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo
altresì le tariffe minime e massime applicabili
all'esercizio di attività di alloggio e prima
colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste
per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica
il regime fiscale previsto per le attività saltuarie
previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una
tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di
alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire
4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire
5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire
6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in
riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli
fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono
fissate con decreto assessoriale in riferimento agli
esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una
stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente
articolo i destinatari degli interventi devono
impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un
quinquennio dalla data di erogazione, a documentare
almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
dell'effettivo esercizio.
Art. 89.
Promozione attività agrituristiche, turistiche e
artigianali in contesto rurale
1. Al fine di promuovere le attività agrituristiche,
turistiche e artigianali in contesto rurale
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a concedere agli operatori del settore un
contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute
per la realizzazione di azioni di promozione delle
predette attività. Sono ammesse a finanziamento le
spese relative alla realizzazione di materiale
divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di
consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e
mezzi di comunicazione di massa.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 15 miliardi.
3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de
minimis". Nel rispetto di tale massimale possono
essere ammesse a finanziamento anche le spese per la
partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed
estere.
Art. 90.
Contributi per la promozione e commercializzazione
dei pacchetti turistici
1. L'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a
concedere, nell'ambito del limite fissato dalla
Commissione Europea per gli aiuti "de
minimis", contributi nella misura del 35 per cento
del programma di investimento alle agenzie di viaggio di
cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
per le attività di promozione e commercializzazione dei
pacchetti turistici.
2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle
sostenute per:
a) produzione e diffusione di materiale audiovisivo
concernente l'offerta di pacchetti turistici;
b) produzione, stampa e distribuzione di materiale
promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
c) acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste
specializzate;
d) educational tours di operatori turistici;
e) partecipazioni a borse e fiere e Workshop che si
svolgono in Italia ed all'estero.
Art. 91.
Contributi per i sistemi di teleprenotazione
1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che
intendono intraprendere azioni di promozione e gestione
della commercializzazione dell'offerta turistica,
attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione
centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da
diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere
contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile,
sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche
temporanei costituiti:
a) tra gestori di strutture ricettive;
b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware,
software e consulenze informatiche per la realizzazione
di pagine WEB.
TITOLO X
CONSORZI FIDI
Art. 92.
Fondo di garanzia
1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze è istituito un fondo regionale per la
concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia
collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali
18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n.
34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e
integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18
maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in
consorzi di secondo grado disciplinati dalle
disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i
consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3
della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono
esercitate dall'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca.
2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai
consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di
garanzie dirette prestate per tutte le operazioni
finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a
breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o
acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle
attività delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese industriali, commerciali e di servizi,
costituite in forma singola o associata.
3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della
normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a
un comitato di gestione nominato dal Presidente della
Regione, su designazione degli Assessori competenti per
materia, e composto rispettivamente da due dirigenti
dell'Assessorato regionale dell'industria, da due
dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca, da un dirigente
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su
terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi
industriali, commerciali e artigianali.
4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore
al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi
fidi.
5. La controgaranzia è concessa a condizione che i
tassi di interesse applicati alle imprese per le
operazioni di finanziamento siano quelli previsti
dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
consorzi fidi di imprese operanti nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 100 miliardi.
Art. 93.
Agevolazioni su operazioni creditizie
1. L'Amministrazione regionale può affidare in regime
di convenzione la gestione delle agevolazioni su
operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto
previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo
grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella
convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi,
le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi
assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e
le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i
servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione
stessa. Ai fini di cui al presente comma viene adottata
una convenzione tipo dal Presidente della Regione su
proposta congiunta degli Assessorati regionali
dell'industria e della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca e
l'Assessorato regionale dell'industria procedono
annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante
anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per
tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei
legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di
rispettiva competenza.
3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti
a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli
regimi di aiuto.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e comunque non oltre il 30
giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i
compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non
aderiscano a consorzi di secondo grado.
Art. 94.
Consorzi fidi di primo e di secondo grado
1. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18
luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n.
34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e
integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18
maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi
rischi e monti fidelussioni costituiti dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge
con le modifiche stabilite al presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi
industriali di primo grado su operazioni a breve, medio
e lungo termine, fino all'importo massimo determinato
dai singoli statuti e comunque non superiore a lire
1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado
aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a
medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di
lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è
prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal
consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal
consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti
nel settore artigianale, commerciale e in altri settori,
con esclusione di quelli di cui all'allegato I del
Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono
ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire
200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso
assimilabili, e a lire 1 miliardo.
3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi
non può superare l'80 per cento dell'ammontare di
ciascuna operazione creditizia.
4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei
consorzi di primo grado non può comunque eccedere
l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio
industriale con più di 30 aziende associate e l'importo
di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente
ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado.
Per i settori del commercio e dell'artigianato
l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e
delle cooperative di garanzia di primo grado è pari
all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni
costituito dai soci e non può comunque eccedere
l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è
concessa ai consorzi o società cooperative costituite
da almeno duecento soci.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per
il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare l'importo di lire 200 miliardi.
Art. 95.
Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare
in favore dei consorzi di secondo grado, per la
costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi
rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai
soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative
di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al
successivo comma 4 che intervengono per le finalità del
fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado.
In ogni caso l'integrazione regionale non può
concernere somme già oggetto di integrazioni presso i
consorzi fidi di primo grado.
2. L'intervento della Regione comunque non può eccedere
l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali
aderiscono almeno quattro società consortili o
cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10
miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3. L'integrazione regionale al fondo rischi avviene
mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e
monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio
di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4. Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche
contributi provenienti da enti locali, istituti di
credito, camere di commercio, fondazioni o altri
soggetti pubblici o privati.
Art. 96.
Contributo spese costituzione e gestione consorzi
fidi
1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo
grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di
nuova costituzione contributi sulle spese di
costituzione e su quelle di gestione relative ai primi
tre esercizi sociali, in misura decrescente pari
rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50
per cento delle spese sostenute.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 10.000 milioni.
Art. 97.
Statuti consorzi fidi
1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che
usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono
approvati con decreto dell'Assessore regionale
competente per materia e devono espressamente prevedere:
a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle
fideiussioni rilasciate dalle singole imprese
consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle
fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo
grado;
c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai
consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai
consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i
consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino
all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante
garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i
consorzi artigiani e commerciali il limite
rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui
lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad
esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle
fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti
garantibili;
e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento
dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo
restando che i versamenti effettuati dall'impresa
rispetto all'importo della fideiussione non possono
essere inferiori al 30 per cento della quota
complessivamente a carico dell'impresa;
f) la percentuale di ripartizione massima del rischio
tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo
grado e l'istituto di credito finanziatore;
g) le modalità e le condizioni per la concessione della
garanzia.
2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì
prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di
un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale
competente di eventuali modifiche dello statuto del
consorzio;
c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di
copia del bilancio dell'esercizio precedente completo
delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta
giorni dall'approvazione dello stesso;
d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di
cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla
liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia
regionale.
3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo
33" sono da intendersi "dell'articolo
31".
4. Le disposizioni in favore delle cooperative e
consorzi di garanzia per i settori dell'industria,
dell'artigianato e del commercio possono altresì
estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma
mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi
separati. Gli statuti dei consorzi sono approvati con
decreto dell'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle
imprese socie prevalente è quello dei settori
dell'artigianato e del commercio; sono approvati con
decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è
prevalente il numero delle imprese socie operanti nel
settore industriale.
Art. 98.
Disposizioni esecutive
1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi
continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal
presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti
normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità
e con le medesime procedure.
Art. 99.
Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca
1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di
garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di società cooperativa o
consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da
parte delle imprese agricole singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste può
concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi
destinati all'attività di prestazione di garanzie per
favorire la concessione di finanziamenti da parte di
aziende e istituti di credito, di società di locazione
finanziaria, di società di cessione di crediti di
imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
b) contributi per l'attività d'informazione,
consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il
reperimento e il migliore utilizzo delle fonti
finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti
al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse
imprese.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono
concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e
non possono essere di importo superiore all'ammontare
complessivamente sottoscritto dai soci e da enti
sostenitori dei consorzi medesimi.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono
concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per
un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario
per un periodo di tre anni e per una misura massima del
90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del
calcolo dell'importo dell'aiuto si considera
beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di
cui al presente articolo, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede
tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi
successive del procedimento di controllo comunitario gli
elementi integrativi necessari richiesti dalla
Commissione europea ai fini dell'ottenimento della
dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative
raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in
materia di notifica.
TITOLO XI
AGRICOLTURA
Capo I
AIUTI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art. 100.
Investimenti nelle aziende agricole
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato ad applicare, in regime di
cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle
risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo
massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per
investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono
essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti
aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il
miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle
condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché
la conservazione dei paesaggi tradizionali.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere
utilizzate come anticipazione sulle quote di
cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le
analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.
Art. 101.
Investimenti nelle aziende agricole: interventi
complementari
1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100
possono essere finanziati progetti riguardanti settori
non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a
condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di
produzione a livello regionale, esistano sufficienti
garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei
settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando
che i relativi aiuti possono essere concessi con lo
stesso limite all'importo degli investimenti e
all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 100.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non
possono essere posti in esecuzione se non sono stati
previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla
Commissione europea.
Art. 102.
Insediamento dei giovani agricoltori
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti
all'insediamento dei giovani agricoltori previsti
all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in
conformità alla corrispondente misura del POR
2000-2006.
Art. 103.
Misure di sviluppo rurale
1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle
disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE
n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti
dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione
europea provvede l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste.
2. Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito
del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52
del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate
dotazioni finanziarie regionali per la concessione di
finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006,
volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro
i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.
3. Per l'erogazione degli aiuti alle imprese
beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente
pagatore.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del
Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV
del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura
inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del
predetto Regolamento.
Art. 104.
Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del
paesaggio agrario tradizionale
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere per il periodo
2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a
vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e
le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli
usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento
del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti
dall'imposizione del vincolo.
2. Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di
reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non
possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il
mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro
all'anno per ettaro per il mantenimento di colture
perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione
dell'impegno da parte del beneficiano a porre in essere
la presente misura agroambientale per un periodo minimo
di sei anni.
3. Nel rispetto delle finalità di cui al presente
articolo e ai fini della valutazione di compatibilità
comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato
a definire gli elementi necessari richiesti dalla
Commissione europea per la predetta valutazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 70 miliardi.
Art. 105.
Interventi per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del
Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad
accordare sostegno finanziario agli investimenti di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi
i prodotti della pesca, in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle
risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo
massimo e alle stesse condizioni previste dal POR,
riguardanti gli interventi per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette
dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione
sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e
regionale per le analoghe azioni previste nel POR
2000-2006.
Art. 106.
Interventi complementari per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105
possono essere finanziati progetti riguardanti settori
non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a
condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di
produzione a livello regionale, esistano sufficienti
garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di
mercato. La scelta dei settori è effettuata con
provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti
possono essere concessi con lo stesso limite all'importo
degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito
all'articolo 105.
2. I singoli interventi di cui al presente articolo non
possono essere posti in esecuzione se non sono stati
previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli
articoli 87 e 88 del trattatoCE e autorizzati dalla
Commissione europea.
Art. 107.
Servizi innovativi e qualità
1. Alle imprese di produzione, lavorazione,
trasfromazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste può concedere un contributo per spese
riguardanti:
a) l'acquisizione di certificazione di sistemi di
qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi
obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei
prodotti, incluse le spese per la formazione e
riqualificazione del personale e per gli studi
preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per
la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a
tutela dei consumatori;
b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze,
legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e
all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per
la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie
pulite;
c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi
servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche
igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle
spese ammissibili a finanziamento e per un importo non
superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui
controlli di qualità siano obbligatorie il contributo
è concesso a totale copertura della spesa.Sono escluse
le spese per impianti ed attrezzature.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste può concedere contributi per la costituzione e
l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo
delle denominazioni di origine protette dei prodotti
agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla
vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso
a totale copertura delle spese sostenute per la
costituzione del consorzio ed in misura decrescente per
le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento
per il primo anno e in misura decrescente del 20 per
cento per gli anni successivi fino a un massimo di
cinque anni.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria
l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce
le richieste per sottoporle direttamente alla
Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione
riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni
di origine e le attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti
CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria
di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti
Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni
rilasciate dalla Commissione europea, presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
è istituito un albo degli organismi di controllo delle
indicazioni geografiche, denominazioni di origine e
attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e
alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle
foreste può affidare l'attività di controllo ad
autorità pubbliche ovvero ad organismi privati.
L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base
dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e
le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 70 miliardi.
Art. 108.
Apicoltura e bachicoltura
1. Si continuano ad applicare, fino al 31 dicembre 2006,
i regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali 27
settembre 1995, n. 65 e successive modifiche e
integrazioni, per l'apicoltura e la bachicoltura.
2. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono
comunicati alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile
1962.
Art. 109.
Allevamenti di struzzi
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori
agricoli, singoli e associati, anche all'interno di
un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli,
aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento,
il miglioramento qualitativo degli allevamenti di
struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di
strutture per la macellazione e la lavorazione dei
relativi prodotti.
2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano
rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli
analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:
a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di
adeguate conoscenze e competenze professionali;
b) dimostrazione della redditività dell'azienda
og-getto dell'intervento;
c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali.
3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento
delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50
per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento
per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone
svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per
azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda
associata. Tali limiti possono essere aumentati
rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola
e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di
investimenti per la macellazione e lavorazione dei
relativi prodotti.
4. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli
investimenti aziendali:
a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di
locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni,
adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione
delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
b) la realizzazione degli impianti, macchinari ed
attrezzature mobili;
c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio
dell'attività;
d) l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di
impianti per l'utilizzazione idrica.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere contributi per la
realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la
realizzazione di apposite linee di macellazione, dei
macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la
macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per
cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli
enti locali e altri soggetti pubblici.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 18 miliardi.
Art. 110.
Elicicoltura
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere aiuti agli
investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli
allevamenti di chiocciole nonché per la loro
trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è
concesso alle piccole e medie imprese, costituite in
forma singola o associata, nella misura del 50 per cento
delle spese ammissibili a finanziamento e per
investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola
e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2. Sono ammessi a finanziamento:
a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di
locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti
all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro
trasformazione e commercializzazione;
b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di
irrigazione.
3. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono
comunicati alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile
1962.
Art. 111.
Crediti a breve termine
1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al
credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste è autorizzato a concedere prestiti
agevolati a breve termine aventi durata annuale per le
spese di conduzione e gestione aziendale alle imprese di
produzione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui
all'allegato I del Trattato CE.
2. Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno
in anno alle stesse condizioni.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto interesse nella misura definita dall'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata
dalla Commissione europea.
4. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di
cui al presente articolo, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede
tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi
successive del procedimento di controllo comunitario gli
elementi necessari richiesti dalla Commissione europea
ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di
compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e
88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e
disposizioni comunitarie attuative in materia di
notifica.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 100 miliardi.
Art. 112.
Organizzazioni dei produttori
1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa comunitaria che non abbiano
beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di
specifiche organizzazioni comuni di mercato,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
può concedere contributi per la costituzione e il
funzionamento amministrativo per un periodo massimo di
cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le
organizzazioni dei produttori che realizzino un
ampliamento significativo delle attività
dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi
prodotti o a nuovi settori di intervento. In
quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi
unicamente le spese di funzionamento amministrativo
derivanti dai compiti aggiuntivi.
2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura
massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo
anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di
esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20
per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I
contributi sono concessi in relazione alle spese
sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo
alla data di costituzione o di ampliamento
dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese
riguardanti:
a) i costi per ottenere la disponibilità della sede
dell'organizzazione;
b) l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi
materiali e le attrezzature informatiche;
c) i costi del personale;
d) le spese necessarie per il funzionamento ordinario;
e) l'assistenza tecnica ed economica;
f) l'assistenza giuridica e commerciale.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 30 miliardi.
Art. 113.
Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza
tecnica nel settore agricolo
1. Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione
14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti
dalla presente legge, in particolare quelli concernenti
l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e
commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori,
la formazione professionale, la contabilità aziendale,
la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino
a totale copertura della spesa entro l'importo globale
massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un
periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti
erogati ad imprese che rientrano nella definizione
comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per
cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due
possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del
calcolo dell'importo dell'aiuto si considera
beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.
Art. 114.
Organizzazioni interprofessionali
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste può concedere contributi alle organizzazioni
interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la
realizzazione di programmi nell'ambito della filiera
agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i
settori della filiera medesima. In particolare i
programmi possono riguardare le seguenti azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato;
b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e
la definizione delle regole di produzione;
c) valorizzazione delle produzioni delle singole
filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni
finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma
2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.
2. Il contributo può essere concesso nella misura
massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le
azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50
per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma
1.
3. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo
prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli
organismi che raggruppano rappresentanti delle attività
economiche connesse con la produzione, la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
4. Le organizzazioni interprofessionali nello
svolgimento della loro azione tengono conto degli
interessi dei consumatori e perseguono, in particolare,
le seguenti finalità:
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della
produzione e del mercato;
b) contribuire a un migliore coordinamento del l'im
missione sul mercato dei prodotti, anche attraverso
ricerche o studi di mercato;
c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 70 miliardi.
Art. 115.
Avviamento di servizi, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere alle imprese e
società di servizi, aventi come scopo esclusivo la
fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza
alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare,
un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in
conformità alle corrispondenti misure del POR
2000-2006.
Art. 116.
Aiuti per l'apprendistato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti
l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per
le imprese artigiane si applicano alle imprese di
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 100 miliardi.
Art. 117.
Formazione professionale in agricoltura
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a promuovere azioni per la
formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine
dell'acquisizione delle competenze e conoscenze
professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale
e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione
delle misure agroambientali degli strumenti di
programmazione comunitaria in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 118.
Sostegno all'attività forestale
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali
e valorizzare le risorse ambientali e forestali,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso
di superfici non agricole o di terreni agricoli con
evidenti e perduranti condizioni di abbandono per
investimenti volti all'incremento del patrimonio
boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in
conformità alle corrispondenti misure del POR
2000-2006.
2. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a concedere contributi per la realizzazione
di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei
soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare
il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di
aree di particolare interesse e l'ottenimento di un
corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché
a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale
del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di
infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e
ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del
POR 2000-2006.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere aiuti per
investimenti finalizzati all'utilizzazione boschiva,
alla prima trasformazione e commercializzazione delle
produzioni silvane in conformità alle corrispondenti
misure del POR 2000-2006.
Art. 119.
Opere di miglioramento fondiario
1. Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro
e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento
di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della
conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a concedere contributi agli imprenditori
agricoli, in forma individuale od associata, per
interventi volti alla conservazione di elementi del
patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi.
L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non
comporti un aumento della produttività, nella misura
del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al
75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti
di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende
singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.
2. Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento
della capacità produttiva, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto
supplementare unicamente a copertura dei costi
aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali
necessari per la conservazione del patrimonio
architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è
concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi
sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni
per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 70 miliardi.
Art. 120.
Contabilità aziendale
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori
agricoli che si impegnano a tenere la contabilità
aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto
per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per
azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello
della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito
in cinque quote annuali di lire 1.000.000.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni,
criteri e modalità di accesso e di erogazione
dell'aiuto.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 14 miliardi.
Art. 121.
Ricomposizione fondiaria
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale,
attraverso apposita convenzione valida per il periodo
2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal
fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a finanziare interventi di
ricomposizione fondiaria in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 122.
Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale,
attraverso apposite convenzioni da stipulare per il
periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario
e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e
la mobilità del mercato fondiario e a favorire
l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al
fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4
della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 30 miliardi.
Art. 123.
Indennità compensativa pregressa
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito
relativi all'indennità compensativa annua agli
imprenditori agricoli che operano nelle zone
svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive
comunitarie in materia, al fine di completare
l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP
Sicilia 1994-1999.
2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto
dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei
livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo
programma operativo plurifondo.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 120 miliardi.
Art. 124.
Contributi in favore delle associazioni di produttori
riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e
ortofrutticoli in prericonoscimento
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere contributi di
avviamento in favore delle associazioni di produttori
riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n.
2200/96.
2. L'aiuto è concesso a totale copertura delle spese
sostenute per l'avviamento in misura decrescente, pari
al 100 per cento, all'80 per cento, al 60 per cento, al
40 per cento e al 20 per cento dei costi sostenuti
dall'associazione per la gestione, rispettivamente per
il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Non
possono essere concessi aiuti in relazione a spese
sostenute dopo il quinto anno, nè dopo sette anni dal
riconoscimento.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di
produttori che hanno presentato un piano di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento
CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento
da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di
prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno.
L'aiuto è concesso a copertura delle spese di
costituzione e avviamento in conformità a quanto
previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e
comunque entro i seguenti massimali:
a) fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo
anno;
b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
c) fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
d) fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 7 miliardi.
Art. 125.
Commercializzazione prodotti agroalimentari
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di
promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e
valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in
conformità alle corrispondenti misure del POR
2000-2006.
Art. 126.
Promozione prodotti agroalimentari
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste svolge attività promozionali per i prodotti
agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed
internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle
produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge
altresì indagini quantitative e qualitative di mercato
e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un
programma che prevede:
a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed
estere;
b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti
di qualità;
d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani
ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere
a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata
direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di
cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari
fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute
ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al
comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e
associate, di produzione, trasformazione e
commercializzazione, che operano nel territorio
regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste promuove altresì iniziative volte alla
valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio
mediante un contributo per la realizzazione di
manifestazioni promozionali che si inquadrino in un
ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a
rafforzare la competitività delle aree rurali e allo
sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono
classificate secondo la loro rilevanza internazionale,
nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali
viene commisurato il seguente contributo, da erogare
agli enti locali o a soggetti incaricati della
realizzazione delle manifestazioni:
a) prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
b) seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
c) terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 10 miliardi.
Art. 127.
Modifica all'articolo 10 l.r. n. 24/87
L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 27 maggio
1987, n. 24, è sostituito dal seguente:
"5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base
delle spese sostenute sono concessi nella misura
prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2
e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C
302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a
favore della pubblicità dei prodotti agricoli".
Art. 128.
Consorzi di tutela e di commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere contributi per le
spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela
e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle
corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in
conformità alle stesse.
Art. 129.
Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali
e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per
opere infrastrutturali in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000- 2006.
Art. 130.
Interventi per la ricostituzione del patrimonio
agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori
agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione
di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di
infrastrutture a carattere interaziendale e per la
ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato
purché tali interventi assicurino il mantenimento della
produzione aziendale ai livelli presenti prima del
verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle
corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 131.
Interventi per la difesa dalle calamità naturali:
premi assicurativi
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali
singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del
premio assicurativo inerente la copertura delle perdite
dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad
avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali conformemente a quanto stabilito
negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto
è concesso altresì nella misura del 50 per cento del
premio assicurativo per la copertura delle perdite
dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizoozie
e a fitopatie.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 35 miliardi.
Art. 132.
Danni causati da avverse condizioni atmosferiche
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori
agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di
indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di
produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia,
siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento
dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.
2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative
perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per
cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle
altre zone, in conformità a quanto previsto negli
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo" 2000/C 28/02.
3. Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali,
le relative perdite devono raggiungere la soglia minima
del 10 per cento della produzione per il raccolto
successivo a quello dell'anno in cui si è verificato
l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa
agli anni in cui la produzione è compromessa deve
essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma
2.
4. Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle
attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle
foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento
dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a
prescindere dal livello della soglia minima.
5. Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo
per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere
conto dell'effettiva perdita del valore economico della
produzione, rapportato al valore della produzione media
per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo
esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai
commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere
considerate le eventuali somme percepite a titolo di
premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle
aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni
atmosferiche registratesi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per
il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono
superare l'importo di lire 400 miliardi.
Art. 133.
Danni causati da eventi eccezionali
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti
di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai
danni arrecati dalle calamità naturali o da altri
eventi eccezionali in conformità agli
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è
condizionata all'autorizzazione comunitaria del
provvedimento di intervento che deve essere
specificatamente notificato alla Commissione europea. Il
provvedimento è trasmesso alla competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
contestualmente alla sua notifica alla Comunità
europea.
Art. 134.
Aiuti agli allevatori
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere agli allevatori,
singoli o associati, che aderiscono a piani di
risanamento sanitario predisposti dalle autorità
veterinarie o che per disposizioni di queste ultime
hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti
da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e
diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a
idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di
indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto
11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore
del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite
di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito
proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre
anni.
3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle
perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono
decurtati eventuali altri benefici percepiti in
attuazione di interventi pubblici per le stesse
finalità.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 70 miliardi.
Art. 135.
Ricerca nel settore agricolo
1. Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze
nel settore primario, il trasferimento delle
innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei
prodotti o nei processi produttivi, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato
il piano regionale triennale della ricerca applicata e
sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e
forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge. Il piano triennale prevede anche linee
di ricerca applicative riguardanti i metodi di
produzione a basso impatto ambientale in analogia con
quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, in applicazione del piano triennale, è
autorizzato a stipulare, a seguito di selezione
attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici
di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui
all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle
risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono
ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i
costi connessi all'esecuzione delle attività previste
nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in
conformità a quanto disposto nell'allegato II della
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di
ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei
Servizi allo sviluppo regionali facenti capo
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel
piano triennale, specifiche attività in risposta alle
esigenze degli operatori del settore agricolo,
agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la
realizzazione di specifiche attività di trasferimento
dei risultati a favore degli operatori regionali,
nazionali, comunitari interessati ai risultati della
ricerca.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere alle imprese che
presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto
di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di
nuovi servizi o che comportino il miglioramento di
quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per
cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività
previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili
in conformità a quanto disposto nell'allegato II della
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un
massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di
ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di
ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di
progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito
del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni,
nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi
previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere alle imprese che
presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla
concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al
comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già
realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o
immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per
cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività
previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili
in conformità a quanto disposto nell'allegato II della
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un
massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di
ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di
ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di
progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito
del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni,
nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi
previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste destina il 70 per cento delle risorse
finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti
al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca
industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per
cento ai progetti per l'attività di sviluppo
precompetitiva prevista dal comma 4.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 80 miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 136.
Zone svantaggiate
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle
zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto
della disciplina contenuta nel Regolamento CE n.
1257/1999.
Art. 137.
Giusto indennizzo
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o
all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine
di consentire la realizzazione degli interventi previsti
dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento
delle relative indennità calcolate ai sensi della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Per le finalità di cui al comma 1 non trovano
applicazione i criteri di priorità stabiliti
dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così
modificata:
"c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione
di fasce boschive con particolare riguardo a quelle
necessarie per il consolidamento di terreni gravati da
dissesto, con gli interventi idraulici connessi".
Art. 138.
Osservatori regionali per le malattie delle piante
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori
regionali per le malattie delle piante le somme
necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi
alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle
colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti
dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in
attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli
possono essere effettuati anche attraverso convenzioni
con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito
della rete di controllo del Ministero per le politiche
agricole e forestali per il territorio regionale.
Art. 139
Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981
1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire
500 milioni.
Art. 140.
Istruttoria ed erogazione degli aiuti
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei
singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi
stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo
all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa
comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici e organizzativi.
2. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria
a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle
relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli
stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
Art. 141.
Norme di procedura
1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente
Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti
necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e
degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.
2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono
regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono
comunicate alla Commissione europea e possono essere
poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La stessa disciplina si applica
alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto
ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo
quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.
3. Le disposizioni del presente Titolo che contengono
regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo
rurale sono comunicate alla Commissione europea e
possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata
in vigore della presente legge, se intervenuta la
decisione comunitaria di approvazione dello stesso
Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni
recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto
ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo
stesso Piano di sviluppo rurale.
4. Le disposizioni della presente legge contenenti
regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di
quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono
essere poste in esecuzione se non sono state previamente
notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87
e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione
europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n.
26/1962.
5. Per la valutazione delle proposte e per
l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR
2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere
con proprio decreto alla costituzione, laddove
necessario, di appositi comitati per la valutazione e la
selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute
nelle singole schede di misura nell'ambito del
complemento di programmazione. Relativamente ai compensi
spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica
quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15.
TITOLO XII
PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 142.
Principi generali e finalità
1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) conservazione e gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di
salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed
il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino,
la pesca e l'acquacoltura;
b) introduzione di strumenti gestionali innovativi
applicativi del principio di sussidiarietà al fine di
snellire le procedure e coinvolgere direttamente i
produttori e le associazioni di categoria;
c) introduzione del principio della gestione integrata
della fascia costiera marina come strumento sistematico
della gestione delle risorse marine;
d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle
produzioni della pesca marittima siciliana,
del-l'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e
salmastre, e della maricoltura;
e) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei
prodotti ittici;
f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza
a bordo;
h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca
siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
i) incremento delle potenzialità produttive della pesca
costiera siciliana;
l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed
all'acquacoltura;
m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle
reali capacità produttive del mare, anche mediante
l'adozione di piani specializzati di settore;
n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
impresa e delle associazioni dei produttori;
o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da
pesca;
p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle
acque marine, salmastre ed interne;
q) istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo;
r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle
infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento,
incremento e razionalizzazione delle strutture a terra,
ivi comprese le infrastrutture portuali connesse
all'attività di pesca e le ex saline;
s) riorganizzazione e sviluppo della rete di
lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti
del mare;
t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche
necessarie per la gestione amministrativa, la
regolamentazione dello sforzo di pesca e per la
programmazione;
u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e
interne;
v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'im-magine
del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o
scartate;
aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato
a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto
al rapporto risorse-mercati;
bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia
di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza
storico-culturale.
Art. 143.
Intesa istituzionale Stato-Regione
1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire
un'intesa istituzionale in materia di gestione della
flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le
politiche agricole e forestali in cui prevedere che:
a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per
singola misura flotta, per segmento di pesca ed in
funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma
di orientamento pluriennale (POP);
b) la Regione individui le modalità attraverso le quali
le misure saranno attuate;
c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga
svolto dalla Regione;
d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento
e l'attuazione allo Stato.
Art. 144.
Programma regionale della pesca
1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della
tutela delle risorse biologiche è adottato un programma
regionale della pesca di durata triennale che tenga
conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere
della Commissione legislativa competente, nel rispetto
di quanto stabilito nel programma pluriennale di
orientamento per le flotte da pesca approvato dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento CE n.
2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il
Consiglio regionale per la pesca.
3. E' facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca adottare
programmi d'uso delle aree marine ai fini della
diversificazione della pesca per tipologie e settori
territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di
quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione,
di soggetti pubblici e privati esperti in materia,
nonché ad utilizzare i risultati delle indagini
scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del
programma di ricerche di cui all'articolo 176
concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e
disciplina gli aspetti di seguito indicati:
a) analisi del settore dell'economia ittica e dello
stato dell'ambiente;
b) individuazione degli obiettivi di sviluppo
nel-l'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei
relativi programmi di finanziamento;
c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo
dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della
maricoltura;
d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca
marittima e misure promozionali di incentivazione dei
servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a
tutela dei consumatori;
e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.
Art. 145.
Programma d'uso delle aree marine
1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto
entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge
ed identifica:
a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli
spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale
attività;
b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare
alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della
navigazione;
c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al
ripopolamento.
Art. 146.
Tutela e valorizzazione delle risorse marine
1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione
delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in
attuazione dei programmi d'uso delle aree marine
determina con proprio decreto:
a) aree di riposo biologico;
b) aree di ripopolamento.
2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità
di attuazione ed individua i criteri di gestione delle
aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei
o permanenti delle attività di pesca e/o
turistico-sportive.
Art. 147.
Consiglio regionale della pesca
1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di
seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca composto da:
a) il dirigente generale preposto al Dipartimento
regionale della pesca che lo presiede in assenza
dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente
generale, un dirigente in servizio presso lo stesso
Dipartimento e delegato dall'Assessore;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente;
c) i comandanti delle direzioni marittime o loro
delegati;
d) un rappresentante del registro navale italiano;
e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di
commercio della Sicilia;
f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della
pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato;
g) il direttore dell'Istituto talassografico (CNR)
operante in Sicilia o un suo delegato;
h) il responsabile della struttura siciliana
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un
suo delegato;
i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle
Università siciliane designati dai rettori delle
stesse;
l) quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, designati dagli organismi regionali
maggiormente rappresentativi;
m) quattro rappresentanti delle associazioni delle
cooperative, designati dagli organismi regionali
maggiormente rappresentativi;
n) un rappresentante del settore della trasformazione e
conservazione o della commercializzazione del pescato,
designato dagli organismi maggiormente rappresentativi
di categoria;
o) un rappresentante della Federazione nazionale della
pesca;
p) un rappresentante della pesca artigianale;
q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori
ed utenti o suo delegato;
r) sette componenti di cui uno docente presso una delle
università siciliane esperto in materie giuridiche e di
legislazione della pesca ed uno esperto in materia di
riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e
ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con
documentata esperienza in materia di pesca e
pescicoltura e/o di economia peschereccia;
s) un rappresentante della Federazione della pesca
sportiva;
t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
u) un rappresentante dell'Associazione italiana di
piscicoltura;
v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
z) tre componenti di cui uno docente presso una delle
facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso
una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente
presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di
assistente dell'Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal
direttore regionale della pesca.
3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e, in sede di ricostituzione,
almeno trenta giorni prima della scadenza.
4. Il Consiglio resta in carica tre anni.
5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio
è ugualmente insediato purché sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la
partecipazione di almeno la metà in prima convocazione
e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in
seconda convocazione.
7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle
lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza
giustificato motivo non intervengano ai lavori per
almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti
con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in
sostituzione restano in carica fino alla naturale
scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici
argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e
rappresentanti delle categorie interessate, nonché
rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o
della Comunità europea.
9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e
l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri
entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti
sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si
intendono favorevolmente resi.
10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della
presente legge continua a svolgere le proprie funzioni
sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle
nuove figure previste del presente articolo.
Art. 148.
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta
di programma regionale, esprime parere sugli atti
normativi che disciplinano la pesca nelle acque
compartimentali della Regione e su quelli di ordine
generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:
a) su progetti di legge e di regolamento;
b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle
risorse biologiche e alle ricerche nel campo
dell'acquacoltura e maricoltura;
c) sui problemi di ordine generale relativi al settore
della pesca.
Art. 149.
Tipologie di pesca
1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e
alla pesca scientifica si applica la normativa statale
vigente in materia.
Art. 150.
Pesca speciale
1. Per attività di pesca speciale si intende quella
relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame,
delle spugne e delle altre specie individuate con
decreto dell'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è
disciplinata con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere del Consiglio.
Art. 151.
Pesca sportiva e occasionale
1. L'attività sportiva della pesca marittima è
disciplinata con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,
previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione
di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle
relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le
limitazioni degli attrezzi previste per la pesca
sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente
imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto,
l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata
dall'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca sulla base della normativa
statale.
Art. 152.
Ittiturismo e pescaturismo
1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i
caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da
pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per
ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed
ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della
propria abitazione, o di una struttura appositamente
acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a
questa attività, e l'offerta di servizi collegati.
L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con
l'attività di pescaturismo ed in rapporto di
complementarietà rispetto alle attività prevalenti di
pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la
normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17
febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e
integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.
Art. 153.
Programmazione negoziata
1. Al fine di incentivare il conseguimento degli
obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione
regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante
gli strumenti di programmazione negoziata.
Art. 154.
Conferenza regionale della pesca
1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire
annualmente una conferenza regionale della pesca che
coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della
Conferenza delle regioni periferiche marittime per le
problematiche della pesca nel Mediterraneo.
Art. 155.
Sostituzione componenti equipaggi
1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per
motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la
composizione degli equipaggi, devono provvedere alla
comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione
interessata prenda il mare, attraverso apposita nota
consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri
dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello
già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne
la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi
al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è
istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la
sostituzione di componenti di equipaggi assenti per
cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le
imprese di pesca obbligate al completamento
dell'equipaggio momentaneamente incompleto.
Art. 156.
Uffici periferici della pesca
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto
della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e
ne determina con il predetto decreto i compiti e le
rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede
mediante l'utilizzazione di personale già in servizio
presso l'Amministrazione regionale. E' altresì
consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori
socialmente utili o di pubblica utilità nonché i
dipendenti ex RESAIS.
Capo II
AIUTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI
Art. 157.
Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle
flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca
1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse
finanziarie statali l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei
compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno
alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti
prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto
definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni
applicando le condizioni ed i massimali previsti
dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca concede
altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed
associati, che risiedono nel territorio della Regione da
almeno un anno e che esercitano attività di pesca da
almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza
per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e
l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto
di quanto stabilito nel programma pluriennale di
orientamento.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2
sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico
con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale
alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la
nuova unità è consentito fino al 100 per cento della
somma delle caratteristiche tecniche delle unità
ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico
esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca
mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura
del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata,
incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre
unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del
primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione
degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso
di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese
di pesca singole o associate munite di licenza multipla,
secondo quanto determinato in sede comunitaria e
nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 15 miliardi.
Art. 158.
Trasformazione e commercializzazione di prodotti
ittici
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere contributi per interventi di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti
l'intera serie di operazioni di manutenzione,
trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra
il momento dello sbarco o della pesca e la fase del
prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti
per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento
di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti
informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione
di prodotto e di processo. Possono accedere ai
contributi gli operatori del settore, singoli o
associati, ivi compresi i consorzi formati da
produttori, armatori, trasformatori e commercianti
all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non
sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui
alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del
Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per
cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere
elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse
dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il
10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli
investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche
che riducano in modo sostanziale gli effetti
sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono
corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a
comprovare la predetta riduzione di effetti
sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 80 miliardi.
Art. 159.
Contributi per il potenziamento attrezzature porti di
pesca
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere contributi per dotare i porti di pesca di
impianti ed attrezzature destinati a:
a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed
immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in
particolare attraverso il potenziamento delle strutture
di rifornimento di carburante e di ghiaccio,
l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e
riparazione delle navi da pesca attraverso la
realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei
cantieri navali e scali di alaggio;
c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le
condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello
sbarco dei prodotti.
2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti
realizzati da soggetti privati non può superare il 60
per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti
realizzati da organismi pubblici il predetto contributo
può finanziare fino alla totalità della spesa.
Art. 160.
Acquacoltura e maricoltura
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere contributi per l'attuazione di progetti
aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per
lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti
idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle
imbarcazioni di servizio secondo la definizione
comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n.
2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per
cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere
elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse
dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il
10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli
investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che
riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente.
In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo
studio di impatto ambientale atto a comprovare la
predetta riduzione di effetti sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 80 miliardi.
Art. 161.
Contributi per l'acquisto di navi d'occasione
1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della
flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato
a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di
imprese di pesca, singole e associate, operanti nei
compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per
l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi
in conto capitale in misura non superiore alla metà
dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità.
Nel rispetto dell'importo massimo previsto,
l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso
con intensità decrescente in rapporto alla vetustà
dell'imbarcazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi
purché coesistano le seguenti condizioni:
a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi
l'età di dieci anni;
b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento
garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni
ancora;
c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere
concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 7 miliardi.
Art. 162.
Accesso al credito d'esercizio
1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso
al credito, alle imprese che esercitano attività di
pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi
della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo
non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle
stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti
contratti con istituti di credito di durata non
superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per
fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal
fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di
riscuotere il ricavato della vendita del pescato.
L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'im por to
complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore
della garanzia.
2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai
prestiti di conduzione e gestione di durata annuale
contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da
imprese di trasformazione e commercializzazione di
prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i
consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori
e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti
all'ingrosso.
3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è
concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata
non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e
per un im porto non superiore all'80 per cento
dell'ammontare degli acqui sti effettuati negli ultimi 3
anni per le spese di gestione.
4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di
credito applichino alle operazioni di credito tassi di
interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi
di riferimento stabiliti per il settore della pesca
dalla Commissione europea.
5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata
non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e
per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del
natante secondo la seguente tabella:
a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15
milioni;
b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30
milioni;
c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60
milioni;
d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120
milioni;
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
L. 2 miliardi.
Art. 163.
Misure specifiche per il miglioramento della qualità
dei prodotti ittici
1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2
e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99,
l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per
progetti in materia di definizione e applicazione di
sistemi di miglioramento e di controllo della qualità,
della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie,
degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale.
Gli aiuti possono essere concessi fino a totale
copertura delle spese purché i progetti abbiano durata
limitata e risultino di interesse collettivo.
Art. 164.
Interventi per la promozione dei prodotti
1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi
sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato a concedere contributi in favore delle
iniziative collettive di cui alle misure ed alle
condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE
n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del
100 per cento nei casi di iniziative realizzate da
soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è
prevista la partecipazione di beneficiari privati.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di L. 3 miliardi.
Art. 165.
Servizi innovativi e qualità
1. Alle imprese addette alle attività di pesca,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un
contributo per spese riguardanti:
a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi
obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei
prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro
investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità
dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le
spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il
rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le
spese per la formazione e riqualificazione del personale
e per gli studi preliminari, la consulenza e
l'assistenza tecnica;
b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi
avanzati di comunicazione anche per la vendita dei
prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi,
l'introduzione di tecnologie pulite.
2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle
spese ammissibili a finanziamento e per un importo non
superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui
controlli di qualità siano obbligatorie il contributo
è concesso a totale copertura della spesa. Le spese
ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono
definite nel complemento di programmazione del POR
2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di
programmazione si applica anche agli interventi previsti
dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del com
mercio, dell'artigianato e della pesca può altresì
concedere contributi, sino all'importo di lire 500
milioni e al 70 per cento della spesa, per la
costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi
terzi di controllo delle denominazioni di origine
protette dei prodotti ittici accreditati in conformità
alla vigente disciplina in materia e per la
realizzazione dei laboratori di prova idonei alla
certificazione.
4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria
l'Assessorato della cooperazione, del commercio, del
l'artigianato e della pesca istruisce le richieste da
sottoporre alla Commissione europea per il rilascio
dell'autorizzazione riguardante le indicazioni
geografiche, le denominazioni di origine e le
attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e
alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n.
2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i
prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni
rilasciate dalla Commissione europea, presso
l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigia nato e della pesca è istituito
un albo degli organismi di controllo delle indicazioni
geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di
specificità dei prodotti ittici. L'As ses sore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
può affidare l'attività di controllo ad autorità
pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad
organismi privati avviene sulla base dei requisiti
stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su
proposta del l'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigia nato e la pesca, previa delibera
della Giunta regionale.
6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di
tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare
contributi fino a totale copertura della spesa e per un
importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le
spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i
primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive
delle spese per il personale, per gli studi preliminari,
la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento
dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del
prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di L. 15 miliardi.
Art. 166.
Piccola pesca costiera
1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca
praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori
a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di
piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a
strascico, può essere sostituita e può essere
beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il
rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi
l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di
pescatori attivi nel settore della piccola pesca
costiera costituiti in forma associata possono
presentare progetti collettivi in forma integrata
riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento
dell'attività di pesca. Tali progetti possono in
particolare concernere le iniziative di cui al punto 4,
dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un
contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa
ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro
per progetto.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di L. 21 miliardi.
Art. 167.
Riconversione a fini turistici
1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera
c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle
imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro
destinazione a fini turistici previa rinunzia alla
licenza di pesca.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di L. 10 miliardi.
Art. 168.
Incentivi per la prima occupazione
1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura,
singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera
formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o
trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano
le disposizioni previste a favore delle imprese
artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la
stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e
l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e
nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri
contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per
l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e
apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un
quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70
per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni
giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun
lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto
l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del
ventesimo anno di età.
4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al
comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate
lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore
a sei mesi e non superiore a quello previsto per il
contratto collettivo di lavoro per il personale
imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai
sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi
è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le
successive erogazioni dei contributi sono effettuate per
quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento
delle percentuali di cui al comma 3 della spesa
documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del
contributo a saldo è effettuata entro il primo
semestre.
6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a
concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che
abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti,
uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse
il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di
concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed
assicurativi.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
L. 70 miliardi.
Art. 169.
Contributi per la formazione tecnica ed economica
degli addetti alla pesca
1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed
economica degli addetti alla pesca e alle attività di
trasformazione e/o commercializzazione ed in
applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del
Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca è autorizzato a concedere contributi in conto
capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di L. 20 miliardi.
Art. 170.
Misure di carattere socio-economico
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a
concedere contributi per le misure di carattere
socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99,
articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al
prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi
individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca
oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c)
per pagamenti compensativi individuali per la
riconversione o diversificazione dell'attività
professionale di pesca; lettera d) per premi individuali
ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La
misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d)
è stabilita dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel
rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del
predetto regolamento.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca è altresì
autorizzato a concedere contributi per misure di
accompagnamento a carattere sociale per i pescatori,
finanziate con bilancio regionale, per promuovere
l'interruzione temporanea del l'attività di pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche,
ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12,
comma 6.
Art. 171.
Azioni realizzate dagli operatori del settore
1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da
pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca
che rientrano in progetti di interesse collettivo e di
durata limitata di cui agli obiettivi previsti
dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del
Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso
nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.
Art. 172.
Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del
patrimonio ittico
1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e
allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine,
l'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle
finalità del Programma regionale per la pesca, promuove
la costituzione dei consorzi previsti dalla legge
regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono
fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le
associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'ar tigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta
lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi
consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge
regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi
dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto
tipo, devono procedere al l'ade guamento dei propri
statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto
tipo.
3. I consorzi possono presentare programmi di attività
sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e
3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 10 miliardi.
5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare,
in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le
iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1
della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le
modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa
legge.
6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al
presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono
ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione
con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania
ricomprende altresì i territori dei comuni di
Calatabiano e Siracusa.
Art. 173.
Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla
pesca tradizionale del pescespada
1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi
tradizionali di pesca del pescespada a mezzo
d'imbarcazioni dette 'feluche', l'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari
delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma
di contributi in conto capitale fino alla concorrenza
del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto
di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle
dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da
adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 1 miliardo.
Art. 174.
Organizzazioni dei produttori
1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare
il funzionamento delle organizzazioni dei produttori
riconosciute, l'Assessorato regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno
finanziario:
a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni
successivi alla data di riconoscimento, d'importo non
superiore per il primo, secondo e terzo anno
rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del
valore della produzione commercializzata dalle suddette
organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di
gestione delle organizzazioni;
b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano
ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo
7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei
tre anni successivi alla data del riconoscimento, per
agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento
della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto
non può superare per il primo, secondo e terzo anno,
rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle
spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del
piano.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla
Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento
degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno
titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative
di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n.
2792/99.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 2,5 miliardi.
Art. 175.
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il com
mercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione
alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche,
può concedere a pescatori e proprietari di navi
indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel
caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a
cause biologiche. L'indennità è concessa per un
massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006
nella misura stabilita con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del
danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani
per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi.
Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo
di due anni, con possibilità di proroga per un altro
anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori
e proprietari di navi nella misura stabilita nello
stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno
subito per l'arresto del l'at tività di pesca. Per la
stessa durata può essere concessa un'indennità alle
industrie di trasformazione il cui approvvigionamento
dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero,
allorché le importazioni non siano in grado di
compensare le riduzioni di approvvigionamento.
3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere
concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni
finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico
ai pescatori e proprietari di navi in caso di
restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi
di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della
Comunità europea.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli
interventi sull'arresto temporaneo delle attività di
pesca nonché l'ammontare delle indennità sono
stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del
Presidente della Re gione su proposta dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono
utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per
l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle
attività di pesca può riguardare periodi continuativi
di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità
successive.
Art. 176.
Attività di ricerca
1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono
promosse dall'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle
esigenze del comparto.
2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e
rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del
settore o all'acquisizione di informazioni necessarie
all'Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a
finanziamento i programmi di ricerca presentati da
ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento
ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad
essi collegate. Per i programmi successivi si provvede
con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca.
Art. 177.
Contributi per la gestione della fascia costiera
1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il
riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato
regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in
conto capitale per le spese inerenti a progetti di
ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle
risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio
delle acque appositamente autorizzate.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma
1 il contributo è concesso nella misura del 75 per
cento della spesa ammissibile in favore di consorzi
costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative,
di associazioni di produttori, di enti pubblici e
privati.
3. I contributi di cui al presente articolo vengono
erogati dall'Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca in via
anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di
fideiussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di
garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa
nazionale e regionale.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 3 miliardi.
Art. 178.
Calamità naturali ed eventi eccezionali
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n.
33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e
degli eventi eccezionali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie complessivamente non possono
superare l'importo di lire 40 miliardi.
Art. 179.
Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività
di pesca
1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo
e sorveglianza sulla pesca esercitati
dall'Amministrazione regionale per il tramite delle
Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad
acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche
al fine della salvaguardia della vita umana a mare,
nonché per interventi di pronto soccorso medico con
personale sanitario a bordo, da assegnare alle
Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per
territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1
del personale sanitario necessario, l'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle
Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende
sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1,
l'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare,
prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali,
ivi comprese attrezzature informatiche per il
trattamento e la gestione dei dati del settore e a
contribuire, in misura non superiore al 30 per cento,
alle spese di gestione della componente aereo ed
elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie
di porto e della Guardia costiera della Sicilia per
l'espletamento degli specifici servizi di istituto.
4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il
Comando generale delle Capitanerie di porto, a
provvedere alla realizzazione, potenziamento e
ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente
connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di
pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5. Ai fini del potenziamento e completamento di un
sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi
della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e
la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato,
d'intesa con il Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una
rete radio automatizzata da collegare con la centrale
operativa del suddetto comando e con le stazioni di
secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni
marittime di Catania e Palermo.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo
scopo preciso di assicurare la più immediata ed
economica assistenza, facilitando le operazioni di
ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si
trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo
sul regolare svolgimento delle attività di pesca è
fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di
stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti
marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di
radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con
la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto
della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca è autorizzato a concedere contributi in conto
capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa
necessaria.
7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in
continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata
l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui
al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del
Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la
frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso
articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE
n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di
mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione
installato a bordo dei natanti.
8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace
coordinamento delle attività di pianificazione,
vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive
competenze, l'Assessore per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle
Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel
settore della pesca e delle attività marinare,
l'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con
il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
le modalità per il perseguimento delle finalità di cui
al presente articolo, ivi compresa la costituzione,
presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca di un ufficio di
coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie
di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui
oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali,
alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono
a carico del l'Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca.
9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del
personale di cui al comma 8 per missioni anche
all'estero che possono essere autorizzate
dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del
Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di
compiti attinenti alle funzioni istituzionali del
medesimo Assessorato.
10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006
le risorse finanziarie non possono superare l'importo di
lire 20 miliardi.
Art. 180.
Modalità alternative di pagamento degli aiuti
1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo
erogate in favore delle imprese di pesca e dei
marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi,
alle stesse con dizioni in atto praticate per le camere
di commercio, delle Capitanerie di porto.
Capo III
DISCIPLINA DELLE ACQUE INTERNE
Art. 181.
Tutela e incremento della fauna ittica delle acque
interne
1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della
tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle
risorse biologiche delle acque interne individua i
seguenti obiettivi:
a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque
interne;
b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una
migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi
esistenti;
c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti
alle iniziative di carattere socio-economico per la
crescita delle comunità interne;
d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca
in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun
bacino;
e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
f) azioni di controllo igienico-sanitario;
g) azioni in favore della ricerca scientifica per la
migliore conoscenza delle acque interne e per lo
sviluppo dei fattori collaterali produttivi;
h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e
organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella
gestione del settore;
i) incentivazione della pesca nelle acque interne.
Art. 182.
Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione
di acque interne
1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto
di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e
tutte le risorse biologiche presenti nelle acque
interne.
2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate
acque interne tutte le risorse idriche regionali di
superficie.
3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o
artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente
i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono
anch'essi classificati come acque interne.
Art. 183.
Classificazione delle acque interne ai fini della
pesca
1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio
regionale vengono classificate in acque principali e
acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che
consentono, per portata, vastità delle stesse e
condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi
idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate
esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle
quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande
cattura.
Art. 184.
Disposizioni attuative della pesca nelle acque
interne
1. Il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto detta la disciplina
dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e
della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque
interne provvede la provincia regionale competente per
territorio.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI
Art. 185.
Oggetto procedimenti e moduli organizzativi
1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i
principi che regolano i procedimenti amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni
ed i benefici di qualsiasi genere concessi da
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti
terzi.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente per materia, individua con proprio decreto i
criteri generali per la gestione ed il coordinamento di
tutti gli aiuti di Stato.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di
Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di
bilancio. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto
esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli
istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte,
la documentazione da loro inviata. Ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto
competente comunica la data dalla quale è possibile
presentare le relative domande, con avviso da pubblicare
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana
almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento
automatico, valutativo o negoziale.
5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attività
istruttoria o erogazione, tenuto conto della
complessità degli adempimenti di natura tecnica o
gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui
obbligazioni sono di natura privatistica, con società o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà in relazione allo
svolgimento delle predette attività, selezionate
tramite le procedure di gara previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti
dalla convenzione sono sottoposti a carico degli
stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
risultati attesi dagli interventi, il soggetto
competente per la concessione può avvalersi di esperti
prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a
tutti gli interessati, previa verifica della
insussistenza di cause di incompatibilità e del
possesso dei necessari requisiti di professionalità,
competenza ed imparzialità. Con decreto del l'Assessore
competente per materia sono fissati i criteri per
l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi
e per la tenuta dei medesimi.
Art. 186.
Procedura automatica
1. La procedura automatica si applica qualora non
risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una
attività istruttoria di carattere tecnico, economico e
finanziario del programma di spesa. L'intervento è
concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa
d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina
previamente, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento
concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le
modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o,
in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti
iscritto al relativo registro, attestante il possesso
dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per
l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta
altresì la documentazione e le informazioni necessarie
per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine
cronologico di presentazione, esclusivamente la
completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di
quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti
delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta,
entro il medesimo termine di cui al comma 5, è
comunicata all'impresa la richiesta di integrazione
della documentazione ovvero il diniego all'intervento in
caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla
realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e
modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli
estremi identificativi degli eventuali impianti,
macchinari o attrezzature acquistati, nonché una
perizia giurata da un professionista competente nella
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie
ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata
non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno
dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi
nell'ambito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la
regolarità della documentazione prodotta entro il
termine previsto dalle norme specifiche e comunque non
oltre sessanta giorni dalla presentazione della
documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini
eventualmente previsti dalla normativa antimafia,
provvede al l'erogazione dell'intervento mediante unica
somministrazione.
Art. 187.
Procedura valutativa
1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai
programmi organici e complessi. Il soggetto competente
comunica i requisiti, le modalità e le condizioni
concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o
a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana almeno novanta
giorni prima del termine previsto per l'invio delle
domande.
2. Nel procedimento a "graduatoria" sono
regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le
risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande. La selezione delle
iniziative ammissibili è effettuata mediante
valutazione comparata, nel l'am bito di specifiche
graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi
predeterminati.
3. Nel procedimento a "sportello" è prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande nonché la
definizione di soglie e condizioni minime, anche di
natura quantitativa, connesse alle finalità
dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per
l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le
disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto
alle domande presentate, la concessione dell'intervento
è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata
con una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del
collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un
revisore dei conti iscritto al relativo registro,
attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza
delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e
contenente tutti gli elementi necessari per effettuare
la valutazione sia del proponente che della iniziativa
per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato
presenta altresì la documentazione e le informazioni
necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole
normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente, la tipologia del programma e il fine
perseguito, la congruità delle spese. Qualora
l'attività istruttoria presupponga anche la validità
tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la
stessa è svolta con particolare riferimento alla
redditività, alle prospettive di mercato e al piano
finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli
obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività
istruttorie e le relative decisioni sono definite entro
e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.
Art. 188.
Procedura negoziale
1. La procedura negoziale si applica agli interventi di
sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati
da una sola impresa o da un gruppo di imprese
nell'ambito di forme della programmazione concertata.
Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi
territoriali comunque interessanti direttamente o
indirettamente enti locali, devono essere definiti gli
impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di
supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali,
volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una
quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può
essere messa a carico del procedimento.
2. La definizione delle modalità di erogazione è
rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che,
a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole
fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi
specifici di ciascun intervento.
Art. 189.
Procedura d'erogazione
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di
garanzia, contributi in conto capitale, contributi in
conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali
e contributivi.
2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione del
l'in tervento non avvenga con le modalità stabilite per
la procedura automatica, esso è erogato a favore
dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per
un importo pari allo stato d'avanzamento contabile
dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate
anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione
d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non
inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse,
che è erogato successivamente alla presenta zione della
documentazione finale di spesa da parte del l'im presa
beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti
dalle disposizioni del presente Titolo.
3. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2
per il contributo in conto capitale. L'agevolazione
derivante da un finanziamento agevolato è stabilita
nelle di spo sizioni generali previste all'articolo 16
riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun
soggetto competente determina le modalità di rimborso
del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere
una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale
utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a
quella di realizzazione del programma.
4. Il contributo in conto interessi è concesso in
relazione ad un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso
è determinato in conformità alle disposizioni generali
previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei
tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene
in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento
pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente
all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per
le modalità di funzionamento del meccanismo
finanziario, la possibilità di un'erogazio ne diretta
all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto
conto della tipologia dell'intervento e della
classificazione dello stanziamento di bilancio,
prevedere la conversione del contributo in conto
interessi in contributo in conto capitale, scontando al
valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota d'interessi.
5. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è
concesso, secondo i criteri e le modalità che
disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi
rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi
o cooperative di garanzia collettiva fidi.
Art. 190.
Ispezioni e controlli
1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente
stabilito i termini e le modalità dei controlli di
propria competenza, può disporre in qualsiasi momento
ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese
oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato
di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria nonché l'attività degli eventuali
soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarità di quest'ultimo.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti
direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o
profilo professionale adeguato, in servizio presso
l'amministrazione competente ovvero stipulando
convenzioni con soggetti esterni in possesso dei
necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite
dipendenti dell'amministrazione competente trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei
controlli previsti dal presente articolo sono
determinati con decreto dell'Assessore regionale
competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data
d'entrata in vigore della presente legge.
Art. 191.
Revoca dei benefici e sanzioni
1. In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il
soggetto competente provvede alla revoca degli
interventi.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi
del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma fino a un massimo del 50 per cento
dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto nel progetto ammesso all'intervento, è
disposta la revoca dello stesso, il cui importo è
restituito con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca, disposta anche in misura
parziale purché proporzionale all'inadempimento
riscontrato, l'im presa stessa versa il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono
versate in entrata nel bilancio della Regione.
Art. 192.
Programmazione degli interventi
1. Il Presidente della Regione, di intesa con
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con
l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per
l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto
concerne gli interventi in materia di occupazione, con
l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei
documenti di cui all'articolo 193, predispone
annualmente una relazione, da allegare al documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo
2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella
quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico
regionale in favore delle imprese per il triennio
successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale del
l'ap parato produttivo e del sistema tecnologico nonché
alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
interventi.
Art. 193.
Monitoraggio
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun
soggetto competente provvede al monitoraggio degli
interventi al fine di verificare lo stato di attuazione
anche finanziario di ciascun regime e la capacità di
perseguire i relativi obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è
effettuata da ciascun soggetto competente mediante
indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e
delle modalità dell'intervento.
3. Ciascun soggetto competente predispone annualmente
una dettagliata relazione nella quale, per ogni
tipologia di intervento sono in particolare indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai
movimenti intervenuti sugli stanziamenti;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli
interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi
in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il
relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli
obiettivi da perseguire ed i possibili risultati
conseguibili.
Art. 194.
Norme transitorie
1. Fino a quando non saranno rese esecutive le
disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed
erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi
le norme procedurali vigenti e le specifiche
disposizioni previste dalla presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso
possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia
2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con
la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel
Complemento di programmazione.
TITOLO XIV
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PARTENARIATO
EUROMEDITERRANEO
Art. 195.
Organismi di cooperazione internazionale
1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli
organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire
lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in
particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo
dei rapporti politici, istituzionali, economici e
culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti
degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie
positivamente la decisione dei rappresentanti delle
autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area
euro-mediterranea partecipanti alla riunione di
Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo
la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il
coordinamento delle attività del Comitato permanente di
cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al
medesimo, la Regione si avvale della Federazione
regionale siciliana dell'Associazione italiana del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)
che istituisce appositamente una struttura
amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4. Per l'adesione della Regione alla Federazione re gio
nale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione
della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi
del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce
annualmente alla Federazione regionale siciliana del
l'AICCRE una somma di lire 300 milioni.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di
tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica
dirigenziale, presso la Federazione medesima.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale
distaccato si applicano le disposizioni contenute nel
comma 2 dell'articolo 35bis del decreto legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile
1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo
si provvede, per l'anno in corso, con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018
- del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente
articolo con parte delle disponibilità di cui al
capitolo 10616 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del
l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.
Art. 196.
Interventi di solidarietà internazionale
1. La Regione siciliana partecipa alle attività di
cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di
solidarietà internazionale, in conformità agli
indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla
normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e
degli atti comunitari in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente
della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare
iniziative sul territorio regionale nonché, nel
rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in
particolare dalla normativa in materia di cooperazione
allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare
interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte
dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi
eccezionali causati da conflitti armati o calamità
naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere
concepiti e programmati con la collaborazione degli enti
locali della Regione, con le associazioni del
volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che
perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei
paesi extraeuropei.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario
2000. All'onere relativo si fa fronte con le
disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I REGIMI
DI AIUTO
Art. 197.
Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti
misure di aiuto a finalità regionale, secondo la
definizione contenuta negli orientamenti della
Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate,
integrate o modificate dalla presente legge. Continuano
a trovare applicazione le misure di aiuto
all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non
rientranti negli aiuti a finalità regionale che non
siano richiamate, integrate o modificate dalla presente
legge.
2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione
comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le
disposizioni di legge recanti misure di aiuto a
finalità regionale, secondo la definizione contenuta
negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06,
richiamate, integrate o modificate dalla presente legge
continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per
gli aiuti "de minimis".
3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto
all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non
rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano
richiamate, integrate o modificate dalla presente legge
fino a quando non è definita positivamente la procedura
di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.
Art. 198.
Norme di salvaguardia comunitaria
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
subordinati al rispetto delle vigenti normative
comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla
definizione delle procedure di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge
possono essere notificati separatamente alla Commissione
europea.
Art. 199.
Massimali d'intervento
1. L'intensità degli aiuti previsti dalla presente
legge va intesa come limite massimo dell'aiuto che può
essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione
alle disponibilità di bilancio l'Assessore regionale
competente può stabilire riduzioni al predetto limite
previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea re gio nale siciliana.
Art. 200.
Disposizioni finali
1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo
della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99
del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può
essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della
relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative
agli in terventi della presente legge, non ricadenti nel
regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006,
sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti
legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione
positiva del procedimento di controllo comunitario sui
singoli regimi di aiuto.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Am mi
nistrazione regionale dà corso alle procedure e agli
adempimenti previsti dai singoli interventi con
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo
dell'Am ministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto
previgenti modificati dalla presente legge continuano a
trovare applicazione. I necessari adeguamenti
conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente
legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che
hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le
medesime procedure.
Art. 201.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
|
LEANZA |
Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste |
CUFFARO |
|
Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione |
GRANATA |
|
Assessore regionale per il bilancio e le
finanze |
NICOLOSI |
|
Assessore regionale per la cooperazione, il
commecio, l'artigianato e la pesca |
SPERANZA |
|
Assessore regionale per l'industria |
RICEVUTO |
|
Assessore regionale per i lavori pubblici |
LOGIUDICE |
|
Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione |
ADRAGNA |
|
Assessore regionale per la sanità |
PROVENZANO |
|
Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente |
LO MONTE |
|
Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti |
ROTELLA |
|
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
Lo strumento previsto dall'articolo 2 della legge
regionale 19 maggio 1988, n. 6, è costituito dal piano
regionale di sviluppo economico sociale.
Nota all'art. 1, comma 2:
I fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE
n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 sono costituiti dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo
sociale europeo (FES), dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e
dallo strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP).
Note all'art. 2, comma 1:
- L'articolo 9, lettera m) del Regolamento CE n. 1260
del 1999 così dispone:
"m) complemento di programmazione: il documento di
attuazione della strategia e degli assi prioritari
dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a
livello di misure, come indicato nell'articolo 18,
paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o
dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato
conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, viene
trasmesso alla Commissione a titolo informativo".
- L'articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 1260
del 1999 così dispone:
"6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione
adottano il complemento di programmazione definito
all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato
di sorveglianza se il complemento di programmazione è
elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi
della Commissione, o previa consultazione delle parti
interessate se è elaborato prima della decisione di
partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il
comitato di sorveglianza conferma il complemento di
programmazione o chiede un adeguamento in conformità
dell'articolo 34. paragrafo 3.
Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo
documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre
mesi dalla decisione della Commissione recante
approvazione di un programma operativo o di un documento
unico di programmazione".
- L'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1260
del 1999 così dispone:
"3. Il complemento di programmazione comprende
quanto segue:
a) le misure di attuazione dei corrispondenti
assi prioritari del programma operativo; la valutazione
ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3,
delle misure quantificate se la loro natura lo consente;
i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui
all'articolo 36;
b) la definizione delle categorie di beneficiari
finali delle misure;
c) il piano finanziario che precisa per ciascuna
misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo
della dotazione finanziaria prevista per la
partecipazione del Fondo in questione, e se del caso
della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché
l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o
assimilabili, e la stima di quelli privati,
corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso
di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato
conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale
degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse
prioritario in questione.
Il piano finanziario indica separatamente gli
stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del
sostegno transitorio.
Il piano finanziario contiene una descrizione delle
disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle
misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali,
giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
d) le misure che devono assicurare la pubblicità
del programma operativo conformemente all'articolo 46;
e) la descrizione delle modalità convenute fra
la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini
dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati
necessari a soddisfare le esigenze di gestione,
sorveglianza e valutazione previste dal presente
regolamento".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'articolo 8, comma 1, del Regolamento CE n. 1260 del
1999 così dispone:
"Art. 8
Complementarità e partenariato
1. Le azioni comunitarie sono concepite come
complementari alle corrispondenti azioni nazionali o
come contributi alle stesse. Esse si fondano su una
stretta concertazione (in prosieguo:
"partenariato"), tra la Commissione e lo Stato
membro, nonché le autorità e organismi designati dallo
Stato membro nel quadro delle proprie normative
nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:
- le autorità regionali e locali e le altre autorità
pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.
Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle
rispettive competenze istituzionali giuridiche e
finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra
definite.
Nell'individuare le parti più rappresentative a livello
nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro
crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli
organismi pertinenti conformemente alle normative
nazionali e alla prassi tenendo conto dell'esigenza di
promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo
sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei
requisiti in materia di protezione e di miglioramento
dell'ambiente.
Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le
parti") sono parti che perseguono una finalità
comune".
Nota all'art. 4, comma 2, lett. c):
L'articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così
dispone:
"Art. 38
Disposizioni generali
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per
l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità
europee, gli Stati membri assumono la responsabilità
primaria del controllo finanziario degli interventi. A
tal fine, essi adottano, in particolare, le misure
seguenti:
a) verificano che sistemi di gestione e di
controllo siano stati predisposti e siano applicati in
modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei
fondi comunitari;
b) comunicano alla Commissione la descrizione di
tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti
conformemente alla normativa comunitaria pertinente e
che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati
conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa
presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che
provengono da sistemi di contabilità fondati su
documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le
irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione
conformemente alla normativa vigente e la informano
sull'andamento delle procedure amministrative e
giudiziarie;
f) presentano alla Commissione, alla conclusione
di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da
una persona o da un servizio funzionalmente autonomo
rispetto all'autorità di gestione designata; la
dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli
effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio
sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo,
nonché sulla legalità e la regolarità delle
operazioni cui si riferisce la certificazione finale
delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri
accludono il loro parere alla dichiarazione;
g) collaborano con la Commissione per assicurare
che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a
principi di sana gestione finanziaria;
h) recuperano i fondi perduti in seguito a
irregolarità accertate, applicando se del caso
interessi di mora.
2. La Commissione, in quanto responsabile
dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità
europee, accerta che negli Stati membri esistano e
funzionino regolarmente sistemi di gestione e di
controllo che consentano l'impiego efficace e corretto
dei fondi comunitari.
A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli
Stati membri secondo le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o
agenti della Commissione possono procedere,
conformemente alle modalità concordate con lo Stato
membro nel quadro della cooperazione prevista nel
paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare
mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai
Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un
preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione
ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne
tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto
Stato membro possono partecipare a tali controlli.
La Commissione può chiedere allo Stato membro
interessato di effettuare un controllo in loco per
verificare la regolarità di una o più operazioni.
Funzionari o agenti della Commissione possono
partecipare a tali controlli.
3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese
amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i
programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli,
in modo da massimizzare l'utilità dei controlli
effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati
dei controlli effettuati.
Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame
annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene
esaminato e valutato quanto segue:
a) i risultati dei controlli effettuati dallo
Stato membro e dalla Commissione;
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o
istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità
accertate, le misure già adottate o ancora necessarie
per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate
ai sistemi di gestione e di controllo.
4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve
le misure che lo Stato membro deve prendere senza
indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo
39, la Commissione può formulare osservazioni, in
particolare sull'incidenza finanziaria delle
irregolarità eventualmente accettate. Dette
osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle
autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi.
Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure
correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di
gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità
individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha
la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in
mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle
conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine
impartito, le iniziative necessarie per date seguito
alle richieste della Commissione e la informa delle
azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la
Commissione può, previa verifica in buona e debita
forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento
intermedio se constata nelle spese una grave
irregolarità che non è stata ancora rettificata e
ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa
informa lo Stato membro interessato delle azioni
intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi
cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la
sospensione permangono o se lo Stato membro interessato
non ha preso le misure per rettificare la grave
irregolarità, si applica l'articolo 39.
6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria
nelle intese amministrative bilaterali, successivamente
al pagamento da parte della Commissione del saldo
relativo ad un intervento, le autorità responsabili
tengono a disposizione della Commissione tutti i
documenti giustificativi (o gli originali o copie
certificate conformi degli originali su supporti di dati
comunemente accettati) concernenti le spese e i
controlli relativi all'intervento in questione. Il
termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o
su domanda motivata della Commissione".
Nota all'art. 5, comma 2:
L'articolo 49, comma 8, della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, così dispone:
"Gli uffici periferici di ciascun ramo
dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, unità operative per la vigilanza, il
controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal
programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.
Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a
valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni
costituite presso gli uffici del Genio civile".
Nota all'art. 7, comma 4:
Gli accordi di programma, cui ha riguardo il comma che
qui si annota, sono disciplinati dall'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modificazioni
dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48.
Note all'art. 9, comma 1:
- Gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies,
37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies, della legge
11 febbraio 1994, n. 105 e successive modifiche ed
integrazioni così rispettivamente dispongono:
"Art. 37bis
Promotore
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici
o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma
.2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal
promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo deve spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche
dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10
e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi".
"Art. 37ter
Valutazione della proposta
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fluibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del contenuto della
bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le
proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse".
"Art. 37quater.
Indizione della gara
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne
abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare
mediante procedura negoziata la relativa concessione di
cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste
dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara
abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra promotore e questo unico
soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre
offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione
pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
ultimo periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata
dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dei comma
3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, una somma pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due
soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita
nella misura del 60 per cento al migliore offerente
nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla
disposizione dell'articolo 2, comma 4, terzultimo
periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del
30 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto
comma 4 dell'articolo 2".
"Art. 37 quinquies
Società di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione
per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura
o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto
in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l'ammontare minimo del capitale sociale della società.
In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 37-quater. La società così costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara
può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel
caso siano affidati direttamente dalle suddette società
ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi".
"Art. 37sexies
Società di progetto: emissione di obbligazioni
1. Le società costituite al fine di realizzare e
gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio
di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del
codice civile, purché garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di
rischio del debito, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici".
"Art. 37septies
Risoluzione
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di
pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la
fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da
parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento
di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti".
"Art. 37octies
Subentro
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto
concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che
potrà essere eventualmente concordato tra il concedente
e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono
fissati i criteri e le modalità di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1".
"Art. 37novies
Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano la
realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servIzi hanno
privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice
civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonché gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso
devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato
diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia
possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo".
- Gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
così rispettivamente dispongono:
"Art. 84
Procedura di scelta del concessionario di lavori
pubblici
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici
avviene mediante licitazione privata. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5
dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le
forme di pubblicità di cui all'articolo 80".
"Art. 85
Bando di gara
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione
specifica le modalità con le quali i partecipanti alla
gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo
dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati
del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per la
costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta
per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a
terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall'articolo 2, comma 4, della legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei
lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione
del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura
delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia
del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario
di costituire la società di progetto prevista
dall'articolo 37 quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta
la proposta di eventuali varianti al progetto posto a
base di gara, indicando quali parti dell'opera o del
lavoro è possibile variare e a quali condizioni".
"Art. 86
Schema di contratto
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da
parte del concessionario del progetto dei lavori da
realizzare e le modalità di approvazione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche
dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza
sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le
condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della
legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione
e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i
poteri di controllo del concedente sulla gestione
stessa;
h) le penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della
concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale
prezzo;
l) i criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà
riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire
tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già
ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da
parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o
prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le
attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri
relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice al termine della concessione".
"Art. 87
Contenuti dell'offerta
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta
contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è
disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare
all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del
servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base
di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano
economico finanziario dell'investimento e della connessa
gestione per tutto l'arco temporale prescelto".
"Art. 98
Requisiti del concessionario
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per
l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se
eseguono lavori con la propria organizzazione di
impresa, devono essere qualificati secondo quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 della legge con
riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte
negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando non inferiore al dieci per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di
servizi affini a quello previsto dall'intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno
un servizio affine a quello previsto dall'intervento per
un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere e)
e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i
requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura
fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il
doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori
oggetto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito
da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e
b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall'articolo 95".
"Art. 99
Requisiti del promotore
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo
37-bis della legge, oltre ai soggetti elencati negli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività
finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività,
che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo
significativo alla realizzazione di interventi di natura
ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti
appositamente costituiti, nei quali comunque devono
essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i
requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel
comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione,
il promotore deve comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall'articolo 98".
Nota all'art. 10, comma 1:
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca "Riordino
della legislazione in materia portuale".
Nota all'art. 11, comma 2:
L'articolo 52 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 4, così
dispone:
"Art. 52
Regimi di aiuto a finalità regionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a
finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione
europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri
fissati dalla stessa Commissione negli
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea n. C 74 del 10
marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati
sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione
europea, della carta degli aiuti a finalità regionale,
prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti
di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della
regola "de minimis"".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano così dispone:
"Al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a
mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione
e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del
lotto".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'articolo 18, punto 2, lettera d) del Regolamento CE n.
1260 del 1999, così dispone:
"Ogni programma operativo comprende quanto segue:
Omissis
d) le disposizioni di attuazione del programma
operativo riguardanti quanto segue:
I) la designazione da parte dello Stato membro di
un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9,
lettera n), responsabile della gestione del programma
operativo, conformemente all'articolo 34;
II) la descrizione delle modalità di gestione del
programma operativo;
III) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di
valutazione, compreso il ruolo del comitato di
sorveglianza;
IV) la definizione delle procedure concernenti la
mobilitazione e la circolazione delle risorse
finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
V) la descrizione delle modalità e procedure specifiche
di controllo del programma operativo".
Nota all'art. 14, comma 3:
La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca "Modifiche
alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attività
produttive".
Nota all'art. 14, comma 5:
Gli articoli 87 e 88 del Trattato CEE, così,
rispettivamente, dispongono:
"Articolo 87 (ex articolo 92)
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall'origine dei
prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo
di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e
la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione".
"Articolo 88 (ex articolo 93)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi
Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure
richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del
mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato comune a
norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato
in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire
direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli
articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la
Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto,
la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al
Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al
riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti
a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza
indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale".
Nota all'art. 16, comma 2:
L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, così dispone:
"Art. 32
Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse
1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in
materia di incentivazione alle imprese sono uniformati
ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle
operazioni di credito assistite dal contributo a carico
di fondi della Regione è liberamente determinato tra la
banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o
variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso
il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può
superare quello di riferimento determinato per il
settore interessato sulla base dei criteri fissati dal
Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono
di un contributo in conto interessi o, per le operazioni
di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per
cento del tasso di riferimento determinato con le
modalità stabilite dalla lettera a). La misura del
contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui
l'impresa richiedente sia costituita in forma di
cooperativa;
c) per le operazioni di credito poste in essere
da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi
costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse
da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni
onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di
riferimento determinato con le modalità di cui alla
lettera a) del presente comma. Tale tasso è
ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di
riferimento se l'impresa richiedente è costituita in
forma di cooperativa;
d) il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio
decreto può procedere alle modifiche delle misure
percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
Omissis".
Nota all'art. 17, comma 1:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stao alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59".
Nota all'art. 18, comma 1:
Gli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e
integrazioni, sono costituiti da:
- contributi per le assunzioni e le trasformazioni a
tempo indeterminato (art. 2);
- autorizzazione agli sgravi contributivi (art. 5);
- incentivi per l'assunzione di apprendisti (art. 6);
- incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da
qualificare (art. 7);
- incentivi per le assunzioni con contratto di
formazione e lavoro (art. 8);
- incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da
almeno 24 mesi (art. 9);
- incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da
almeno 24 mesi (art. 10);
- incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle
liste di mobilità (art. 11);
- incentivi per la regolarizzazione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608
(art. 12).
Nota all'art. 18, comma 2:
L'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n.
30, e successive modifiche e integrazioni, concerne i
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
di occupazione.
Nota all'art. 18, comma 4:
Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 reca
"Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
Nota all'art. 21, comma 2:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota
all'articolo 14, comma 5, della presente legge.
Nota all'art. 21, comma 5, lett. a):
L'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 23
dicembre 1997, n. 454 concerne la realizzazione di
terminals per trasporti stradali.
Nota all'art. 21, comma 5, lett. b):
L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1997, n. 454 concerne la riconversione e
modifica del parco veicolare circolante, mediante
l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un
miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e
per consentire una riduzione nonché il miglioramento
dell'impatto ambientale.
Nota all'art. 22, comma 1:
L'articolo 158 del Trattato CEE così dispone:
"Art. 158 (ex articolo 130 A)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della
Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione
intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese
le zone rurali".
Nota all'art. 23, comma 2:
Il testo dell'articolo 158 del Trattato CEE è riportato
nella nota all'articolo 22, primo comma, della presente
legge.
Nota all'art. 23, comma 3:
Le zone franche e i depositi franchi sono disciplinati,
con disposizioni generali, dagli articoli 166, 167 e 168
del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e
successive modifiche e integrazioni, che così
rispettivamente dispongono:
"Art. 166
Le zone franche o i depositi franchi sono parti del
territorio doganale della Comunità o aree situate in
tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:
a) le merci non comunitarie sono considerate, per
l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure
di politica commerciale all'importazione, come merci non
situate nel territorio doganale della Comunità, purché
non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un
altro regime doganale, né utilizzate o consumate in
condizioni diverse da quelle previste dalla
regolamentazione doganale;
b) le merci comunitarie, per le quali una
normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano,
a motivo del franco, di misure connesse, in linea di
massima, all'esportazione".
"Art. 167
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del
territorio doganale della Comunità a zona franca o
autorizzare la creazione di depositi franchi.
2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di
ciascuna zona. I locali destinati a costituire un
deposito franco devono essere approvati dagli Stati
membri.
3. Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri
stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna
zona franca o deposito franco.
4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi
immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva
dell'autorità doganale".
"Art. 168
1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e
i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti
alla sorveglianza delle autorità doganali.
2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano
in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono,
possono essere sottoposti a controllo doganale.
3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco
può essere vietato alle persone che non offrono tutte
le garanzie necessarie per l'osservanza delle
disposizioni previste dal presente codice.
4. L'autorità doganale può controllare le merci che
entrano in una zona franca o in un deposito franco o che
vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale
controllo, una copia del documento di trasporto, che
deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita,
deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a
sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo
designata dalla predetta autorità. Quando tale
controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a
disposizione dell'autorità doganale".
Nota all'art. 24, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano è riportato nella
nota all'articolo 12, primo comma, della presente legge.
Nota all'art. 27, comma 1:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota
all'articolo 14, comma 5, della presente legge.
Nota all'art. 27, comma 2, lett. a):
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